Art. 21.
                (Iniziative a favore dei consumatori
                   e della trasparenza dei prezzi)

  1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e
delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti
circa le offerte proposte sul mercato, affinche' sia possibile per il
cliente  interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e
confronti,  anche  in  relazione  ad eventuali offerte alternative di
altri gestori.
  2.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' per
le   garanzie   nelle  comunicazioni  predispongono  le  disposizioni
regolamentari  necessarie  per  l'attuazione  delle  misure di cui al
comma 1.
  3.  Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo  e'  sostituito dai seguenti: "L'assicuratore, in alternativa
ad  una  copertura  di durata annuale, puo' proporre una copertura di
durata  poliennale  a  fronte  di una riduzione del premio rispetto a
quello  previsto  per  la  stessa copertura dal contratto annuale. In
questo  caso,  se  il  contratto  supera i cinque anni, l'assicurato,
trascorso  il  quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con
preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita'
nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata esercitata".
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 3 si applicano ai contratti
stipulati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente legge.
 
          Note all'art. 21:
             -  Si riporta il testo dell'art. 1899 del codice civile,
          come modificato dalla presente legge:
             «Art.    1899    (Durata   dell'assicurazione).   -   1.
          L'assicurazione  ha  effetto  dalle  ore  ventiquattro  del
          giorno   della   conclusione   del   contratto   alle   ore
          ventiquattro  dell'ultimo giorno della durata stabilita nel
          contratto  stesso.  «L'assicuratore,  in alternativa ad una
          copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di
          durata  poliennale  a  fronte  di  una riduzione del premio
          rispetto  a  quello  previsto  per  la stessa copertura dal
          contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i
          cinque  anni,  l'assicurato,  trascorso  il quinquennio, ha
          facolta'   di  recedere  dal  contratto  con  preavviso  di
          sessanta  giorni  e  con effetto dalla fine dell'annualita'
          nel  corso  della  quale  la  facolta'  di recesso e' stata
          esercitata».
             2.  Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o
          piu'  volte,  ma ciascuna proroga tacita non puo` avere una
          durata superiore a due anni.
             3.  Le norme del presente articolo non si applicano alle
          assicurazioni sulla vita.».