Art. 51. 
      (Misure per la conoscibilita' dei prezzi dei carburanti) 
 
  1. Al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle  informazioni
sui prezzi dei carburanti  praticati  da  ogni  singolo  impianto  di
distribuzione di carburanti per autotrazione  sull'intero  territorio
nazionale, e'  fatto  obbligo  a  chiunque  eserciti  l'attivita'  di
vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile  di
comunicare al Ministero dello sviluppo economico i  prezzi  praticati
per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato. 
  2. Il Ministro dello sviluppo economico,  con  proprio  decreto  da
adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  individua  secondo   criteri   di   gradualita'   e
sostenibilita' le  decorrenze  dell'obbligo  di  cui  al  comma  1  e
definisce i  criteri  e  le  modalita'  per  la  comunicazione  delle
informazioni di prezzo da  parte  dei  gestori  degli  impianti,  per
l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei  carburanti,
nonche' per la loro pubblicazione sul  sito  internet  del  Ministero
medesimo ovvero anche attraverso  altri  strumenti  di  comunicazione
atti a favorire la piu' ampia diffusione di tali informazioni  presso
i  consumatori.  Dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui   al
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e le attivita' ivi previste devono essere svolte con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  3.  In  caso  di  omessa   comunicazione   o   quando   il   prezzo
effettivamente  praticato  sia  superiore  a  quello  comunicato  dal
singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22,  comma  3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  da  irrogare  con  le
modalita' ivi previste. 
 
          Note all'art. 51: 
             - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 3, del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114  recante  «Riforma  della
          disciplina relativa  al  settore  del  commercio,  a  norma
          dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.»: 
             «3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli  articoli
          11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente  decreto  e'  punito
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.».