Art. 12. 
(Commercio internazionale e  incentivi  per  l'internazionalizzazione
                           delle imprese) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previo   parere   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il  parere  delle
Commissioni  parlamentari  competenti   per   materia,   un   decreto
legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti
in  materia  di  internazionalizzazione  delle  imprese,  secondo  le
modalita' e i principi e criteri direttivi  di  cui  all'articolo  20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche'
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti 
in materia di  internazionalizzazione  delle  imprese,  considerando,
oltre a quelle relative alle esportazioni, anche  quelle  concernenti
gli investimenti  in  grado  di  promuovere  l'internazionalizzazione
delle  produzioni  italiane  e  prevedendo  la  delegificazione   dei
procedimenti in materia; 
   b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per 
l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito. 
  2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, acquisito il  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia, previo parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu'  decreti  legislativi  ai
fini della ridefinizione,  del  riordino  e  della  razionalizzazione
degli enti operanti  nel  settore  dell'internazionalizzazione  delle
imprese,  di  cui  all'allegato  1,  nonche'   degli   strumenti   di
incentivazione     per      la      promozione      all'estero      e
l'internazionalizzazione delle  imprese  erogati  direttamente  dagli
enti di cui all'allegato 1, secondo i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
   a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo 
economico,  al  Ministero  degli  affari  esteri   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  e  dal  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  e
adeguamento delle disposizioni legislative  che  regolano  i  singoli
enti  al  quadro  delle  competenze  delineato  dal  citato   decreto
legislativo n.  143  del  1998,  nonche'  all'assetto  costituzionale
derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
   b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore 
dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi  ispirati
alla maggiore funzionalita' dei medesimi in relazione alle  rinnovate
esigenze imposte dall'attuale quadro economico- finanziario,  nonche'
a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera
e  della  promozione  del  sistema  economico  italiano   in   ambito
internazionale con le funzioni svolte  dall'amministrazione  centrale
degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici
consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di  tutela
degli interessi italiani in sede internazionale; 
   c) compatibilita' con gli obiettivi di riassetto  della  normativa
in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1; 
   d)  semplificazione  della   procedura   di   ripartizione   dello
stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi  promozionali
all'estero  di  enti,   istituti,   associazioni,   consorzi   export
multiregionali, camere di commercio italiane all'estero,  erogato  ai
sensi delle leggi di settore; 
   e) complementarita' degli incentivi rispetto ad analoghe misure di 
competenza regionale. 
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei 
decreti legislativi di cui ai commi 1 e  2,  possono  essere  emanate
disposizioni  correttive  e  integrative  dei  decreti  stessi,   nel
rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi stabiliti
dai medesimi commi. 
  4. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 
2006, n. 105, sono assegnati all'apposito Fondo istituito  presso  il
Ministero dello sviluppo economico 2 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire secondo  le  modalita'  di
cui al comma 3 del medesimo articolo. Al relativo onere  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2009- 2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009,  allo  scopo
parzialmente utilizzando, per l'anno  2009,  quanto  a  euro  500.000
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze
e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero  del
lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  per  l'anno  2010,
quanto  a  euro  2.000.000  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'interno  e,  per  l'anno   2011,   quanto   a   euro   2.000.000
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 12: 
             - Per l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 
          successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa.».  Si  veda  nelle  note
          all'art. 5. 
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante 
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto  1999,  supplemento
          ordinario n. 163. 
             - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante 
          «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
          dell'art. 4, comma 4, lettera  c),  e  dell'art.  11  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.», e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 109 del 13-5-1998. 
             - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante 
          «Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione.», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248. 
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 27 
          febbraio 2006, n. 105 recante «Interventi dello  Stato  nel
          sistema fieristico nazionale.»: 
             «Art. 1. - 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 
          45, comma 3, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  allo
          scopo di assicurare la funzionalita' dei sistemi fieristici
          di rilevanza nazionale, e' istituito, presso  il  Ministero
          delle attivita' produttive, il Fondo per  la  mobilita'  al
          servizio delle fiere, con una dotazione  finanziaria  annua
          pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006
          e 2007. 
             2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, 
          anche in deroga all'art. 72 della legge 27  dicembre  2002,
          n. 289, sono concessi contributi in conto capitale  per  la
          realizzazione di infrastrutture  al  servizio  dei  sistemi
          fieristici di rilevanza nazionale. 
             3. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, 
          da  adottare,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite  le
          modalita' di riparto delle risorse del Fondo. Tali risorse,
          per un importo  pari  a  1  milione  di  euro  annui,  sono
          destinate, per il triennio 2005-2007, alla realizzazione di
          infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna. 
             4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari 
          a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni  2005,  2006  e
          2007, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          conto capitale «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2005, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
             5. A decorrere dall'anno 2008, al rifinanziamento del 
          Fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma  3,  lettera
          f), della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni. 
             6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' 
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di  bilancio.  La  presente  legge,  munita  del
          sigillo  dello  Stato,  sara'   inserita   nella   Raccolta
          ufficiale degli atti normativi della  Repubblica  italiana.
          E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
          osservare come legge dello Stato.».