Art. 5.
            (Delega al Governo per il riassetto normativo
               delle prescrizioni e degli adempimenti
                procedurali applicabili alle imprese)

  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  il  riassetto  delle prescrizioni normative e degli
adempimenti  procedurali applicabili alle imprese, con le modalita' e
secondo  i  principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e successive modificazioni, nonche'
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti
le  prescrizioni  e  gli  adempimenti  procedurali  che devono essere
rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello
svolgimento di attivita' di impresa;
   b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento
degli  adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel
rispetto  delle  competenze previste dal titolo V della parte seconda
della  Costituzione,  ivi  compresa  l'erogazione  di finanziamenti o
agevolazioni   economiche   comunque  definiti  per  i  quali  l'iter
procedurale  sia  giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei
termini  previsti  dalle  disposizioni  in  base  alle  quali vengono
concessi;
   c)  abrogazione,  dalla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti
legislativi,   di   tutte   le  disposizioni  di  legge  statale  non
individuate ai sensi della lettera a).
  2.  Il  Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato,
completa  il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai
decreti  legislativi  di  cui al comma 1, una raccolta organica delle
norme   regolamentari  che  disciplinano  la  medesima  materia,  ove
necessario  adeguandole  alla  nuova disciplina di livello primario e
semplificandole  secondo  le  modalita' di cui all'articolo 20, comma
ibis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti
ed  ai  procedimenti  di  competenza del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono adottati su
proposta  del  Ministro  dello  sviluppo economico, di concerto con i
Ministri   per   la   pubblica   amministrazione   e   l'innovazione,
dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute
e   delle   politiche  sociali,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  per i beni e le attivita' culturali. Gli
schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, corredati di
relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi
contenute,  ai  sensi  dell'articolo  11-ter,  comma 2, della legge 5
agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle
Camere  per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle Commissioni
parlamentari  competenti  per  materia  e  per  le  con,  seguenze di
carattere  finanziario.  Entro  i  due  anni  successivi alla data di
entrata  in  vigore  dei predetti decreti legislativi, possono essere
adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente
articolo.
  5.  Le  regioni  e  gli  enti  locali  si  adeguano ai principi del
presente  articolo,  quanto  ai  procedimenti  amministrativi di loro
competenza,  entro  il  termine  di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  6.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove
o maggiori spese ne' minori entrate per la finanza pubblica.
 
          Note all'art. 5:
             -  Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa.»:
             «Art.  20 - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
          priorita'  di  interventi,  definito, con deliberazione del
          Consiglio   dei   ministri,   in  relazione  alle  proposte
          formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28
          agosto  1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
          al  Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
          di  legge  per la semplificazione e il riassetto normativo,
          volto  a  definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
          criteri,  le modalita' e le materie di intervento, anche ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche  funzioni  con  particolare  riguardo all'assetto
          delle  competenze  dello  Stato, delle regioni e degli enti
          locali.  In  allegato al disegno di legge e' presentata una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto.
             2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al  comma 1 prevede
          l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
          norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
          norme regolamentari di competenza dello Stato.
             3.  Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
          semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
          deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
              a)  definizione del riassetto normativo e codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione  del  parere  del Consiglio di Stato, reso nel
          termine  di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
          con  determinazione dei principi fondamentali nelle materie
          di  legislazione concorrente; "a-bis) coordinamento formale
          e   sostanziale   del  testo  Delle  disposizioni  vigenti,
          apportando   le   modifiche  necessarie  per  garantire  la
          coerenza  giuridica, logica e sistematica della normativa e
          per  adeguare,  aggiornare  e  semplificare  il  linguaggio
          normativo);
              b)  indicazione  esplicita  delle norme abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge in generale premesse al codice civile;
              c)  indicazione  dei  principi generali, in particolare
          per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
          al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
          regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
          attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
          articolo,  nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
          dell'igiene e della salute pubblica;
              e)  sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
          concessione,  nulla  osta,  permesso e di consenso comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa  e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
          dei  requisiti  e presupposti di legge, con una denuncia di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste;
              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
          non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
          corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
          relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
          dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
          considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
              g)  revisione e riduzione delle funzioni amministrative
          non direttamente rivolte:
               1)  alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
          concorrenza;
               2)  alla  eliminazione  delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
               3)   alla   eliminazione   dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
               4)    alla    protezione    di    interessi   primari,
          costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
          solidarieta' sociale;
               5)  alla  tutela dell'identita' e della qualita' della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
              h)  promozione  degli interventi di autoregolazione per
          standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
          da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
          pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
          accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
          attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi;
              i)  per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
          amministrativi   autorizzatori   o   ridotte   le  funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
          interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
          strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
          regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
          competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
          concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
          rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
          flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato;
              l)   attribuzione   delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
          citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
          assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
          delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
          regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
          concorrente;
              m)    definizione    dei    criteri    di   adeguamento
          dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
              n)  indicazione  esplicita  dell'autorita' competente a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
             (3-bis.   Il   Governo,   nelle  materie  di  competenza
          esclusiva    dello   Stato,   completa   il   processo   di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente  al  decreto  legislativo di riassetto, una
          raccolta  organica  delle  norme regolamentari regolanti la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina  di livello primario e semplificandole secondo i
          criteri di cui ai successivi commi).
             4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma
          2,  emanati  sulla  base  della  legge di semplificazione e
          riassetto   normativo   annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi:
              a)  semplificazione  dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
          raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
          procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni;
              b)   riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
              c)  regolazione  uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
              d)  riduzione del numero di procedimenti amministrativi
          e  accorpamento  dei  procedimenti  che si riferiscono alla
          medesima attivita';
              e)  semplificazione  e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
          per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati;
              f)  aggiornamento  delle  procedure, prevedendo la piu'
          estesa    e   ottimale   utilizzazione   delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa;
              f-bis)  generale  possibilita'  di utilizzare, da parte
          delle  amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati,
          strumenti  di  diritto  privato,  salvo che nelle materie o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
              f-ter)  conformazione  ai  principi  di sussidiarieta',
          differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
          attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
          istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
          concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
          ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
          dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
              f-quater)  riconduzione  delle  intese, degli accordi e
          degli  atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
          conferenze  di  servizi,  previste dalle normative vigenti,
          aventi  il  carattere  della  ripetitivita',  ad uno o piu'
          schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, ai sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  e  successive  modificazioni,  siano stabilite le
          responsabilita',   le   modalita'   di   attuazione   e  le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti;
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di accordi conclusi ai sensi
          dell'art.   15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni.
             5.  I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
          Presidente  del Consiglio dei ministri o il Ministro per la
          funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,  e,
          successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
          competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
             6.  I  regolamenti  di  cui  al comma 2 sono emanati con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la
          funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
          previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
          delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
          resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
          Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
          precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
          predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
          del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche
          su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
          amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
          richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
             7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente
          previsto  dai  decreti  legislativi,  entrano  in vigore il
          quindicesimo   giorno   successivo  alla  data  della  loro
          pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla
          stessa  data  sono  abrogate  le  norme,  anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti.
             8.  I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai  principi  di  cui  al  comma  4,  ai seguenti criteri e
          principi:
              a)  trasferimento  ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
              b)   individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
              c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
          rispondenti  alle  finalita'  e agli obiettivi fondamentali
          definiti  dalla  legislazione di settore o che risultino in
          contrasto   con   i   principi   generali  dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario;
              d)  soppressione  dei  procedimenti che comportino, per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo;
               e)   adeguamento   della   disciplina   sostanziale  e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
              f)  soppressione  dei  procedimenti  che  derogano alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
          disciplina settoriale;
              g)  regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
             (8-bis.  Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
          di  semplificazione  e di qualita' della regolazione con la
          definizione  della  posizione italiana da sostenere in sede
          di  Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione della
          normativa  comunitaria,  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.   303.  Assicura  la
          partecipazione  italiana  ai programmi di semplificazione e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo).
             9.  I  Ministeri  sono titolari del potere di iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
          dei   ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
          l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
          semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
          competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
          semplificazione e di riassetto normativo.
             10.  Gli  organi responsabili di direzione politica e di
          amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
          consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione.
             11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.».
             - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, e 20, comma
          4,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi.»:
             «Art.  19  (Dichiarazione di inizio attivita') - 1. Ogni
          atto    di   autorizzazione,   licenza,   concessione   non
          costitutiva,  permesso  o  nulla  osta comunque denominato,
          comprese  le  domande  per  le  iscrizioni  in albi o ruoli
          richieste  per  l'esercizio  di  attivita' imprenditoriale,
          commerciale   o   artigianale   il   cui  rilascio  dipenda
          esclusivamente    dall'accertamento    dei    requisiti   e
          presupposti  di  legge o di atti amministrativi a contenuto
          generale  e  non  sia  previsto  alcun limite o contingente
          complessivo   o   specifici   strumenti  di  programmazione
          settoriale  per  il rilascio degli atti stessi, con la sola
          esclusione  degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte  alla  difesa  nazionale, alla pubblica sicurezza,
          all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
          amministrazione   delle  finanze,  ivi  compresi  gli  atti
          concernenti  le  reti  di  acquisizione  del gettito, anche
          derivante  dal  gioco,  alla  tutela  della  salute e della
          pubblica    incolumita',   del   patrimonio   culturale   e
          paesaggistico  e  dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
          dalla   normativa   comunitaria,   e'   sostituito  da  una
          dichiarazione  dell'interessato  corredata, anche per mezzo
          di   autocertificazioni,   delle   certificazioni  e  delle
          attestazioni  normativamente  richieste.  L'amministrazione
          competente  puo'  richiedere  informazioni o certificazioni
          relative  a  fatti,  stati  o qualita' soltanto qualora non
          siano    attestati    in   documenti   gia'   in   possesso
          dell'amministrazione   stessa   o  non  siano  direttamente
          acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.»:
             «Art. 20 (Silenzio assenso). - (Omissis).
             «4.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano   agli   atti   e   procedimenti  riguardanti  il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
          nazionale,  la  pubblica  sicurezza  e  l'immigrazione,  la
          salute  e  la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui la
          normativa  comunitaria  impone  l'adozione di provvedimenti
          amministrativi  formali,  ai casi in cui la legge qualifica
          il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
          nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con i Ministri competenti.
             5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.».
             -  Si  riporta  l'art.  11-ter,  comma  2, della legge 5
          agosto  1978,  n.  468  recante «Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.»:
             «2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.».