Art. 63. (Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province autonome. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformita' agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse gia' destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia Spa derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto predisposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni e le province autonome interessate.
Note all'art. 63: - Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 9. (Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.A.). - 1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale. 2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e stipulano, entro il (30 settembre 1999), i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il (1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a". 3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.A., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede: a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la societa' stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione; b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato; c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all'articolo 2; ». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59: «3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonche' il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.».