Art. 43.
                 (Tassa automobilistica dei veicoli
                    alimentati a GPL o a metano)

  1.  L'articolo  2,  comma 61, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e' sostituito dal seguente:
  "61.   Le  regioni  possono  esentare  dal  pagamento  della  tassa
automobilistica  regionale per cinque annualita' successive i veicoli
appartenenti  alle  categorie  internazionali  M1  e  N1 su cui viene
installato  un  sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato
in  data  successiva  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto.  I  suddetti  veicoli  devono  essere  conformi ad una delle
seguenti  direttive  o  regolamenti  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE,
del  13  ottobre  1998,  regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno
2007".
  2.  Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n.
5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
nei  limiti  delle  risorse  ivi  disponibili,  le  parole:  ", sugli
autoveicoli  di  categoria  "euro  0",  "euro  1"  e  "euro  2"" sono
soppresse.
 
          Note all'art. 43:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  61, del
          decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante
          «Disposizioni    urgenti    in    materia    tributaria   e
          finanziaria.», come modificato dalla presente legge:
             «61.  Le  regioni  possono  esentare dal pagamento della
          tassa   automobilistica  regionale  per  cinque  annualita'
          successive    i   veicoli   appartenenti   alle   categorie
          internazionali  M1  e N1 su cui viene installato un sistema
          di  alimentazione  a  GPL  o  a  metano, collaudato in data
          successiva  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto.  I  suddetti veicoli devono essere conformi ad una
          delle  seguenti  direttive  o  regolamenti  del  Parlamento
          europeo  e  del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo
          1994,  direttiva  98/69/CE,  del  ottobre 1998, regolamento
          (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007.».
             -  La  Direttiva  94/12/CE  del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  23  marzo  1994  relativa  alle  misure  da
          adottare  contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di
          veicoli   a  motore  e  recante  modifica  della  direttiva
          70/220/CEE  e'  pubblicata  nella  GUCE  L100 del 19 aprile
          1994.
             -  La  Direttiva  98/69/CE  del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  13  ottobre  1998  relativa  alle misure da
          adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei
          veicoli  a  motore  e recante modificazione della direttiva
          70/220/CEE  del  Consiglio e' pubblicata nella GUCE L 350/1
          del 28 dicembre 1998.
             - Il Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo
          e    del    Consiglio   del   20   giugno   2007   relativo
          all'omologazione   dei   veicoli  a  motore  riguardo  alle
          emissioni  dai  veicoli  passeggeri  e  commerciali leggeri
          (Euro  5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla
          riparazione  e  la  manutenzione  del veicolo e' pubblicata
          nella GUUE n. L 171 del 29 giugno 2007.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  7,  del
          decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile 2009, n. 33 recante
          «Misure  urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali in
          crisi.», come modificato dalla presente legge:
             «7.   A   decorrere  dal  7  febbraio  2009,  la  misura
          dell'incentivo   di   cui   all'art.   29,   comma  9,  del
          decreto-legge  31  dicembre  2007,  n. 248, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2008, n. 31, e'
          rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni
          degli  impianti  a  GPL  e di euro 650 per le installazioni
          degli  impianti  a  metano, nei limiti della disponibilita'
          prevista  dal  comma  59  dell'art.  2  del decreto-legge 3
          ottobre  2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   24   novembre  2006,  n.  286,  come  ulteriormente
          incrementata  dal comma 8 dell'art. 29 del decreto-legge 31
          dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2008, n. 31.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 59 dell'art. 2 del
          decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante
          «Disposizioni    urgenti    in    materia    tributaria   e
          finanziaria.»:
             «59.  Per  gli  interventi  finalizzati  ad  incentivare
          l'installazione  su autoveicoli immatricolati come «euro 0»
          o  «euro  1p di impianti a GPL o a metano per autotrazione,
          e'  autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2007, 2008 e 2009.».
             -  Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito
          con  legge  28  febbraio  2008,  n.  31,  ha  disposto  che
          l'autorizzazione  di  spesa di cui al comma 59 del presente
          art.  e'  incrementata  di  50  milioni  di euro per l'anno
          2009.».