Art. 11
               (Internazionalizzazione delle imprese)

  1.  Alla  legge  31  marzo  2005, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a)  all'articolo  4,  comma  2,  le  parole da: "e con il Ministro
dell'istruzione"  fino  a:  "Conferenza  permanente"  sono sostituite
dalle    seguenti:    ",   sentiti   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e la Conferenza permanente";
   b)  all'articolo  5,  comma  3,  le  parole: ", di concerto con il
Ministro  per  gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  e  con  il Ministro per gli affari
regionali," sono soppresse.
 
          Note all'art. 11:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 4, comma 2 della legge
          31    marzo    2005,    n.    56    recante   «Misure   per
          l'internazionalizzazione  delle  imprese, nonche' delega al
          Governo  per  il  riordino degli enti operanti nel medesimo
          settore», come da ultimo modificato dalla presente legge:
             «2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
          da  emanare  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
          degli  affari  esteri, sentiti il Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorita'
          e   settori   di   intervento   per  l'effettuazione  degli
          investimenti  di  cui al comma 1 e le relative modalita' di
          finanziamento.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 5, comma 3 della legge
          31    marzo    2005,    n.    56    recante   «Misure   per
          l'internazionalizzazione  delle  imprese, nonche' delega al
          Governo  per  il  riordino degli enti operanti nel medesimo
          settore.»:
             «3. Il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro
          degli  affari  esteri,  promuovono, anche attraverso l'ICE,
          opportune  forme  di  raccordo  con le camere di commercio,
          industria,   artigianato  e  agricoltura  e  le  camere  di
          commercio  italiane  all'estero, con il sistema associativo
          rappresentativo  degli  interessi  delle  imprese,  con  le
          comunita',  le comunita' d'affari italiane all'estero e con
          i  loro  organismi rappresentativi al fine di facilitare le
          sinergie  nelle iniziative, di settore o di filiera, con le
          modalita'  previste negli accordi di programma e di settore
          sottoscritti  dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente,
          con  l'Unioncamere,  con  l'Associazione  delle  camere  di
          commercio  italiane  all'estero,  con  le regioni, gli enti
          pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.».