Art. 5. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553; b) l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° settembre 2009 Il Ministro : Matteoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 134
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto n. 553 del 1987, come modificato dal presente regolamento: «Art. 1 (Classificazione delle autoambulanze). - 1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 26, lettera f), del testo unico citato nelle premesse quali autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo. 2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze: tipo A: con carrozzeria definita «autoambulanza di soccorso», attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza; tipo B: con carrozzeria definita «autoambulanza di trasporto», attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza. 3. (Abrogato).». - Si riporta il testo dell'art. 1, del citato decreto n. 487 del 1997, come modificato dal presente regolamento: «Art. 1 (Definizione delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali). - 1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli, denominati autoambulanze di soccorso per emergenze speciali (tipo A1), adibiti al trasporto, al trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada, quali autoveicoli per uso speciale, distinti da particolari attrezzature. 2. (Abrogato).».