Art. 32. 
(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia  elettrica
attraverso lo sviluppo di interconnector  con  il  coinvolgimento  di
                     clienti finali energivori) 
 
  1. Al fine di contribuire  alla  realizzazione  del  mercato  unico
dell'energia elettrica, la societa' Terna Spa provvede, a  fronte  di
specifico finanziamento da parte di  soggetti  investitori  terzi,  a
programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei
medesimi soggetti uno o piu' potenziamenti  delle  infrastrutture  di
interconnessione con l'estero  nella  forma  di  "interconnector"  ai
sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  26  giugno  2003,  nonche'  le  necessarie  opere  di
decongestionamento interno della rete di trasmissione  nazionale,  in
modo che venga posto in essere un incremento globale fino a  2000  MW
della complessiva capacita' di  trasporto  disponibile  con  i  Paesi
esteri, in particolare  con  quelli  confinanti  con  il  nord  dell'
Italia. 
  2.  Terna  Spa  comunica  un  elenco  di   massima   di   possibili
infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1  e  delle  relative
opere al Ministro  dello  sviluppo  economico  ed  all'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,  Terna  Spa
organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che
intendono sostenere  il  finanziamento  dei  singoli  interconnector,
specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6
per il singolo interconnector, le condizioni del contratto di mandato
da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e  la
progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi  soggetti  devono
assumere a stipulare  un  successivo  contratto  di  mandato  per  la
costruzione e l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento
e' subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari
a venti anni, dall'accesso a terzi sulla capacita' di  trasporto  che
tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalita' di  cui
al decreto del Ministro delle attivita' produttive 21  ottobre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005. 
  4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di cui al comma 3
deve  entrare  in  servizio  entro  trentasei  mesi  dalla  data   di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  deldecreto   di   rilascio
dell'esenzione stessa; in difetto, e'  riconosciuto  il  diritto,  da
esercitare entro i  sessanta  giorni  successivi  alla  scadenza  del
suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati  di  rinunciare
alla realizzazione dell'infrastruttura  ed  ai  relativi  diritti  di
utilizzazione della connessa capacita' di trasporto,  fermo  restando
il pagamento degli oneri gia' sostenuti da Terna  Spa  in  esecuzione
dei contratti di mandato di cui al comma 3. 
  5. In considerazione dell'impatto che il  significativo  incremento
della  capacita'  complessiva  di  interconnessione   indotto   dalle
disposizioni del presente articolo  puo'  avere  sulla  gestione  del
sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza,  alle
procedure  concorsuali  di  cui  al  comma  3   possono   partecipare
esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma  consortile
fra loro, che siano  titolari  di  punti  di  prelievo  ciascuno  con
potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore
di utilizzazione della  potenza  impegnata  mediamente  nel  triennio
precedente non inferiore al 40 per cento escludendo i quindici giorni
di minori prelievi di energia  elettrica  su  base  annua  e  che  si
impegnino a  riduzioni  del  proprio  prelievo  dalla  rete,  secondo
modalita' definite da Terna Spa, nelle situazioni  di  criticita'  in
relazione al potenziamento del sistema di  interconnessione.  Ciascun
cliente che soddisfa i requisiti di cui al  precedente  periodo  puo'
partecipare alle procedure concorsuali di cui  al  comma  3  per  una
quota non superiore al valore della potenza  disponibile  complessiva
dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarita' di punti di
prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai  relativi
diritti,  ferme  restando  le  eventuali  obbligazioni  assunte   nei
confronti di Terna Spa. 
  6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con  provvedimenti
da adottare entro trenta giorni  dal  termine  di  cui  al  comma  2,
disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del
contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di  cui
al comma 3 e  fino  alla  messa  in  servizio  dell'interconnector  e
comunque per un periodo non superiore a sei anni,  l'esecuzione,  nei
limiti della  capacita'  di  trasporto  oggetto  della  richiesta  di
esenzione  di  cui  al  comma  3,  degli   eventuali   contratti   di
approvvigionamento all'estero di energia elettrica per  la  fornitura
ai punti di prelievo dei clienti  finali  selezionati.  A  tal  fine,
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica   e   il   gas   determina   i
corrispettivi  che  i  clienti  finali  selezionati  sono  tenuti   a
riconoscere, in ragione del costo efficiente per la  realizzazione  e
la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna  Spa
a  fronte  delle  predette  misure,  individuando  nel  contempo   la
modalita' di riequilibrio, a favore dei  clienti  finali  diversi  da
quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette
misure nell' ambito del periodo ventennale di  esenzione  di  cui  al
comma 3, nonche'  le  modalita'  per  la  copertura  delle  eventuali
differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed  i
costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti  di
approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure. 
  7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano  il  diritto
di rinunciare alla realizzazione  dell'infrastruttura  ai  sensi  del
comma 4, i provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas di cui al comma 6 prevedono il diritto  dei  soggetti  stessi  di
avvalersi delle misure  di  cui  al  medesimo  comma,  a  fronte  dei
relativi  corrispettivi,  non  oltre  l'esercizio  del   diritto   di
rinuncia. 
  8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente
articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione
dei servizi di interrompibilita' istantanea e con  preavviso  resi  a
Terna Spa nella misura del  20  per  cento  rispetto  agli  ammontari
vigenti alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  con
conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti  hanno
diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni. 
Le quote non coperte dei servizi di interrompibilita' a seguito delle
suddette riduzioni vengono eventualmente  riallocate  da  Terna  Spa,
esperita una rivalutazione delle necessita' di  sistema,  a  soggetti
diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette
obbligazioni,  i  clienti  finali  selezionati   non   sono   ammessi
all'erogazione dei servizi  di  interrompibilita'  istantanea  e  con
preavviso eventualmente richiesti da Terna Spa  che  potranno  invece
essere resi, con le medesime  modalita'  attualmente  in  vigore,  da
clienti finali diversi da quelli selezionati. 
  9. Terna Spa provvede ad assegnare le  obbligazioni  di  erogazione
dei servizi di interrompibilita',  che  si  rendessero  eventualmente
disponibili, ai migliori offerenti selezionati  mediante  un'asta  al
ribasso a valere  sul  corrispettivo  per  il  servizio  da  rendere,
disciplinata dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  che
opera per minimizzare  il  corrispettivo  di  dispacciamento  imposto
all'utenza  finale  a  remunerazione  del  complessivo  servizio   di
interrompibilita', anche ai fini della riallocazione di cui al  comma
8. 
 
          Note all'art. 32:
             - Il regolamento (CE) 1228/2003 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio, del 26 giugno 2003 relativo alle condizioni
          di  accesso  alla  rete  per gli scambi transfrontalieri di
          energia  elettrica  e' pubblicato nella GUCE L 176/1 del 15
          luglio 2003.