Art. 2. 
 
 Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento 
 
  1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo n. 334 del 1999, ai fini di cui all'articolo 1, comma  1,
consulta  il  personale  che  lavora  nello  stabilimento  tramite  i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di  cui  all'articolo
47 del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e  successive
modificazioni. 
  2. Ai fini della consultazione il gestore mette a disposizione  dei
rappresentanti dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  almeno  quindici
giorni  prima  dell'incontro  di  cui  al  comma   3,   le   seguenti
informazioni: 
   a)  gli  elementi  dell'analisi  dei  rischi  utilizzati  per   la
predisposizione del piano di emergenza interno; 
   b) lo schema di piano di emergenza interno; 
   c) ogni altro  elemento  utile  alla  comprensione  del  piano  di
emergenza interno e comunque ogni documento rilevante. 
  3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il piano  di  emergenza
interno  il  gestore   o   i   suoi   rappresentanti   incontrano   i
rappresentanti dei lavoratori  per  la  sicurezza.  Dell'incontro  e'
redatto apposito verbale, che e' depositato presso lo stabilimento  a
disposizione delle autorita' competenti di cui agli articoli 21 e  25
del decreto legislativo n. 334 del 1999 ed e'  parte  integrante  del
piano di emergenza interno. 
  4. I rappresentanti dei lavoratori  per  la  sicurezza,  nel  corso
dell'incontro di cui al comma 3,  possono  formulare  osservazioni  o
proposte sullo schema di piano di emergenza interno, delle  quali  il
gestore tiene conto nell'ambito delle attivita' di  cui  all'articolo
1, comma 1. 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, previo visto e registrazione  della  Corte
dei conti. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
   Roma, 26 maggio 2009 
 
                                          Il Ministro : Prestigiacomo 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2009 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
   territorio, registro n. 9, foglio n. 147 
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
          334 del 1999 si vedano le note all'art. 1.
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 47 del citato decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
             «Art.   47   (Rappresentante   dei   lavoratori  per  la
          sicurezza).  -  1.  Il rappresentante dei lavoratori per la
          sicurezza   e'   istituito  a  livello  territoriale  o  di
          comparto,  aziendale  e  di sito produttivo. L'elezione dei
          rappresentanti   per   la   sicurezza  avviene  secondo  le
          modalita' di cui al comma 6.
             2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o
          designato   il   rappresentante   dei   lavoratori  per  la
          sicurezza.
             3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a
          15  lavoratori  il  rappresentante  dei  lavoratori  per la
          sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al
          loro   interno  oppure  e'  individuato  per  piu'  aziende
          nell'ambito  territoriale o del comparto produttivo secondo
          quanto previsto dall'art. 48.
             4.  Nelle  aziende  o  unita'  produttive con piu' di 15
          lavoratori   il   rappresentante   dei  lavoratori  per  la
          sicurezza  e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
          delle  rappresentanze  sindacali  in azienda. In assenza di
          tali   rappresentanze,  il  rappresentante  e'  eletto  dai
          lavoratori della azienda al loro interno.
             5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione
          del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche'
          il   tempo   di  lavoro  retribuito  e  gli  strumenti  per
          l'espletamento  delle  funzioni  sono  stabiliti in sede di
          contrattazione collettiva.
             6.  L'elezione  dei rappresentanti dei lavoratori per la
          sicurezza  aziendali,  territoriali  o  di  comparto, salvo
          diverse    determinazioni   in   sede   di   contrattazione
          collettiva,   avviene  di  norma  in  corrispondenza  della
          giornata  nazionale  per  la salute e sicurezza sul lavoro,
          individuata,  nell'ambito  della  settimana  europea per la
          salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  di  concerto  con il
          Ministro  della salute, sentite le confederazioni sindacali
          dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
          rappresentative   sul  piano  nazionale.  Con  il  medesimo
          decreto  sono  disciplinate  le modalita' di attuazione del
          presente comma.
             7.  In  ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di
          cui  al  comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle
          aziende  ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b)
          tre  rappresentanti  nelle aziende ovvero unita' produttive
          da  201  a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte
          le   altre  aziende  o  unita'  produttive  oltre  i  1.000
          lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e'
          aumentato    nella   misura   individuata   dagli   accordi
          interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
             8.  Qualora  non  si  proceda alle elezioni previste dai
          commi  3  e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori
          per  la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui
          agli  articoli  48  e  49,  salvo  diverse  intese  tra  le
          associazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale.».
             - Si riportano i testi degli articoli 21 e 25 del citato
          decreto legislativo n. 334 del 1999:
             «Art.  21  (Procedura per la valutazione del rapporto di
          sicurezza).  - 1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione
          da  parte delle regioni della specifica disciplina prevista
          dall'art.   18,   a   svolgere   le   istruttorie  per  gli
          stabilimenti  soggetti  alla  presentazione del rapporto di
          sicurezza  ai  sensi  dell'art.  8  e  adotta  altresi'  il
          provvedimento conclusivo.
             2.  Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto
          il  rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato
          il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria
          competenza  entro  il  termine  di  quattro mesi dall'avvio
          dell'istruttoria,   termine   comprensivo   dei   necessari
          sopralluoghi  ed  ispezioni,  fatte  salve  le  sospensioni
          necessarie  all'acquisizione di informazioni supplementari,
          che  non  possono  essere  comunque  superiori  a due mesi.
          Nell'atto  che  conclude  l'istruttoria vengono indicate le
          valutazioni  tecniche  finali,  le  eventuali  prescrizioni
          integrative  e,  qualora le misure adottate dal gestore per
          la  prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano
          nettamente  insufficienti,  viene prevista la limitazione o
          il divieto di esercizio.
             3.   Per   i  nuovi  stabilimenti  o  per  le  modifiche
          individuate  con il decreto di cui all'art. 10, il Comitato
          avvia  l'istruttoria  all'atto del ricevimento del rapporto
          preliminare   di   sicurezza.  Il  Comitato,  esaminato  il
          rapporto    preliminare    di   sicurezza,   effettuati   i
          sopralluoghi  eventualmente ritenuti necessari, rilascia il
          nulla  osta  di  fattibilita',  eventualmente  condizionato
          ovvero,  qualora  l'esame  del  rapporto  preliminare abbia
          rilevato  gravi  carenze  per quanto riguarda la sicurezza,
          formula  la  proposta  di  divieto  di  costruzione,  entro
          quattro  mesi  dal  ricevimento del rapporto preliminare di
          sicurezza,    fatte   salve   le   sospensioni   necessarie
          all'acquisizione   di   informazioni   supplementari,   non
          superiori  comunque  a due mesi. A seguito del rilascio del
          nulla osta di fattibilita' il gestore trasmette al Comitato
          il  rapporto  definitivo  di sicurezza relativo al progetto
          particolareggiato.   Il  Comitato,  esaminato  il  rapporto
          definitivo   di   sicurezza,   esprime  il  parere  tecnico
          conclusivo  entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto
          di  sicurezza,  comprensivo  dei  necessari sopralluoghi ed
          ispezioni.  Nell'atto  che  conclude  l'istruttoria vengono
          indicate  le  valutazioni  tecniche  finali, le proposte di
          eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che
          il  gestore  intende  adottare  per  la  prevenzione  e  la
          riduzione   di  incidenti  rilevanti  risultino  nettamente
          inadeguate  ovvero  non siano state fornite le informazioni
          richieste, e' previsto il divieto di inizio di attivita'.
             4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e
          3   vengono   trasmessi   al  Ministero  dell'ambiente,  al
          Ministero  dell'interno,  alla  regione,  al  prefetto,  al
          sindaco,   nonche',   per  l'applicazione  della  normativa
          antincendi,  al  comando  provinciale  dei Vigili del fuoco
          competente per territorio.
             5.  Il  gestore  dello  stabilimento  partecipa, anche a
          mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica
          prevista  dal  presente  decreto.  La  partecipazione  puo'
          avvenire  attraverso  l'accesso agli atti del procedimento,
          la   presentazione  di  eventuali  osservazioni  scritte  e
          documentazioni   integrative,   la   presenza  in  caso  di
          ispezioni   o   sopralluoghi  nello  stabilimento.  Qualora
          ritenuto  necessario  dal  Comitato, il gestore puo' essere
          chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.
             5-bis.  Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono
          sopralluoghi  tesi a garantire che i dati e le informazioni
          contenuti  nel  rapporto di sicurezza descrivano fedelmente
          la situazione dello stabilimento.
             Art.  25  (Misure  di  controllo).  -  1.  Le  misure di
          controllo,   effettuate   ai   fini  dell'applicazione  del
          presente   decreto,   sulla   base   delle   disponibilita'
          finanziarie  previste  dalla  legislazione vigente, oltre a
          quelle   espletate   nell'ambito  delle  procedure  di  cui
          all'art.  21,  consistono in verifiche ispettive al fine di
          accertare  adeguatezza  della politica di prevenzione degli
          incidenti  rilevanti  posta  in  atto  dal  gestore  e  dei
          relativi sistemi di gestione della sicurezza.
             1-bis.  Le  verifiche  ispettive  di cui al comma 1 sono
          svolte  al  fine  di  consentire  un  esame  pianificato  e
          sistematico   dei   sistemi  tecnici,  organizzativi  e  di
          gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il
          gestore possa comprovare di:
              a)  aver  adottato  misure adeguate, tenuto conto delle
          attivita'  esercitate  nello  stabilimento,  per  prevenire
          qualsiasi incidente rilevante;
              b)   disporre  dei  mezzi  sufficienti  a  limitare  le
          conseguenze   di   incidenti   rilevanti   all'interno   ed
          all'esterno del sito;
              c)   non   avere   modificato   la   situazione   dello
          stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti
          nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.
             2.  Le  verifiche  ispettive  di  cui  al  comma  1 sono
          effettuate,  sulla  base  delle  disponibilita' finanziarie
          previste  dalla  legislazione  vigente,  dalla  regione; in
          attesa  dell'attuazione del procedimento previsto dall'art.
          72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle relative
          agli  stabilimenti di cui all'art. 8 sono disposte ai sensi
          del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 5 novembre 1997,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 27 del 3 febbraio
          1998.
             3.  Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte
          sulla  base  dei criteri stabiliti con decreto del Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto  con  i Ministri dell'interno,
          della   sanita'   e   dell'industria   ,  del  commercio  e
          dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
          da  emanarsi  entro un anno dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto e sono effettuate indipendentemente di
          ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e
          devono  essere  concepite  in  modo  da consentire un esame
          pianificato    e    sistematico    dei   sistemi   tecnici,
          organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.
             4.  Il  sistema  delle  misure  di  controllo  di cui al
          presente articolo comporta che:
              a)   tutti   gli  stabilimenti  sono  sottoposti  a  un
          programma  di  controllo  con una periodicita' stabilita in
          base  a  una valutazione sistematica dei pericoli associati
          agli  incidenti  rilevanti  in uno specifico stabilimento e
          almeno  annualmente  per  gli  stabilimenti  soggetti  alla
          presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8;
              b)   dopo   ogni  controllo  deve  essere  redatta  una
          relazione e data notizia al Ministero dell'ambiente;
              c) i risultati dei controlli possono essere valutati in
          collaborazione con la direzione dello stabilimento entro un
          termine stabilito dall'autorita' di controllo.
             5.  Il personale che effettua il controllo puo' chiedere
          al  gestore tutte le informazioni supplementari che servono
          per  effettuare  un'adeguata valutazione della possibilita'
          di  incidenti  rilevanti,  per  stabilire le probabilita' o
          l'entita' dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente
          rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di
          emergenza esterno.
             6. Fermo restando le misure di controllo di cui al comma
          1, il Ministero dell'ambiente puo' disporre ispezioni negli
          stabilimenti  di  cui  all'art.  2,  comma  1, ai sensi del
          citato   decreto   5   novembre   1997,   usufruendo  delle
          disponibilita'   finanziarie  previste  dalla  legislazione
          vigente.».