Art. 30.
          (Misure per l'efficienza del settore energetico)

  1.  La  gestione economica del mercato del gas naturale e' affidata
in  esclusiva  al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il
mercato del gas naturale secondo criteri di neutralita', trasparenza,
obiettivita',  nonche'  di concorrenza. La disciplina del mercato del
gas  naturale,  predisposta dal Gestore, e' approvata con decreto del
Ministro  dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni
parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
  2.  Il  Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, assume la gestione delle
offerte  di  acquisto  e  di  vendita  del  gas naturale e di tutti i
servizi connessi secondo criteri di merito economico.
  3.  Le  garanzie  a  copertura  delle  obbligazioni  assunte  dagli
operatori  ammessi  ai  mercati organizzati e gestiti dal Gestore del
mercato  elettrico,  in  qualunque  forma prestate,non possono essere
distratte  dalla destinazione prevista, ne' essere soggette ad azioni
ordinarie,  cautelari  o  conservative  da  parte  dei  creditori dei
singoli  partecipanti  o  del Gestore del mercato elettrico, anche in
caso  di  apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti
dell'ammontare  garantito, la compensazione legale e giudiziale e non
puo' essere pattuita la compensazione volontaria.
  4.  Il  Gestore  del  mercato  elettrico definisce le modalita' e i
tempi di escussione delle garanzie prestate nonche' il momento in cui
i  contratti  conclusi  sui mercati, la compensazione e i conseguenti
pagamenti   diventano   vincolanti  tra  i  partecipanti  ai  mercati
organizzati  e  gestiti  dal  Gestore  e, nel caso di apertura di una
procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai
terzi,  compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna
azione,   compresa   quella   di   nullita',   puo'  pregiudicare  la
definitivita'  di  cui al periodo precedente. Le societa' di gestione
di  sistemi  di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico
delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni,  possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia
e  liquidazione  anche  con  riferimento  ai contratti conclusi nelle
piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del
presente comma.
  5.  Al  fine  di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti
finali  del  settore  del gas, la societa' Acquirente unico Spa quale
fornitore di ultima istanza garantisce la fornitura di gas ai clienti
finali  domestici  con  consumi  annui  fino  a 200.000 metri cubi in
condizioni di continuita', sicurezza ed efficienza del servizio.
  6.  Al  fine di garantire la competitivita' dei clienti industriali
finali    dei    settori   dell'industria   manifatturiera   italiana
caratterizzati  da  elevato e costante utilizzo di gas, il Governo e'
delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  un  decreto  legislativo  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  procedere  alla  revisione delle norme previste ai commi 2 e 3
dell'articolo  19  del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al
fine   di   rendere   il   mercato   del  gas  naturale  maggiormente
concorrenziale;
   b)  definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas
dei  clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta,
al  fine  di  garantire  l'effettivo trasferimento dei benefici della
concorrenzialita'  del  mercato  anche  agli  stessi  clienti  finali
industriali.
  7.  Entro  nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  lo  schema  del  decreto  legislativo  di  cui  al comma 6 e'
trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione del parere da parte delle
competenti   Commissioni  parlamentari.  In  caso  di  ritardo  nella
trasmissione, il termine per l'esercizio della delega e' differito di
un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente
i  tre  mesi  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma 6. Le
competenti   Commissioni   parlamentari  esprimono  il  parere  entro
sessanta  giorni  dalla  data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione  del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo
puo' comunque essere emanato.
  8.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente   legge,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai
quali  si  attiene  la  societa'  Acquirente  unico  Spa  al  fine di
salvaguardare  la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti
di gas per i clienti finali di cui al comma 5. Con successivo decreto
del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e'  stabilita  la  data di
assunzione  da  parte  della  societa'  Acquirente  unico  Spa  della
funzione  di  garante  della fornitura di gas per i clienti finali di
cui al medesimo comma 5.
  9.  Al  fine  di  elevare  il  livello  di  concorrenza del mercato
elettrico nella regione Sardegna, l'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello
sviluppo  economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare
l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione
di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione
di  capacita'  produttiva  virtuale  sino alla completa realizzazione
delle   infrastrutture   energetiche  di  integrazione  con  la  rete
nazionale.
  10.  Trascorsi  novanta  giorni dall'avvio del meccanismo di cui al
comma  9,  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas determina le
modalita'   per   la   cessazione,   entro   il   31  dicembre  2009,
dell'applicazione  delle  condizioni  tariffarie  per le forniture di
energia  elettrica  di  cui  ai  commi  11  e 12 dell'articolo 11 del
decreto-  legge  14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
  11.  Il  regime  di  sostegno previsto per la cogenerazione ad alto
rendimento  di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto  legislativo  8  febbraio 2007, n. 20, e' riconosciuto per un
periodo  non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza
entrata  in  esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo
decreto  legislativo,  a  seguito  di nuova costruzione o rifacimento
nonche'  limitatamente  ai  rifacimenti  di  impianti  esistenti.  Il
medesimo  regime di sostegno e' riconosciuto sulla base del risparmio
di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul
sito  di produzione, assicurando che il valore economico dello stesso
regime   di  sostegno  sia  in  linea  con  quello  riconosciuto  nei
principali  Stati  membri  dell'Unione  europea al fine di perseguire
l'obiettivo   dell'armonizzazione   ed   evitare   distorsioni  della
concorrenza.  Con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  sono  definiti i criteri e le modalita' per il riconoscimento
dei  benefici  di cui al presente comma e all'articolo 14 del decreto
legislativo  8  febbraio 2007, n. 20, garantendo la non cumulabilita'
delle forme incentivanti.
  12.  Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'articolo 14,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20,  per  l'entrata  in esercizio degli impianti di cogenerazione, al
fine  di  salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1,
comma  71,  della  legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto di detta
proroga,  i  diritti  acquisiti  da  soggetti  titolari  di  impianti
realizzati,  o  in fase di realizzazione, in attuazione dell'articolo
1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al
31 dicembre 2006, sono fatti salvi purche' i medesimi impianti:
   a)  siano  gia' entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra
la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la
data del 31 dicembre 2006;
   b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della
legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006
ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;
   c)  entrino  in  esercizio  entro  il  31 dicembre 2009, purche' i
lavori  di  realizzazione  siano  stati effettivamente iniziati prima
della data del 31 dicembre 2006.
  13.  All'articolo  2,  comma  152, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assegnati dopo il
31 dicembre 2007". All'articolo 2, comma 173, della medesima legge n.
244  del  2007,  dopo  le  parole:  "enti  locali"  sono  inserite le
seguenti: "o regioni".
  14.  Alla  lettera  d)  del numero 1 della sezione 4 della parte II
dell'allegato  X  alla  Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  dopo  le  parole:  "esclusivamente  meccanica"  sono
inserite  le  seguenti:"e  dal  trattamento  con aria, vapore o acqua
anche surriscaldata".
  15.  In  conformita'  a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con
decreto   del   Ministro   dello   sviluppo  economico,  su  proposta
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  e' aggiornato
trimestralmente  il  valore  della  componente  del  costo evitato di
combustibile  di  cui al provvedimento del Comitato interministeriale
dei  prezzi  n.  6/92  del  29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  109  del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino
alla  fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti
sono  effettuati  sulla  base di periodi trimestrali di registrazione
delle  quotazioni  dei  prodotti  del  paniere  di  riferimento della
componente  convenzionale  relativa al valore del gas naturale di cui
al punto 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  n.  154/08  del  21  ottobre  2008  per tener conto delle
dinamiche  di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresi' conto
dell'evoluzione  dell'efficienza  di  conversione  e fermi restando i
criteri  di  calcolo  del  costo  evitato di combustibile di cui alla
deliberazione  della  medesima  Autorita'  n.  249/06 del 15 novembre
2006.
  16.  Per  gli  impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ai
sensi della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia
e   delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico,   sono   stabilite  norme  per  la  semplificazione  degli
adempimenti  relativi all'installazione dei dispositivi e alle misure
di  carattere  fiscale e per la definizione di procedure semplificate
in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e
fiscali.
  17.  Il  decreto  di  cui  al  comma  16 non deve comportare minori
entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma
8,  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e
le   modalita'   per   l'assegnazione  delle  risorse  interrompibili
istantaneamente  e  interrompibili  con  preavviso,  da assegnare con
procedure  di  gara  a  ribasso,  cui  partecipano  esclusivamente le
societa'  utenti  finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti
dall'applicazione     del     presente     comma    sono    destinate
all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in
capo  agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge.
  19.  I  clienti  finali  che  prestano servizi di interrompibilita'
istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di
energia  elettrica  nei  siti che hanno contrattualizzato una potenza
interrompibile  non  inferiore  a  40 MW per sito e solo per la quota
parte  sottesa  alla  potenza  interrompibile,  dall'applicazione dei
corrispettivi  di  cui  agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
n. 111/06 del 9 giugno 2006.
  20.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas propone
al  Ministro  dello  sviluppo  economico  adeguati  meccanismi per la
risoluzione  anticipata  delle  convenzioni CIP 6/92, da disporre con
decreti  del  medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente
aderiscono  a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione
anticipata   da   liquidare  ai  produttori  aderenti  devono  essere
inferiori  a  quelli  che  si  realizzerebbero nei casi in cui non si
risolvano le convenzioni.
  21. La validita' temporale dei bolli metrici e della marcatura "CE"
apposti  sui  misuratori  di  gas con portata massima fino a 10 metri
cubi/h   e'   di  quindici  anni,  decorrenti  dall'anno  della  loro
apposizione,   in   sede   di   verificazione  o  accertamento  della
conformita' prima della loro immissione in commercio.
  22.  Con  proprio  decreto  di natura non regolamentare il Ministro
dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica
e  il gas, puo' stabilire una maggiore validita' temporale rispetto a
quella  di  cui al comma 21, comunque non superiore a venti anni, per
particolari  tipologie  di  misuratori di gas che assicurano maggiori
efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente
installati in prevalenza.
  23.  Non  puo'  essere  apposto  un  nuovo  bollo recante l'anno di
verificazione  o  di  fabbricazione  o di apposizione della marcatura
"CE"  ai  misuratori  di  gas sottoposti a verificazione dopo la loro
riparazione o rimozione.
  24.  Con  decreto  di  natura  non regolamentare, il Ministro dello
sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie
di  misuratori  e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le
modalita'  di  individuazione  dell'anno  di  apposizione  dei  bolli
metrici e della marcatura "CE".
  25.  Ai  fini  di  una graduale applicazione della prescrizione sul
limite   temporale  dei  bolli  metrici,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica   e  il  gas  stabilisce,  con  proprio  provvedimento,  le
modalita'  e  i  tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori
volumetrici  di  gas  a  pareti  deformabili  soggetti  a  rimozione,
assicurando  che  i  costi  dei  misuratori da sostituire non vengano
posti  a  carico dei consumatori ne' direttamente ne' indirettamente.
Al  fine  di consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori
gas, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas potra' prevedere la
sostituzione  dei  misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili
mediante     contatori    elettronici    che    adottino    soluzioni
tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, che
assicurino   vantaggi   ai  consumatori  finali  quali  una  maggiore
informazione  al  cliente  circa l'andamento reale dei propri consumi
nonche'  riduzioni  tariffarie  conseguenti ai minori costi sostenuti
dalle  imprese.  Con  il  medesimo  provvedimento sono determinate le
sanzioni  amministrative  pecuniarie che l'Autorita' puo' irrogare in
caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo
2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
  26.  Al  comma  1 dell'articolo 23-bis del decreto- legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono fatte
salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
e  dell'articolo  46-bis  del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
in  materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti territoriali
minimi  di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati
dal  Ministro  dello  sviluppo economico, di concerto con il Ministro
per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
successive  modificazioni, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas,  tenendo  anche  conto  delle interconnessioni degli impianti di
distribuzione  e  con riferimento alle specificita' territoriali e al
numero  dei  clienti  finali.  In  ogni caso l'ambito non puo' essere
inferiore al territorio comunale".
  27.  Al  fine  di  garantire  e migliorare la qualita' del servizio
elettrico  ai  clienti  finali collegati, attraverso reti private con
eventuale  produzione  interna, al sistema elettrico nazionale di cui
all'articolo  2  del  decreto  legislativo  16  marzo 1999, n. 79, il
Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri
per  la  definizione  dei rapporti intercorrenti fra il gestore della
rete,  le  societa'  di distribuzione in concessione, il proprietario
delle  reti  private  ed  il  cliente  finale  collegato a tali reti.
L'Autorita'   per   l'energia   elettrica  e  il  gas  e'  incaricata
dell'attuazione  dei  suddetti  criteri al fine del contemperamento e
della  salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla
necessita' di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.
  28.  Il  comma  1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 128, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le  miscele  combustibili  diesel-  biodiesel con contenuto in
biodiesel  inferiore  o  uguale  al  7  per  cento, che rispettano le
caratteristiche del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN
590  -  Settembre  2008, possono essere immesse in consumo sia presso
utenti  extra rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel
in  misura superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo
solo  presso  utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli
omologati per l'utilizzo di tali miscele".
  29.  Nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  3  settembre  2008, n. 156, recante la disciplina per
l'applicazione dell'accisa agevolata sul bio- diesel, il limite del 5
per  cento  del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e'
elevato al 7 per cento.
 
          Note all'art. 30:
             -  Si  riporta l'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo
          1999,  n.  79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE
          recante  norme  comuni  per il mercato interno dell'energia
          elettrica.»:
             «Art.  5  (Funzioni  di  gestore  del  mercato). - 1. La
          gestione  economica del mercato elettrico e' affidata ad un
          gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa'
          per   azioni,   costituita   dal   gestore  della  rete  di
          trasmissione  nazionale  entro  nove  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore del presente decreto. Esso organizza il
          mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza,
          obiettivita',   nonche'   di  concorrenza  tra  produttori,
          assicurando  altresi'  a  gestione economica di un'adeguata
          disponibilita'  della riserva di potenza. La disciplina del
          mercato,  predisposta dal gestore del mercato entro un anno
          dalla  data  della  propria  costituzione, e' approvata con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica  e  il  gas.  Essa,  in particolare, prevede, nel
          rispetto  dei  predetti  criteri, i compiti del gestore del
          mercato   in   ordine  al  bilanciamento  della  domanda  e
          dell'offerta  e gli obblighi di produttori e importatori di
          energia  elettrica  che non si avvalgono di quanto disposto
          dall'art. 6.
             2.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          si  applica  il dispacciamento passante. Entro il 1 gennaio
          2001  l'ordine  di  entrata  in  funzione  delle  unita' di
          produzione  di energia elettrica nonche' la selezione degli
          impianti  di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti
          e' determinato, salvo quanto previsto dall'art. 11, secondo
          il  dispacciamento  di  merito economico. Dalla data in cui
          questo  viene  applicato,  il gestore del mercato assume la
          gestione   delle   offerte   di   acquisto   e  di  vendita
          dell'energia  elettrica  e  di  tutti  i  servizi connessi.
          (Periodi  soppressi  dal decreto-legge agosto 2003, n. 239,
          convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290).
             3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas e'
          competente, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della direttiva
          96/92/CE,  anche  per le controversie in materia di accesso
          alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione
          ed esportazione.».
             - Si riporta il testo degli articoli 69 e 70 del decreto
          legislativo   24   febbraio   1998,   n.  58  e  successive
          modificazioni,  recante  «Testo unico delle disposizioni in
          materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.»:
             «Art.  69 (Compensazione e liquidazione delle operazioni
          su   strumenti  finanziari  non  derivati).-  1.  La  Banca
          d'Italia,   d'intesa   con   la   CONSOB,   disciplina   il
          funzionamento   del   servizio   di   compensazione   e  di
          liquidazione,  nonche' del servizio di liquidazione su base
          lorda,   delle   operazioni   aventi  a  oggetto  strumenti
          finanziari  non  derivati,  inclusi le modalita' di tempo e
          gli   adempimenti   preliminari   e   complementari.   Tale
          disciplina  puo' prevedere che il servizio di compensazione
          e  di  liquidazione  e  il servizio di liquidazione su base
          lorda,  esclusa la fase di regolamento finale del contante,
          siano  gestiti  da  una  societa'  autorizzata  dalla Banca
          d'Italia,  d'intesa con la CONSOB. Per il trasferimento dei
          titoli  nominativi,  anche  diversi  da quelli azionari, la
          girata puo' essere eseguita e completata ai sensi dell'art.
          15,  commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n.
          239. (Si applica l'art. 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.)
             (1-bis.  La  Banca  d'Italia,  d'intesa  con  la Consob,
          determina:
              a) le risorse finanziarie della societa' di gestione;
              b)  le  attivita'  connesse  e  strumentali a quelle di
          compensazione e liquidazione;
              c) i requisiti di organizzazione della societa';
              d)  i  criteri  generali per l'ammissione, esclusione e
          sospensione dei partecipanti;
              e)  i  criteri generali in base ai quali la societa' di
          gestione   puo'  partecipare  direttamente  ai  sistemi  di
          compensazione  e  liquidazione  esteri. 1-ter. L'accesso al
          servizio   di  compensazione  e  liquidazione,  nonche'  al
          servizio  di  liquidazione  su base lorda, delle operazioni
          aventi  a  oggetto  strumenti  finanziari  non  derivati e'
          subordinato  a  criteri  non  discriminatori, trasparenti e
          obiettivi.).
             2.  La  Banca  d'Italia,  d'intesa  con  la CONSOB, puo'
          disciplinare  l'istituzione  e  il funzionamento di sistemi
          finalizzati  a garantire il buon fine della compensazione e
          della  liquidazione  delle operazioni indicate nel comma 1,
          anche  emanando  disposizioni concernenti la costituzione e
          l'amministrazione   di  fondi  di  garanzia  alimentati  da
          versamenti effettuati dai partecipanti.
             3.  Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica
          l'art. 68, comma 2.».
             «Art.  70  (Compensazione e garanzia delle operazioni su
          strumenti finanziari). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con
          la CONSOB, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di
          compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto
          strumenti  finanziari,  anche prevedendo che i partecipanti
          al   sistema  effettuino  versamenti  di  margini  o  altre
          prestazioni  a  titolo  di  garanzia dell'adempimento degli
          obblighi  derivanti dalla partecipazione al sistema stesso.
          Le  garanzie acquisite non possono (...) essere soggette ad
          azioni  esecutive  o  cautelari  da parte dei creditori del
          singolo   partecipante  o  del  soggetto  che  gestisce  il
          sistema,   anche   in   caso   di   apertura  di  procedure
          concorsuali.   (Le   garanzie   acquisite   possono  essere
          utilizzate  esclusivamente  secondo  le  regole di cui alla
          disciplina  dettata ai sensi del presente comma. Si applica
          l'art. 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.).
              (1-bis.  La  Banca  d'Italia,  d'intesa  con la Consob,
          determina:
              a) le risorse finanziarie delle societa' che gestiscono
          sistemi di compensazione e garanzia;
              b)  i  requisiti  di  organizzazione  del  gestore  dei
          sistemi;
              c)  i  criteri  generali per l'ammissione, esclusione e
          sospensione dei partecipanti;
              d)  i  criteri generali in base ai quali il gestore dei
          sistemi   puo'   partecipare  direttamente  ai  sistemi  di
          compensazione e garanzia esteri.).
             2.  Gli  organismi che gestiscono i sistemi indicati nel
          comma  1  assumono  in proprio le posizioni contrattuali da
          regolare.
             (2-bis. L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia
          delle  operazioni  aventi a oggetto strumenti finanziari e'
          subordinato  a  criteri  non  discriminatori, trasparenti e
          obiettivi.)».
             -  Si  riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 19 del
          decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 Attuazione della
          direttiva  n.  98/30/CE recante norme comuni per il mercato
          interno  del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge
          17 maggio 1999, n. 144:
             «2.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  2003  e  fino al 31
          dicembre  2010,  nessuna  impresa  del  gas  puo'  vendere,
          direttamente   o   a   mezzo   di   societa'   controllate,
          controllanti o controllate da una medesima controllante, ai
          clienti  finali  piu'  del 50% dei consumi nazionali di gas
          naturale su base annuale.
             3. A decorrere dal 1o gennaio 2002 e fino al 31 dicembre
          2010,  nessuna impresa del gas puo' immettere gas importato
          o  prodotto  in Italia, nella rete nazionale, al fine della
          vendita  in  Italia,  direttamente  o  a  mezzo di societa'
          controllate,  controllanti  o  controllate  da una medesima
          controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi
          nazionali  di  gas  naturale  su  base annuale. La suddetta
          percentuale e' ridotta di due punti percentuali per ciascun
          anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 11, commi 11 e 12, del
          decreto-legge   14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   14  maggio  2005,  n.  80,
          concernente  «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
          azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»:
             «11.   Al   fine   di   consentire   lo  sviluppo  e  la
          ristrutturazione   produttiva  delle  imprese  interessate,
          l'applicazione  di  condizioni tariffarie favorevoli per le
          forniture  di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1,
          lettera  c),  del  decreto-legge  18  febbraio 2003, n. 25,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
          n.  83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni
          tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.
             12.  Le  condizioni  tariffarie  di  cui  al decreto del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          in   data  19  dicembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  39  del  16  febbraio  1996, sono estese con
          provvedimento  dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il
          gas,  alle  forniture  di  energia elettrica destinata alle
          produzioni  e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e
          zinco  e  al  ciclo  cloro-soda,  con riferimento ai prezzi
          praticati  per  forniture  analoghe sui mercati europei nei
          limiti  degli  impianti  esistenti  alla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, situati nel territorio della
          regione  Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta
          tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma
          vengono  riconosciute  a  fronte  della  definizione  di un
          protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo
          sottoscritto   dalle   parti  con  l'amministrazione  della
          regione Sardegna ed i Ministeri interessati.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 6 del
          decreto   legislativo   8  febbraio  2007,  n.  20  recante
          «Attuazione  della  direttiva  2004/8/CE  sulla  promozione
          della  cogenerazione  basata su una domanda di calore utile
          nel  mercato  interno  dell'energia,  nonche' modifica alla
          direttiva 92/42/CEE»:
             «1.   Al   fine  di  assicurare  che  il  sostegno  alla
          cogenerazione  sia  basato  sulla domanda di calore utile e
          simultaneamente  sui  risparmi  di  energia  primaria, alla
          cogenerazione   ad   alto   rendimento   si   applicano  le
          disposizioni  di  cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2,
          11,  commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
          79.  La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici
          derivanti  dall'applicazione  dei  provvedimenti  attuativi
          dell'art.  9,  comma  1,  del decreto legislativo n. 79 del
          1999  e  dell'art.  16, comma 4, del decreto legislativo 23
          maggio 2000, n. 164.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  8  febbraio  2007,  n. 20, recante «Attuazione
          della    direttiva   2004/8/CE   sulla   promozione   della
          cogenerazione  basata  su  una  domanda di calore utile nel
          mercato   interno   dell'energia,   nonche'  modifica  alla
          direttiva 92/42/CEE.»:
             «Art.  14  (Disposizioni  transitorie).  -  1. I diritti
          acquisiti  da soggetti titolari di impianti realizzati o in
          fase  di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71,
          della  legge  23  agosto  2004,  n. 239, come vigente al 31
          dicembre 2006, rimangono validi purche' i medesimi impianti
          posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
              a)   siano   gia'  entrati  in  esercizio  nel  periodo
          intercorrente  tra la data di entrata in vigore della legge
          23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
              b)  siano  stati autorizzati dopo la data di entrata in
          vigore  della  legge  23 agosto 2004, n. 239, e prima della
          data  del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il
          31 dicembre 2008;
              c)  entrino  in  esercizio  entro  il 31 dicembre 2008,
          purche'    i    lavori   di   realizzazione   siano   stati
          effettivamente  iniziati  prima  della data del 31 dicembre
          2006.
             2.  Gli  impianti  di  cui  al  comma  1  mantengono  il
          trattamento  derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma
          71,  della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31
          dicembre  2006,  fino  alla  data  di naturale scadenza del
          trattamento  stesso,  ove  detti  impianti,  se  di potenza
          elettrica  superiore  a  10  MW,  ottengano, entro due anni
          dalla  data  di  entrata in esercizio, la registrazione del
          sito  secondo  il regolamento EMAS e con le modalita' e nel
          rispetto dei commi 3 e 4.
             3.   Al  fine  di  consentire  l'esercizio  dei  diritti
          acquisiti  di  cui al comma 1, l'art. 267, comma 4, lettera
          c),  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si
          applica   ai   certificati   verdi  rilasciati  all'energia
          prodotta   da   impianti   di   cogenerazione  abbinati  al
          teleriscal-damento  limitatamente  alla  quota  di  energia
          termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
          I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun
          soggetto  sottoposto  all'obbligo di cui all'art. 11, commi
          1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per
          coprire  fino  al  20  per  cento  dell'obbligo  di propria
          competenza.   Con   decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  puo'  essere
          modificata la predetta percentuale allo scopo di assicurare
          l'equilibrato  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili e l'equo
          funzionamento   del   meccanismo   di  incentivazione  agli
          impianti di cui al comma 1.
             4.  E'  fatto  obbligo  ai  soggetti che beneficiano dei
          diritti  richiamati  al comma 1 di realizzare un sistema di
          monitoraggio  continuo  delle  emissioni  inquinanti  degli
          impianti.
             5.  Il  Gestore  del  sistema  elettrico  - GSE effettua
          periodiche  verifiche  al  fine del controllo dei requisiti
          che  consentono  l'accesso  e  il  mantenimento dei diritti
          richiamati al comma 1.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, comma 152, della
          legge  24  dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2008)»,  come  modificato dalla
          presente legge:
             «152.  La  produzione  di  energia elettrica da impianti
          alimentati  da  fonti  rinnovabili, entrati in esercizio in
          data  successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso
          agli  incentivi  di  cui ai commi da 143 a 157 a condizione
          che  i  medesimi impianti non beneficino di altri incentivi
          pubblici   di   natura   nazionale,   regionale,  locale  o
          comunitaria  in conto energia, in conto capitale o in conto
          interessi  con capitalizzazione anticipata “assegnati
          dopo il 31 dicembre 2007''.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, comma 173, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2008)», come modificato dalla presente
          legge:
             «173.  Nell'ambito  delle disponibilita' di cui all'art.
          12  del  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico 19
          febbraio  2007,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 45
          del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'art.
          6  del  medesimo  decreto,  gli impianti fotovoltaici i cui
          soggetti  responsabili  sono  enti  locali «o regioni» sono
          considerati  rientranti  nella  tipologia dell'impianto, di
          cui   all'art.  2,  comma  1,  lettera  b3),  del  medesimo
          decreto.».
             -  Si riporta la lettera d) del numero 1 della sezione 4
          della  parte  II  dell'allegato  X  alle  Parte  quinta del
          decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in
          materia ambientale.», come modificata dalla presente legge:

                                                          «Allegato X
                          Disciplina dei combustibili
                                   Parte II
          Caratteristiche  merceologiche dei combustibili e metodi di
                                    misura
                                   Sezione 4
             Caratteristiche  delle  biomasse combustibili e relative
          condizioni  di  utilizzo  (parte 1, sezione 1, paragrafo 1,
          lettera n) e sezione 2, paragrafo 1, lettera h).
             1. Tipologia e provenienza
             (Omissis);
              d)   Materiale   vegetale  prodotto  dalla  lavorazione
          esclusivamente  meccanica  «e  dal  trattamento  con  aria,
          vapore  o acqua anche surriscaldata” di legno vergine
          e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili
          e  tondelli  di legno vergine, granulati e cascami di legno
          vergine,  granulati e cascami di sughero vergine, tondelli,
          non contaminati da inquinanti; ».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, comma 141, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2008).»:
             «141.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma 7, della legge 14
          novembre  1995,  n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il
          valore    medio    del    prezzo   del   metano   ai   fini
          dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui
          al  titolo  II,  punto 7, lettera b), del provvedimento del
          Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 109 del 12 maggio
          1992,    e   successive   modificazioni,   e'   determinato
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, tenendo
          conto  dell'effettiva  struttura  dei costi nel mercato del
          gas naturale.».
             -  La  delibera  n.  154/08 dell'Autorita' per l'energia
          elettrica  e  il  gas del 21 ottobre 2008 e' pubblicata sul
          sito  www.autorita.energia.it  in  data  24  ottobre 2008 e
          nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008.
             -  La  delibera  n.  249/06 dell'Autorita' per l'energia
          elettrica  e il gas del 15 novembre 2006, e' pubblicata sul
          sito  www.autorita.energia.it  in  data  15 novembre 2006 e
          nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006.
             -  La  delibera  n.  111/06 dell'Autorita' per l'energia
          elettrica  e  il  gas  del 9 giugno 2006, e' pubblicata sul
          sito www.autorita.energia.it in data 13 giugno 2006 e nella
          GU n. 153 supplemento ordinario n. 158 del 4 luglio 2006.
             -  Si  riporta  il  testo  della lettera c) del comma 20
          dell'art.  2  della  legge 14 novembre 1995, n. 481 recante
          «Norme  per  la concorrenza e la regolazione dei servizi di
          pubblica   utilita'.   Istituzione   delle   Autorita'   di
          regolazione dei servizi di pubblica utilita'.»:
              «c)  irroga,  salvo  che il fatto costituisca reato, in
          caso  di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
          mancata  ottemperanza  da  parte  dei soggetti esercenti il
          servizio,   alle  richieste  di  informazioni  o  a  quelle
          connesse  all'effettuazione  dei controlli, ovvero nel caso
          in  cui  le  informazioni e i documenti acquisiti non siano
          veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
          nel  minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a
          lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni
          ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita'
          del   servizio   da   parte  degli  utenti,  di  sospendere
          l'attivita'  di  impresa  fino  a 6 mesi ovvero proporre al
          Ministro  competente  la  sospensione  o la decadenza della
          concessione; ».
             -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 23-bis del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
          «Disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.», come
          modificato dalla presente legge:
             «1.  Le  disposizioni del presente articolo disciplinano
          l'affidamento  e la gestione dei servizi pubblici locali di
          rilevanza   economica,  in  applicazione  della  disciplina
          comunitaria  e al fine di favorire la piu' ampia diffusione
          dei  principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento e
          di  libera  prestazione  dei servizi di tutti gli operatori
          economici interessati alla gestione di servizi di interesse
          generale  in ambito locale, nonche' di garantire il diritto
          di  tutti  gli  utenti alla universalita' ed accessibilita'
          dei  servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle
          prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere
          e)  e  m),  della  Costituzione,  assicurando  un  adeguato
          livello  di  tutela  degli  utenti,  secondo  i principi di
          sussidiarieta',  proporzionalita'  e leale cooperazione. Le
          disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a
          tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative
          discipline di settore con esse incompatibili.
             Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo
          23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 46-bis del decretolegge
          1  ottobre  2007,  n.  159,  convertito, con modificazioni,
          dalla   legge  29  novembre  2007,  n.  222,  inmateria  di
          distribuzione  di  gas  naturale.  Gli  ambiti territoriali
          minimi  di  cui  al  comma  2  del  citato art. 46-bis sono
          determinati  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto  con  il  Ministro  per i rapporti con le regioni,
          sentite  la  Conferenzaunificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, e successive
          modificazioni,  e  l'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas,  tenendo  anche  conto  delle  interconnessioni  degli
          impianti   di   distribuzione   e   con   riferimento  alle
          specificita'  territoriali  e al numero dei clienti finali.
          In   ogni  caso  l'ambito  non  puo'  essere  inferiore  al
          territorio comunale.».
             - Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
          «Attuazione  della  direttiva  n.  98/30/CE  recante  norme
          comuni  per  il  mercato  interno del gas naturale, a norma
          dell'art.  41  della  legge  17  maggio  1999, n. 144.», e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 142 del 20 giugno
          2000.
             - Si riporta il testo dell'art. 46-bis del decreto-legge
          1°  ottobre  2007,  n.  159, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi
          urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
          l'equita' sociale.»:
             «Art.  46-bis  (Disposizioni in materia di concorrenza e
          qualita'   dei   servizi   essenziali   nel  settore  della
          distribuzione  del  gas).  -  1.  Al  fine  di garantire al
          settore   della  distribuzione  di  gas  naturale  maggiore
          concorrenza  e  livelli  minimi  di  qualita'  dei  servizi
          essenziali,  i  Ministri dello sviluppo economico e per gli
          affari   regionali   e  le  autonomie  locali,  sentita  la
          Conferenza   unificata   e  su  parere  dell'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il gas, individuano entro tre mesi
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del  presente  decreto  i  criteri di gara e di valutazione
          dell'offerta    per    l'affidamento    del   servizio   di
          distribuzione  di  gas  previsto dall'art. 14, comma 1, del
          decreto  legislativo  23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto
          in  maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche
          offerte,  e  in  particolare  di  quelle  a  vantaggio  dei
          consumatori,  degli standard qualitativi e di sicurezza del
          servizio,  dei  piani  di  investimento e di sviluppo delle
          reti e degli impianti.
             2.  I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari
          regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorita'
          per  l'energia  elettrica  e il gas e sentita la Conferenza
          unificata,  determinano  gli ambiti territoriali minimi per
          lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di
          distribuzione  del  gas,  a  partire  da  quelli tariffari,
          secondo  l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in
          base  a  criteri  di  efficienza  e  riduzione dei costi, e
          determinano  misure  per  l'incentivazione  delle  relative
          operazioni di aggregazione.
             (3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione
          di  cui  al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio
          di  distribuzione  di  gas  e'  bandita  per ciascun bacino
          ottimale  di  utenza entro due anni dall'individuazione del
          relativo  ambito  territoriale,  che deve avvenire entro un
          anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
          conversione del presente decreto.).
             4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati
          dalle  (nuove  gare) di cui al comma 3 possono incrementare
          il  canone  delle  concessioni  di  distribuzione, solo ove
          minore  e (fino al nuovo affidamento), fino al 10 per cento
          del  vincolo  sui  ricavi  di  distribuzione  di  cui  alla
          delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n.
          237  del  28  dicembre  2000,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001,
          e  successive modificazioni, destinando prioritariamente le
          risorse  aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela
          relativi  ai  costi dei consumi di gas da parte delle fasce
          deboli  di utenti. (4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008,
          alle  gare  di  cui  al  comma  1  del presente articolo si
          applicano,  oltre  alle  disposizioni  di  cui all'art. 15,
          comma  10,  del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
          anche le disposizioni di cui all'art. 113, comma 15-quater,
          del  testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti
          locali,  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267,  che  si  intendono  estese a tutti i servizi pubblici
          locali a rete.)».
             -  Per  l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281, e successive modificazioni, recante «Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle  province  e  dei  comuni,  con la Conferenza Stato -
          citta'  ed  autonomie locali.», si veda nelle note all'art.
          46.
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della
          direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per il mercato
          interno dell'energia elettrica.»:
             «Art.  2  (Definizioni).  - 1. Agli effetti del presente
          decreto  si  applicano  le  definizioni  di cui ai seguenti
          commi.
             2.  Autoproduttore  e' la persona fisica o giuridica che
          produce  energia  elettrica  e  la  utilizza  in misura non
          inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle
          societa'  controllate,  della societa' controllante e delle
          societa'  controllate  dalla medesima controllante, nonche'
          per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e
          distribuzione  dell'energia  elettrica  di  cui all'art. 4,
          numero  8,  della  legge  6  dicembre  1962, n. 1643, degli
          appartenenti  ai  consorzi o societa' consortili costituiti
          per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche
          rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti
          industriali  anteriormente  alla  data di entrata in vigore
          del presente decreto.
             3.  Clienti sono le imprese o societa' di distribuzione,
          gli acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia
          elettrica.
             4.  Cliente  finale e' la persona fisica o giuridica che
          acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio.
             5.  Cliente  grossista  e' la persona fisica o giuridica
          che  acquista  e  vende  energia elettrica senza esercitare
          attivita'  di  produzione, trasmissione e distribuzione nei
          Paesi dell'Unione europea.
             6.  Cliente  idoneo e' la persona fisica o giuridica che
          ha  la  capacita',  per  effetto  del  presente decreto, di
          stipulare  contratti di fornitura con qualsiasi produttore,
          distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.
             7.  Cliente  vincolato  e'  il  cliente  finale che, non
          rientrando   nella   categoria   dei   clienti  idonei,  e'
          legittimato    a    stipulare    contratti   di   fornitura
          esclusivamente con il distributore che esercita il servizio
          nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza.
             8.  Cogenerazione  e' la produzione combinata di energia
          elettrica  e calore alle condizioni definite dall'Autorita'
          per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  che garantiscano un
          significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni
          separate.
             9.  Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura di
          servizi elettrici tra due operatori del mercato.
             10.  Dispacciamento  e' l'attivita' diretta ad impartire
          disposizioni  per  l'utilizzazione e l'esercizio coordinati
          degli  impianti di produzione, della rete di trasmissione e
          dei servizi ausiliari.
             11. Dispacciamento di merito economico e' l'attivita' di
          cui   al   comma  10,  attuata  secondo  ordini  di  merito
          economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
             12.  Dispacciamento  passante  e'  l'attivita' di cui al
          comma  10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti
          o vincoli di rete.
             13. Dispositivo di interconnessione e' l'apparecchiatura
          per collegare le reti elettriche.
             14. Distribuzione e' il trasporto e la trasformazione di
          energia  elettrica su reti di distribuzione a media e bassa
          tensione per le consegne ai clienti finali.
             15.  Fonti  energetiche  rinnovabili  sono  il  sole, il
          vento,  le  risorse  idriche,  le  risorse  geotermiche, le
          maree,  il  moto  ondoso  e  la  trasformazione  in energia
          elettrica  dei  prodotti  vegetali  o  dei rifiuti organici
          (...).
             16. Linea diretta e' la linea elettrica di trasporto che
          collega  un  centro  di produzione ad un centro di consumo,
          indipendentemente    dal    sistema   di   trasmissione   e
          distribuzione.
             17.  Piccola  rete  isolata  e' ogni rete con un consumo
          inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento e'
          ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
             18.  Produttore  e'  la  persona  fisica o giuridica che
          produce    energia    elettrica   indipendentemente   dalla
          proprieta' dell'impianto.
             19.  Produzione  e' la generazione di energia elettrica,
          comunque prodotta.
             20. Rete di trasmissione nazionale e' il complesso delle
          stazioni  di  trasformazione  e  delle  linee elettriche di
          trasmissione  ad  alta  tensione  sul  territorio nazionale
          gestite unitariamente.
             21.  Rete  interconnessa  e'  un  complesso  di  reti di
          trasmissione   e   distribuzione  collegate  mediante  piu'
          dispositivi di interconnessione.
             22.  Servizi  ausiliari  sono i servizi necessari per la
          gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali,
          esemplificativamente,   i   servizi   di   regolazione   di
          frequenza,  riserva,  potenza  reattiva,  regolazione della
          tensione e riavviamento della rete.
             23  Sistema  elettrico  nazionale:  il  complesso  degli
          impianti  di  produzione,  delle  reti di trasmissione e di
          distribuzione   nonche'   dei   servizi   ausiliari  e  dei
          dispositivi  di  interconnessione  e dispacciamento ubicati
          nel territorio nazionale.
             24.   Trasmissione   e'   l'attivita'   di  trasporto  e
          trasformazione    dell'energia    elettrica    sulla   rete
          interconnessa  ad  alta  tensione ai fini della consegna ai
          clienti,  ai  distributori  e  ai  destinatari dell'energia
          autoprodotta ai sensi del comma 2.
             25.  Utente  della rete e' la persona fisica o giuridica
          che rifornisce o e' rifornita da una rete di trasmissione o
          distribuzione.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 8 del
          decreto   legislativo   30  maggio  2005,  n.  128  recante
          «Attuazione   della   direttiva  2003/30/CE  relativa  alla
          promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti
          rinnovabili nei trasporti.», come sostituito dalla presente
          legge:
             «1.   Le   miscele   combustibili  diesel-biodiesel  con
          contenuto  in  biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento,
          che  rispettano  le caratteristiche del combustibile diesel
          previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre 2008, possono
          essere  immesse in consumo sia presso utenti extra rete che
          in  rete.  Le  miscele con contenuto in biodiesel in misura
          superiore  al 7 per cento possono essere avviate al consumo
          solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in
          veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele».
             -  Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          del  3  settembre 2008, n. 156 concernente le «modalita' di
          applicazione  dell'accisa agevolata sul prodotto denominato
          «biodiesel»,   ai   sensi  dell'art.  22-bis,  del  decreto
          legislativo  26 ottobre 1995, n. 504.», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2008.