Art. 48.
                    (Modifiche al decreto- legge
                          n. 223 del 2006)

  1.  All'articolo  13,  comma 1, primo periodo, del decreto- legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  2006, n. 248, dopo le parole: "degli operatori" sono inserite
le  seguenti: "nel territorio nazionale", la parola: "esclusivamente"
e'  soppressa  e  dopo  le parole: "societa' o enti" sono aggiunte le
seguenti: "aventi sede nel territorio nazionale".
 
          Note all'art. 48:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13, comma 1, primo
          periodo,   del   decreto-legge   4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito,  con  modificazione, dalla legge 4 agosto 2006,
          n.  248  recante  «Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in   materia   di   entrate  e  di  contrasto  all'evasione
          fiscale.», come modificato dalla presente legge:
             «1.  Al  fine di evitare alterazioni o distorsioni della
          concorrenza  e del mercato e di assicurare la parita' degli
          operatori   «nel  territorio  nazionale»,  le  societa',  a
          capitale   interamente   pubblico  o  misto,  costituite  o
          partecipate  dalle  amministrazioni  pubbliche  regionali e
          locali  per  la  produzione  di  beni e servizi strumentali
          all'attivita'   di   tali   enti  in  funzione  della  loro
          attivita', con esclusione dei servizi pubblici locali e dei
          servizi  di  committenza  o  delle  centrali di committenza
          apprestati  a  livello  regionale  a supporto di enti senza
          scopo  di  lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
          all'art.  3,  comma  25,  del codice dei contratti pubblici
          relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  nonche', nei casi
          consentiti  dalla  legge, per lo svolgimento esternalizzato
          di  funzioni  amministrative  di  loro  competenza,  devono
          operare   con   gli   enti  costituenti  o  partecipanti  o
          affidanti,  non  possono  svolgere  prestazioni a favore di
          altri  soggetti  pubblici  o  privati,  ne'  in affidamento
          diretto  ne'  con  gara, e non possono partecipare ad altre
          societa'  o enti «aventi sede nel territorio nazionale». Le
          societa'   che   svolgono  l'attivita'  di  intermediazione
          finanziaria  prevista  dal  testo  unico  di cui al decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385, sono escluse dal
          divieto di partecipazione ad altre societa' o enti.».