Art. 2. Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento 1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 2. Ai fini della consultazione il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di cui al comma 3, le seguenti informazioni: a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del piano di emergenza interno; b) lo schema di piano di emergenza interno; c) ogni altro elemento utile alla comprensione del piano di emergenza interno e comunque ogni documento rilevante. 3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il piano di emergenza interno il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro e' redatto apposito verbale, che e' depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorita' competenti di cui agli articoli 21 e 25 del decreto legislativo n. 334 del 1999 ed e' parte integrante del piano di emergenza interno. 4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o proposte sullo schema di piano di emergenza interno, delle quali il gestore tiene conto nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 maggio 2009 Il Ministro : Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 147
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 si vedano le note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: «Art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalita' di cui al comma 6. 2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'art. 48. 4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.». - Si riportano i testi degli articoli 21 e 25 del citato decreto legislativo n. 334 del 1999: «Art. 21 (Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza). - 1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione da parte delle regioni della specifica disciplina prevista dall'art. 18, a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 e adotta altresi' il provvedimento conclusivo. 2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio. 3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il decreto di cui all'art. 10, il Comitato avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla osta di fattibilita', eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla osta di fattibilita' il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, e' previsto il divieto di inizio di attivita'. 4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono trasmessi al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'interno, alla regione, al prefetto, al sindaco, nonche', per l'applicazione della normativa antincendi, al comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. 5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione puo' avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso. 5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento. Art. 25 (Misure di controllo). - 1. Le misure di controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate nell'ambito delle procedure di cui all'art. 21, consistono in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza. 1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di: a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attivita' esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante; b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito; c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato. 2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate, sulla base delle disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione vigente, dalla regione; in attesa dell'attuazione del procedimento previsto dall'art. 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle relative agli stabilimenti di cui all'art. 8 sono disposte ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998. 3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria , del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono effettuate indipendentemente di ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e devono essere concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento. 4. Il sistema delle misure di controllo di cui al presente articolo comporta che: a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo con una periodicita' stabilita in base a una valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento e almeno annualmente per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8; b) dopo ogni controllo deve essere redatta una relazione e data notizia al Ministero dell'ambiente; c) i risultati dei controlli possono essere valutati in collaborazione con la direzione dello stabilimento entro un termine stabilito dall'autorita' di controllo. 5. Il personale che effettua il controllo puo' chiedere al gestore tutte le informazioni supplementari che servono per effettuare un'adeguata valutazione della possibilita' di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilita' o l'entita' dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di emergenza esterno. 6. Fermo restando le misure di controllo di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente puo' disporre ispezioni negli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, ai sensi del citato decreto 5 novembre 1997, usufruendo delle disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione vigente.».