Art. 10.
                        (Stato di previsione
                 del Ministero delle infrastrutture
              e dei trasporti e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  per  l'anno
finanziario  2009,  in  conformita'  all'annesso  stato di previsione
(Tabella n. 10).
  2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a ripartire,
con  propri decreti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e   dei  trasporti,  su  altre  unita'  previsionali  di  base  delle
amministrazioni  interessate  le  disponibilita'  del  fondo  per gli
interventi   per   Roma  capitale  iscritto  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base "investimenti" del programma "politiche urbane e
territoriali",   nell'ambito   della   missione   "casa   e   assetto
urbanistico"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  le  variazioni di competenza e di
cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  e  in  quello  del
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti per gli adempimenti
previsti  dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo 10
del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre  1994,  n.  634,  concernente la disciplina dell'ammissione
all'utenza  del  servizio di informatica del centro elaborazione dati
del   Dipartimento   per   i   trasporti  terrestri  e  il  trasporto
intermodale.
  4.  Il  numero  massimo  degli  ufficiali ausiliari del Corpo delle
capitanerie  di  porto  da  mantenere  in  servizio  come forza media
nell'anno  2009,  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma 3, del decreto
legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, e successive modificazioni, e'
stabilito  come  segue:  250  ufficiali  in  ferma  prefissata  o  in
rafferma,  di  cui  alla  lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 del
decreto  legislativo  8  maggio  2001, n. 215; 65 ufficiali piloti di
complemento,  di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del
decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215; 20 ufficiali delle forze
di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
  5.  11  numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e  le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2009, e'
fissato in 131 unita'.
  6.  Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  riguardante il Corpo delle
capitanerie  di  porto,  sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi,  per l'anno finanziario 2009, i prelevamenti dal fondo a
disposizione  di  cui  agli  articoli  20  e 44 del testo unico delle
disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la
contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio   decreto   2  febbraio  1928,  n.  263,  iscritto  nell'unita'
previsionale  di  base  "funzionamento"  del  programma  "sicurezza e
controllo  nei  mari,  nei  porti  e  sulle coste", nell'ambito della
missione   "ordine  pubblico  e  sicurezza"  del  medesimo  stato  di
previsione.
  7.  Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e  contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6
febbraio  1933,  n.  391,  i  fondi  di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  8.  Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero  della  difesa  si  applicano,  in quanto compatibili, alla
gestione   dei   fondi   delle  unita'  previsionali  di  base  delle
Capitanerie  di  porto  in relazionealla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Alle  spese  per  la  manutenzione  e  l'esercizio dei mezzi nautici,
terrestri   e   aerei   e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  e
infrastrutture  occorrenti  per  i servizi tecnici e di sicurezza dei
porti  e  delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui all'unita'
previsionale  di  base  "funzionamento"  del  programma  "sicurezza e
controllo  nei  mari,  nei  porti  e  sulle coste", nell'ambito della
missione  "ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, si applicano, per
l'anno  finanziario 2009, le disposizioni contenute nel secondo comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923,   n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla  contabilita'
generale dello Stato.
 
          Note all'art. 10:
              -  La  legge  15 dicembre  1990, n. 396 (Interventi per
          Roma,   capitale  della  Repubblica)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300.
              - La legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo
          nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per conto di
          terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
          di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i trasporti di
          merci  su  strada),  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          31 luglio 1974, n. 200.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 settembre  1994,  n.  634
          (Regolamento  per  l'ammissione  all'utenza del servizio di
          informatica del centro di elaborazione dati della Direzione
          generale  della  motorizzazione  civile  e dei trasporti in
          concessione):
              «Art.  10 - 1. L'utenza del servizio e' concessa dietro
          pagamento degli oneri di seguito indicati:
                a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla
          convenzione  da  prestarsi secondo le modalita' di cui alla
          legge 10 giugno 1982, n. 348;
                b) canone  di  abbonamento  per  ciascun  anno  della
          durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
          convenzione  il  canone  e'  dovuto  in  ragione  di  tanti
          dodicesimi  quanti  sono i mesi intercorrenti fra quello di
          stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
          la convenzione e' computato nei dodicesimi;
                c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le
          informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle
          tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per
          la  fornitura  di  informazioni  con  particolari  stati di
          aggregazione.
              2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
                a) quanto  alla  cauzione in un importo pari a quello
          del  canone  annuo  di abbonamento in vigore all'atto della
          stipula della convenzione;
                b) quanto al canone annuo di abbonamento:
                  b.1)  in  lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla
          categoria A dell'art. 3;
                  b.2)  in  lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla
          categoria B dell'art. 3;
                c) quanto   al   costo   delle  singole  informazioni
          ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
          centro  elaborazione  dati,  in  lire  cinquecento per ogni
          informazione  ricevuta  utilizzando le apparecchiature ed i
          collegamenti  di  cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
          per    ogni    informazione    ricevuta    utilizzando   le
          apparecchiature   ed  i  collegamenti  di  cui  al  comma 4
          dell'art.  6.  Il costo delle informazioni ricevute secondo
          stati  di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
          restando  il  contenuto  dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
          valutato  di  volta  in  volta dal direttore generale della
          M.C.T.C.
              3.  Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2
          vengono  revisionati in relazione alla variazione accertata
          dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi
          al   consumo   per   le  famiglie  di  operai  e  impiegati
          verificatasi  nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
          dalle  revisioni  conservano  la medesima destinazione, dei
          canoni   e  dei  corrispettivi,  prevista  al  comma 4  del
          presente articolo.
              4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb),
          e'  corrisposto  mediante  versamento  sul  conto  corrente
          postale  intestato alla sezione della tesoreria provinciale
          dello  Stato  competente  per  territorio,  con imputazione
          all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
          entrate   del   bilancio   dello   Stato.   L'importo   dei
          corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
          con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
          dello  stato di previsione delle entrate del bilancio dello
          Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
          tesoro,  ai  pertinenti  capitoli dello stato di previsione
          della   spesa   del   Ministero   dei   trasporti  e  della
          navigazione.  Gli  attestati  dei  versamenti devono essere
          trasmessi  al centro elaborazione dati della motorizzazione
          civile.
              5.  Il  versamento  degli  oneri di cui alle lettere a)
          e b) del comma 2 deve essere effettuato:
                a) la  prima volta, dopo la stipula della convenzione
          e  prima  dell'attivazione  del  collegamento. Quest'ultima
          resta  subordinata  al  ricevimento,  da  parte  del centro
          elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di
          versamento;
                b) per  ogni anno di rinnovo della convenzione, entro
          il   31 gennaio   dell'anno   in  corso,  limitatamente  al
          corrispettivo di cui alla lettera b).
              6.   Il   versamento  dei  corrispettivi  di  cui  alla
          lettera c)  del  comma 2 deve essere effettuato con cadenza
          trimestrale  e per intero entro trenta giorni dalla data di
          emissione  di  apposita  comunicazione  che  altrimenti  e'
          considerata   insoluta   a   tutti  gli  effetti.  Ciascuna
          comunicazione    riguarda    l'ammontare    relativo   alle
          informazioni ricevute nel trimestre precedente.
              7.  In  caso  di  insolvenza, relativamente anche ad un
          solo  pagamento,  il servizio viene sospeso con diritto del
          Ministero  dei  trasporti  e della navigazione di rivalersi
          sulla  cauzione.  In  caso  di  ripristino  del servizio la
          cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
          in  vigore.  Il  collegamento  e'  riattivato soltanto dopo
          l'effettuazione  dei  pagamenti di cui alle lettere b) e c)
          del comma 1.
              8.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, con
          proprio  decreto,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          puo'  stipulare  speciali convenzioni con gli utenti di cui
          all'art. 3.»
              Per  il  testo  dell'art.  21  del  gia' citato decreto
          legislativo  n.  215  del 2001 e, successive modificazioni,
          vedasi le note all'art. 2.
              - Si riportano i testi degli articoli 20 e 44 del regio
          decreto  2 febbraio  1928,  n.  263 (Approvazione del testo
          unico    delle    disposizioni    legislative   concernenti
          l'amministrazione  e  la contabilita' dei corpi, istituti e
          stabilimenti militari):
              «Art. 20 (Art. 15, legge 17 luglio 1910, n. 511). - Per
          provvedere   alle   eventuali   deficienze   dei   capitoli
          riguardanti  le  spese  di cui all'art. 11 ed ai bisogni di
          cui  all'art.  39  e'  istituito  nello stato di previsione
          della   spesa   del  Ministero  della  guerra  un  fondo  a
          disposizione.
              La  prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione
          nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministro per
          le finanze registrato alla Corte dei conti.
              I   capitoli   a   favore   dei   quali  possono  farsi
          prelevamenti  dal detto fondo sono indicati in un elenco da
          annettersi   allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero della guerra.»
              «Art.  44 (Art. 50, legge 17 luglio 1910, n. 511). - Le
          disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36,
          37,  38,  39  e  41  sono  estese,  in  quanto applicabili,
          all'amministrazione della marina militare.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del regio decreto
          6 febbraio  1933,  n. 391 (Approvazione del regolamento per
          servizi  di  cassa  e  contabilita'  delle  Capitanerie  di
          porto):
              «Art. 2. In cassa non devono essere tenuti fondi per un
          importo  eccedente  le  normali  necessita'  dei  pagamenti
          diretti  di  prossima  scadenza.  Entro tale limite i fondi
          possono essere parzialmente investiti in vaglia della Banca
          d'Italia,  del  Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. Dei
          vaglia il comandante tiene apposita nota.
              Tutti  gli  altri fondi, compresi quelli provenienti da
          depositi  di  qualsiasi  specie  in  valuta nazionale, sono
          versati  in  conto corrente postale o, qualora cio' non sia
          conveniente  nei riguardi della speditezza del servizio, in
          conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari.
              Il  conto  corrente  e'  intestato  alla  Capitaneria o
          all'Ufficio  di porto e i prelevamenti a favore della cassa
          della  Capitaneria  o dell'Ufficio di porto hanno luogo con
          quietanza   congiunta   del   comandante  e  dell'ufficiale
          corresponsabile, ove esista.
              Gli  interessi  realizzati sulle somme versate in conto
          corrente,  dedotte  le eventuali spese inerenti al servizio
          di  esso  conto,  sono  versati  annualmente in Tesoreria a
          favore del bilancio dello Stato.
              Le somme in valuta estera, provenienti da successioni o
          depositi,   non   possono   essere   convertite  in  valuta
          nazionale,  salvo  espressa  richiesta scritta degli aventi
          diritto o disposizioni ministeriali.
              Qualora  si  tratti  di importi rilevanti e di giacenza
          presumibilmente  non  breve, le predette somme sono versate
          in  conto  corrente,  in  valuta  estera,  presso uno degli
          istituti bancari di cui al comma primo.»
              -  La  legge 6 agosto 1991, n. 255 (Potenziamento degli
          organici del personale militare delle capitanerie di porto)
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1991, n.
          190.
              -  Per  il  testo  dell'art.  36  del gia' citato regio
          decreto  n.  2440  del  1923,  e  successive modificazioni,
          vedasi in note all'art. 3.
              - Si  riporta il testo dell'art. 61-bis del gia' citato
          regio decreto n. 2440 del 1923:
              «Art.  61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti
          le  spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze
          che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
          alla  chiusura  dell'esercizio,  possono essere trasportati
          interamente   o   per   la  parte  inestinta  all'esercizio
          successivo, su richiesta del funzionario delegato.
              La  disposizione  di  cui  al  precedente  comma non si
          applica  agli  ordini  di accreditamento emessi sui residui
          che,  ai  sensi  dell'art.  36, secondo comma, del presente
          decreto,    devono    essere    eliminati   alla   chiusura
          dell'esercizio».