Art. 5.

                             Abrogazioni

  1. Sono abrogati:
   a)  l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 4 del decreto del Ministro
dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553;
   b)  l'articolo  1,  comma  2, del decreto ministeriale 20 novembre
1997, n. 487.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

   Roma, 1° settembre 2009

                                               Il Ministro : Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
   territorio, registro n. 9, foglio n. 134
 
          Nota all'art. 5:
             -  Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto n.
          553 del 1987, come modificato dal presente regolamento:
             «Art.  1  (Classificazione delle autoambulanze). - 1. Il
          presente  decreto  si applica agli autoveicoli destinati al
          trasporto    di    infermi    o   infortunati,   denominati
          autoambulanze.  Essi  rientrano nella categoria dei veicoli
          definiti  all'art.  26,  lettera f), del testo unico citato
          nelle  premesse  quali  autoveicoli per trasporti specifici
          destinati al trasporto di persone in particolari condizioni
          e  distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale
          scopo.
             2.  In  relazione  alla  funzione  da assolvere, vengono
          definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:
              tipo  A:  con  carrozzeria  definita  «autoambulanza di
          soccorso»,   attrezzate  per  il  trasporto  di  infermi  o
          infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di
          specifiche attrezzature di assistenza;
              tipo  B:  con  carrozzeria  definita  «autoambulanza di
          trasporto»,  attrezzate  essenzialmente per il trasporto di
          infermi  o infortunati, con eventuale dotazione di semplici
          attrezzature di assistenza.
             3. (Abrogato).».
             - Si riporta il testo dell'art. 1, del citato decreto n.
          487 del 1997, come modificato dal presente regolamento:
             «Art. 1 (Definizione delle autoambulanze di soccorso per
          emergenze  speciali).  -  1. Il presente decreto si applica
          agli  autoveicoli, denominati autoambulanze di soccorso per
          emergenze  speciali  (tipo  A1),  adibiti  al trasporto, al
          trattamento  di  base  e al monitoraggio dei pazienti. Essi
          rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54,
          comma  1,  lettera g), del nuovo codice della strada, quali
          autoveicoli  per  uso  speciale,  distinti  da  particolari
          attrezzature.
             2. (Abrogato).».