Art. 8.
                        (Stato di previsione
                     del Ministero dell'interno
                      e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  dell'interno,  per l'anno finanziario 2009, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2.  Le  somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale
di  base  "Restituzione,  rimborsi,  recuperi e concorsi vari" (altre
entrate)  dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2009 sono
riassegnate,  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
per le spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e
alla  costruzione,  completamento  e  adattamento  di  infrastrutture
sportive  concernenti  il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle
unita'   previsionali   di   base   "funzionamento"   del   programma
"organizzazione  e gestione del sistema nazionale di difesa civile" e
"investimenti"  del  programma  "prevenzione  dal  rischio e soccorso
pubblico",  nell'ambito  della missione "soccorso civile" dello stato
di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2009.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,   sono   indicate   le   spese  per  le  quali  possono
effettuarsi,  per  l'anno  finanziario 2009, prelevamenti dal fondo a
disposizione  per  la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della
legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unita' previsionale di
base  "funzionamento"  del  programma "pianificazione e coordinamento
Forze  di  polizia"  nell'ambito  della  missione  "ordine pubblico e
sicurezza".
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche  tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione del
Ministero    dell'interno,    occorrenti   per   l'attuazione   delle
disposizioni  recate  dall'articolo  61  del  decreto  legislativo 15
dicembre  1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10,
comma   11,  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
  5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del
servizio  antincendi  negli  aeroporti,  il  Ministro dell'economia e
delle  finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  le somme versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato  in  applicazione  delle
disposizioni  di  cui  al  citato  comma  1328  dell'articolo 1 della
predetta legge n. 296 del 2006.
  6.  Sono  autorizzati  l'accertamento  e la riscossione, secondo le
leggi  in  vigore,  delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche'
l'impegno  e  il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario
2009,  in  conformita'  agli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n.   468,   e   successive   modificazioni,  sono  considerate  spese
obbligatorie  e  d'ordine  del  bilancio  del  Fondo edifici di culto
quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
  8.  ll  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
le  occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli
stati  di  previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di
culto  per  l'anno finanziario 2009, conseguenti alle somme prelevate
dal  conto  corrente  infruttifero di tesoreria intestato al predetto
Fondo,  per  far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli
articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
 
          Note all'art. 8:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
          12 dicembre  1969,  n.  1001  (Istituzione  nello  stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero dell'interno di un
          capitolo  con  un  fondo  a disposizione per sopperire alle
          eventuali    deficienze   di   alcuni   capitoli   relativi
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza):
              «Art.  1.  Nello  stato  di  previsione della spesa del
          Ministero  dell'interno  e'  istituito  un  capitolo con un
          fondo   a   disposizione   per   sopperire  alle  eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati  in apposita tabella da approvarsi con la legge di
          bilancio.
              I   prelevamenti   di  somme  da  tale  fondo,  con  la
          conseguente  iscrizione  nei  capitoli suddetti, sono fatti
          con  decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
          Corte dei conti.
              Per  l'anno  finanziario 1969 la dotazione del fondo e'
          fissata  in  milioni  1.500  e viene costituita mediante le
          seguenti  riduzioni  degli  stanziamenti  dei sottoindicati
          capitoli   dello   stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso:

      Capitolo      |1446....             |            L. 400.000.000
         }          |1452.....            |            L. 300.000.000
         }          |1459.....            |            L. 500.000.000
         }          |1469.....            |            L. 300.000.000

              I   capitoli   a   favore   dei   quali  possono  farsi
          prelevamenti  dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
          sono indicati nell'annessa tabella.»
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  61  del  decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali), e successive modificazioni:
              «Art.  61  (Riduzione  dei  trasferimenti erariali agli
          enti  locali).  -  1. A  decorrere dall'anno 1999, il fondo
          ordinario  spettante alle province e' ridotto di un importo
          pari  al  gettito  complessivo  riscosso nell'anno 1999 per
          l'imposta  sulle  assicurazioni di cui al comma 1 dell'art.
          60,   ridotto  dell'importo  corrispondente  all'incremento
          medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno
          1999,   rispetto  all'anno  1998,  secondo  dati  di  fonte
          ufficiale.  La  dotazione del predetto fondo e', per l'anno
          1999,  inizialmente  ridotta,  in  base  ad  una  stima del
          gettito  annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili,
          dal  Ministero  delle  finanze,  per  singola  provincia, e
          comunicata  ai  Ministeri  del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e  dell'interno.  Sulla base dei
          dati  finali,  comunicati  dal  Ministero  delle finanze ai
          predetti   Ministeri,   sono   determinate   le   riduzioni
          definitive  della dotazione del predetto fondo, per singola
          provincia,  e  sono  introdotte  le eventuali variazioni di
          bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e
          la  terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad
          operare  i  conguagli  e  a  determinare  in via definitiva
          l'importo  annuo  del  contributo ridotto spettante ad ogni
          provincia a decorrere dal 1999.
              2.  A  decorrere  dall'anno  1999  il  fondo  ordinario
          spettante  alle  province e' altresi' ridotto di un importo
          pari  al  gettito previsto per il predetto anno per imposta
          erariale  di  trascrizione,  iscrizione  e  annotazione dei
          veicoli  al  pubblico  registro automobilistico di cui alla
          legge   23 dicembre   1977,  n.  952.  La  riduzione  della
          dotazione  del  predetto  fondo  e' operata con la legge di
          approvazione   del   bilancio   dello   Stato   per  l'anno
          finanziario   1999  ed  e'  effettuata,  nei  confronti  di
          ciascuna  provincia,  dal Ministero dell'interno in base ai
          dati  comunicati  dal  Ministero  delle  finanze  entro  il
          30 giugno  1998, determinati ripartendo il gettito previsto
          per   il   1999   tra   le   singole   province  in  misura
          percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997
          a  ciascuna  di  esse  imputabile.  La riduzione definitiva
          delle  dotazioni  del  predetto  fondo  e' altresi' operata
          sulla  base  dei  dati  definitivi  dell'anno 1998 relativi
          all'imposta  di  cui  al  presente  comma,  comunicati  dal
          Ministero  delle finanze al Ministero dell'interno entro il
          30 settembre 1999.
              3.   Le   somme   eventualmente   non  recuperate,  per
          insufficienza  dei  contributi  ordinari,  sono  portate in
          riduzione  dei  contributi  a  qualsiasi  titolo  dovuti al
          singolo   ente   locale   dal  Ministero  dell'interno.  La
          riduzione  e'  effettuata  con  priorita' sui contributi di
          parte corrente.
              4.  Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei
          tributi previsti dal presente articolo sono determinati con
          riferimento   alle   province   delle   regioni  a  statuto
          ordinario.  Per le regioni a statuto speciale le operazioni
          di  riequilibrio  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno
          1997,  n.  244, si applicano solo dopo il recepimento delle
          disposizioni  dell'art.  60  e  del  presente  articolo nei
          rispettivi statuti.»
              - Si  riporta  il testo del comma 11 dell'art. 10 della
          legge  13 maggio  1999,  n. 133 (Disposizioni in materia di
          perequazione,  razionalizzazione  e federalismo fiscale), e
          successive modificazioni:
              «11.  I  trasferimenti  alle province sono decurtati in
          misura  pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
          dell'aliquota   di   18   lire   per  kWh  dell'addizionale
          provinciale  sul  consumo di energia elettrica. Nel caso in
          cui  la  capienza  dei trasferimenti fosse insufficiente al
          recupero   dell'intero   ammontare  dell'anzidetto  maggior
          gettito,  si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
          di   devoluzione   dovuta  dell'imposta  sull'assicurazione
          obbligatoria  per la responsabilita' civile derivante dalla
          circolazione  dei  veicoli  a  motore.  I  trasferimenti ai
          comuni  sono  variati in diminuzione o in aumento in misura
          pari   alla   somma   del   maggiore   o  minore  derivante
          dall'applicazione  delle  aliquote  di  cui alle lettere a)
          e b)  del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre
          1988,  n.  511,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 gennaio  1989,  n.  20,  come sostituito dal comma 9 del
          presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
          disposizione  di  cui  al  comma 10  del presente articolo,
          diminuita  del  mancato  gettito  derivante dall'abolizione
          dell'addizionale  comunale sul consumo di energia elettrica
          nei luoghi diversi dalle abitazioni.»
              - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 8 della
          legge  3 maggio  1999,  n.  124  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di personale scolastico):
              «5.  A  decorrere  dall'anno  in  cui  hanno effetto le
          disposizioni  di  cui  ai  commi 2,  3  e 4 si procede alla
          progressiva  riduzione  dei  trasferimenti statali a favore
          degli  enti  locali  in  misura  pari  alle  spese comunque
          sostenute   dagli   stessi   enti   nell'anno   finanziario
          precedente   a   quello  dell'effettivo  trasferimento  del
          personale;  i  criteri e le modalita' per la determinazione
          degli  oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
          decreto  del  Ministro  dell'interno, emanato entro quattro
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  della pubblica istruzione e per
          la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.»
              - Si  riporta il testo del comma 1328 dell'art. 1 della
          legge   27 dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione   del   bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-legge finanziaria 2007):
              «1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato
          del  servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui
          diritti  d'imbarco  sugli  aeromobili,  di  cui all'art. 2,
          comma 11,   della   legge   24 dicembre  2003,  n.  350,  e
          successive   modificazioni,  e'  incrementata  a  decorrere
          dall'anno  2007  di  50  centesimi  di  euro  a  passeggero
          imbarcato.  Un  apposito  fondo,  alimentato dalle societa'
          aeroportuali  in proporzione al traffico generato, concorre
          al  medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti
          del   Ministero  dell'interno,  da  comunicare,  anche  con
          evidenze  informatiche,  al Ministero dell'economia e delle
          finanze,  tramite  l'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
          alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla Corte dei
          conti,  si  provvede  alla  ripartizione  del  fondo tra le
          unita'  previsionali  di base del centro di responsabilita'
          «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
          della   difesa   civile»  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno.»
              -  Per  il testo dell'art. 7 della gia' citata legge n.
          468 del 1978 vedasi in note all'art. 2.
              - Si  riportano  i  testi  degli articoli 55 e 69 della
          legge  20 maggio  1985,  n.  222 (Disposizioni sugli enti e
          beni  ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi):
              «Art. 55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici
          vacanti  e  dei fondi di religione di cui all'art. 18 della
          legge  27 maggio  1929, n. 848, del Fondo per il culto, del
          Fondo  di  beneficenza  e  religione nella citta' di Roma e
          delle  Aziende  speciali  di  culto, denominate Fondo clero
          veneto  -  gestione  clero  curato,  Fondo  clero  veneto -
          gestione  grande  cartella, Azienda speciale di culto della
          Toscana,  Patrimonio  ecclesiastico di Grosseto, e' riunito
          dal   1°   gennaio,   1987   in  patrimonio  unico  con  la
          denominazione di Fondo edifici di culto.
              Il  Fondo  edifici di culto succede in tutti i rapporti
          attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.»
              «Art.  69. I  patrimoni della Basilica di San Francesco
          di  Paola  in  Napoli,  della  cappella  di  San Pietro nel
          palazzo  ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo
          annessa  al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con
          i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.»