Art. 43. (Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano) 1. L'articolo 2, comma 61, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' sostituito dal seguente: "61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei limiti delle risorse ivi disponibili, le parole: ", sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" e "euro 2"" sono soppresse.
Note all'art. 43: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.», come modificato dalla presente legge: «61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007.». - La Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE e' pubblicata nella GUCE L100 del 19 aprile 1994. - La Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio e' pubblicata nella GUCE L 350/1 del 28 dicembre 1998. - Il Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e' pubblicata nella GUUE n. L 171 del 29 giugno 2007. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.», come modificato dalla presente legge: «7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilita' prevista dal comma 59 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.». - Si riporta il testo del comma 59 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.»: «59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1p di impianti a GPL o a metano per autotrazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.». - Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 del presente art. e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.».