Art. 22.
            (Introduzione dell'articolo 22-bis del codice
          del consumo, in materia di tutela dei consumatori
               contro la pubblicita' ingannevole delle
                        compagnie marittime)

  1.  Dopo  l'articolo  22  del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
  "Art.  22-bis. - (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).
-  1.  E'  considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le
tariffe  praticate  da compagnie marittime che operano sul territorio
italiano  direttamente  o  in code- sharing, reclamizzi il prezzo del
biglietto  dovuto  alla compagnia marittima separatamente dagli oneri
accessori,  dalle  tasse  portuali  e  da  tutti  gli  oneri comunque
destinati  a  gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima
pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci".
 
          Note all'art. 22:
             -  Il  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n. 206
          recante  «Codice  del  consumo,  a  norma dell'art. 7 della
          legge 29 luglio 2003, n. 229.» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   n.   235   dell'8   ottobre  2005,  supplemento
          ordinario.