Art. 3. Situazioni impeditive 1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo: a) in imprese sottoposte a fallimento; b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa; c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2. Non possono altresi' essere iscritti all'Albo: a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato; b) i promotori finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. 4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non opera se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari. 5. L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari. 6. L'Organismo valuta l'idoneita' degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneita'. Ai fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente. 7. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, l'Organismo comunica a quest'ultimo la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non e' iscritto all'Albo e se iscritto e' sospeso dalle funzioni, 8. L'Organismo valuta nuovamente l'idoneita' dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente. 9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di tre anni.