Art. 3. Disciplina regionale 1. Le disposizioni del presente regolamento restano in vigore fino all'approvazione di apposita normativa regionale volta a disciplinare le forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, in attuazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 luglio 2009 Il Ministro : Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 148
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 72, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si vedano le note alle premesse.