Art. 23.
                        (Modifica alla legge
                      24 dicembre 2007, n. 244)

  1.  Al  comma  199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:   "Nell'ambito   delle  indagini  conoscitive  avviate  dal
Garante,  la  Guardia  di  finanza agisce con i poteri di indagine ad
essa  attribuiti  ai  fini  dell'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto  e  delle  imposte  dirette,  anche  ai  sensi del combinato
disposto  dei  commi  2,  lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68".
 
          Note all'art. 23:
             -  Si  riporta  il  comma 199 dell'art. 2 della legge 24
          dicembre   2007,   n.  244  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria 2008).», come modificato dalla presente
          legge:
             «199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante
          di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT,
          della  collaborazione dei Ministeri competenti per materia,
          dell'Ismea,  dell'Unioncamere,  delle  Camere  di commercio
          industria,  artigianato e agricoltura, nonche' del supporto
          operativo  della  Guardia  di finanza per lo svolgimento di
          indagini    conoscitive.    Nell'ambito    delle   indagini
          conoscitive  avviate  dal  Garante,  la  Guardia di finanza
          agisce  con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini
          dell'accertamento  dell'imposta sul valore aggiunto e delle
          imposte  dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei
          commi   2,   lettera  m),  e  4  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il Garante puo' convocare
          le  imprese  e  le associazioni di categoria interessate al
          fine  di  verificare  i  livelli  di  prezzo dei beni e dei
          servizi  di  largo  consumo  corrispondenti  al  corretto e
          normale  andamento  del  mercato.  L'attivita'  del Garante
          viene   resa   nota   al   pubblico   attraverso   il  sito
          dell'Osservatorio  dei  prezzi del Ministero dello sviluppo
          economico.   Nel   sito   sono   altresi'   tempestivamente
          pubblicati  ed  aggiornati quadri di confronto, elaborati a
          livello  provinciale,  dei  prezzi  dei  principali beni di
          consumo  e  durevoli,  con particolare riguardo ai prodotti
          alimentari  ed  energetici,  senza nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica.».
             -  Si  riporta l'art. 2, comma 2, lettera m), e comma 4,
          del  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68 recante
          «Adeguamento   dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza,  a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
          78.»:
              «m)    ogni   altro   interesse   economico-finanziario
          nazionale o dell'Unione europea.».
             Omissis.
             «4.  Ferme  restando  le  norme  del codice di procedura
          penale  e  delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
          nell'espletamento  dei  compiti  di  cui  al  comma  2,  si
          avvalgono  delle  facolta'  e  dei  poteri  previsti  dagli
          articoli   32   e  33  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni,  51  e  52  del decreto del Presidente della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.  633,  e  successive
          modificazioni.».