Art. 58. (Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale) 1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacita' finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio della licenza, nonche' i servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all'utenza. 3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri puo' avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocita' previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle attivita' finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza. 5. Le imprese gia' in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano gia' iniziato la loro attivita' continuano ad avere accesso all'infrastruttura nazionale, ferma restando la necessita' di richiedere entro il termine di cui al comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.
Note all'art. 58: - Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 170 del 24 luglio 2003, supplemento ordinario n. 118. - Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante « Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.): «Art. 7 (Controllo). - 1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sulle attivita' di un'impresa, anche attraverso: a) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa. 2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese: a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti; b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.». - Si riporta il testo dell'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).»: «1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attivita' di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; puo' altresi' autorizzare la societa' Ferrovie dello Stato S.p.A. e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in leasing per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La societa' Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.».