Art. 6.

      Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno
  1.  Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, l'autore ovvero il titolare dei diritti, o un
suo   delegato,   puo'   rendere   alla  SIAE,  in  sostituzione  del
contrassegno,    l'apposita    dichiarazione   identificativa.   Tale
dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.
  2.  Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo
delegato invia alla SIAE la dichiarazione identificativa, sostitutiva
del   contrassegno,   anche  in  via  cumulativa  con  riferimento  a
determinate  tipologie  di  supporti  preventivamente  indicati. Tale
dichiarazione  comprova  la legittimita' dei supporti stessi anche ai
fini  della  tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22
aprile  1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18
agosto 2000, n. 248.
  3.  La  dichiarazione  identificativa  autocertifica la conformita'
della  tipologia  dei  supporti alle previsioni di cui al terzo comma
dell'art.  181-bis  della  legge  22 aprile 1941, n. 633, e di cui al
presente   regolamento,   e,   a   tal  fine,  contiene  le  seguenti
informazioni:
   a) titolo del prodotto;
   b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
   c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
   d)  attestazione  di  assolvimento  di  tutti gli obblighi sanciti
dalla  legge  sul  diritto  d'autore,  qualora i programmi contengano
opere  dell'ingegno  tutelate  dalla  legge 22 aprile 1941, n. 633, o
loro brani o parti.
  4.  La  dichiarazione  identificativa  puo' essere effettuata anche
cumulativamente per piu' versioni di prodotti informatici. A tal fine
e' sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita'
di  indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto,
fra  cui,  in  particolare,  le  diverse  versioni  linguistiche, gli
aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per
utente finale.
  5.  La  dichiarazione identificativa deve pervenire alla SIAE prima
dell'immissione   in   commercio  o  importazione  dei  supporti  nel
territorio  nazionale.  L'invio  deve essere effettuato con modalita'
idonea  a  far  constatare  la  data  di  ricevimento  da parte della
SIAE. Il dichiarante e' tenuto a custodire, per i tre anni successivi
al  termine  del  periodo  di  commercializzazione,  un  esemplare di
ciascun  prodotto  dichiarato,  unitamente  a  copia  della  relativa
dichiarazione.  Per  ogni necessario controllo detti supporti possono
essere  richiesti  dalla SIAE presso i soggetti e nei luoghi indicati
nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del
dichiarante,  non comporta oneri per la SIAE, neppure con riferimento
ad eventuali spese di consegna degli esemplari.
  6.  La  SIAE puo' chiedere informazioni e documenti con riferimento
ai  dati  di  cui  ai  commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o
documenti   da   parte   della  SIAE  non  sospende  la  facolta'  di
commercializzare i prodotti.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo
fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della
citata   legge   n.   633/1941,   nonche'  l'ambito  operativo  della
dichiarazione  identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano
totalmente  impregiudicata  la  protezione del diritto d'autore e dei
diritti  connessi,  cosi come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n.
633,  e  successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione
alla  utilizzazione  non eccedente il cinquanta per cento delle opere
intere.
  8.  Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti
tra  la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge
22  aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge
18 agosto 2000, n. 248.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il testo dell'art. 171-bis della legge 22 aprile1941,
          n. 633, introdotto dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000,
          n. 248, e' il seguente:
             «Art.  171-bis.  - 1. Chiunque abusivamente duplica, per
          trarne  profitto,  programmi  per elaboratore o ai medesimi
          fini   importa,   distribuisce,   vende,  detiene  a  scopo
          commerciale   o  imprenditoriale  o  concede  in  locazione
          programmi  contenuti  in  supporti non contrassegnati dalla
          Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  (SIAE),  e'
          soggetto  alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni
          e  della  multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena
          si  applica  se  il  fatto  concerne qualsiasi mezzo inteso
          unicamente   a   consentire   o   facilitare  la  rimozione
          arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati
          a  protezione  di un programma per elaboratori. La pena non
          e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa
          a euro 15.493 se il fatto e' di rilevante gravita'.
             2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non
          contrassegnati   SIAE   riproduce,   trasferisce  su  altro
          supporto,  distribuisce,  comunica,  presenta o dimostra in
          pubblico  il  contenuto  di una banca di dati in violazione
          delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli 64-quinquies e
          64-sexies,  ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della
          banca  di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
          articoli  102-bis  e  102-ter, ovvero distribuisce, vende o
          concede  in  locazione  una banca di dati, e' soggetto alla
          pena  della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa
          da  euro  2.582 a euro 15.493. La pena non e' inferiore nel
          minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se
          il fatto e' di rilevante gravita'.».
             -  Per  il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
          1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
          2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.