Art. 2.
                        (Stato di previsione
             del Ministero dell'economia e delle finanze
                      e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009,
in  conformita'  all'annesso  stato di previsione (Tabella n. 2). Per
l'anno  2009  e'  confermata, la competenza gestionale degli Uffici a
cui  afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria
delle  spese  gia'  attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri;  le  competenze  relative  all'attivita' di controllo della
predetta  gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a
ripartire,  con  propri  decreti,  fra  gli stati di previsione delle
varie  amministrazioni  statali  i  fondi da ripartire iscritti nello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno   finanziario  2009,  nell'ambito  della  missione  "fondi  da
ripartire",  programma "fondi da assegnare" nonche' nell'ambito della
missione  "diritti  sociali, politiche sociali e famiglia", programma
"protezione   sociale   per   particolari   categorie".  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare,
con  propri  decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni
connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
  3.  L'importo  massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 23.000 milioni di euro.
  4.  I  limiti  di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE
Spa  -  Servizi  assicurativi  del commercio estero, sono fissati per
l'anno  finanziario  2009,  rispettivamente, in 5.000 milioni di euro
per  le  garanzie  di  durata  sino  a  ventiquattro mesi e in 12.000
milioni  di  euro  per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
mesi.
  5.  La  SACE  Spa  e'  altresi' autorizzata, per l'anno finanziario
2009,  a  rilasciare  garanzie e coperture assicurative relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento  di  ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  4 del presente
articolo.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento ad altre unita'
previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 delle somme
iscritte,  per  competenza  e cassa, nell'unita' previsionale di base
"oneri  del debito pubblico" del programma "oneri per il servizio del
debito  statale",  nell'ambito  della  missione "debito pubblico" del
medesimo  stato  di previsione, in relazione agli oneri connessi alle
operazioni di ricorso al mercato.
  7.  Gli  importi  dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni,
inseriti  nelle  unita'  previsionali  di base "oneri comuni di parte
corrente"  e "oneri comuni di conto capitale" del programma "fondi di
riserva  e speciali", nell'ambito della missione "fondi da ripartire"
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  sono  stabiliti,  rispettivamente,  in 779 milioni di euro,
1.600  milioni  di  euro,  900 milioni di euro, 410 milioni di euro e
15.000 milioni di euro.
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n.   468,   e   successive   modificazioni,  sono  considerate  spese
obbligatorie  e  d'ordine  quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  9.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
emanare  in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e
secondo,   della   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  sono  iscritte,
nell'ambito  delle  pertinenti  unita'  previsionali  di  base  delle
amministrazioni  interessate,  le  spese  descritte, rispettivamente,
negli  elenchi  nn.  2  e  3,  annessi  allo  stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
  10.  Le  spese  per  le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo  9  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, sono indicate
nell'elenco  n.  4,  annesso  allo  stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
  11.  Gli  importi  di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra  gli  Stati  membri  dell'Unione europea sono versati nell'ambito
dell'unita'  previsionale di base "Accisa e imposta erariale su altri
prodotti"   (Entrate   derivanti  dall'attivita'  di  accertamento  e
controllo)     dello     stato     di     previsione    dell'entrata.
Corrispondentemente   la   spesa   per  contributi  da  corrispondere
all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie"
(decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000,
e  decisione  2007/436/CE,  Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007)
nonche'   per   importi   di   compensazione  monetaria  e'  imputata
nell'unita'   previsionale   di   base   "interventi"  del  programma
"partecipazione  italiana  alle  politiche di bilancio in ambito UE",
nell'ambito  della  missione  "l'Italia  in Europa e nel mondo" dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno   finanziario   2009,   sul  conto  di  tesoreria  denominato:
"Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
  12.  Gli  importi  di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 2008 sono riferiti alla competenza dell'anno 2009
ai  fini  della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di cui al comma 11 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
  13.  Le  somme  iscritte  nello  stato  di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno finanziario 2009, nelle
pertinenti  unita' previsionali di base relative ai seguenti fondi da
ripartire,  non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate
nel   conto   dei   residui   per  essere  utilizzate  nell'esercizio
successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo
da  ripartire  per  fronteggiare  le  spese derivanti dalle eventuali
assunzioni  di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni
dello  Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione; Fondo
occorrente  per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni
a  statuto  speciale,  Fondo  da  ripartire  per il funzionamento del
Comitato   tecnico   faunistico-venatorio   nazionale.   Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a ripartire tra le
pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni
interessate,  con  propri  decreti, le somme conservate nel conto dei
residui dei predetti Fondi.
  14.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985,  n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per
mille  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche di pertinenza
dello  Stato, di cui all'unita' previsionale di base "interventi" del
programma  "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da
ripartire"  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per l'anno finanziario 2009, e' stabilita con decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta
giorni   dalla   richiesta  di  parere  alle  competenti  Commissioni
parlamentari.   Il   Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  15.  11  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'
previsionale  di  base  "rimborso  del debito pubblico" del programma
"rimborsi  del  debito  statale",  nell'ambito della missione "debito
pubblico"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2009,  delle somme affluite
all'entrata   del  bilancio  dello  Stato  per  essere  destinate  ad
alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  16.  Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria  in  attuazione  dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione
all'unita'  previsionale di base "interventi" del programma "concorso
dello  Stato  al  finanziamento  della  spesa sanitaria", nell'ambito
della  missione "relazioni finanziarie con le autonomie territoriali"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  finanziario  2009,  delle  somme versate all'entrata del
bilancio  dello  Stato  dalle  regioni  e  dalle province autonome di
Trento e di Bolzano.
  17.   Le   somme   dovute   dagli  istituti  di  credito  ai  sensi
dell'articolo  5  della  legge  7  marzo  2001,  n.  62, sono versate
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Restituzione, rimborsi,
recuperi  e  concorsi vari" (altre entrate) dello stato di previsione
dell'entrata  (cap.  3689),  per essere correlativamente iscritte, in
termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  nell'unita' previsionale di base "oneri comuni di
parte  corrente"  del  programma "sostegno all'editoria", nell'ambito
della   missione   "comunicazioni"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze.
  18.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  nell'unita'
previsionale  di  base "oneri comuni di parte corrente" del programma
"promozione dei diritti e delle pari opportunita'", nell'ambito della
missione  "diritti sociali, politiche sociali e famiglia" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2009, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato  per  contributi  destinati  dall'Unione europea alle attivita'
poste  in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunita'
tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
  19.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con   propri  decreti,  al  trasferimento  delle  somme
occorrenti    per    l'effettuazione    delle   elezioni   politiche,
amministrative  e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione dei
referendum  dall'unita'  previsionale  di base "oneri comuni di parte
corrente"  del  programma  "fondi  da  assegnare",  nell'ambito della
missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario 2009, alle
competenti  unita' previsionali di base degli stati di previsione del
medesimo  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze e dei Ministeri
della  giustizia,  degli  affari  esteri e dell'interno per lo stesso
anno  finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze
spettanti  ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi
agli  estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita'
e  competenze  varie  spettanti  alle Forze di polizia, a trasferte e
trasporto  delle  Forze  di  polizia, a rimborsi per facilitazioni di
viaggio  agli  elettori,  a  spese di ufficio, a spese telegrafiche e
telefoniche,  a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione
e  acquisto  di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad
altre    esigenze   derivanti   dall'effettuazione   delle   predette
consultazioni elettorali.
  20.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri decreti, a trasferire, per l'anno 2009, alle
unita'  previsionali  di  base del titolo III (Rimborso di passivita'
finanziarie)   degli   stati   di  previsione  delle  amministrazioni
interessate  le  somme  iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base "rimborso del debito pubblico" del
programma  "rimborsi  del debito statale", nell'ambito della missione
"debito   pubblico"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
dell'economia  e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle
operazioni  di  rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con
onere a totale o parziale carico dello Stato.
  21.  Nell'elenco  n.  7,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono indicate le spese per
le   quali   possono   effettuarsi,   per  l'anno  finanziario  2009,
prelevamenti  dal  fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4,  della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  831,  iscritto nell'unita'
previsionale  di  base  "funzionamento"  del programma "prevenzione e
repressione  delle  frodi  e delle violazioni agli obblighi fiscali",
nell'ambito  della  missione  "politiche  economico-finanziarie  e di
bilancio",  nonche'  del programma "concorso della Guardia di finanza
alla sicurezza pubblica", nell'ambito della missione "ordine pubblico
e sicurezza", del medesimo stato di previsione.
  22.  Il  numero  massimo  degli ufficiali ausiliari del Corpo della
guardia  di  finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
21  del  decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215, da mantenere in
servizio  nell'anno  2009, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo
21, e' stabilito in 50 unita'.
  23.  Per  l'anno  2009,  l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato  e'  autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a
impegnare e a pagare le spese in conformita' agli stati di previsione
annessi   a  quello  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
(Appendice n. 1).
  24.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare,  con  propri decreti, variazioni compensative, in termini
di  competenza e cassa, tra l'unita' previsionale di base relativa al
"Fondo  sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base relativa
al  "Federalismo  fiscale"  dello  stato  di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle  deliberazioni
annuali   del   Comitato   interministeriale  per  la  programmazione
economica  (CIPE)  ai  sensi  dell'articolo  39, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  25.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le variazioni
compensative  di  bilancio  occorrenti per trasferire alla pertinente
unita'  previsionale  di  base dello stato di previsione del predetto
Ministero   i  fondi  per  il  funzionamento  delle  Commissioni  che
gestiscono  il  Fondo  integrativo  speciale  per  la ricerca (FISR),
istituito  in  attuazione  del  decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
  26.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova
istituzione,  le  somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale
di   base   "interventi"  del  programma  "incentivi  alle  imprese",
nell'ambito  della missione "competitivita' e sviluppo delle imprese"
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  ai  fini  dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso
degli  oneri  di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche,
rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma
stipulati  con  le amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni
concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
  27.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alle variazioni di bilancio, anche
mediante  riassegnazione  di  fondi,  occorrenti  in  relazione  alla
trasformazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa' per
azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni.
  28.  Le  somme iscritte nel programma "Presidenza del Consiglio dei
Ministri"   nell'ambito  della  missione  "organi  costituzionali,  a
rilevanza  costituzionale  e  Presidenza  del Consiglio dei Ministri"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  finanziario  2009, destinate alla costituzione di unita'
tecniche  di  supporto  alla  programmazione,  alla  valutazione e al
monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,  possono  essere versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per essere riassegnate negli
stati   di   previsione   delle   amministrazioni   interessate,   in
applicazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n.
144.
  29.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti, in termini di residui, competenza e
cassa,   le   variazioni  compensative  di  bilancio  occorrenti  per
l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia
di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
 
          Note all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 9  dell'art. 6 del
          decreto-legge   30 settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento   dei   conti   pubblici),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
              «9.  La  SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art.
          2,  commi 1  e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          143,   e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  come
          definite  dal  CIPE  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3, del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 143, e successive
          modificazioni    e   integrazioni,   e   dalla   disciplina
          dell'Unione  Europea in materia di assicurazione e garanzia
          dei  rischi  non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE
          S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
          al  presente  comma sono  garantiti  dallo Stato nei limiti
          indicati  dalla  legge  di  approvazione del bilancio dello
          Stato  distintamente  per le garanzie di durata inferiore e
          superiore  a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  puo',  con uno o piu' decreti di natura non
          regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
          affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
          nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione Europea e dei
          limiti  fissati  dalla  legge  di approvazione del bilancio
          dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
          natura,  caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi o
          paesi   di  destinazione  non  beneficiano  della  garanzia
          statale.  La  garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
          per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
          in  vigore  dei  decreti  di  cui  sopra  in relazione alle
          operazioni ivi contemplate».
              - Si   riporta   il   testo   del   comma 4   dell'art.
          11-quinquies   del   decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35
          (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
              «4.  Le  garanzie  e  coperture  assicurative di cui al
          comma 2  beneficiano  della garanzia dello Stato nei limiti
          specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
          dello  Stato  come quota parte dei limiti ordinari indicati
          distintamente  per  le garanzie e le coperture assicurative
          di  durata  inferiore  e  superiore ai ventiquattro mesi ai
          sensi  dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre
          2003,  n.  269,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 novembre  2003,  n.  326.  Per  l'anno  2005  il  limite
          specifico  di  cui  al  presente comma e' fissato in misura
          pari al 20 per cento dei limiti di cui all'art. 2, comma 4,
          della   legge   30 dicembre   2004,  n.  312,  che  restano
          invariati.»
              - Si  riportano  i testi degli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
          bilancio) e successive modificazioni:
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso];
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.».
              «Art.   8 (Fondo  speciale  per  la  riassegnazione  di
          residui  perenti  delle  spese  in conto capitale). - Nello
          stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
          istituito,   nella  parte  in  conto  capitale,  un  «Fondo
          speciale  per  la  riassegnazione dei residui passivi della
          spesa   in   conto   capitale,   eliminati  negli  esercizi
          precedenti per perenzione amministrativa».
              «Art.  9  (Fondo di riserva per le spese impreviste). -
          Nello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro, e'
          istituito,  nella  parte corrente, un «Fondo di riserva per
          le   spese   impreviste»,  per  provvedere  alle  eventuali
          deficienze   delle   assegnazioni   di  bilancio,  che  non
          riguardino  le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2),
          ed  al  successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
          bilanci futuri con carattere di continuita'.
              Il  trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro
          corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio hanno
          luogo  mediante  decreti del Presidente della Repubblica su
          proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
          dei  conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
          quelle di cassa dei capitoli interessati.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro  e'  allegato  un elenco da approvarsi, con apposito
          articolo,  dalla  legge di approvazione del bilancio, delle
          spese  per  le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
          comma precedente.
              Alla  legge  di  approvazione  del  rendiconto generale
          dello  Stato  e'  allegato  un elenco dei decreti di cui al
          secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
          e'  proceduto  ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
          articolo.».
              «Art.  9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
          cassa).  1.  Nello  stato  di  previsione del Ministero del
          tesoro e' istituito un «Fondo di riserva per l'integrazione
          delle  autorizzazioni  di  cassa»,  il  cui stanziamento e'
          annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge
          di approvazione del bilancio.
              2.  Con  decreto  del Ministero del tesoro, su proposta
          del   Ministro   interessato,   che   ne   da'  contestuale
          comunicazione  alle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          sono  trasferite  dal  Fondo  ed  iscritte in aumento delle
          autorizzazioni  di  cassa dei capitoli iscritti negli stati
          di   previsione  delle  amministrazioni  statali  le  somme
          necessarie  a  provvedere  ad  eventuali  deficienze  delle
          dotazioni  dei  capitoli medesimi, ritenute compatibili con
          gli  obiettivi  di  finanza pubblica. In deroga all'art. 3,
          comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono
          trasmessi   alla   Corte  dei  conti  al  solo  fine  della
          parificazione   del  rendiconto  generale  dello  Stato.  I
          medesimi   decreti   di   variazione   sono   trasmessi  al
          Parlamento.»
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 12 della gia' citata
          legge n. 468/1978:
              «Art.  12 (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti del
          Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro del
          tesoro,   sentito   il   Consiglio  dei  Ministri,  possono
          iscriversi  in  bilancio  somme per restituzioni di tributi
          indebitamente  riscossi,  ovvero  di  tasse  ed  imposte su
          prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per
          eseguire   pagamenti   relativi   al  debito  pubblico,  in
          dipendenza  di  operazioni di conversione od altre analoghe
          autorizzate   da   leggi,  per  integrare  le  assegnazioni
          relative  a  stipendi,  pensioni  e  altri  assegni  fissi,
          tassativamente   autorizzati  e  regolati  per  legge,  per
          integrare  le  dotazioni  del  fondo  speciale  di  cui  al
          precedente  art.  8,  nonche'  per fronteggiare le esigenze
          derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
          agli  articoli 10,  paragrafo II,  e  12, paragrafo II, del
          regolamento  (CEE,  EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio
          in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
              In  corrispondenza  con  gli  accertamenti dell'entrata
          possono,   mediante   decreti   del  Ministro  del  tesoro,
          iscriversi   in   bilancio   le  somme  occorrenti  per  la
          restituzione  di somme avute in deposito o per il pagamento
          di  quote  di  entrata  devolute  ad enti ed istituti, o di
          somme comunque riscosse per conto di terzi.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro  sono  allegati  due  elenchi,  da  approvarsi,  con
          apposito   articolo,   dalla   legge  di  approvazione  del
          bilancio,   dei   capitoli   per  i  quali  possono  essere
          esercitate  rispettivamente  le facolta' di cui al primo ed
          al secondo comma del presente articolo.
              Al  disegno  di  legge  di  approvazione del rendiconto
          generale  dello  Stato e' allegato un elenco dei decreti di
          cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i
          quali si e' proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui
          al presente articolo.».
              La  decisione  2000/597/CE,  Euratom del Consiglio, del
          29 settembre  2000  (Decisione  del  Consiglio  relativa al
          sistema  delle  risorse proprie delle Comunita' europee) e'
          pubblicata nella G.U.C.E. del 7 ottobre 2000, n. L 253.
              La  decisione  2007/436/CE,  Euratom del Consiglio, del
          7 giugno  2007 (Decisione del Consiglio relativa al sistema
          delle   risorse   proprie   delle   Comunita'  europee)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. del 23 giugno 2007, n. L 163.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  48  della  legge
          20 maggio  1985,  n.  222  (Disposizioni  sugli enti e beni
          ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del clero
          cattolico in servizio nelle diocesi):
              «Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma,
          sono  utilizzate:  dallo  Stato per interventi straordinari
          per  fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,  assistenza ai
          rifugiati,  conservazione  di  beni culturali; dalla Chiesa
          cattolica   per   esigenze   di  culto  della  popolazione,
          sostentamento  del  clero,  interventi  caritativi a favore
          della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo   30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
          L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni:
              «Art.  12  (Fondo  sanitario  nazionale). - 1. Il Fondo
          sanitario  nazionale  di parte corrente e in conto capitale
          e'  alimentato  interamente  da  stanziamenti  a carico del
          bilancio  dello  Stato  ed  il  suo  importo e' annualmente
          determinato   dalla   legge   finanziaria   tenendo  conto,
          limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
          presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
          alle regioni.
              2.  Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
          complessivo  di  cui  al  comma precedente, prelevata dalla
          quota  iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
          Ministero   del   bilancio   per  le  parti  di  rispettiva
          competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
          stato   di   previsione  del  Ministero  della  sanita'  ed
          utilizzata per il finanziamento di:
                a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
          da:
                  1)  Istituto  superiore di sanita' per le tematiche
          di sua competenza;
                  2)  Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
                  3)  istituti di ricovero e cura di diritto pubblico
          e  privato  il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
          norma delle leggi vigenti;
                  4)  istituti  zooprofilattici  sperimentali  per le
          problematiche   relative   all'igiene  e  sanita'  pubblica
          veterinaria;
                b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
          sanitario   nazionale  riguardanti  programmi  speciali  di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o  sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali, la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie  e  le  attivita' del Registro nazionale italiano
          dei donatori di midollo osseo;
                c) rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed alle
          aziende  ospedaliere,  tramite  le regioni, delle spese per
          prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
          trasferiscono  per cure in Italia previa autorizzazione del
          Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
          affari esteri.
              A  decorrere  dal  1° gennaio  1995, la quota di cui al
          presente  comma e'  rideterminata  ai  sensi  dell'art. 11,
          comma 3,  lettera d),  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni.
              3.  Il  Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento  al  triennio successivo entro il 15 ottobre di
          ciascun  anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
          legge  finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE, su
          proposta  del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome;  la quota capitaria di finanziamento da
          assicurare  alle regioni viene determinata sulla base di un
          sistema   di  coefficienti  parametrici,  in  relazione  ai
          livelli  uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi:
                a) popolazione residente;
                b) mobilita'  sanitaria per tipologia di prestazioni,
          da   compensare,   in   sede  di  riparto,  sulla  base  di
          contabilita'  analitiche  per  singolo  caso  fornite dalle
          unita'   sanitarie   locali  e  dalle  aziende  ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome;
                c) consistenza   e   stato   di  conservazione  delle
          strutture  immobiliari,  degli impianti tecnologici e delle
          dotazioni strumentali.
              4.  Il  Fondo  sanitario  nazionale  in  conto capitale
          assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
          favore  delle  regioni  particolarmente  svantaggiate sulla
          base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
          sanitaria,  con  particolare  riguardo  alla  capacita'  di
          soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
              5.  Il  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte corrente
          assicura   altresi',   nel  corso  del  primo  triennio  di
          applicazione  del  presente decreto, quote di finanziamento
          destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
          eccedenti  quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
          rapportati agli standard di riferimento.
              6.  Le  quote  del  Fondo  sanitario nazionale di parte
          corrente,  assegnate  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          confluiscono  in  sede  regionale  nel  Fondo comune di cui
          all'art.  8,  legge  16 maggio  1970,  n.  281,  come parte
          indistinta,  ma non concorrono ai fini della determinazione
          del   tetto  massimo  di  indebitamento.  Tali  quote  sono
          utilizzate    esclusivamente   per   finanziare   attivita'
          sanitarie.  Per le regioni a statuto speciale e le province
          autonome  le  rispettive  quote confluiscono in un apposito
          capitolo di bilancio.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 5 della legge 7 marzo
          2001,  n.  62  (Nuove  norme  sull'editoria  e sui prodotti
          editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416):
              «Art.  5  (Fondo  per  le  agevolazioni di credito alle
          imprese  del settore editoriale). - 1. E' istituito, presso
          la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
          l'informazione  e  l'editoria,  fino  all'attuazione  della
          riforma  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  e  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il
          Fondo  per  le  agevolazioni  di  credito  alle imprese del
          settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo
          e'  finalizzato  alla  concessione  di  contributi in conto
          interessi  sui  finanziamenti della durata massima di dieci
          anni   deliberati  da  soggetti  autorizzati  all'attivita'
          bancaria.
              2.   Al   Fondo   affluiscono  le  risorse  finanziarie
          stanziate   a  tale  fine  nel  bilancio  dello  Stato,  il
          contributo  del  1  per  cento trattenuto sull'ammontare di
          ciascun   beneficio   concesso,   le   somme  comunque  non
          corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto
          1981,  n.  416, e successive modificazioni. Il fondo di cui
          al  citato art. 29 e' mantenuto fino al completamento della
          corresponsione  dei  contributi  in  conto interessi per le
          concessioni gia' effettuate.
              3.   I  contributi  sono  concessi,  nei  limiti  delle
          disponibilita'  finanziarie, mediante procedura automatica,
          ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.
              4.   Sono   ammessi  al  finanziamento  i  progetti  di
          ristrutturazione   tecnico-produttiva;   di  realizzazione,
          ampliamento  e  modifica  degli  impianti,  con particolare
          riferimento  all'installazione  e  potenziamento della rete
          informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
          telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
          della   distribuzione;   di   formazione  professionale.  I
          progetti  sono  presentati  dalle  imprese  partecipanti al
          ciclo  di  produzione,  distribuzione e commercializzazione
          del prodotto editoriale.
              5.  In  caso  di  realizzazione  dei progetti di cui al
          comma 4  con  il  ricorso  alla  locazione  finanziaria,  i
          contributi  in  conto  canone sono concessi con le medesime
          procedure  di  cui  agli  articoli 6  e  7  e  non possono,
          comunque,   superare  l'importo  dei  contributi  in  conto
          interessi  di  cui  godrebbero  i progetti se effettuati ai
          sensi  e  nei  limiti  previsti  per  i contributi in conto
          interessi.
              6.  Una  quota  del  5 per cento del Fondo e' riservata
          alle   imprese   che,  nell'anno  precedente  a  quello  di
          presentazione    della    domanda    per   l'accesso   alle
          agevolazioni,  presentano  un  fatturato  non superiore a 5
          miliardi  di  lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
          quelle  impegnate  in progetti di particolare rilevanza per
          la  diffusione  della lettura in Italia o per la diffusione
          di  prodotti  editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
          tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
          riaffluisce  al Fondo per essere destinata ad interventi in
          favore delle altre imprese.
              7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai
          progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
          per  le  imprese  costituite  in  forma  di  cooperative di
          giornalisti o di poligrafici.
              8.  Ai  fini  della concessione del beneficio di cui al
          presente  articolo,  la  spesa  per  la  realizzazione  dei
          progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento
          di  quella  prevista  nel  progetto,  ivi  comprese  quelle
          indicate  nel  primo  comma dell'art.  16  del  decreto del
          Presidente   della  Repubblica  9 novembre  1976,  n.  902,
          nonche'  le  spese previste per il fabbisogno annuale delle
          scorte  in  misura  non  superiore  al  40  per cento degli
          investimenti  fissi  ammessi  al finanziamento. La predetta
          percentuale  del  90  per cento e' elevata al 100 per cento
          per  le  cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni.
              9.  I  contributi  in  conto  interessi  possono essere
          concessi  anche alle imprese editrici dei giornali italiani
          all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n.
          416,  e  successive  modificazioni, per progetti realizzati
          con  il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio
          dell'attivita'   bancaria   aventi   sede   in   uno  Stato
          appartenente all'Unione europea.
              10.  L'ammontare del contributo e' pari al 50 per cento
          degli   interessi   sull'importo   ammesso   al  contributo
          medesimo,  calcolati  al  tasso  di riferimento fissato con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica. Il tasso di interesse e le altre
          condizioni   economiche   alle   quali   e'   riferito   il
          finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
              11.  In  aggiunta  alle  risorse  di  cui al comma 2, a
          decorrere   dall'anno   2001   e  fino  all'anno  2003,  e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire  7,9 miliardi per il primo
          anno,  di  lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
          18,7 miliardi per il terzo anno.
              12.  Ai contributi di cui al presente articolo, erogati
          secondo  le  procedure  di  cui  agli  articoli 6 e 7 della
          presente  legge,  si  applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8  e  9,  commi da  1 a 5, del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 123.
              13.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17,
          comma 1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          ministri,  sentito  il  Ministro  per i beni e le attivita'
          culturali,   sono   dettate  disposizioni  attuative  della
          presente   legge.   Sono  in  particolare  disciplinati  le
          modalita'  ed i termini di presentazione o di rigetto delle
          domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
          condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
          delle  spese  inerenti  ai  progetti,  gli adempimenti ed i
          termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
          funzionamento  del  Comitato di cui al comma 4 dell'art. 7,
          il  procedimento di decadenza dai benefici, le modalita' di
          verifica  finale  della  corrispondenza  degli investimenti
          effettuati  al  progetto,  della loro congruita' economica,
          nonche'   dell'inerenza   degli  investimenti  stessi  alle
          finalita' del progetto.
              14.  All'istruttoria  dei  provvedimenti di concessione
          dei  contributi  di  cui agli articoli 6 e 7 della presente
          legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza
          del Consiglio dei ministri.
              15.  Le  somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a
          qualunque  titolo  restituite, sono versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato per essere successivamente assegnate
          al  Fondo.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 9 della
          legge   1° dicembre  1986,  n.  831  (Disposizioni  per  la
          realizzazione   di   un   programma   di   interventi   per
          l'adeguamento  alle esigenze operative delle infrastrutture
          del Corpo della guardia di finanza):
              «4.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero delle
          finanze,  rubrica 6,  Corpo  della  guardia  di finanza, e'
          istituito  un  capitolo  con  un  fondo  a disposizione per
          sopperire  alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli dello
          stato  di  previsione medesimo indicati in apposita tabella
          da approvarsi con legge di bilancio.»
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  del  decreto
          legislativo   8 maggio   2001,  n.  215  (Disposizioni  per
          disciplinare  la trasformazione progressiva dello strumento
          militare  in  professionale,  a norma dell'art. 3, comma 1,
          della L. 14 novembre 2000, n. 331):
              «Art.  21  (Ufficiali  ausiliari).  - 1. Sono ufficiali
          ausiliari   di   ciascuna   Forza   armata,  dell'Arma  dei
          carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  i
          cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di:
                a) ufficiali  di  complemento  in  servizio  di prima
          nomina  e  in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi
          della normativa vigente, o del congedo;
                b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi
          dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;
                c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
                d) ufficiali delle forze di completamento.
              2.  Il  reclutamento  degli  ufficiali ausiliari di cui
          alle   lettere c)  e d)  puo'  avvenire  solo  al  fine  di
          soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
          armate  connesse  alla carenza di professionalita' tecniche
          nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
          particolari esigenze operative.
              3.   Il  numero  massimo  delle  singole  categorie  di
          ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e'
          fissato  con  la  legge  di  bilancio,  in  coerenza con il
          processo  di  trasformazione  dello  strumento  militare in
          professionale.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 39 del
          decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali):
              «Art.  39 (Ripartizione del Fondo sanitario nazionale).
          -  1.  Il  CIPE  su  proposta  del  Ministro della sanita',
          d'intesa   con   la   Conferenza   Stato-Regioni,  delibera
          annualmente  l'assegnazione  in  favore  delle  regioni,  a
          titolo   di   acconto,  delle  quote  del  Fondo  sanitario
          nazionale  di  parte  corrente,  tenuto  conto dell'importo
          complessivo    presunto    del   gettito   dell'addizionale
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
          all'art.   50   e  della  quota  del  gettito  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita' produttive, di cui all'art. 38,
          comma 1,  stimati  per  ciascuna  regione.  Il  CIPE con le
          predette  modalita'  provvede  entro  il  mese  di febbraio
          dell'anno  successivo all'assegnazione definitiva in favore
          delle  regioni  delle  quote del Fondo sanitario nazionale,
          parte   corrente,  ad  esse  effettivamente  spettanti.  Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  autorizzato  a  procedere  alle  risultanti
          compensazioni  a  valere  sulle  quote  del Fondo sanitario
          nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.».
              - Il   decreto   legislativo   5 giugno  1998,  n.  204
          (Disposizioni  per il coordinamento, la programmazione e la
          valutazione  della politica nazionale relativa alla ricerca
          scientifica  e  tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
          lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del gia' citato
          decreto-legge n. 269 del 2003:
              «Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
          in  societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e prestiti
          e'  trasformata in societa' per azioni con la denominazione
          di  «Cassa  depositi  e  prestiti societa' per azioni» (CDP
          S.p.A.),  con  effetto dalla data della pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  ministeriale  di  cui al
          comma 3.  La Cdp S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3,
          subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti
          e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
              2.  Le  azioni  della  CDP  S.p.A. sono attribuite allo
          Stato,  che  esercita  i  diritti  dell'azionista  ai sensi
          dell'art.  24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300; non si applicano le disposizioni
          dell'art.  2362  del  codice  civile.  Le fondazioni di cui
          all'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e
          altri  soggetti  pubblici  o privati possono detenere quote
          complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.
              3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze  di  natura non regolamentare, da emanare entro due
          mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
          sono determinati:
                a) le  funzioni,  le  attivita' e le passivita' della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono  trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
          e  quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
          di cui al comma 8;
                b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
          anche  indirette,  che  sono  trasferite  alla CDP S.p.A. e
          assegnate  alla  gestione separata di cui al comma 8, anche
          in  deroga  alla  normativa  vigente.  I relativi valori di
          trasferimento  e di iscrizione in bilancio sono determinati
          sulla  scorta  della relazione giurata di stima prodotta da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale  nominati dal Ministero, anche in deroga agli
          articoli da  2342  a  2345 del codice civile ed all'art. 24
          della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti;
                c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
                d) il  capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
          misura  non  inferiore  al  fondo  di dotazione della Cassa
          depositi  e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio di
          esercizio approvato.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  di  natura  non  regolamentare,  su proposta del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e' approvato lo
          Statuto  della  CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del
          consiglio  di  amministrazione e del collegio sindacale per
          il  primo  periodo  di  durata  in  carica.  Per tale primo
          periodo  restano  in  carica  i componenti del collegio dei
          revisori  indicati  ai sensi e per gli effetti dell'art. 10
          della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche
          allo  statuto  della  CDP S.p.A. e le nomine dei componenti
          degli   organi   sociali  per  i  successivi  periodi  sono
          deliberate a norma del codice civile.
              5.  Il  primo  esercizio  sociale  della  CDP S.p.A. si
          chiude al 31 dicembre 2004.
              6.  Alla  CDP  S.p.A.  si applicano le disposizioni del
          Titolo  V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  previste  per  gli  intermediari  iscritti
          nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107  del medesimo
          decreto  legislativo,  tenendo  presenti le caratteristiche
          del  soggetto  vigilato  e  la  speciale  disciplina  della
          gestione separata di cui al comma 8.
              7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
                a) lo  Stato,  le  regioni, gli enti locali, gli enti
          pubblici  e  gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
          fondi  rimborsabili  sotto  forma  di libretti di risparmio
          postale  e  di  buoni  fruttiferi  postali, assistiti dalla
          garanzia   dello   Stato  e  distribuiti  attraverso  Poste
          italiane  S.p.A.  o  societa'  da essa controllate, e fondi
          provenienti  dall'emissione  di  titoli, dall'assunzione di
          finanziamenti   e  da  altre  operazioni  finanziarie,  che
          possono   essere  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato.
          L'utilizzo  dei  fondi  di  cui  alla  presente lettera, e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di  interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
          CDP  S.p.A.,  nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
          periodo  precedente  o  dai medesimi promossa, tenuto conto
          della   sostenibilita'  economico-finanziaria  di  ciascuna
          operazione.  Dette  operazioni  potranno  essere effettuate
          anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
                b) le  opere,  gli  impianti,  le reti e le dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche,  utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
          titoli,   dall'assunzione   di  finanziamenti  e  da  altre
          operazioni  finanziarie,  senza  garanzia dello Stato e con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
          fondi   e'  effettuata  esclusivamente  presso  investitori
          istituzionali.
              8.  La  CDP  S.p.A.  assume  partecipazioni e svolge le
          attivita',   strumentali,   connesse   e   accessorie;  per
          l'attuazione  di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
          CDP  S.p.A.  istituisce  un  sistema  separato ai soli fini
          contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
          criteri  di  trasparenza  e di salvaguardia dell'equilibrio
          economico.   Sono   assegnate  alla  gestione  separata  le
          partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
          e  accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
          in  favore  dei  soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
          decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
          di  razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
          detenute  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  alla data di
          trasformazione in societa' per azioni.
              9.  Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il
          potere  di  indirizzo  della  gestione  separata  di cui al
          comma 8.  E'  confermata,  per  la  gestione  separata,  la
          Commissione  di  vigilanza  prevista  dall'art. 3 del regio
          decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
              10.  Per  l'amministrazione  della gestione separata di
          cui  al  comma 8  il consiglio di amministrazione della CDP
          S.p.A.   e'   integrato   dai   membri,   con  funzioni  di
          amministratore,  indicati  alle  lettere c), d)  ed f)  del
          primo comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.
              11.  Per  l'attivita' della gestione separata di cui al
          comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
          con propri decreti di natura non regolamentare:
                a) i  criteri  per  la  definizione  delle condizioni
          generali  ed  economiche dei libretti di risparmio postale,
          dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
          e   delle  altre  operazioni  finanziarie  assistiti  dalla
          garanzia dello Stato;
                b) i  criteri  per  la  definizione  delle condizioni
          generali  ed  economiche  degli  impieghi, nel rispetto dei
          principi  di  accessibilita',  uniformita'  di trattamento,
          predeterminazione e non discriminazione;
                c) le  norme  in materia di trasparenza, pubblicita',
          contratti e comunicazioni periodiche;
                d) i   criteri   di   gestione  delle  partecipazioni
          assegnate ai sensi del comma 3;
                e) i  criteri  generali  per  la individuazione delle
          operazioni   promosse  dai  soggetti  di  cui  al  comma 7,
          lettera a), ammissibili a finanziamento.
              12.  Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11
          la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della
          gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni
          vigenti  alla data di trasformazione della Cassa depositi e
          prestiti  in  societa' per azioni. I rapporti in essere e i
          procedimenti  amministrativi  in corso alla data di entrata
          in  vigore  dei  decreti  di  cui al comma 11 continuano ad
          essere  regolati  dai  provvedimenti adottati e dalle norme
          legislative  e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
          quanto  non  disciplinato  dai  decreti  di cui al comma 11
          continua  ad  applicarsi  la  normativa  vigente  in quanto
          compatibile.    Le    attribuzioni    del    consiglio   di
          amministrazione   e  del  direttore  generale  della  Cassa
          depositi  e  prestiti  anteriori  alla  trasformazione sono
          esercitate,     rispettivamente,     dal    consiglio    di
          amministrazione   e,   se   previsto,   dall'amministratore
          delegato della CDP S.p.A.
              13. All'attivita' di impiego della gestione separata di
          cui  al  comma 8  continuano  ad applicarsi le disposizioni
          piu'  favorevoli  previste per la Cassa depositi e prestiti
          anteriori  alla  trasformazione, inclusa la disposizione di
          cui   all'art.   204,   comma 2,  del  decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267.
              14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
          rapporti  attivi  e  passivi  e  conserva  i  diritti e gli
          obblighi  sorti  per  effetto  della  cartolarizzazione dei
          crediti  effettuata  ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge
          15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112.
              15.  La  gestione  separata  di  cui  al  comma 8  puo'
          avvalersi  dell'Avvocatura  dello Stato, ai sensi dell'art.
          43  del  testo  unico  delle leggi e delle norme giuridiche
          sulla  rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello Stato e
          sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  di cui al
          regio   decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611  e  successive
          modificazioni.
              16.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze, sulla
          base  di  apposita  relazione  presentata dalla CDP S.p.A.,
          riferisce  annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte
          e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A.
              17.  Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla
          CDP  S.p.A.  con  le  modalita' previste dall'art. 12 della
          legge 21 marzo 1958, n. 259.
              18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti
          giuridici  al  soddisfacimento dei diritti dei portatori di
          titoli  da  essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A
          tal  fine  la  CDP  S.p.A.  adotta  apposita  deliberazione
          contenente  l'esatta  descrizione  dei  beni e dei rapporti
          giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
          destinazione  e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti
          e  delle  modalita'  con  le  quali  e' possibile disporre,
          integrare  e  sostituire elementi del patrimonio destinato.
          La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'art.
          2436  del  codice  civile.  Dalla  data  di  deposito della
          deliberazione  i  beni  e  i rapporti giuridici individuati
          sono   destinati   esclusivamente  al  soddisfacimento  dei
          diritti  dei  soggetti  a  cui vantaggio la destinazione e'
          effettuata  e costituiscono patrimonio separato a tutti gli
          effetti  da quello della CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni
          destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
          soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
          patrimonio  destinato  e  sui  frutti  e  proventi  da esso
          derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti
          dei  predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
          del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni
          nei  confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione
          e'  effettuata  la  CDP  S.p.A. risponde esclusivamente nei
          limiti  del  patrimonio  ad essi destinato e dei diritti ad
          essi    attribuiti.   Resta   salva   in   ogni   caso   la
          responsabilita'   illimitata   della   CDP  S.p.A.  per  le
          obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a
          ciascun   patrimonio   separato   la   CDP   S.p.A.   tiene
          separatamente  i  libri e le scritture contabili prescritti
          dagli  articoli 2214  e  seguenti del codice civile. Per il
          caso  di  sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure di
          cui  al  Titolo  IV  del testo unico delle leggi in materia
          bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale
          applicabile,  i  contratti  relativi  a  ciascun patrimonio
          destinato  continuano  ad  avere esecuzione e continuano ad
          applicarsi  le previsioni contenute nel presente comma. Gli
          organi  della  procedura provvedono al tempestivo pagamento
          delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato
          e  nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri
          termini  previsti  nei relativi contratti preesistenti. Gli
          organi  della  procedura  possono  trasferire o affidare in
          gestione  a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi
          in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.
              19.  Alla  scadenza,  anche  anticipata  per  qualsiasi
          motivo,  del  contratto di servizio ovvero del rapporto con
          il  quale  e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la
          gestione  delle  opere,  degli impianti, delle reti e delle
          dotazioni  destinati  alla fornitura di servizi pubblici in
          relazione  ai  quali  e' intervenuto il finanziamento della
          CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
          di  credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono
          destinati  prioritariamente  al soddisfacimento dei crediti
          della  CDP  S.p.A.  e  degli  altri  finanziatori di cui al
          presente  comma,  sono  indisponibili da parte del soggetto
          uscente  fino  al  completo  soddisfacimento  dei  predetti
          crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
          creditori   diversi   dalla   CDP   S.p.A.  e  dagli  altri
          finanziatori  di  cui  al presente comma. Il nuovo soggetto
          gestore  assume, senza liberazione del debitore originario,
          l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e
          degli  altri  finanziatori di cui al presente comma. L'ente
          affidante  e,  se  prevista, la societa' proprietaria delle
          opere,   degli  impianti,  delle  reti  e  delle  dotazioni
          garantiscono    in    solido   il   debito   residuo   fino
          all'individuazione  del  nuovo  soggetto  gestore. Anche ai
          finanziamenti  concessi  dalla  CDP  S.p.A. si applicano le
          disposizioni  di  cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 del testo
          unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
          al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
              20.  Salvo  le deleghe previste dallo statuto, l'organo
          amministrativo  della  CDP S.p.A. delibera le operazioni di
          raccolta  di  fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi
          forma.  Ad  esse  non  si  applicano, fermo restando quanto
          previsto   dalla   lettera b)   del  comma 7  del  presente
          articolo,  il  divieto  di  raccolta  del  risparmio tra il
          pubblico  previsto  dall'art.  11, comma 2, del testo unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti
          quantitativi   alla   raccolta   previsti  dalla  normativa
          vigente;  non trovano altresi' applicazione gli articoli da
          2410  a  2420  del codice civile. Per ciascuna emissione di
          titoli  puo'  essere  nominato un rappresentante comune dei
          portatori  dei  titoli, il quale ne cura gli interessi e in
          loro  rappresentanza  esclusiva esercita i poteri stabiliti
          in   sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni  delle
          condizioni dell'operazione.
              21.  Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme
          contenute nel presente art. si applicano le disposizioni di
          cui  all'art.  3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n.
          20.
              22.  La  pubblicazione  del  decreto  di cui al comma 3
          nella  Gazzetta  Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in
          materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
          normativa vigente.
              23.  Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per
          la  trasformazione  della  Cassa  depositi e prestiti e per
          l'effettuazione  dei  trasferimenti e conferimenti previsti
          dal  presente  art.  sono  esenti  da  imposizione fiscale,
          diretta e indiretta.
              24.   Tutti   gli   atti,   contratti,   trasferimenti,
          prestazioni   e  formalita'  relativi  alle  operazioni  di
          raccolta  e  di  impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
          dalla  gestione  separata  di  cui  al  comma 8,  alla loro
          esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie
          anche  reali  di  qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
          momento  prestate,  sono  esenti  dall'imposta di registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e  da  ogni  altra  imposta  indiretta,  nonche' ogni altro
          tributo  o  diritto.  Non  si applica la ritenuta di cui ai
          commi 2  e  3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
          altri  proventi  dei  conti correnti dedicati alla gestione
          separata di cui al comma 8.
              25.  Gli  interessi  e gli altri proventi dei titoli di
          qualsiasi  natura  e  di  qualsiasi durata emessi dalla CDP
          S.p.A.  sono  soggetti  al  regime dell'imposta sostitutiva
          delle  imposte  sui redditi nella misura del 12,50%, di cui
          al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
              26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
          della   Cassa   depositi   e   prestiti  al  momento  della
          trasformazione   prosegue   con   la   CDP   S.p.A.  ed  e'
          disciplinato  dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
          che  regolano  il  rapporto  di  lavoro privato. Sono fatti
          salvi  i  diritti  quesiti  e gli effetti, per i dipendenti
          della  Cassa,  rivenienti  dalla originaria natura pubblica
          dell'ente  di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
          concorsi  pubblici  per i quali sia richiesta una specifica
          anzianita'  di  servizio,  ove  conseguita.  I  trattamenti
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
          continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
          Cassa  depositi  e  prestiti  fino  alla stipulazione di un
          nuovo  contratto.  In  sede di prima applicazione, non puo'
          essere  attribuito  al  predetto  personale  un trattamento
          economico  meno favorevole di quello spettante alla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto. Per il personale
          gia'  dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
          richiesta,  entro  sessanta  giorni dalla trasformazione si
          attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
          di  mobilita',  con  collocamento  prioritario al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze. Il personale trasferito e'
          inquadrato,  in  base  all'ex  livello  di  appartenenza  e
          secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente
          della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 agosto 1986 e
          successive   modificazioni,  nella  corrispondente  area  e
          posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in
          precedenti   servizi   prestati   presso   altre  pubbliche
          amministrazioni,  se  superiore.  Al personale trasferito o
          reinquadrato  nelle  pubbliche amministrazioni ai sensi del
          presente   comma e'   riconosciuto   un  assegno  personale
          pensionabile,   riassorbibile   con   qualsiasi  successivo
          miglioramento,  pari  alla  differenza  tra la retribuzione
          globale  percepibile  al momento della trasformazione, come
          definita  dal  vigente  CCNL, e quella spettante in base al
          nuovo   inquadramento;   le   indennita'  spettanti  presso
          l'amministrazione  di  destinazione  sono corrisposte nella
          misura   eventualmente  eccedente  l'importo  del  predetto
          assegno  personale. Entro cinque anni dalla trasformazione,
          il   personale  gia'  dipendente  della  Cassa  depositi  e
          prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
          con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
          delle  amministrazioni  pubbliche  secondo le modalita' e i
          termini previsti dall'art. 54 del CCNL per il personale non
          dirigente   della   Cassa   depositi   e  prestiti  per  il
          quadriennio  normativo  1998-2001. I dipendenti in servizio
          all'atto   della   trasformazione   mantengono   il  regime
          pensionistico   e   quello   relativo   all'indennita'   di
          buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
          pubbliche  amministrazioni.  Entro  sei  mesi dalla data di
          trasformazione,  i  predetti dipendenti possono esercitare,
          con  applicazione  dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979,
          n.  29,  opzione per il regime pensionistico applicabile ai
          dipendenti  assunti in data successiva alla trasformazione,
          i   quali   sono  iscritti  all'assicurazione  obbligatoria
          gestita  dall'I.N.P.S.  e  hanno  diritto al trattamento di
          fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.
              27. (Omissis).».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 7 dell'art. 1 della
          legge   17 maggio  1999,  n.  144  (Misure  in  materia  di
          investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali):
              «7.  Per  le finalita' di cui al presente articolo, ivi
          compreso  il  ruolo  di  coordinamento  svolto dal CIPE, e'
          istituito  un  fondo da ripartire, previa deliberazione del
          CIPE,  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica.  Per  la dotazione del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999  e  di  lire  10  miliardi annue a decorrere dall'anno
          2000.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 127 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo
          unico   delle   leggi   in   materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza), e
          successive modificazioni:
              «Art.  127  (Fondo nazionale di intervento per la lotta
          alla   droga).   -  1.  Il  decreto  del  Ministro  per  la
          solidarieta'  sociale  di  cui all'art. 59, comma 46, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del
          Fondo  per  le  politiche  sociali,  individua, nell'ambito
          della  quota destinata al Fondo nazionale di intervento per
          la  lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento
          dei  progetti  triennali  finalizzati alla prevenzione e al
          recupero  dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza
          correlata,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal presente
          articolo.  Le  dotazioni  del Fondo nazionale di intervento
          per  la  lotta alla droga individuate ai sensi del presente
          comma non  possono  essere  inferiori  a  quelle  dell'anno
          precedente,   salvo   in   presenza   di   dati  statistici
          inequivocabili     che     documentino    la    diminuzione
          dell'incidenza della tossicodipendenza.
              2.  La  quota  del Fondo nazionale di intervento per la
          lotta  alla  droga  di  cui  al comma 1 e' ripartita tra le
          regioni   in   misura  pari  al  75  per  cento  delle  sue
          disponibilita'.  Alla  ripartizione si provvede annualmente
          con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
          conto,  per  ciascuna  regione, del numero degli abitanti e
          della  diffusione  delle  tossicodipendenze, sulla base dei
          dati   raccolti   dall'Osservatorio  permanente,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 7.
              3.  Le  province,  i  comuni  e  i  loro  consorzi,  le
          comunita'  montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli
          enti  di  cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
          volontariato  di  cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
          cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
          della  legge  8 novembre  1991,  n.  381,  e loro consorzi,
          possono  presentare  alle regioni progetti finalizzati alla
          prevenzione   e   al  recupero  dalle  tossicodipendenze  e
          dall'alcoldipendenza    correlata    e   al   reinserimento
          lavorativo  dei  tossicodipendenti,  da finanziare a valere
          sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
          nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
              4.  Le  regioni,  sentiti  gli  enti  locali,  ai sensi
          dell'art.  3,  comma 6,  della legge 8 giugno 1990, n. 142,
          nonche'   le   organizzazioni  rappresentative  degli  enti
          ausiliari,  delle  organizzazioni  del volontariato e delle
          cooperative   sociali  che  operano  sul  territorio,  come
          previsto  dall'atto  di indirizzo e coordinamento di cui al
          comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
          criteri  e  i  termini  per la presentazione delle domande,
          nonche'  la  procedura per la erogazione dei finanziamenti,
          dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
          assegnati  e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
          degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
          progetti  volti  alla  riduzione  del danno nei quali siano
          utilizzati  i  farmaci  sostitutivi.  Le regioni provvedono
          altresi'  ad  inviare  una  relazione  al  Ministro  per la
          solidarieta'  sociale  sugli interventi realizzati ai sensi
          del  presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art.
          131.
              5.  Il  25  per  cento  delle  disponibilita' del Fondo
          nazionale  di  cui al comma 1 e' destinato al finanziamento
          dei  progetti  finalizzati  alla  prevenzione e al recupero
          dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza correlata
          promossi  e  coordinati  dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  per gli affari sociali, d'intesa
          con  i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
          difesa,  della  pubblica  istruzione,  della  sanita' e del
          lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
          sensi del presente comma sono finalizzati:
                a) alla   promozione  di  programmi  sperimentali  di
          prevenzione sul territorio nazionale;
                b) alla     realizzazione     di     iniziative    di
          razionalizzazione   dei   sistemi   di   rilevazione  e  di
          valutazione dei dati;
                c) alla  elaborazione di efficaci collegamenti con le
          iniziative assunte dall'Unione europea;
                d) allo  sviluppo  di iniziative di informazione e di
          sensibilizzazione;
                e) alla  formazione  del  personale  nei  settori  di
          specifica competenza;
                f) alla realizzazione di programmi di educazione alla
          salute;
                g) al  trasferimento  dei  dati  tra  amministrazioni
          centrali e locali.
              6.  Per  la  valutazione  e  la  verifica  delle  spese
          connesse  ai  progetti  di  cui  al  comma 5 possono essere
          disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
          e  6,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni.
              7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro per la
          solidarieta'   sociale,  previo  parere  delle  commissioni
          parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
          di  cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per
          la  valutazione  e  il finanziamento dei progetti di cui al
          comma 3.Tali   criteri   devono   rispettare   le  seguenti
          finalita':
                a) realizzazione di progetti integrati sul territorio
          di  prevenzione  primaria, secondaria e terziaria, compresi
          quelli  volti  alla riduzione del danno purche' finalizzati
          al recupero psico-fisico della persona;
                b) promozione  di progetti personalizzati adeguati al
          reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
                c) diffusione  sul  territorio  di  servizi sociali e
          sanitari  di  primo intervento, come le unita' di strada, i
          servizi  a  bassa  soglia  ed  i servizi di consulenza e di
          orientamento telefonico;
                d) individuazione di indicatori per la verifica della
          qualita'  degli  interventi  e  dei  risultati  relativi al
          recupero dei tossicodipendenti;
                e) in   particolare,   trasferimento   dei  dati  tra
          assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
          di   ascolto,  responsabili  degli  istituti  scolastici  e
          amministrazioni centrali;
                f) trasferimento   e  trasmissione  dei  dati  tra  i
          soggetti  che operano nel settore della tossicodipendenza a
          livello regionale;
                g) realizzazione   coordinata   di   programmi  e  di
          progetti  sulle  tossicodipendenze  e  sull'alcoldipendenza
          correlata,   orientati   alla   strutturazione  di  sistemi
          territoriali di intervento a rete;
                h) educazione alla salute.
              8.  I  progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7
          non  possono  prevedere  la somministrazione delle sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope  incluse nella tabella I di cui
          all'art.  14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea
          ufficiale,   fatto  salvo  l'uso  dei  medicinali  oppioidi
          prescrivibili,  purche' i dosaggi somministrati e la durata
          del     trattamento     abbiano    l'esclusiva    finalita'
          clinico-terapeutica  di  avviare  gli  utenti  a successivi
          programmi riabilitativi.
              9.  Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro
          per   la   solidarieta'   sociale,   promuove,  sentite  le
          competenti   commissioni  parlamentari,  l'elaborazione  di
          linee  guida  per la verifica dei progetti di riduzione del
          danno di cui al comma 7, lettera a).
              10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura
          di  ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di
          cui  al  comma 4  e  all'impegno  contabile delle quote del
          Fondo  nazionale  di  cui  al comma 1 ad esse assegnate, si
          applicano  le  disposizioni  di  cui all'art. 5 del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
              11.  Per  l'esame  istruttorio  dei progetti presentati
          dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
          di  supporto  tecnico-scientifico  al Comitato nazionale di
          coordinamento  per  l'azione  antidroga,  e' istituita, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, una
          commissione  presieduta  da  un  esperto  o da un dirigente
          generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
          e  composta  da  nove esperti nei campi della prevenzione e
          del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
          sanitario-infettivologico,           farmaco-tossicologico,
          psicologico,     sociale,    sociologico,    riabilitativo,
          pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
          segreteria  della  commissione  e'  preposto un funzionario
          della  carriera  direttiva  dei  ruoli della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.
              Gli  oneri  per il funzionamento della commissione sono
          valutati in lire 200 milioni annue.
              12.  L'organizzazione  e  il funzionamento del Comitato
          nazionale  di  coordinamento  per  l'azione  antidroga sono
          disciplinati  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri.  L'attuazione  amministrativa delle decisioni del
          Comitato  e'  coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento per gli affari sociali attraverso
          un'apposita   conferenza   dei   dirigenti  generali  delle
          amministrazioni  interessate,  disciplinata con il medesimo
          decreto.».