Art. 3.

                    Utilizzo delle autoambulanze

  1. Le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio:
   a)  dagli  enti  pubblici,  per  l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali  e  per  la  tutela  del  diritto  alla  salute ed alla
integrita'  fisica  dei  propri  dipendenti,  dei  membri  dei propri
organismi  interni,  nonche'  dei  soggetti individuati da specifiche
disposizioni normative;
   b)   dalle   imprese,  per  l'esercizio  della  propria  attivita'
principale,  diversa  da  quella  di trasporto, e per la tutela della
salute e dell'integrita' fisica dei propri dipendenti, dei membri dei
propri   organismi  interni,  nonche'  dei  soggetti  individuati  da
specifiche disposizioni normative;
   c)  dalle  altre  collettivita',  per  il perseguimento dei propri
scopi  sociali,  la  tutela della salute e dell'integrita' fisica dei
propri  dipendenti,  dei membri dei propri organismi interni, nonche'
dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.
  2.  Le  autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di
noleggio  con  conducente  sono utilizzate dagli enti pubblici, dalle
imprese  e  dalle  altre  collettivita'  per prestazioni di trasporto
effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
  3.  I  soggetti  previsti  dai  commi  1 e 2 del presente articolo,
possono utilizzare altresi' i veicoli di cui all'articolo 2, comma 4,
per  la  sostituzione  di  autoambulanze gia' immatricolate a proprio
nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
   a) guasto meccanico, furto o incendio;
   b) caso fortuito o forza maggiore.
  L'autoambulanza  locata  senza  conducente  e'  utilizzata  per  il
medesimo uso cui e' adibito il veicolo sostituito.