Art. 2.

                Immatricolazione delle autoambulanze

  1.  Ai  sensi  dell'articolo 82, del decreto legislativo n. 285 del
1992,   le  autoambulanze  sono  immatricolate  in  uso  proprio  per
prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro.
  2.  Ai  sensi  dell'articolo 85, del decreto legislativo n. 285 del
1992,  nonche'  dell'articolo  244  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n.  495  del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in
uso  di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni
di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale
di esercizio.
  3.  Nei  casi  previsti  dai  commi 1 e 2 del presente articolo, la
carta  di  circolazione  e'  rilasciata esclusivamente a nome di enti
pubblici,  di imprese e di altre collettivita', in applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 91 e 93 del decreto legislativo
n. 285 del 1992.
  4.  Le  autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di
locazione  senza  conducente,  ai  sensi dell'articolo 84 del decreto
legislativo  n. 285 del 1992, sono messe a disposizione dal locatore,
dietro corrispettivo, per la temporanea sostituzione di autoambulanze
gia' in disponibilita' del locatario.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  gli  articoli  82,  84, 85, 91 e 93, del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alla
          premesse.
             -  Per  l'art.  244,  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  16  dicembre  1992,  n. 495, si veda nelle note
          alla premesse.