Art. 56.
                             (Editoria)

  1.   Il   regolamento  di  delegificazione  previsto  dal  comma  1
dell'articolo   44  del  decreto-  legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
entra  in  vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7
agosto  1990,  n.  250,  a  decorrere dal bilancio di esercizio delle
imprese  beneficiarie  successivo  a  quello  in  corso  alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso.
  2.  All'onere  derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2009  e 2010, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3
e 4.
  3.  All'articolo 81, comma 16, del citato decreto- legge n. 112 del
2008,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le
parole:  "5,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "6,5
punti percentuali".
  4.  Nelle  more  della liberalizzazione dei servizi postali, e fino
alla  rideterminazione  delle  tariffe agevolate per la spedizione di
prodotti   editoriali   di   cui   ai   decreti  del  Ministro  delle
comunicazioni  in  data  13  novembre 2002, a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  il costo unitario cui si
rapporta  il rimborso in favore della societa' Poste italiane Spa nei
limiti  dei  fondi  stanziati  sugli  appositi  capitoli  di bilancio
autonomo   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  di  cui
all'articolo   3  del  decreto-  legge  24  dicembre  2003,  n.  353,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46,
e'  pari  a  quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga
materia piu' favorevole al prenditore.
 
          Note all'art. 56:
             -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'articolo 44 del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133 recante
          «Disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione Tributaria»:
             «1.   Con   regolamento   di  delegificazione  ai  sensi
          dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del presente decreto, sentito anche il Ministro
          per  la semplificazione normativa, sono emanate senza nuovi
          o  maggiori  oneri a carico della finanza pubblica e tenuto
          conto  delle  somme complessivamente stanziate nel bilancio
          dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono
          limite  massimo  di  spesa,  misure  di  semplificazione  e
          riordino  della  disciplina  di  erogazione  dei contributi
          all'editoria  di  cui  alla  legge 7 agosto 1990, n. 250, e
          successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
          nonche'   di   ogni   altra   disposizione   legislativa  o
          regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi
          e criteri direttivi:
              a)  semplificazione della documentazione necessaria per
          accedere  al  contributo  e  dei  criteri  di calcolo dello
          stesso,   assicurando   comunque  la  prova  dell'effettiva
          distribuzione  e  messa  in  vendita della testata, nonche'
          l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
              b)  semplificazione  delle  fasi  del  procedimento  di
          erogazione,  che  garantisca, anche attraverso il ricorso a
          procedure    informatizzate,    che   il   contributo   sia
          effettivamente  erogato entro e non oltre l'anno successivo
          a  quello  di  riferimento; b-bis) mantenimento del diritto
          all'intero  contributo  previsto dalla legge 7 agosto 1990,
          n.  250  e  dalla  legge  14  agosto 1991, n. 278, anche in
          presenza  di  riparto  percentuale  tra  gli  altri  aventi
          diritto,  per  le  imprese radiofoniche private che abbiano
          svolto attivita' di interesse generale ai sensi della legge
          7 agosto 1990, n. 250.».
             -  La  legge  7 agosto 1990, n. 250 recante «Provvidenze
          per  l'editoria  e  riapertura  dei termini, a favore delle
          imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
          utili  di  cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio
          1987,  n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo
          11  della  legge  stessa.»,  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1990.
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 81, comma 16, del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133 recante
          «Disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.», come
          modificato dalla presente legge:
             «(16.   In  dipendenza  dell'andamento  dell'economia  e
          dell'impatto   sociale  dell'aumento  dei  prezzi  e  delle
          tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul
          reddito  delle  societa'  di  cui all'articolo 75 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni, e' applicata con una addizionale
          di  «6,5  punti  percentuali»  per  i  soggetti che abbiano
          conseguito  nel  periodo di imposta precedente un volume di
          ricavi  superiore  a  25  milioni di euro e che operano nei
          settori di seguito indicati:
              a)  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi liquidi e
          gassosi;
              b)      raffinazione     petrolio,     produzione     o
          commercializzazione  di  benzine,  petroli,  gasoli per usi
          vari,   oli  lubrificanti  e  residuati,  gas  di  petrolio
          liquefatto e gas naturale;
              c)   produzione   o   commercializzazione   di  energia
          elettrica.  Nel  caso di soggetti operanti anche in settori
          diversi  da  quelli  di  cui  alle  lettere a), b) e c), la
          disposizione  del primo periodo si applica qualora i ricavi
          relativi  ad  attivita'  riconducibili  ai predetti settori
          siano  prevalenti  rispetto  all'ammontare  complessivo dei
          ricavi  conseguiti. La medesima disposizione non si applica
          ai   soggetti  che  producono  energia  elettrica  mediante
          l'impiego    prevalente    di    biomasse    e   di   fonte
          solare-fotovoltaica o eolica.).».
             -  I  decreti  del  Ministro  delle comunicazioni del 13
          novembre 2002 recano:
             «Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe
          in  abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20
          dell'art.   2  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 10 dicembre 2002, n.
          289.
             «Spedizione di stampe in abbonamento postale di cui alla
          lettera c) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662.»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 11
          dicembre 2002, n. 290.
             -  Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          24  dicembre  2003,  n. 353, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   27  febbraio  2004,n.  46  recante  “
          Disposizioni   urgenti   in   materia  di  tariffe  postali
          agevolate per i prodotti editoriali.»:
             «Art. 3 (Modalita' di corresponsione dei rimborsi). - 1.
          Il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso
          in  favore della societa' Poste italiane S.p.a. della somma
          corrispondente      all'ammontare      delle      riduzioni
          complessivamente  applicate, nei limiti dei fondi stanziati
          sugli   appositi   capitoli  del  bilancio  autonomo  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  I rimborsi sono
          effettuati  sulla  base  di  una  dichiarazione sostitutiva
          dell'atto  di  notorieta',  rilasciata dalla societa' Poste
          italiane    S.p.A.,    attestante    l'avvenuta    puntuale
          applicazione  delle  riduzioni  effettuate  sulla  base del
          presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle
          riduzioni  applicate  a  favore  di  ogni  soggetto  avente
          titolo.
             (1-bis.  Con  decreto  del  Ministro delle comunicazioni
          sono   determinate   le   procedure   per  il  monitoraggio
          dell'andamento  degli  oneri ai fini del limite di spesa di
          cui al presente articolo).».