Art. 3. 
 
                        Disciplina regionale 
 
  1. Le disposizioni del presente regolamento restano in vigore  fino
all'approvazione di apposita normativa regionale volta a disciplinare
le forme di consultazione della popolazione sui  piani  di  emergenza
esterni, in attuazione dell'articolo 72 del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 24 luglio 2009 
 
                                          Il Ministro : Prestigiacomo 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2009 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 9, foglio n. 148 
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il  testo  dell'art.  72,  del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 112, si vedano le note alle premesse.