Art. 3

  1.  Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidita', la Banca
d'Italia  eroghi  finanziamenti  che siano garantiti mediante pegno o
cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei
confronti  del  debitore  e  dei  terzi  aventi causa, all'atto della
sottoscrizione  del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli
articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma
1,  lettera  q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21
maggio  2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si applica l'articolo
67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  2.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze puo' rilasciare la
garanzia  statale  su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle
banche  italiane  e  alle  succursali  di banche estere in Italia per
fronteggiare   gravi   crisi   di   liquidita'  (emergency  liquidity
assistance).