Art. 3. Utilizzo delle autoambulanze 1. Le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio: a) dagli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e per la tutela del diritto alla salute ed alla integrita' fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonche' dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative; b) dalle imprese, per l'esercizio della propria attivita' principale, diversa da quella di trasporto, e per la tutela della salute e dell'integrita' fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonche' dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative; c) dalle altre collettivita', per il perseguimento dei propri scopi sociali, la tutela della salute e dell'integrita' fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonche' dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative. 2. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente sono utilizzate dagli enti pubblici, dalle imprese e dalle altre collettivita' per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. 3. I soggetti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, possono utilizzare altresi' i veicoli di cui all'articolo 2, comma 4, per la sostituzione di autoambulanze gia' immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei: a) guasto meccanico, furto o incendio; b) caso fortuito o forza maggiore. L'autoambulanza locata senza conducente e' utilizzata per il medesimo uso cui e' adibito il veicolo sostituito.