Art. 11 (Internazionalizzazione delle imprese) 1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: "e con il Ministro dell'istruzione" fino a: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle seguenti: ", sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Conferenza permanente"; b) all'articolo 5, comma 3, le parole: ", di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali," sono soppresse.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2 della legge 31 marzo 2005, n. 56 recante «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore», come da ultimo modificato dalla presente legge: «2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorita' e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalita' di finanziamento.». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56 recante «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.»: «3. Il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro degli affari esteri, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunita', le comunita' d'affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalita' previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.».