Art. 3.
                        (Stato di previsione
               del Ministero dello sviluppo economico
                      e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  dello  sviluppo economico, per l'anno finanziario 2009, in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2.  Gli  importi  dei  versamenti  effettuati  con imputazione alle
unita'  previsionali  di  base  "restituzione,  rimborsi,  recuperi e
concorsi  vari"  (restituzione  di finanziamenti) e "altre entrate in
conto  capitale" (rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti)
dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti
in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  con  decreti del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  nei  seguenti fondi iscritti nelle
pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero  dello sviluppo economico: Fondo per la competitivita' e lo
sviluppo;  Fondo  per  gli interventi agevolativi alle imprese; Fondo
rotativo per le imprese.
  3.  Per  l'attuazione  dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n.
46,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio
dello  Stato  e allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico per l'anno finanziario 2009.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione nello stato di
previsione   del   Ministero  dello  sviluppo  economico  per  l'anno
finanziario  2009  delle somme affluite all'entrata in relazione alle
spese  da  sostenere  per  l'attuazione delle disposizioni del codice
delle   assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, relative ai periti assicurativi.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro dello
sviluppo economico, alla riassegnazione nello stato di previsione del
Ministero  dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2009 delle
somme  affluite  all'entrata  del  bilancio  dello Stato in relazione
all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991,n. 421, nonche'
all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
  6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1993,  n.  410,
convertito  dalla  legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi
urgenti  a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con
decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, allo stato di
previsione  del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al
citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
  7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a
ripartire,  con  propri  decreti,  fra  gli stati di previsione delle
varie  amministrazioni  statali  i  fondi da ripartire iscritti nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno
finanziario  2009  nell'ambito  della  missione "fondi da ripartire",
programma  "fondi  da  assegnare".  Il Ministro dell'economia e delle
finanze  e',  altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti,
ai  bilanci  delle  aziende  autonome  le  variazioni connesse con le
ripartizioni di cui al presente comma.
  8.  Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo  economico  per l'anno finanziario 2009 relative al Fondo da
ripartire  per interventi per le aree sottoutilizzate, disponibili al
termine  dell'esercizio,  sono  conservate  nel conto dei residui per
essere    utilizzate    nell'esercizio    successivo.   Il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a ripartire tra le
pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni
interessate,  con  propri  decreti, le somme conservate nel conto dei
residui del predetto Fondo.
  9.  Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio
decreto  18  novembre  1923,  n. 2440, e successive modificazioni, il
Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,
con  propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui,
competenza   e   cassa,   conseguenti   alla   ripartizione   tra  le
amministrazioni    interessate   del   fondo   iscritto   nell'unita'
previsionale  di  base "investimenti" del programma "politiche per lo
sviluppo  economico  ed  il  miglioramento  istituzionale  delle aree
sottoutilizzate", nell'ambito della missione "sviluppo e riequilibrio
territoriale"  dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo
          1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti):
              «Art.  8  (Finanziamento  dell'attivita'  di normazione
          tecnica).   1.   Il  3  per  cento  del  contributo  dovuto
          annualmente  dall'Istituto  nazionale  per la assicurazione
          contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
          ricerca  di  cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge
          30 giugno  1982,  n.  390,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   12 agosto   1982,   n.  597,  e'  destinato
          all'attivita'  di  normazione  tecnica,  di  cui all'art. 7
          della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
              2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
          del  contributo  versato  dall'INAIL  nel  corso  dell'anno
          precedente,  e'  iscritta a carico del capitolo 3030, dello
          stato    di    previsione   della   spesa   del   Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per il
          1990   e  a  carico  delle  proiezioni  del  corrispondente
          capitolo per gli anni seguenti.».
              - Il  decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n.  209
          (Codice  delle  assicurazioni  private) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 2 della
          legge   28 dicembre   1991,   n.  421  (Rifinanziamento  di
          interventi in campo economico):
              «3.   Le   somme   impegnate  per  la  concessione  dei
          contributi  alle societa' consortili che realizzano mercati
          agroalimentari  all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio
          1986,  n.  41, e successive modificazioni, e non liquidate,
          sono  riassegnate  per  le  stesse  finalita' allo stato di
          previsione  della  spesa  del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 9 della
          legge  9 gennaio  1991,  n.  10 (Norme per l'attuazione del
          Piano  energetico  nazionale  in  materia  di uso razionale
          dell'energia,  di  risparmio energetico e di sviluppo delle
          fonti rinnovabili di energia):
              «5.  I  fondi  assegnati  alle  singole  regioni e alle
          province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   sono
          improrogabilmente   impegnati  mediante  appositi  atti  di
          concessione  dei  contributi  entro centoventi giorni dalla
          ripartizione  dei  fondi.  I  fondi residui, per i quali le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano non
          hanno  fornito  la  documentazione  relativa  agli  atti di
          impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  con  proprio  provvedimento ad iniziative
          inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
          di  Bolzano  sulla  base  delle percentuali di ripartizione
          gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          9 ottobre  1993,  n.  410  (Interventi  urgenti  a sostegno
          dell'occupazione   nelle   aree   di   crisi  siderurgica.)
          convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513:
              «Art.  1. -  1.  La  Societa' di promozione industriale
          (SPI),  previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
          destinati  alle  iniziative rientranti nei programmi di cui
          all'art.  5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989,
          n.   120,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          15 maggio  1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
          i  fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal
          decreto-legge  28 dicembre  1989,  n.  415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 38, ed
          assegnati  alla  SPI  ai  sensi  della  delibera  CIPI  del
          3 agosto   1993,  per  erogare  direttamente  contributi  e
          finanziamenti  anche  per  iniziative  nelle  aree  del Sud
          indicate  dal  citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
          nonche'  per  assumere  partecipazioni  di  minoranza nelle
          iniziative  di  promozione  industriale in tutte le aree di
          intervento,  ferma  restando  la destinazione dei fondi per
          area  gia'  definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
          operativi  della  SPI,  da sottoporre per l'approvazione al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          devono   essere   indicati,  per  ciascuna  iniziativa,  la
          tipologia  ed il livello degli interventi proposti, in ogni
          caso  entro i limiti e secondo le modalita' di cui all'art.
          6  del  richiamato  decreto-legge  1° aprile  1989, n. 120,
          nonche'  l'entita'  degli  oneri di istruttoria e controllo
          complessivi  da  riconoscere  alla  SPI.  Per  le  medesime
          finalita',  la  SPI puo' utilizzare anche ulteriori risorse
          che  si  renderanno  disponibili per lo scopo, ivi comprese
          quelle     eventualmente    derivanti    da    revoche    o
          riprogrammazione  di  interventi di cui alla legge 1° marzo
          1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 36 del regio decreto
          18 novembre    1923,    n.    2440    (Nuove   disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale dello Stato), e successive modificazioni:
              «Art.  36. I  residui  delle  spese correnti non pagati
          entro  il  secondo  esercizio successivo a quello in cui e'
          stato   iscritto  il  relativo  stanziamento  si  intendono
          perenti  agli  effetti  amministrativi;  quelli concernenti
          spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
          mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
          quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
          Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio con
          riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
          successivi.
              Le  somme  stanziate  per  spese  in conto capitale non
          impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
          di   stanziamenti   iscritti   in   forza  di  disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio  precedente.  In  tale  caso  il  periodo di
          conservazione e' protratto di un anno.
              I  residui  delle spese in conto capitale, derivanti da
          importi  che  lo  Stato abbia assunto obbligo di pagare per
          contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
          forniture  eseguiti,  non  pagati  entro il terzo esercizio
          successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
          stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
          bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
          esercizi successivi.
              Le  somme  stanziate  per spese in conto capitale negli
          esercizi  1979  e  precedenti,  che al 31 dicembre 1982 non
          risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
          economie  di  bilancio  da  accertare in sede di rendiconto
          dell'esercizio 1982.
              I   conti  dei  residui,  distinti  per  Ministeri,  al
          31 dicembre  dell'esercizio  precedente  a quello in corso,
          con  distinta  indicazione  dei  residui  di cui al secondo
          comma del  presente  articolo,  sono  allegati oltre che al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
              Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
          competenza,  in modo che nessuna spesa afferente ai residui
          possa   essere   imputata  sui  fondi  della  competenza  e
          viceversa.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 maggio
          1990,  n.  102  (Disposizioni  per  la  ricostruzione  e la
          rinascita  della  Valtellina  e  delle adiacenti zone delle
          province   di   Bergamo,  Brescia  e  Como,  nonche'  della
          provincia  di  Novara, colpite dalle eccezionali avversita'
          atmosferiche   dei   mesi   di luglio  ed agosto  1987),  e
          successive modificazioni:
              «Art.  2 (Procedure). - 1. Gli interventi per la difesa
          del  suolo  e  per  la  ricostruzione  e lo sviluppo di cui
          rispettivamente  agli  articoli 3  e  5  nonche' il riparto
          delle  risorse  disponibili  ai fini della presente legge e
          con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
          sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
              2.  La  regione  Lombardia,  sentiti  gli  enti  locali
          interessati:
                a) individua   e  propone  all'autorita'  di  bacino,
          nell'ambito  di  interventi  urgenti di cui alla lettera c)
          dell'art.  31  della  legge  18 maggio 1989, n. 183, quelli
          aventi carattere di assoluta urgenza;
                b) formula    proposte    all'autorita'   di   bacino
          relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
                c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
              3.    Gli   stralci   dello   schema   previsionale   e
          programmatico di cui all'art. 3 e il piano di ricostruzione
          e  sviluppo  di  cui all'art. 5 possono essere sottoposti a
          revisione  annuale  secondo le procedure disciplinate dalla
          normativa   della   regione  Lombardia,  nel  quadro  delle
          medesime  disponibilita'  finanziarie. La regione Lombardia
          e'  tenuta  a  comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri l'assetto del piano aggiornato».