IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con  il  quale
e' stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9  dicembre
1996, relativa al  controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  11,  comma   5,   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n.  334,  che  prevede  che  il  Ministro
dell'ambiente, con regolamento da adottarsi  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n.  400,  disciplina  le
forme di consultazione del personale che  lavora  nello  stabilimento
relativamente al piano di emergenza interno; 
  Visto il decreto legislativo 21 settembre  2005,  n.  238,  recante
attuazione della direttiva 2003/105/CE,  che  modifica  la  direttiva
96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 gennaio 2009; 
  Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota del 15 aprile 2009; 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo  11,  comma
5, del decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  334  e  successive
modificazioni, disciplina le forme di consultazione del personale che
lavora negli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo  8
del  medesimo  decreto,  ivi  compreso  il   personale   di   imprese
subappaltatrici a lungo termine, relativamente alla  predisposizione,
alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interno. 
  2. Ai fini del presente  regolamento,  per  «personale  che  lavora
nello stabilimento» si intende: 
   - il personale dirigente, i  quadri  e  gli  impiegati  tecnici  e
amministrativi e gli operai che prestano servizio nello stabilimento; 
   - il personale preposto all'esercizio degli  impianti  o  depositi
e/o agli interventi di emergenza; 
   - il personale interno,  alle  dipendenze  di  terzi  o  autonomo,
preposto, anche solo periodicamente, alla manutenzione degli impianti
o depositi, ovvero  preposto  ad  operazioni  comunque  connesse  con
l'esercizio degli impianti o depositi; 
   - il personale interno,  alle  dipendenze  di  terzi  o  autonomo,
preposto a servizi  generali  o  che  accede  allo  stabilimento  per
qualsiasi altro motivo di lavoro. 
 
          Avvertenza:

             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  11,  del decreto legislativo 17
          agosto  1999,  n.  334, recante «Attuazione della direttiva
          96/82/CE  relativa  al  controllo dei pericoli di incidenti
          rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
          228, (supplemento ordinario), e' il seguente:
             «Art.  11  (Piano  di emergenza interno). - 1. Per tutti
          gli  stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 8 il
          gestore  e'  tenuto a predisporre, previa consultazione del
          personale  che  lavora  nello stabilimento, ivi compreso il
          personale  di  imprese  subappaltatrici a lungo termine, il
          piano  di  emergenza interno da adottare nello stabilimento
          nei seguenti termini:
              a)  per  gli  stabilimenti  nuovi,  prima  di  iniziare
          l'attivita';
              b)  per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti
          al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988,
          entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto;
              c)   per   gli  altri  stabilimenti  preesistenti  gia'
          assoggettati  alla  disciplina  prevista  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro tre mesi
          a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente
          decreto.
             2.  Il  piano di emergenza interno deve contenere almeno
          le  informazioni  di  cui  all'allegato  IV, punto 1, ed e'
          predisposto allo scopo di:
              a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
          minimizzarne  gli  effetti  e limitarne i danni per l'uomo,
          per l'ambiente e per le cose;
              b)  mettere in atto le misure necessarie per proteggere
          l'uomo   e   l'ambiente   dalle  conseguenze  di  incidenti
          rilevanti;
              c)  informare adeguatamente i lavoratori e le autorita'
          locali competenti;
              d)   provvedere  al  ripristino  e  al  disinquinamento
          dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
             3.   Il   piano   di   emergenza   interno  deve  essere
          riesaminato,  sperimentato  e,  se  necessario, riveduto ed
          aggiornato  dal gestore, previa consultazione del personale
          che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di
          imprese  subappaltatrici  a  lungo  termine,  ad intervalli
          appropriati,  e,  comunque,  non  superiori  a tre anni. La
          revisione  deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello
          stabilimento  e  nei  servizi  di  emergenza, dei progressi
          tecnici  e  delle nuove conoscenze in merito alle misure da
          adottare in caso di incidente rilevante.
             4.  Il  gestore  deve  trasmettere  al  prefetto  e alla
          provincia,  entro  gli  stessi  termini  di cui al comma 1,
          tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di
          emergenza   di   cui  all'art.  20  secondo  la  rispettiva
          competenza.
             5.  Il  Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento
          da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          del  23  agosto  1988,  n.  400, a disciplinare le forme di
          consultazione,  di  cui  ai  commi 1 e 3, del personale che
          lavora  nello  stabilimento  ivi  compreso  il personale di
          imprese subappaltatrici a lungo termine.».
             -  Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
          legge   23   agosto   1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri.»  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale   12   settembre   1988,   n.  214,  (supplemento
          ordinario):
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
             -  Il  decreto  legislativo  21  settembre  2005  n. 238
          recante   «Attuazione   della  direttiva  2003/105/CE,  che
          modifica  la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli
          di  incidenti  rilevanti  connessi con determinate sostanze
          pericolose.»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 21
          novembre 2005, n. 271, (supplemento ordinario).
             -  Il  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
          «Attuazione  dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
          in  materia  di  tutela  della salute e della sicurezza nei
          luoghi  di  lavoro.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 aprile 2008, n. 101, (supplemento ordinario).
             -  Il testo del comma 4, dell'art. 17 della citata legge
          23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
             «4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo  del comma 5, dell'art. 11, del citato
          decreto  legislativo  17  agosto  1999, n. 334 si vedano le
          note alle premesse.
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del citato decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 334:
             «Art.   8   (Rapporto   di  sicurezza).  -  1.  Per  gli
          stabilimenti  in  cui  sono presenti sostanze pericolose in
          quantita'    uguali   o   superiori   a   quelle   indicate
          nell'allegato  I,  parti  1  e  2, colonna 3, il gestore e'
          tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
             2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto
          all'art.  7, comma 1, e' parte integrante, deve evidenziare
          che:
              a)  e'  stato  adottato  il  sistema  di gestione della
          sicurezza;
              b)   i  pericoli  di  incidente  rilevante  sono  stati
          individuati  e sono state adottate le misure necessarie per
          prevenirli  e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per
          l'ambiente;
              c)  la  progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
          manutenzione  di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura
          e  infrastruttura,  connessi  con  il  funzionamento  dello
          stabilimento,  che  hanno  un  rapporto  con  i pericoli di
          incidenti  rilevante  nello  stesso,  sono sufficientemente
          sicuri  e  affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art.
          14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
              d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e
          sono stati forniti all'autorita' competente di cui all'art.
          20   gli   elementi  utili  per  l'elaborazione  del  piano
          d'emergenza   esterno   al   fine  di  prendere  le  misure
          necessarie in caso di incidente rilevante.
             3.  Il  rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene
          almeno  i  dati  di  cui  all'allegato II  ed  indica,  tra
          l'altro,  il  nome  delle  organizzazioni partecipanti alla
          stesura  del  rapporto.  Il  rapporto di sicurezza contiene
          inoltre  l'inventario  aggiornato delle sostanze pericolose
          presenti  nello  stabilimento,  nonche' le informazioni che
          possono   consentire   di   prendere  decisioni  in  merito
          all'insediamento  di  nuovi stabilimenti o alla costruzione
          di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
             4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di
          concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della  sanita' e
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentita
          la  Conferenza  Stato-regioni,  sono  definiti,  secondo le
          indicazioni  dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'
          previsto  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
          per  la  redazione  del rapporto di sicurezza i criteri per
          l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
          tipi  di  incidenti,  nonche'  i criteri di valutazione del
          rapporto  medesimo;  fino  all'emanazione  di  tali decreti
          valgono,  in  quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
          decreti  ministeriali  emanati  ai  sensi  dell'art. 12 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
          175, e successive modifiche.
             5.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure  e purche'
          ricorrano  tutti  i requisiti prescritti dal presente art.,
          rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti
          in  attuazione  di  altre  norme  di legge o di regolamenti
          comunitari,  possono  essere  utilizzati  per costituire il
          rapporto di sicurezza.
             6.  Il  rapporto  di  sicurezza e' inviato all'autorita'
          competente  preposta  alla  valutazione  dello stesso cosi'
          come previsto all'art. 21, entro i seguenti termini:
              a)   per  gli  stabilimenti  nuovi,  prima  dell'inizio
          dell'attivita';
              b)  per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto;
              c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle
          disposizioni   del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  175  del 1988, entro due anni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto;
              d)  in  occasione del riesame periodico di cui al comma
          7, lettere a) e b).
             7.  Il  gestore  fermo  restando  l'obbligo  di  riesame
          biennale  di  cui  all'art. 7, comma 4, deve riesaminare il
          rapporto di sicurezza:
              a) almeno ogni cinque anni;
              b) nei casi previsti dall'art. 10;
              c)   in   qualsiasi  altro  momento,  a  richiesta  del
          Ministero   dell'ambiente,  eventualmente  su  segnalazione
          della   regione   interessata,   qualora   fatti  nuovi  lo
          giustifichino,  o  in considerazione delle nuove conoscenze
          tecniche  in  materia  di  sicurezza derivanti dall'analisi
          degli   incidenti,   o,   in   misura  del  possibile,  dei
          semincidenti  o  dei  nuovi  sviluppi  delle conoscenze nel
          campo  della  valutazione  dei  pericoli  o  a  seguito  di
          modifiche  legislative  o  delle  modifiche  degli allegati
          previste all'art. 15, comma 2.
             8.   Il  gestore  deve  comunicare  immediatamente  alle
          autorita'  di  cui al comma 6 se il riesame del rapporto di
          sicurezza  di  cui  al comma 7 comporti o meno una modifica
          dello stesso.
             9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'art.
          22,  comma  2,  il  gestore  predispone  una  versione  del
          rapporto  di sicurezza, priva delle informazioni riservate,
          da  trasmettere alla regione territorialmente competente ai
          fini dell'accessibilita' al pubblico.
             10.   Il  Ministero  dell'ambiente,  quando  il  gestore
          comprova    che   determinate   sostanze   presenti   nello
          stabilimento  o  che una qualsiasi parte dello stabilimento
          stesso  si  trovano  in condizioni tali da non poter creare
          alcun   pericolo   di   incidente  rilevante,  dispone,  in
          conformita'   ai   criteri  di  cui  all'allegato  VII,  la
          limitazione  delle  informazioni  che  devono  figurare nel
          rapporto   di   sicurezza  ala  prevenzione  dei  rimanenti
          pericoli  di  incidenti  rilevanti e alla limitazione delle
          loro  conseguenze  per  l'uomo  e  per  l'ambiente, dandone
          comunicazione  alle  autorita' destinatarie del rapporto di
          sicurezza.
             11.    Il   Ministero   dell'ambiente   trasmette   alla
          Commissione  europea  l'elenco degli stabilimenti di cui al
          comma   10   e   le  motivazioni  della  limitazione  delle
          informazioni.».