Art. 54.
                (Internazionalizzazione delle imprese
                     e sostegno alla rete estera
          dell'Istituto nazionale per il commercio estero)

  1.  Le  risorse  di  cui  all'articolo 2, comma 554, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto
previsto  dal  comma  12  dell'articolo  2 della presente legge, sono
altresi'  destinate  agli  interventi  individuati dal Ministro dello
sviluppo  economico  per  garantire il mantenimento dell'operativita'
della  rete  estera  degli  uffici  dell'Istituto  nazionale  per  il
commercio  estero,  subordinatamente  alla  verifica,  da  parte  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  della provenienza delle
stesse  risorse,  fermo  restando il limite degli effetti stimati per
ciascun  anno  in  termini di indebitamento netto, ai sensi del comma
556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 
          Note all'art. 54:
             - Per il testo del comma 554 e del comma 556 dell'art. 2
          della  legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato   (legge  finanziaria  2008)»,  si  veda  nelle  note
          all'art. 2».