Art. 4.

                            Norme finali

  1.    Le    procedure    e   la   documentazione   occorrente   per
l'immatricolazione  e  l'utilizzo  delle  autoambulanze,  nonche'  la
documentazione da tenere a bordo delle stesse al fine di consentire i
necessari  controlli su strada, sono stabilite dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.