Art. 63.
                    (Ulteriori misure in materia
                      di trasporti ferroviari)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
i  servizi  ferroviari  di interesse locale di cui all'articolo 9 del
decreto  legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a
statuto  speciale  e  nelle  province autonome di Trento e di Bolzano
sono  attribuiti,  anche  in  attesa  dell'adozione  delle  norme  di
attuazione  degli  statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato
decreto  legislativo  n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime
regioni  e  province autonome. A tal fine il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformita'
agli   ordinamenti   finanziari  delle  singole  regioni  e  province
autonome,  nei  limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le
risorse  gia'  destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi
in  favore  di  Trenitalia Spa derivanti dal contratto di servizio in
essere  con  lo  Stato, sulla base di un piano di riparto predisposto
con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
regioni e le province autonome interessate.
 
          Note all'art. 63:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9, del decreto
          legislativo  19 novembre 1997, n. 422 recante «Conferimento
          alle  regioni  ed agli enti locali di funzioni e compiti in
          materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
          4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
             «Art.  9.  (Servizi  ferroviari di interesse regionale e
          locale  in  concessione a F.S. S.p.A.). - 1. Con decorrenza
          1°  giugno  1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i
          compiti  di programmazione e di amministrazione inerenti ai
          servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato
          S.p.A. di interesse regionale e locale.
             2.  Per  i  servizi di cui al comma 1, che ricomprendono
          comunque  i  servizi interregionali di interesse locale, le
          regioni  subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie
          dello  Stato  S.p.A.  e  stipulano,  entro il (30 settembre
          1999),   i   relativi   contratti   di  servizio  ai  sensi
          dell'articolo  19.  Detti  contratti di servizio entrano in
          vigore   il   (1°   ottobre   1999.  Trascorso  il  periodo
          transitorio  di  cui  all'articolo  18, comma 4, le regioni
          affidano  i  predetti  servizi  con  le procedure di cui al
          medesimo articolo 18, comma 2, lettera a".
             3.  Il  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, al
          fine  di  regolare  i  rapporti con le Ferrovie dello Stato
          S.p.A.,  fino  alla  data  di attuazione delle deleghe alle
          regioni, provvede:
              a)  a  rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto
          di  servizio  tra  la  societa'  stessa ed il Ministero dei
          trasporti e della navigazione;
              b)   ad  acquisire,  sui  contenuti  di  tale  rinnovo,
          l'intesa  delle  regioni, che possono integrare il predetto
          contratto  di  servizio  pubblico  con  contratti regionali
          senza ulteriori oneri per lo Stato;
              c)  a stipulare con le regioni gli accordi di programma
          di cui all'articolo 2; ».
             -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto
          legislativo    19    novembre    1997,   n.   422   recante
          “Conferimento  alle  regioni  ed  agli enti locali di
          funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
          a  norma  dell'articolo  4,  comma  4, della legge 15 marzo
          1997, n. 59:
             «3.  Per  le  regioni  a  statuto speciale e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il conferimento delle
          funzioni,  nonche'  il  trasferimento  dei  relativi beni e
          risorse,   sono  disposti  nel  rispetto  degli  statuti  e
          attraverso apposite norme di attuazione.».