Art. 2. Modifiche al capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 1. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e' sostituito dal seguente: «1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto: a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2; b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis; c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2; d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis; e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis.». 2. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «specifico corso» sono inserite le seguenti: «di formazione ordinario o accelerato»; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. E' altresi' consentito un corso di formazione accelerato, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e). Tale corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed e' organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all'allegato I, sezione 2-bis.»; c) al comma 3, all'alinea, le parole: «Il corso di cui al comma 1 e' organizzato» sono sostituite dalle seguenti: «I corsi di cui al comma 1 sono organizzati» ed alla lettera b) le parole: «con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.»; d) al comma 4, le parole: «disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis». 3. All'allegato I del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Allegato I (previsto dall'articolo 19, comma 2)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato I (previsto dall'articolo 19, commi 2 e 2-bis)»; b) la rubrica della sezione 2: «ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA» e' sostituita dalla seguente: «FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2»; c) nella sezione 2, terzo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «su un terreno speciale» sono inserite le seguenti: «oppure in un simulatore di alta qualita'»; d) dopo la Sezione 2 e' inserita la seguente: «Sezione 2-bis FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore. L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004. Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore abilitato. Il conducente puo' effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualita', per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte. Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata e' di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale. A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.»; e) nella sezione 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale formazione periodica puo' essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualita'.». 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita' necessari a definire un simulatore di alta qualita', ed alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei corsi di formazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 2006, come modificato dal presente decreto. 5. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Ronchi, Ministro per le politiche europee Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Scajola, Ministro dello sviluppo economico Maroni, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Alfano
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 286/2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Modifiche al capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286). - 1. Il comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e' sostituito dal seguente: «1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto: a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'art. 19, comma 2; b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis; c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all'art. 19, comma 2; d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis; e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis.». - Si riporta il testo dell'art. 19, del decreto legislativo, n. 286/2005, come modificato del presente decreto: «Art. 19 (Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale). - 1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso di formazione ordinario o accelerato e previo superamento di un esame di idoneita', secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4. 2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed e' organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2-bis. E' altresi' consentito un corso di formazione accelerato, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'art. 18, comma 1, lettere b), d) ed e). Tale corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed e' organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all'allegato I, sezione 2-bis. 3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati: a) dalle autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida; b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis. 4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle disposizioni adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis. 5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito l'attestato di idoneita' professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.». - Si riporta il testo dell'allegato I dell'art. 18 del decreto legislativo n. 286/2005, come modificato dal presente decreto: «Allegato I (previsto dall'art. 19, commi 2 e 2-bis) REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE Sezione 1 ELENCO DELLE MATERIE Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non puo' essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del 16 luglio 1985 del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale. 1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza. Tutte le patenti di guida. 1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale. Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. 1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di funzionamento. Peculiarita' del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita' e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria. 1.3. Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di carburante. Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2. Patenti di guida C, C+E. 1.4. Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo. Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate. Patenti di guida D, D+E. 1.5. Obiettivo: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidita' della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificita' del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini). 1.6. Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo. Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro. 2. Applicazione della normativa. Tutte le patenti di guida. 2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione. Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze del regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 e del regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 entrambi del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo. Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente. Patenti di guida C, C+E. 2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci. Licenze per l'esercizio dell'attivita', obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci. Patenti di guida D, D+E, E. 2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone. Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo. 3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica. Tutte le patenti di guida. 3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro. Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici. 3.2. Obiettivo: capacita' di prevenire la criminalita' ed il traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilita' degli autotrasportatori. 3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici. Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale. 3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneita' fisica e mentale. Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attivita' lavorativa/riposo. 3.5. Obiettivo: capacita' di valutare le situazioni d'emergenza. Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione. Principi di base per la compilazione del verbale di incidente. 3.6. Obiettivo: capacita' di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda. Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualita' della prestazione del conducente per l'impresa, pluralita' dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario. Patenti di guida C, C+E. 3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato. L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attivita' connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attivita' ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto, ecc.). Patenti di guida D, D+E. 3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato. L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone. Sezione 2 FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 2 La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore. L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T. Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore abilitato. Ogni conducente puo' effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualita', per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte. Per i conducenti di cui all'art. 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale e' di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale. A formazione conclusa, il conducente dovra' sostenere un esame, scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1. Sezione 2-bis FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 2-BIS Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore. L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004. Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore abilitato. Il conducente puo' effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualita', per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte. Per i conducenti di cui all'art. 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata e' di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale. A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.». e) nella Sezione 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale formazione periodica puo' essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualita'. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita' necessari a definire un simulatore di alta qualita', ed alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei corsi di formazione di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 2006, come modificato dal presente decreto. 5. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall'art. 2, comma 2, lettera b), e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai soggetti autorizzati. La durata di tali corsi e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore. Sezione 4 AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE PERIODICA 1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da: a) dalle autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida; b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terra' conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.». - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 286/2005: «Art. 19 (Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale). - 1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneita', secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4.».