Art. 58. 
              (Requisiti per lo svolgimento di servizi 
             ferroviari passeggeri in ambito nazionale) 
 
  1. Per lo  svolgimento  di  servizi  ferroviari  passeggeri  aventi
origine e destinazione nel territorio  nazionale,  per  i  quali  sia
necessario l'accesso alla infrastruttura  ferroviaria  nazionale,  le
imprese ferroviarie devono essere in  possesso  di  apposita  licenza
valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure  previste  dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono individuati  i  requisiti  in  termini  di
capacita' finanziaria e  professionale  che  le  imprese  richiedenti
devono possedere ai  fini  del  rilascio  della  licenza,  nonche'  i
servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di  servizi
complementari all'utenza. 
  3. Il rilascio della licenza per  i  servizi  nazionali  passeggeri
puo' avvenire esclusivamente nei confronti  di  imprese  aventi  sede
legale in Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo
7 della legge 10  ottobre  1990,  n.  287,  da  imprese  aventi  sede
all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocita' previsti
per il rilascio del titolo autorizzatorio di  cui  all'articolo  131,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  4. Le imprese che alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge siano  gia'  in  possesso  del  titolo  autorizzatorio  di  cui
all'articolo 131, comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui
al comma 2 possono richiedere la conversione dello stesso in  licenza
nazionale,   previa   dimostrazione   dell'avvio   delle    attivita'
finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza. 
  5. Le imprese gia' in  possesso  di  titolo  autorizzatorio  e  che
abbiano gia' iniziato la loro attivita' continuano ad  avere  accesso
all'infrastruttura  nazionale,  ferma  restando  la   necessita'   di
richiedere entro il termine di cui al comma 4  la  conversione  dello
stesso in licenza nazionale. 
 
          Note all'art. 58:
             -  Il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante
          «Attuazione   delle   direttive  2001/12/CE,  2001/13/CE  e
          2001/14/CE  in  materia  ferroviaria.», e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficialen.  170  del 24 luglio 2003, supplemento
          ordinario n. 118.
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 7 della legge 10
          ottobre  1990,  n.  287 recante « Norme per la tutela della
          concorrenza e del mercato.):
             «Art. 7 (Controllo). - 1. Ai fini del presente titolo si
          ha  controllo  nei  casi contemplati dall'articolo 2359 del
          codice  civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti
          o  altri  rapporti  giuridici  che  conferiscono, da soli o
          congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e
          di  diritto,  la  possibilita'  di  esercitare un'influenza
          determinante   sulle   attivita'   di   un'impresa,   anche
          attraverso:
              a) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita'
          o su parti del patrimonio di un'impresa;
              b)  diritti,  contratti  o altri rapporti giuridici che
          conferiscono  un'influenza determinante sulla composizione,
          sulle  deliberazioni  o  sulle  decisioni  degli  organi di
          un'impresa.
             2.  Il  controllo  e'  acquisito  dalla  persona o dalla
          impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
              a)  che  siano  titolari  dei diritti o beneficiari dei
          contratti   o   soggetti  degli  altri  rapporti  giuridici
          suddetti;
              b)  che,  pur  non  essendo  titolari di tali diritti o
          beneficiari  di  tali contratti o soggetti di tali rapporti
          giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne
          derivano.».
             -  Si riporta il testo dell'articolo 131, comma 1, della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001).»:
             «1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e
          il  risanamento  finanziario  delle  attivita' di trasporto
          ferroviario,  il Ministro dei trasporti e della navigazione
          puo'   rilasciare   titoli  autorizzatori  ai  soggetti  in
          possesso  dei requisiti previsti dal decreto del Presidente
          della  Repubblica  16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a
          quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3,
          comma  1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di
          reciprocita'  qualora  si  tratti  di  imprese  aventi sede
          all'estero o loro controllate; puo' altresi' autorizzare la
          societa'  Ferrovie  dello  Stato  S.p.A.  e  le  aziende in
          concessione   ad   effettuare  operazioni  in  leasing  per
          l'approvvigionamento   d'uso  di  materiale  rotabile.  Gli
          articoli  14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
          convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
          359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura
          ferroviaria   e   cessano   di   applicarsi   al  trasporto
          ferroviario.  La societa' Ferrovie dello Stato Spa delibera
          le conseguenti modifiche statutarie.».