Art. 49.
           (Modifica dell'articolo 140-bis del codice del
               consumo, di cui al decreto legislativo
                      6 settembre 2005, n. 206)

  1.  L'articolo  140-bis  del  codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  140-bis.  -  (Azione  di classe). - 1. I diritti individuali
omogenei  dei  consumatori  e  degli  utenti  di  cui al comma 2 sono
tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni
del  presente  articolo.  A tal fine ciascun componente della classe,
anche mediante associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa,
puo' agire per l'accertamento della responsabilita' e per la condanna
al risarcimento del danno e alle restituzioni.
  2. L'azione tutela:
   a)  i  diritti  contrattuali  di  una  pluralita' di consumatori e
utenti  che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione
identica,  inclusi  i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi
degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
   b)  i  diritti  identici  spettanti  ai  consumatori  finali di un
determinato  prodotto  nei confronti del relativo produttore, anche a
prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
   c)  i  diritti  identici al ristoro del pregiudizio derivante agli
stessi  consumatori  e  utenti da pratiche commerciali scorrette o da
comportamenti anticoncorrenziali.
  3.  I  consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di
cui  al  presente  articolo  aderiscono  all'azione  di classe, senza
ministero  di  difensore.  L'adesione comporta rinuncia a ogni azione
restitutoria  o  risarcito-  ria  individuale  fondata  sul  medesimo
titolo,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  15. L'atto di adesione,
contenente,  oltre  all'elezione  di  domicilio,  l'indicazione degli
elementi  costitutivi  del  diritto  fatto  valere  con  la  relativa
documentazione   probatoria,  e'  depositato  in  cancelleria,  anche
tramite  l'attore,  nel  termine  di  cui al comma 9, lettera b). Gli
effetti  sulla  prescrizione  ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del
codice  civile  decorrono  dalla  notificazione  della domanda e, per
coloro  che  hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di
adesione.
  4.  La  domanda  e' proposta al tribunale ordinario avente sede nel
capoluogo  della  regione  in  cui ha sede l'impresa, ma per la Valle
d'Aosta  e'  competente il tribunale di Torino, per il Trentino- Alto
Adige  e  il  Friuli-  Venezia  Giulia  e' competente il tribunale di
Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente
il  tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e' competente
il  tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione
collegiale.
  5.  La  domanda  si  propone con atto di citazione notificato anche
all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il tribunale adito, il
quale puo' intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilita'.
  6.  All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza
sull'ammissibilita'  della  domanda,  ma  puo' sospendere il giudizio
quando  sui  fatti  rilevanti  ai  fini  del  decidere  e'  in  corso
un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio
davanti   al   giudice   amministrativo.  La  domanda  e'  dichiarata
inammissibile  quando e' manifestamente infondata, quando sussiste un
conflitto   di   interessi  ovvero  quando  il  giudice  non  ravvisa
l'identita'  dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2,
nonche'   quando   il  proponente  non  appare  in  grado  di  curare
adeguatamente l'interesse della classe.
  7.  L'ordinanza  che  decide  sulla  ammissibilita'  e' reclamabile
davanti  alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni
dalla  sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la
corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre
quaranta  giorni  dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza
ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
  8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola le spese,
anche  ai  sensi  dell'articolo  96 del codice di procedura civile, e
ordina la piu' opportuna pubblicita' a cura e spese del soccombente.
  9.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette l'azione il tribunale fissa
termini  e  modalita' della piu' opportuna pubblicita', ai fini della
tempestiva  adesione  degli  appartenenti  alla  classe. L'esecuzione
della  pubblicita' e' condizione di procedibilita' della domanda. Con
la stessa ordinanza il tribunale:
   a)  definisce  i  caratteri  dei  diritti  individuali oggetto del
giudizio,  specificando  i  criteri  in  base ai quali i soggetti che
chiedono
  di  aderire  sono  inclusi  nella classe o devono ritenersi esclusi
dall'azione;
   b)  fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni
dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicita', entro il
quale   gli  atti  di  adesione,  anche  a  mezzo  dell'attore,  sono
depositati  in cancelleria. Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura
della  cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura
ulteriori  forme  di pubblicita', anche mediante la pubblicazione sul
relativo sito internet.
  10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del
codice di procedura civile.
  11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina
altresi'  il  corso  della  procedura  assicurando,  nel rispetto del
contraddittorio,  l'equa, efficace e sollecita gestione del processo.
Con  la  stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile
in  ogni  tempo,  il  tribunale  prescrive  le  misure atte a evitare
indebite  ripetizioni  o complicazioni nella presentazione di prove o
argomenti;  onera  le  parti  della pubblicita' ritenuta necessaria a
tutela  degli  aderenti;  regola  nel modo che ritiene piu' opportuno
l'istruzione  probatoria  e  disciplina ogni altra questione di rito,
omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio.
  12.  Se  accoglie  la  domanda,  il tribunale pronuncia sentenza di
condanna  con  cui  liquida,  ai  sensi dell'articolo 1226 del codice
civile,  le  somme  definitive  dovute  a  coloro  che  hanno aderito
all'azione  o  stabilisce  il  criterio  omogeneo  di  calcolo per la
liquidazione  di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di
classe  proposta  nei  confronti  di gestori di servizi pubblici o di
pubblica utilita', il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in
favore  degli  utenti  e  dei  consumatori danneggiati nelle relative
carte   dei   servizi  eventualmente  emanate.  La  sentenza  diviene
esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti
delle  somme  dovute  effettuati  durante tale periodo sono esenti da
ogni  diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati
dopo la pubblicazione della sentenza.
  13.   La  corte  d'appello,  richiesta  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresi' conto
dell'entita'  complessiva  della  somma  gravante  sul  debitore, del
numero   dei   creditori,   nonche'  delle  connesse  difficolta'  di
ripetizione  in  caso  di  accoglimento  del  gravame.  La corte puo'
comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza,
la  somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti
vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.
  14.  La  sentenza  che  definisce  il  giudizio  fa stato anche nei
confronti  degli  aderenti.  E'  fatta salva l'azione individuale dei
soggetti   che   non   aderiscono  all'azione  collettiva.  Non  sono
proponibili  ulteriori  azioni  di  classe per i medesimi fatti e nei
confronti  della  stessa  impresa  dopo  la  scadenza del termine per
l'adesione  assegnato  dal  giudice  ai  sensi  del  comma  9. Quelle
proposte  entro  detto  termine  sono  riunite  d'ufficio se pendenti
davanti  allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente
adito  ordina  la  cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un
termine   perentorio   non   superiore   a  sessanta  giorni  per  la
riassunzione davanti al primo giudice.
  15.  Le  rinunce  e  le  transazioni  intervenute  tra le parti non
pregiudicano  i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente
consentito.  Gli  stessi  diritti  sono fatti salvi anche nei casi di
estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo".
  2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di
cui  al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito
dal  comma  1  del  presente  articolo,  si  applicano  agli illeciti
compiuti  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.
 
          Note all'art. 49:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 140-bis del codice del
          consumo  di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, come modificato dalla presente legge:
             «Art.  140-bis  (Azione  di  classe).  -  1.  I  diritti
          individuali  omogenei dei consumatori e degli utenti di cui
          al  comma  2  sono  tutelabili anche attraverso l'azione di
          classe, secondo le previsioni del presente art.. A tal fine
          ciascun    componente    della   classe,   anche   mediante
          associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo'
          agire  per  l'accertamento  della  responsabilita' e per la
          condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
             2. L'azione tutela:
              a)   i   diritti  contrattuali  di  una  pluralita'  di
          consumatori  e  utenti  che  versano  nei  confronti di una
          stessa  impresa  in  situazione identica, inclusi i diritti
          relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
          e 1342 del codice civile;
              b)  i  diritti identici spettanti ai consumatori finali
          di  un  determinato  prodotto  nei  confronti  del relativo
          produttore,  anche  a  prescindere  da  un diretto rapporto
          contrattuale;
              c)  i  diritti  identici  al  ristoro  del  pregiudizio
          derivante  agli  stessi  consumatori  e  utenti da pratiche
          commerciali      scorrette      o      da     comportamenti
          anticoncorrenziali.
              3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
          tutela  di  cui  al  presente art. aderiscono all'azione di
          classe,  senza  ministero di difensore. L'adesione comporta
          rinuncia   a   ogni   azione  restitutoria  o  risarcitoria
          individuale  fondata  sul  medesimo  titolo,  salvo  quanto
          previsto  dal  comma  15.  L'atto  di adesione, contenente,
          oltre   all'elezione   di  domicilio,  l'indicazione  degli
          elementi  costitutivi  del  diritto  fatto  valere  con  la
          relativa   documentazione   probatoria,  e'  depositato  in
          cancelleria,  anche tramite l'attore, nel termine di cui al
          comma  9,  lettera  b).  Gli  effetti sulla prescrizione ai
          sensi   degli  articoli  2943  e  2945  del  codice  civile
          decorrono  dalla  notificazione della domanda e, per coloro
          che  hanno  aderito successivamente, dal deposito dell'atto
          di adesione.
              4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente
          sede  nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa,
          ma  per  la  Valle  d'Aosta  e'  competente il tribunale di
          Torino,  per  il  Trentino-Alto  Adige  e il Friuli-Venezia
          Giulia  e'  competente  il  tribunale  di  Venezia,  per le
          Marche,  l'Umbria,  l'Abruzzo  e il Molise e' competente il
          tribunale  di  Roma  e  per  la Basilicata e la Calabria e'
          competente  il  tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la
          causa in composizione collegiale.
              5.   La  domanda  si  propone  con  atto  di  citazione
          notificato  anche all'ufficio del pubblico ministero presso
          il   tribunale   adı`to,   il   quale   puo'   intervenire
          limitatamente al giudizio di ammissibilita'.
              6.  All'esito  della  prima udienza il tribunale decide
          con  ordinanza  sull'ammissibilita'  della domanda, ma puo'
          sospendere  il  giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini
          del   decidere   e'   in  corso  un'istruttoria  davanti  a
          un'autorita'  indipendente  ovvero  un  giudizio davanti al
          giudice    amministrativo.   La   domanda   e'   dichiarata
          inammissibile  quando  e'  manifestamente infondata, quando
          sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
          non  ravvisa l'identita' dei diritti individuali tutelabili
          ai  sensi  del  comma  2,  nonche' quando il proponente non
          appare  in  grado di curare adeguatamente l'interesse della
          classe.
              7.  L'ordinanza  che  decide  sulla  ammissibilita'  e'
          reclamabile   davanti  alla  corte  d'appello  nel  termine
          perentorio  di  trenta  giorni  dalla  sua  comunicazione o
          notificazione  se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello
          decide  con  ordinanza  in  camera  di  consiglio non oltre
          quaranta  giorni  dal  deposito  del  ricorso.  Il  reclamo
          dell'ordinanza   ammissiva  non  sospende  il  procedimento
          davanti al tribunale.
              8.  Con  l'ordinanza  di  inammissibilita',  il giudice
          regola  le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di
          procedura  civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita' a
          cura e spese del soccombente.
              9.   Con   l'ordinanza  con  cui  ammette  l'azione  il
          tribunale  fissa  termini  e modalita' della piu' opportuna
          pubblicita',   ai  fini  della  tempestiva  adesione  degli
          appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
          condizione  di  procedibilita' della domanda. Con la stessa
          ordinanza il tribunale:
               a)  definisce  i  caratteri  dei  diritti  individuali
          oggetto  del  giudizio,  specificando  i criteri in base ai
          quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
          classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
               b)  fissa  un  termine  perentorio,  non  superiore  a
          centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
          della  pubblicita',  entro  il  quale gli atti di adesione,
          anche  a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria.
          Copia   dell'ordinanza   e'   trasmessa,   a   cura   della
          cancelleria,  al  Ministero dello sviluppo economico che ne
          cura  ulteriori  forme  di  pubblicita',  anche mediante la
          pubblicazione sul relativo sito internet.
               10.   E`   escluso  l'intervento  di  terzi  ai  sensi
          dell'art. 105 del codice di procedura civile.
               11.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette  l'azione  il
          tribunale  determina  altresi'  il  corso  della  procedura
          assicurando,  nel  rispetto  del  contraddittorio,  l'equa,
          efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
          con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
          tempo,  il  tribunale  prescrive  le  misure atte a evitare
          indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
          prove   o  argomenti;  onera  le  parti  della  pubblicita'
          ritenuta  necessaria  a  tutela  degli aderenti; regola nel
          modo  che  ritiene piu' opportuno l'istruzione probatoria e
          disciplina  ogni  altra  questione  di  rito,  omessa  ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio.
             12.  Se  accoglie  la  domanda,  il  tribunale pronuncia
          sentenza  di  condanna  con cui liquida, ai sensi dell'art.
          1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro
          che  hanno  aderito  all'azione  o  stabilisce  il criterio
          omogeneo  di calcolo per la liquidazione di dette somme. In
          caso  di  accoglimento  di un'azione di classe proposta nei
          confronti  di  gestori  di  servizi  pubblici o di pubblica
          utilita',  il  tribunale tiene conto di quanto riconosciuto
          in  favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle
          relative   carte  dei  servizi  eventualmente  emanate.  La
          sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla
          pubblicazione.  I  pagamenti  delle somme dovute effettuati
          durante   tale  periodo  sono  esenti  da  ogni  diritto  e
          incremento,  anche per gli accessori di legge maturati dopo
          la pubblicazione della sentenza.
             13.  La  corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di
          cui  all'art.  283  del  codice  di procedura civile, tiene
          altresi'   conto   dell'entita'   complessiva  della  somma
          gravante  sul  debitore,  del numero dei creditori, nonche'
          delle  connesse  difficolta'  di  ripetizione  in  caso  di
          accoglimento  del  gravame. La corte puo' comunque disporre
          che,  fino  al  passaggio  in  giudicato della sentenza, la
          somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
          resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.
             14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche
          nei  confronti  degli  aderenti.  E`  fatta  salva l'azione
          individuale  dei  soggetti  che  non  aderiscono all'azione
          collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
          per  i  medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa
          dopo  la  scadenza del termine per l'adesione assegnato dal
          giudice  ai  sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto
          termine  sono  riunite  d'ufficio  se pendenti davanti allo
          stesso  tribunale;  altrimenti  il  giudice successivamente
          adito  ordina  la  cancellazione  della  causa  dal  ruolo,
          assegnando  un  termine perentorio non superiore a sessanta
          giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
             15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti
          non  pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno
          espressamente  consentito.  Gli  stessi  diritti sono fatti
          salvi  anche  nei  casi  di  estinzione  del  giudizio o di
          chiusura anticipata del processo.».
             -  Si riporta il testo degli articoli 1341, 1342, 2943 e
          2945 del codice civile:
             «Art.  1341  (Condizioni  generali  di  contratto). - Le
          condizioni  generali  di  contratto  predisposte da uno dei
          contraenti  sono  efficaci  nei confronti dell'altro, se al
          momento  della  conclusione  del  contratto  questi  le  ha
          conosciute  o  avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria
          diligenza.  In  ogni  caso  non  hanno effetto, se non sono
          specificamente  approvate  per  iscritto, le condizioni che
          stabiliscono,  a  favore  di  colui  che le ha predisposte,
          limitazioni  di  responsabilita',  facolta' di recedere dal
          contratto  o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono
          a  carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla
          facolta'  di  opporre  eccezioni, restrizioni alla liberta'
          contrattuale  nei  rapporti  coi  terzi,  tacita  proroga o
          rinnovazione   del  contratto,  clausole  compromissorie  o
          deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.
             Art.   1342   (Contratto   concluso  mediante  moduli  o
          formulari).   -  1.  Nei  contratti  conclusi  mediante  la
          sottoscrizione  di  moduli  o  formulari,  predisposti  per
          disciplinare   in  maniera  uniforme  determinati  rapporti
          contrattuali,   le   clausole   aggiunte  al  modulo  o  al
          formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario
          qualora  siano  incompatibili  con  esse,  anche  se queste
          ultime non sono state cancellate.
             2.  Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma
          dell'art. precedente.».
             «Art. 2943 (Interruzione da parte del titolare). - 1. La
          prescrizione  e'  interrotta  dalla notificazione dell'atto
          con   il  quale  si  inizia  un  giudizio,  sia  questo  di
          cognizione ovvero conservativo o esecutivo:
             2.  E'  pure interrotta dalla domanda proposta nel corso
          di un giudizio.
             3.  L'interruzione si verifica anche se il giudice adito
          e' incompetente.
             4.  La  prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro
          atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto
          notificato   con   il  quale  una  parte,  in  presenza  di
          compromesso  o clausola compromissoria, dichiara la propria
          intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone
          la  domanda  e  procede,  per quanto le spetta, alla nomina
          degli arbitri.(1)
             (1)  N.  Redaz.  -  Comma  sostituito dalla L. 5 gennaio
          1994, n. 25, art. 25, con decorrenza dal 18 aprile 1994.
             (Omissis).».
             «Art.  2945  (Effetti  e durata dell'interruzione). - 1.
          Per  effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di
          prescrizione.
             2. Se l'interruzione e' avvenuta mediante uno degli atti
          indicati   dai   primi   due   commi   dell'art.  2943,  la
          prescrizione  non  corre  fino  al  momento in cui passa in
          giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
             3.  Se  il  processo si estingue, rimane fermo l'effetto
          interruttivo  e  il  nuovo periodo di prescrizione comincia
          dalla data dell'atto interruttivo.
             4.  Nel  caso di arbitrato la prescrizione non corre dal
          momento della notificazione dell'atto contenente la domanda
          di  arbitrato  sino al momento in cui il lodo che definisce
          il giudizio non e' piu' impugnabile o passa in giudicato la
          sentenza resa sull'impugnazione.(1)
             (1)  N. Redaz. - Comma aggiunto dalla L. 5 gennaio 1994,
          n. 25, art. 25.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 96 e dell'art. 105 del
          codice di procedura civile:
             «Art.  96  (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
          la  parte  soccombente ha agito o resistito in giudizio con
          mala  fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra
          parte,  la  condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
          dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
             Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui
          e'  stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta
          domanda  giudiziale,  o iscritta ipoteca giudiziale, oppure
          iniziata  o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della
          parte   danneggiata  condanna  al  risarcimento  dei  danni
          l'attore  o  il creditore procedente, che ha agito senza la
          normale  prudenza.  La  liquidazione  dei  danni e' fatta a
          norma del comma precedente (1).
             In  ogni  caso,  quando  pronuncia  sulle spese ai sensi
          dell'art.  91,  il  giudice, anche d'ufficio, puo' altresi'
          condannare  la  parte  soccombente  al  pagamento, a favore
          della    controparte,    di   una   somma   equitativamente
          determinata. (2).
             -----------------------
             (1)  Vedi,  anche,  l'art.  82,  R.D. 29 giugno 1939, n.
          1127,  in  materia di brevetti per invenzioni industriali e
          l'art.  5,  L. 11 maggio 1990, n. 108, sulla disciplina dei
          licenziamenti individuali.
             (2)  Comma  aggiunto  dal  comma  12 dell'art. 45, L. 18
          giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilita' previsti
          dalle  disposizioni  transitorie  di  cui all'art. 58 della
          stessa legge.».
             «Art.105   (Intervento   volontario).  -  Ciascuno  puo'
          intervenire  in  un  processo  tra  altre  persone  per far
          valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse,
          un  diritto  relativo  all'oggetto  o dipendente dal titolo
          dedotto nel processo medesimo.
             Puo'  altresi'  intervenire  per sostenere le ragioni di
          alcuna  delle  parti, quando vi ha un proprio interesse (1)
          (2)
             -----------------------
             (1)  Vedi  il  terzo  comma dell'art. 25, L. 24 dicembre
          1969,  n. 990; la L. 10 giugno 1978, n. 295; l'art. 9 della
          L.  26 gennaio 1980, n. 13; la L. 22 ottobre 1986, n. 742 e
          l'art.  6, L. 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilita'
          civile   dei   magistrati.  La  Corte  costituzionale,  con
          sentenza  16-30 dicembre 1997, n. 455 (Gazz. Uff. 7 gennaio
          1998,  n.  1  -  Prima  serie  speciale), ha dichiarato non
          fondata la questione di legittimita' del presente comma, in
          riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
             (2)  Per  la  definizione dei procedimenti in materia di
          diritto   societario   e  di  intermediazione  finanziaria,
          nonche'  in  materia  bancaria e creditizia vedi l'art. 14,
          D.Lgs.  17  gennaio  2003,  n.  5, in vigore dal 1° gennaio
          2004.».
             - Si riporta il testo dell'art. 1226 del codice civile:
             «Art.  1226  (Valutazione  equitativa  del danno). Se il
          danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e'
          liquidato dal giudice con valutazione equitativa.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  283  del codice di
          procedura civile:
             «Art.  283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
          appello).  -  Il giudice dell'appello, su istanza di parte,
          proposta   con   l'impugnazione  principale  o  con  quella
          incidentale,  quando  sussistono  gravi  e  fondati motivi,
          anche  in  relazione alla possibilita' di insolvenza di una
          delle  parti,  sospende  in  tutto  o  in parte l'efficacia
          esecutiva  o  l'esecuzione  della sentenza impugnata, con o
          senza cauzione (1).
             -----------------------
             (1)  Articolo cosi' sostituito prima dall'art. 34, L. 26
          novembre  1990,  n. 353 - in vigore dal 1° gennaio 1993 per
          effetto  dell'art.  92  della citata legge, come modificato
          dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477 - e poi dal comma 1
          dell'art.  2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello
          stesso  art.  2,  modificato  dall'art.  39-quater, D.L. 30
          dicembre   2005,   n.   273,   convertito   in  legge,  con
          modificazioni,  con  L.  23  febbraio 2006, n. 51, ha cosi'
          disposto:  «Le  disposizioni  dei commi 1, 2 e 3 entrano in
          vigore  il  1°  marzo  2006  e si applicano ai procedimenti
          instaurati  successivamente  a  tale  data  di  entrata  in
          vigore.».  Ai  giudizi  pendenti  al  1°  gennaio  1993  si
          applicano,   fino   al  30  aprile  1995,  le  disposizioni
          anteriormente  vigenti,  ai  sensi del citato art. 92, come
          modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n.
          571, convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994,
          n.  673. L'art. 4, quarto comma, del suddetto decreto-legge
          ha  disposto  che per i giudizi iniziati successivamente al
          1°  gennaio  1993,  alle sentenze di primo grado pubblicate
          anteriormente  al  30 aprile 1995 si applicano gli articoli
          282,  283  e  337  del codice di procedura civile nel testo
          anteriormente  vigente.  L'art.  90,  secondo  comma, della
          suddetta  legge  n. 353 del 1990, come sostituito dall'art.
          9,  D.L.  18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con
          modificazioni,  con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff.
          20 dicembre 1995, n. 296), ha cosi' disposto: «Gli articoli
          282,  283,  337,  comma primo, e 431, commi quinto e sesto,
          del  codice  di  procedura  civile,  come  modificati dalla
          presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1°
          gennaio  1993,  nonche' alle sentenze pubblicate dopo il 19
          aprile  1995».  Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta
          legge  n.  534  del 1995 ha disposto che restino validi gli
          atti  e  i  provvedimenti  adottati e siano fatti salvi gli
          effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
          del  D.L.  21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995,
          n.  238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in
          legge.
             -  Il  testo  del  presente  art.  in vigore prima della
          sostituzione  disposta  dalla  citata legge n. 263 del 2005
          era il seguente: «Il giudice d'appello su istanza di parte,
          proposta   con   l'impugnazione  principale  o  con  quella
          incidentale,  quando  ricorrono  gravi  motivi, sospende in
          tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della
          sentenza impugnata.».