Art. 12. (Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia; b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito. 2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'allegato 1, nonche' degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all'allegato 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, nonche' all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalita' dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico- finanziario, nonche' a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; c) compatibilita' con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1; d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi di settore; e) complementarita' degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale. 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi. 4. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105, sono assegnati all'apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire secondo le modalita' di cui al comma 3 del medesimo articolo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009- 2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2009, quanto a euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2011, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 12: - Per l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.». Si veda nelle note all'art. 5. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento ordinario n. 163. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13-5-1998. - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105 recante «Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale.»: «Art. 1. - 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, allo scopo di assicurare la funzionalita' dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale, e' istituito, presso il Ministero delle attivita' produttive, il Fondo per la mobilita' al servizio delle fiere, con una dotazione finanziaria annua pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. 2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, anche in deroga all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale. 3. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di riparto delle risorse del Fondo. Tali risorse, per un importo pari a 1 milione di euro annui, sono destinate, per il triennio 2005-2007, alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 5. A decorrere dall'anno 2008, al rifinanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.».