Art. 21. (Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi) 1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinche' sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1. 3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita' nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata esercitata". 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 1899 del codice civile, come modificato dalla presente legge: «Art. 1899 (Durata dell'assicurazione). - 1. L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. «L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita' nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata esercitata». 2. Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o piu' volte, ma ciascuna proroga tacita non puo` avere una durata superiore a due anni. 3. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.».