Art. 6
 Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

  1.  L'esame  di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2,
della  legge  19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle   attivita'   di   tirocinio  previste  dal  relativo  percorso
formativo,  ha  valore  di esame di Stato e abilita all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in  vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
in vigore del presente decreto.