Art. 2. 
            Modifiche al capo II del decreto legislativo 
                      21 novembre 2005, n. 286 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 
2005, e' sostituito dal seguente: 
  «1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del 
conducente devono aver compiuto: 
   a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per 
cui e' richiesta la patente di guida delle  categorie  C  e  C+E,  in
deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo  115,  comma  1,
lettera d), numero 2), del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni, a  condizione  di  aver  seguito  il
corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2; 
   b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci 
per cui e' richiesta la patente di guida delle  categorie  C  e  C+E,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d),
numero 2),  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e
successive modificazioni, a  condizione  di  aver  seguito  il  corso
formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis; 
   c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri 
per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D  e  D+E  a
condizione di aver  seguito  il  corso  formazione  iniziale  di  cui
all'articolo 19, comma 2; 
   d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri 
per cui e' richiesta la patente di guida delle  categorie  D  e  D+E,
adibiti a servizi  di  linea  con  percorrenza  non  superiore  a  50
chilometri, ovvero al trasporto, al  massimo,  di  16  passeggeri,  a
condizione di aver seguito il corso formazione  iniziale  accelerato,
di cui all'articolo 19, comma 2-bis; 
   e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri 
per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e  D+E,  a
condizione di aver seguito il corso formazione  iniziale  accelerato,
di cui all'articolo 19, comma 2-bis.». 
  2. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, dopo le parole: «specifico corso» sono inserite le 
seguenti: «di formazione ordinario o accelerato»; 
   b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. E' altresi' consentito un corso di formazione accelerato, 
secondo le condizioni ed i limiti di cui all'articolo  18,  comma  1,
lettere b), d)  ed  e).  Tale  corso  verte  sulle  materie  indicate
all'allegato  I,  sezione  1,  ed  e'  organizzato  sulla   base   di
disposizioni  da   adottarsi   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all'allegato
I, sezione 2-bis.»; 
   c) al comma 3, all'alinea, le parole: «Il corso di cui al comma 1 
e' organizzato» sono sostituite dalle seguenti: «I corsi  di  cui  al
comma 1 sono organizzati» ed alla  lettera  b)  le  parole:  «con  il
decreto di cui al comma 2» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con  i
decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.»; 
   d) al comma 4, le parole: «disposizioni adottate con il decreto di 
cui  al  comma  2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «disposizioni
adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis». 
  3. All'allegato I del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) le parole: «Allegato I (previsto dall'articolo 19, comma 2)» 
sono sostituite dalle seguenti: «Allegato I  (previsto  dall'articolo
19, commi 2 e 2-bis)»; 
   b) la rubrica della sezione 2: «ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA» e' sostituita  dalla  seguente:
«FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE  OBBLIGATORIA  DI
CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2»; 
   c) nella sezione 2, terzo capoverso, secondo periodo, dopo le 
parole: «su un terreno speciale» sono inserite le  seguenti:  «oppure
in un simulatore di alta qualita'»; 
   d) dopo la Sezione 2 e' inserita la seguente: 
 
                           «Sezione 2-bis 
 
              FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE 
                  INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA 
                 DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS 
 
  Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere 
l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di  cui  alla
sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata  deve
essere di 140 ore. 
  L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida 
individuale su un veicolo della  pertinente  categoria  che  soddisfi
almeno i  criteri  dei  veicoli  d'esame  definiti  nel  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre  2003,  n.
40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004. 
  Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito 
da un istruttore abilitato. Il conducente puo' effettuare un  massimo
di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale  oppure
in un simulatore di alta qualita', per valutare il perfezionamento  a
una  guida  razionale  improntata  alle  norme  di  sicurezza  e,  in
particolare, per valutare il controllo del veicolo in  rapporto  alle
diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare  in  funzione
delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte. 
  Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la durata della 
qualificazione iniziale accelerata e' di 35 ore, di cui 2 ore e mezza
di guida individuale. 
  A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame 
scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno  degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.»; 
   e) nella sezione 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
«Tale formazione periodica puo' essere parzialmente impartita  in  un
simulatore di alta qualita'.». 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
da adottarsi entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, sono dettate le  disposizioni  relative
alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita'  necessari
a definire un simulatore di alta qualita',  ed  alla  misura  massima
consentita di impiego dello stesso nei corsi  di  formazione  di  cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.  285  del  2006,
come modificato dal presente decreto. 
  5. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto 
legislativo n. 286 del 2005, introdotto  dall'articolo  2,  comma  2,
lettera b), e' adottato entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto legislativo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2008 
                             NAPOLITANO 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                 dei Ministri 
                                             Matteoli, Ministro delle 
                                 infrastrutture e dei trasporti 
                                           Calderoli, Ministro per la 
                                 semplificazione normativa 
                                    Ronchi, Ministro per le politiche 
                                 europee 
                                      Frattini, Ministro degli affari 
                                 esteri 
                                 Alfano, Ministro della giustizia 
                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                 delle finanze 
                                     Scajola, Ministro dello sviluppo 
                                 economico 
                                 Maroni, Ministro dell'interno 
                                 Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Nota all'art. 2: 
             - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del 
          decreto  legislativo  n.  286/2005,  come  modificato   dal
          presente decreto: 
             «Art. 2 (Modifiche al capo II del decreto legislativo 21 
          novembre 2005, n. 286). - 1. Il comma 1  dell'art.  18  del
          decreto legislativo n. 286  del  2005,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
             «1. I conducenti muniti della carta di qualificazione 
          del conducente devono aver compiuto: 
              a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di 
          merci per cui  e'  richiesta  la  patente  di  guida  delle
          categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di  massa  di
          cui all'art. 115, comma  1,  lettera  d),  numero  2),  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni, a condizione di aver  seguito  il  corso  di
          formazione iniziale di cui all'art. 19, comma 2; 
              b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto 
          di merci per cui e' richiesta la  patente  di  guida  delle
          categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui  all'art.
          115,  comma  1,  lettera  d),  numero   2),   del   decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni,  a  condizione  di  aver  seguito  il  corso
          formazione iniziale accelerato, di cui all'art.  19,  comma
          2-bis; 
              c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di 
          passeggeri per cui e' richiesta la patente di  guida  delle
          categorie D e D+E a condizione di  aver  seguito  il  corso
          formazione iniziale di cui all'art. 19, comma 2; 
              d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di 
          passeggeri per cui e' richiesta la patente di  guida  delle
          categorie  D  e  D+E,  adibiti  a  servizi  di  linea   con
          percorrenza  non  superiore  a  50  chilometri,  ovvero  al
          trasporto, al massimo, di 16 passeggeri,  a  condizione  di
          aver seguito il corso formazione  iniziale  accelerato,  di
          cui all'art. 19, comma 2-bis; 
              e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di 
          passeggeri per cui e' richiesta la patente di  guida  delle
          categorie D e D+E, a condizione di aver  seguito  il  corso
          formazione iniziale accelerato, di cui all'art.  19,  comma
          2-bis.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 19, del decreto 
          legislativo, n.  286/2005,  come  modificato  del  presente
          decreto: 
             «Art. 19 (Carta di qualificazione del conducente 
          comprovante la qualificazione iniziale). - 1. La  carta  di
          qualificazione del conducente e' rilasciata a seguito della
          frequenza di specifico  corso  di  formazione  ordinario  o
          accelerato e previo superamento di un esame  di  idoneita',
          secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 1, 2  e
          4. 
             2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, 
          sezione 1, ed e' organizzato sulla base di disposizioni  da
          adottarsi con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. 
             2-bis. E' altresi' consentito un corso di formazione 
          accelerato, secondo  le  condizioni  ed  i  limiti  di  cui
          all'art. 18, comma 1, lettere b),  d)  ed  e).  Tale  corso
          verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1,  ed
          e' organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          secondo i criteri di cui all'allegato I, sezione 2-bis. 
             3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati: 
              a) dalle autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, 
          lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  16
          dicembre 1992, n. 495, ovvero dai  consorzi  di  autoscuole
          che  svolgono  corsi  di  teoria  e   di   guida   per   il
          conseguimento di tutte le patenti di guida; 
              b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle 
          infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per   i
          trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con
          i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis. 
             4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del 
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   -
          Dipartimento per i trasporti terrestri,  sulla  base  delle
          disposizioni adottate con i decreti di cui  ai  commi  2  e
          2-bis. 
             5. I conducenti candidati al conseguimento della carta 
          di qualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito
          l'attestato di idoneita' professionale di cui alle  vigenti
          disposizioni in materia  di  accesso  alla  professione  di
          autotrasportatore di persone o di cose sono esentati  dalla
          frequenza dei corsi di  cui  al  presente  articolo  e  dal
          sostenere il relativo esame sulle parti comuni.». 
             - Si riporta il testo dell'allegato I dell'art. 18 del 
          decreto  legislativo  n.  286/2005,  come  modificato   dal
          presente decreto: 
    

                                                          «Allegato I
                             (previsto dall'art. 19, commi 2 e 2-bis)
                REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE
                         E DELLA FORMAZIONE

                              Sezione 1

                        ELENCO DELLE MATERIE

   Le  conoscenze  per l'accertamento della qualificazione iniziale e
della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri
devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli
aspiranti  conducenti  devono possedere il livello di conoscenze e di
attitudini  pratiche  necessarie  per  guidare in sicurezza i veicoli
della  relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze
non puo' essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di
formazione  di  cui  all'allegato I della decisione 85/368/CEE del 16
luglio 1985 del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel corso
dell'istruzione    obbligatoria    completata   da   una   formazione
professionale.
   1.  Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme
di sicurezza.
Tutte le patenti di guida.
   1.1.  Obiettivo:  conoscenza  delle caratteristiche del sistema di
trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
   Curve  di  coppia,  di  potenza e di consumo specifico del motore,
zona  di  uso  ottimale  del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei
rapporti di trasmissione.
   1.2.  Obiettivo:  conoscenza  delle caratteristiche tecniche e del
funzionamento  dei  dispositivi di sicurezza per poter controllare il
veicolo,   minimizzarne   l'usura   e   prevenire   le   anomalie  di
funzionamento.
   Peculiarita'  del  circuito  di  frenatura oleo-pneumatico, limiti
dell'utilizzo  di  freni  e  rallentatori,  uso  combinato di freni e
rallentatore,   ricerca  del  miglior  compromesso  fra  velocita'  e
rapporto  del  cambio,  ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei
dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso
di avaria.
   1.3. Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.
   Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle
cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.
Patenti di guida C, C+E.
   1.4.  Obiettivo:  capacita'  di  caricare il veicolo rispettando i
principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
   Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio
di   velocita'   in   funzione   del   carico  del  veicolo  e  delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di
un  complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del
carico,  conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo
e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.
   Principali  categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di
ancoraggio  e  di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica
dei   dispositivi   di   stivaggio,   uso   delle   attrezzature   di
movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.
Patenti di guida D, D+E.
   1.5.  Obiettivo: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort
dei passeggeri.
   Calibrazione    dei   movimenti   longitudinali   e   trasversali,
ripartizione  della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale,
fluidita'  della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture
specifiche   (spazi   pubblici,  corsie  riservate),  gestione  delle
situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni
del  conducente,  interazione  con  i  passeggeri,  specificita'  del
trasporto  di  determinati  gruppi di persone (portatori di handicap,
bambini).
   1.6.  Obiettivo:  capacita'  di  caricare il veicolo rispettando i
principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
   Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio
di   velocita'   in   funzione   del   carico  del  veicolo  e  delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di
un  complesso  di  veicoli,  ripartizione del carico, conseguenze del
sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro.
   2. Applicazione della normativa.
Tutte le patenti di guida.
   2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto
e della relativa regolamentazione.
   Durata   massima   della  prestazione  lavorativa  nei  trasporti;
principi, applicazione e conseguenze del regolamento (CEE) n. 3820/85
del  20  dicembre  1985  e  del  regolamento  (CEE) n. 3821/85 del 20
dicembre  1985 entrambi del Consiglio; sanzioni per omissione di uso,
uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.
   Conoscenza  del  contesto  sociale  dell'autotrasporto:  diritti e
doveri  del  conducente  in  materia  di  qualificazione  iniziale  e
formazione permanente.
Patenti di guida C, C+E.
   2.2.  Obiettivo:  conoscenza  della  regolamentazione  relativa al
trasporto di merci.
   Licenze  per  l'esercizio  dell'attivita',  obblighi  previsti dai
contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti
che  costituiscono  il  contratto  di  trasporto,  autorizzazioni  al
trasporto   internazionale,   obblighi   previsti  dalla  convenzione
relativa  al contratto di trasporto internazionale di merci su strada
(CMR),   redazione   della   lettera   di   vettura   internazionale,
attraversamento   delle   frontiere,   commissionari   di  trasporto,
documenti particolari di accompagnamento delle merci.
Patenti di guida D, D+E, E.
   2.3.  Obiettivo:  conoscenza  della  regolamentazione  relativa al
trasporto di persone.
   Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a
bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.
   3.  Salute,  sicurezza  stradale  e sicurezza ambientale, servizi,
logistica.
Tutte le patenti di guida.
   3.1.  Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli
infortuni sul lavoro.
   Tipologia  degli  infortuni  sul lavoro nel settore dei trasporti,
statistiche   sugli  incidenti  stradali,  percentuale  di  automezzi
pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali
ed economici.
   3.2.  Obiettivo:  capacita'  di  prevenire  la  criminalita' ed il
traffico di clandestini.
   Informazioni  generali,  implicazioni  per  i  conducenti,  misure
preventive,   promemoria   verifiche,   normativa   in   materia   di
responsabilita' degli autotrasportatori.
   3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici.
   Principi  di  ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione
fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
   3.4.   Obiettivo:  consapevolezza  dell'importanza  dell'idoneita'
fisica e mentale.
   Principi   di   un'alimentazione   sana  ed  equilibrata,  effetti
dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di
alterazione;  sintomi,  cause  ed  effetti dell'affaticamento e dello
stress,    ruolo   fondamentale   del   ciclo   di   base   attivita'
lavorativa/riposo.
   3.5. Obiettivo: capacita' di valutare le situazioni d'emergenza.
   Condotta  in  situazione  di  emergenza:  valutare  la situazione,
evitare   di   aggravare  l'incidente,  chiamare  soccorsi,  prestare
assistenza  e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio,
evacuazione   degli   occupanti   del  mezzo  pesante/dei  passeggeri
dell'autobus,  garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta
in caso di aggressione.
   Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.
   3.6.  Obiettivo:  capacita'  di comportarsi in modo da valorizzare
l'immagine dell'azienda.
   Condotta  del  conducente  e  immagine aziendale: importanza della
qualita'  della  prestazione del conducente per l'impresa, pluralita'
dei  ruoli  e  degli  interlocutori  del conducente, manutenzione del
veicolo,  organizzazione  del  lavoro, conseguenze delle vertenze sul
piano commerciale e finanziario.
Patenti di guida C, C+E.
   3.7.     Obiettivo:     conoscenza    del    contesto    economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.
   L'autotrasporto    rispetto   agli   altri   modi   di   trasporto
(concorrenza,     spedizionieri),    diverse    attivita'    connesse
all'autotrasporto  (trasporti  per  conto  terzi,  in  conto proprio,
attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi
di  impresa  di  trasporti  o  di  attivita'  ausiliare di trasporto,
diversi    trasporti   specializzati   (trasporti   su   strada   con
autocisterna,   a  temperatura  controllata,  ecc.),  evoluzioni  del
settore  (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto,
ecc.).
Patenti di guida D, D+E.
   3.8.     Obiettivo:     conoscenza    del    contesto    economico
dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.
   L'autotrasporto  di  persone rispetto ai diversi modi di trasporto
di   persone   (ferrovia,  autovetture  private),  diverse  attivita'
connesse   all'autotrasporto   di   persone,   attraversamento  delle
frontiere  (trasporto  internazionale), organizzazione dei principali
tipi di impresa di autotrasporto di persone.

                              Sezione 2

              FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE
          INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 2

   La  qualificazione  iniziale  deve  comprendere  l'insegnamento di
tutte  le  materie  comprese  nell'elenco previsto alla sezione 1. La
durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.
   L'aspirante  conducente  deve effettuare almeno venti ore di guida
individuale  su  un  veicolo  della pertinente categoria che soddisfi
almeno  i  criteri  dei  veicoli  d'esame  definiti  nel  decreto del
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n.
40/T.
   Durante  la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito
da  un  istruttore  abilitato.  Ogni  conducente  puo'  effettuare al
massimo  8  ore  delle  20  ore  di  guida  individuale su un terreno
speciale  oppure  in  un simulatore di alta qualita', per valutare il
perfezionamento  a  una  guida  razionale  improntata  alle  norme di
sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in
rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare
in  funzione  delle  condizioni  atmosferiche e dell'ora del giorno o
della notte.
   Per  i  conducenti  di  cui  all'art. 18, comma 4, la durata della
qualificazione  iniziale  e'  di  70  ore,  di  cui  5  ore  di guida
individuale.
   A  formazione  conclusa,  il conducente dovra' sostenere un esame,
scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

                            Sezione 2-bis

FORMAZIONE  ED  ESAMI  PER  LA  QUALIFICAZIONE  INIZIALE OBBLIGATORIA
             ACCELERATA DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 2-BIS

   Il  corso  di  formazione  iniziale  accelerato  deve  comprendere
l'insegnamento  di  tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla
sezione  1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve
essere di 140 ore.
   L'aspirante  conducente  deve effettuare almeno dieci ore di guida
individuale  su  un  veicolo  della pertinente categoria che soddisfi
almeno  i  criteri  dei  veicoli  d'esame  definiti  nel  decreto del
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n.
40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.
   Durante  la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito
da  un istruttore abilitato. Il conducente puo' effettuare un massimo
di  4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure
in  un simulatore di alta qualita', per valutare il perfezionamento a
una  guida  razionale  improntata  alle  norme  di  sicurezza  e,  in
particolare,  per  valutare il controllo del veicolo in rapporto alle
diverse  condizioni  del fondo stradale e al loro variare in funzione
delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
   Per  i  conducenti  di  cui  all'art. 18, comma 3, la durata della
qualificazione iniziale accelerata e' di 35 ore, di cui 2 ore e mezza
di guida individuale.
   A  formazione  conclusa,  il  conducente  deve  sostenere un esame
scritto  e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.».
   e)  nella  Sezione  3,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tale  formazione  periodica puo' essere parzialmente impartita in un
simulatore di alta qualita'.
   4.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da  adottarsi  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo, sono dettate le disposizioni relative
alle  caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita' necessari
a  definire  un  simulatore  di alta qualita', ed alla misura massima
consentita  di  impiego  dello  stesso nei corsi di formazione di cui
all'art.  19,  comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 2006, come
modificato dal presente decreto.
   5.  Il  decreto  di  cui  al  comma 2-bis dell'art. 19 del decreto
legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall'art. 2, comma 2, lettera
b),  e'  adottato  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.

                              Sezione 3

                   OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA

   Corsi  obbligatori  di  formazione  periodica sono organizzati dai
soggetti  autorizzati.  La  durata  di  tali  corsi e' di 35 ore ogni
cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.

                              Sezione 4

            AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE
                    E DELLA FORMAZIONE PERIODICA

   1.  I  corsi  per  la  qualificazione  iniziale e della formazione
periodica sono tenuti esclusivamente da:
    a)  dalle  autoscuole  di cui all'art. 335, comma 10, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
ovvero  dai  consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di
guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
    b)  da  soggetti  autorizzati  dal  Dipartimento  per i trasporti
terrestri  sulla  base  dei criteri individuati con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   2.  L'autorizzazione  degli  enti  di cui al punto b), e' concessa
solo  su  richiesta  scritta  sulla  base dei criteri individuati con
provvedimento  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che
terra'  conto  di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla
direttiva  2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio.».
   -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 286/2005:
   «Art.  19  (Carta  di qualificazione del conducente comprovante la
qualificazione  iniziale).  -  1.  La  carta  di  qualificazione  del
conducente e' rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso
e  previo  superamento di un esame di idoneita', secondo le modalita'
di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4.».