Art. 2.




Modifiche  al  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
                      successive modificazioni


  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma  1,  dopo  la  lettera  m)  e' aggiunta, in fine, la
seguente:
    «m-bis)   promuovere  la  collaborazione  interprofessionale  dei
medici  di  medicina  generale  dei  pediatri  di libera scelta con i
farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione
con il Servizio sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni
di  cui  all'articolo  11  della  legge  18  giugno 2009, n. 69, e al
relativo decreto legislativo di attuazione.»;
   b) al comma 2:
    1) alla lettera a) dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale»
sono  inserite  le  seguenti:  «e  svolgendo,  nel rispetto di quanto
previsto  dai  Piani  socio-sanitari  regionali e previa adesione del
titolare  della farmacia, da esprimere secondo le modalita' stabilite
dalle  singole Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le
ulteriori  funzioni  di  cui  alla lettera b-bis), fermo restando che
l'adesione delle farmacie pubbliche e' subordinata all'osservanza dei
criteri  fissati  con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sentito  il  Ministro dell'interno, in base ai quali
garantire  il  rispetto  delle  norme  vigenti in materia di patto di
stabilita'  dirette  agli  enti  locali,  senza maggiori oneri per la
finanza pubblica e senza incrementi di personale»;
    2) alla lettera b) le parole: «il servizio» sono sostituite dalle
seguenti: «la dispensazione dei prodotti»;
    3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
     «b-bis) provvedere a disciplinare:
      1) la   partecipazione   delle  farmacie  pubbliche  e  private
operanti  in  convenzione  con  il  Servizio  sanitario nazionale, di
seguito  denominate  farmacie,  al servizio di assistenza domiciliare
integrata   a   favore  dei  pazienti  residenti  o  domiciliati  nel
territorio  della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto
delle  attivita'  del  medico  di medicina generale o del pediatra di
libera   scelta.  L'azienda  unita'  sanitaria  locale  individua  la
farmacia  competente  all'erogazione  del  sevizio per i pazienti che
risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio in cui sussiste
condizione  di  promiscuita'  tra piu' sedi farmaceutiche, sulla base
del  criterio  della  farmacia  piu'  vicina,  per  la  via pedonale,
all'abitazione  del  paziente; nel caso in cui una farmacia decida di
non partecipare all'erogazione del servizio di assistenza domiciliare
integrata,  per  i  pazienti  residenti  o domiciliati nella relativa
sede,   l'azienda  unita'  sanitaria  locale  individua  la  farmacia
competente  sulla  base del criterio di cui al precedente periodo. La
partecipazione al servizio puo' prevedere:
      1.1)  la  dispensazione  e la consegna domiciliare di farmaci e
dispositivi medici necessari;
      1.2)  la  preparazione,  nonche'  la dispensazione al domicilio
delle   miscele  per  la  nutrizione  artificiale  e  dei  medicinali
antidolorifici,   nel   rispetto   delle   relative  norme  di  buona
preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel
rispetto  delle  prescrizioni  e  delle  limitazioni  stabilite dalla
vigente normativa;
      1.3)  la  dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei
farmaci a distribuzione diretta;
      1.4)  la  messa  a disposizione di operatori socio-sanitari, di
infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di
specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia
o  dal  pediatra  di libera scelta, fermo restando che le prestazioni
infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la
farmacia, sono limitate a quelle di cui al numero 4) e alle ulteriori
prestazioni,  necessarie  allo  svolgimento  dei  nuovi compiti delle
farmacie,  individuate  con  decreto  del  Ministro dei lavoro, della
salute  e  delle  politiche sociali, sentita la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
     2)  la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate
a  garantire  il  corretto  utilizzo  dei  medicinali prescritti e il
relativo  monitoraggio; a favorire l'aderenza dei malati alle terapie
mediche,  anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza.  Tale  collaborazione avviene previa partecipazione
dei farmacisti che vi operano ad appositi programmi di formazione;
     3)  la  definizione  di  servizi  di primo livello, attraverso i
quali  le  farmacie  partecipano  alla realizzazione dei programmi di
educazione  sanitaria  e  di campagne di prevenzione delle principali
patologie  a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale
ed  ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale,
ricorrendo  a modalita' di informazione adeguate al tipo di struttura
e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;
     4)  la  definizione  di  servizi  di  secondo livello rivolti ai
singoli  assistiti,  in  coerenza  con  le  linee guida ed i percorsi
diagnostico-terapeutici  previsti  per  le  specifiche  patologie, su
prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta,  anche  avvalendosi di personale infermieristico. Gli accordi
regionali  definiscono le condizioni e le modalita' di partecipazione
delle   farmacie   ai   predetti   servizi  di  secondo  livello;  la
partecipazione   alle   campagne   di   prevenzione   puo'  prevedere
l'inserimento  delle  farmacie  tra i punti forniti di defibrillatori
semiautomatici;
     5)  l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi
di  secondo  livello di cui al numero 4, di prestazioni analitiche di
prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e
alle  condizioni  stabiliti con decreto, di natura non regolamentare,
del  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, restando in
ogni  caso esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il
prelievo  di  sangue  o  di  plasma  mediante  siringhe o dispositivi
equivalenti;
     6)  le  modalita'  con  cui nelle farmacie gli assistiti possano
prenotare   prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale
presso  le  strutture  sanitarie  pubbliche e  private accreditate, e
provvedere  al  pagamento delle relative quote di partecipazione alla
spesa  a  carico del cittadino, nonche' ritirare i referti relativi a
prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale  effettuate
presso  le  strutture  sanitarie  pubbliche e private accreditate; le
modalita'  per il ritiro dei referti sono fissate, nel rispetto delle
previsioni  contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196,
recante  il codice in materia protezione dei dati personali e in base
a  modalita',  regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di
natura  non  regolamentare,  del  Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
     7)  i  requisiti  richiesti  alle farmacie per la partecipazione
alle attivita' di cui alla presente lettera;
     8)  la  promozione  della  collaborazione interprofessionale dei
farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione
con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale
e  i  pediatri di libera scelta, in riferimento alle attivita' di cui
alla presente lettera; »;
    4)   alla  lettera  c)  le  parole  da:  «,  e  le  modalita'  di
collaborazione»  fino  a: «di informazione e di educazione sanitaria»
sono soppresse;
    5) dopo la lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
     «c-bis)  l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i
criteri  per  la  remunerazione,  da  parte  del  Servizio  sanitario
nazionale,  delle  prestazioni  e delle funzioni assistenziali di cui
all'articolo  11  della  legge  18  giugno 2009, n. 69, e al relativo
decreto  legislativo  di  attuazione,  fissando  il relativo tetto di
spesa,   a   livello   nazionale,   entro  il  limite  dell'accertata
diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario
nazionale,  per  le  regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento
delle  suddette  attivita'  da parte delle farmacie, e comunque senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica; all'accertamento
della  predetta  diminuzione  degli  oneri provvedono congiuntamente,
sulla  base  di  certificazioni  prodotte  dalle  singole regioni, il
Comitato  e  il  Tavolo  di  cui  agli  articoli  9  e 12 dell'Intesa
stipulata  il  23  marzo  2005 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
     c-ter)  fermi  restando  i  limiti di spesa fissati dall'accordo
nazionale  ed  entro un limite di spesa relativo alla singola regione
di  importo  non  superiore  a quello accertato dai citati Comitato e
Tavolo  ai  sensi  della  lettera  c-bis),  gli  accordi  di  livello
regionale  disciplinano  le  modalita' e i tempi dei pagamenti per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui
alla  lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresi', le
caratteristiche   strutturali   e   organizzative   e   le  dotazioni
tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le
quali  stipulare  accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei
servizi  di  secondo  livello,  entro  il  medesimo  limite di spesa;
eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti
di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino
che le ha richieste.».
 
          Note all'art. 2:
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
          presente decreto legislativo:
              «Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
          prestazioni   assistenziali).  -  1.  Il  rapporto  tra  il
          Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
          e  i  pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite
          convenzioni  di  durata  triennale  conformi  agli  accordi
          collettivi  nazionali  stipulati, ai sensi dell'articolo 4,
          comma  9,  della  legge  30  dicembre  1991, n. 412, con le
          organizzazioni    sindacali   di   categoria   maggiormente
          rappresentative  in  campo nazionale. La rappresentativita'
          delle  organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza
          associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
          principi:
               a)  prevedere  che la scelta del medico e' liberamente
          effettuata   dall'assistito,  nel  rispetto  di  un  limite
          massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
          tacitamente rinnovata;
               b)  regolamentare  la  possibilita'  di  revoca  della
          scelta  da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche'
          la  ricusazione  della  scelta da parte del medico, qualora
          ricorrano     eccezionali    e    accertati    motivi    di
          incompatibilita';
               c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio
          della   libera   professione   prevedendo   che:  il  tempo
          complessivamente   dedicato   alle   attivita'   in  libera
          professione  non  rechi  pregiudizio al corretto e puntuale
          svolgimento  degli obblighi del medico, nello studio medico
          e  al  domicilio  del  paziente;  le prestazioni offerte in
          attivita'  libero-professionale  siano definite nell'ambito
          della   convenzione,   anche   al   fine  di  escludere  la
          coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
          alla   lettera  d);  il  medico  sia  tenuto  a  comunicare
          all'azienda  unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
          in  libera  professione,  indicandone  sede  ed  orario  di
          svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
          sia   prevista  una  preferenza  nell'accesso  a  tutte  le
          attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
          favore    dei   medici   che   non   esercitano   attivita'
          libero-professionale  strutturata  nei confronti dei propri
          assistiti.  Fino  alla stipula della nuova convenzione sono
          fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
          termali.  In  ogni  caso,  il  non  dovuto pagamento, anche
          parziale,   di   prestazioni   da  parte  dell'assistito  o
          l'esercizio  di  attivita' libero-professionale al di fuori
          delle  modalita'  e  dei  limiti previsti dalla convenzione
          comportano     l'immediata    cessazione    del    rapporto
          convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
               d)  ridefinire  la struttura del compenso spettante al
          medico,  prevedendo  una  quota  fissa per ciascun soggetto
          iscritto  alla  sua  lista,  corrisposta su base annuale in
          rapporto  alle  funzioni definite in convenzione; una quota
          variabile   in   considerazione  del  raggiungimento  degli
          obiettivi   previsti  dai  programmi  di  attivita'  e  del
          rispetto  dei  conseguenti  livelli di spesa programmati di
          cui  alla lettera f); una quota variabile in considerazione
          dei  compensi  per  le  prestazioni e le attivita' previste
          negli  accordi  nazionali e regionali, in quanto funzionali
          allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
               e)  garantire  l'attivita'  assistenziale per l'intero
          arco  della  giornata  e per tutti i giorni della settimana
          attraverso  il  coordinamento  operativo  e  l'integrazione
          professionale,  nel  rispetto  degli  obblighi  individuali
          derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attivita' dei
          medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,
          della   guardia   medica  e  della  medicina  dei  servizi,
          attraverso   lo   sviluppo   di  forme  di  associazionismo
          professionale   e   la   organizzazione   distrettuale  del
          servizio;
               f)  prevedere  le  modalita'  attraverso  le  quali le
          unita'  sanitarie  locali,  sulla base della programmazione
          regionale   e   nell'ambito   degli   indirizzi  nazionali,
          individuano   gli  obiettivi,  concordano  i  programmi  di
          attivita'  e  definiscono  i  conseguenti  livelli di spesa
          programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con
          gli obiettivi e i programmi di attivita' del distretto;
               g)  disciplinare  le  modalita'  di partecipazione dei
          medici  alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
          attivita'   del   distretto   e   alla  verifica  del  loro
          raggiungimento;
               h)  disciplinare  l'accesso alle funzioni di medico di
          medicina  generale del servizio sanitario nazionale secondo
          parametri  definiti nell'ambito degli accordi regionali, in
          modo  che  l'accesso  medesimo  sia  consentito  ai  medici
          forniti dell'attestato o del diploma di cui all'art. 21 del
          decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  o  titolo
          equipollente prevedendo altresi' che la graduatoria annuale
          evidenzi  i medici forniti dell'attestato o del diploma, al
          fine  di riservare loro una percentuale prevalente di posti
          in  sede  di  copertura  delle  zone carenti ferma restando
          l'attribuzione  agli  stessi  di un adeguato punteggio, che
          tenga  conto anche dello specifico impegno richiesto per il
          conseguimento dell'attestato;
               i)   regolare  la  partecipazione  di  tali  medici  a
          societa',  anche  cooperative,  anche  al fine di prevenire
          l'emergere  di  conflitti  di  interesse  con  le  funzioni
          attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
          atto;
               l)  prevedere  la  possibilita' di stabilire specifici
          accordi  con i medici gia' titolari di convenzione operanti
          in  forma  associata,  secondo  modalita'  e in funzione di
          specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
               m) prevedere le modalita' con cui la convenzione possa
          essere  sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei
          medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
          nella  organizzazione  distrettuale,  le  unita'  sanitarie
          locali  attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore
          di   distretto   o   altri  incarichi  temporanei  ritenuti
          inconciliabili con il mantenimento della convenzione.
               m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale
          dei  medici  di  medicina generale e dei pediatri di libera
          scelta  con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private
          operanti   in   convenzione   con   il  Servizio  sanitario
          nazionale,   in   riferimento   alle  disposizioni  di  cui
          all'art.11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo
          decreto legislativo di attuazione.
             1-bis.  Le  aziende unita' sanitarie locali e le aziende
          ospedaliere,  in  deroga  a  quanto  previsto  dal comma 1,
          utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle ore
          di  incarico  svolte  alla  data  di  entrata in vigore del
          decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517, i medici
          addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e
          di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
          stipulate  ai  sensi  dell'art.  48 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
          del  decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni
          possono  individuare  aree  di  attivita'  della  emergenza
          territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del
          miglioramento  dei  servizi, richiedono l'instaurarsi di un
          rapporto  d'impiego.  A  questi  fini, i medici in servizio
          alla  data  di entrata in vigore del decreto legislativo 19
          giugno  1999,  n. 229, addetti a tali attivita', i quali al
          31  dicembre  1998  risultavano  titolari  di un incarico a
          tempo  indeterminato  da  almeno cinque anni, o comunque al
          compimento   del   quinto   anno   di   incarico   a  tempo
          indeterminato,   sono   inquadrati   a  domanda  nel  ruolo
          sanitario,  nei  limiti dei posti delle dotazioni organiche
          definite  e  approvate  nel  rispetto  dei  principi di cui
          all'art.  6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          e  successive  modificazioni e previo giudizio di idoneita'
          secondo  le  procedure di cui al decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more
          del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere
          adeguate  forme  di  integrazione  dei medici convenzionati
          addetti   alla   emergenza   sanitaria   territoriale   con
          l'attivita'  dei  servizi  del sistema di emergenza-urgenza
          secondo  criteri  di flessibilita' operativa, incluse forme
          di mobilita' interaziendale.
             2.  Il  rapporto  con le farmacie pubbliche e private e'
          disciplinato  da  convenzioni  di durata triennale conformi
          agli   accordi   collettivi  nazionali  stipulati  a  norma
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          con  le  organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
          rappresentative  in  campo  nazionale. Detti accordi devono
          tener conto dei seguenti principi:
              a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza
          farmaceutica  per  conto  delle unita' sanitarie locali del
          territorio  regionale  dispensando,  su presentazione della
          ricetta   del  medico,  specialita'  medicinali,  preparati
          galenici,  prodotti  dietetici, presidi medico-chirurgici e
          altri  prodotti  sanitari  erogabili dal Servizio sanitario
          nazionale  e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai
          Piani  socio  sanitari  regionali  e  previa  adesione  del
          titolare  della farmacia, da esprimere secondo le modalita'
          stabilite  dalle  singole  Regioni  e  province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  le  ulteriori funzioni di cui alla
          lettera   b-bis),   fermo  restando  che  l'adesione  delle
          farmacie   pubbliche   e'  subordinata  all'osservanza  dei
          criteri  fissati con decreto del Ministro del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
          dell'interno,  in base ai quali garantire il rispetto delle
          norme  vigenti  in  materia  di patto di stabilita' dirette
          agli  enti  locali,  senza  maggiori  oneri  per la finanza
          pubblica   e  senza  incrementi  di  personale  nei  limiti
          previsti dai livelli di assistenza;
              b
          )  per la dispensazione dei prodotti di cui alla lettera a)
          l'unita'  sanitaria  locale  corrisponde  alla  farmacia il
          prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota
          di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini
          della liquidazione la farmacia e' tenuta alla presentazione
          della   ricetta   corredata   del   bollino   o   di  altra
          documentazione      comprovante     l'avvenuta     consegna
          all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
          fissato  dagli  accordi  regionali  di  cui alla successiva
          lettera   c)  non  possono  essere  riconosciuti  interessi
          superiore a quelli legali;
              b-bis) provvedere a disciplinare:
               1)   la  partecipazione  delle  farmacie  pubbliche  e
          private  operanti  in convenzione con il Servizio sanitario
          nazionale,  di  seguito denominate farmacie, al servizio di
          assistenza  domiciliare  integrata  a  favore  dei pazienti
          residenti  o  domiciliati  nel  territorio  della  sede  di
          pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
          del  medico  di  medicina generale o del pediatra di libera
          scelta.  L'azienda  unita'  sanitaria  locale  individua la
          farmacia  competente  all'erogazione  del  servizio  per  i
          pazienti  che  risiedono  o  hanno il proprio domicilio nel
          territorio  in  cui sussiste condizione di promiscuita' tra
          piu'  sedi  farmaceutiche,  sulla  base  del criterio della
          farmacia  piu'  vicina, per la via pedonale, all'abitazione
          del  paziente;  nel  caso in cui una farmacia decida di non
          partecipare   all'erogazione  del  servizio  di  assistenza
          domiciliare   integrata,   per   i   pazienti  residenti  o
          domiciliati nella relativa sede, l'azienda unita' sanitaria
          locale  individua  la  farmacia  competente  sulla base del
          criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al
          servizio puo' prevedere:
               1.1)  la  dispensazione  e  la consegna domiciliare di
          farmaci e dispositivi medici necessari;
               1.2)  la  preparazione,  nonche'  la  dispensazione al
          domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
          medicinali  antidolorifici,  nel  rispetto  delle  relative
          norme   di   buona  preparazione  e  di  buona  pratica  di
          distribuzione   dei   medicinali   e   nel  rispetto  delle
          prescrizioni  e  delle  limitazioni stabilite dalla vigente
          normativa;
               1.3)   la  dispensazione  per  conto  delle  strutture
          sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
               1.4)    la   messa   a   disposizione   di   operatori
          socio-sanitari,  di  infermieri e di fisioterapisti, per la
          effettuazione,   a  domicilio,  di  specifiche  prestazioni
          professionali  richieste  dal  medico  di  famiglia  o  dal
          pediatra   di   libera   scelta,   fermo  restando  che  le
          prestazioni  infermieristiche  o fisioterapiche che possono
          essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
          cui  al  numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie
          allo   svolgimento   dei   nuovi  compiti  delle  farmacie,
          individuate  con  decreto  del  Ministro  del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche  sociali, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano;
               2)  la  collaborazione  delle farmacie alle iniziative
          finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
          prescritti   e   il   relativo   monitoraggio,  a  favorire
          l'aderenza   dei   malati   alle   terapie  mediche,  anche
          attraverso  la  partecipazione  a  specifici  programmi  di
          farmacovigilanza.   Tale   collaborazione   avviene  previa
          partecipazione  dei  farmacisti  che vi operano ad appositi
          programmi di formazione;
               3)   la  definizione  di  servizi  di  primo  livello,
          attraverso   i   quali   le   farmacie   partecipano   alla
          realizzazione  dei  programmi  di educazione sanitaria e di
          campagne  di prevenzione delle principali patologie a forte
          impatto  sociale,  rivolti  alla popolazione generale ed ai
          gruppi  a  rischio  e  realizzati  a  livello  nazionale  e
          regionale,  ricorrendo a modalita' di informazione adeguate
          al  tipo  di struttura e, ove necessario, previa formazione
          dei farmacisti che vi operano;
               4)  la  definizione  di  servizi  di  secondo  livello
          rivolti  ai  singoli  assistiti,  in  coerenza con le linee
          guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le
          specifiche   patologie,   su  prescrizione  dei  medici  di
          medicina  generale  e  dei pediatri di libera scelta, anche
          avvalendosi   di  personale  infermieristico.  Gli  accordi
          regionali  definiscono  le  condizioni  e  le  modalita' di
          partecipazione   delle  farmacie  ai  predetti  servizi  di
          secondo   livello;   la  partecipazione  alle  campagne  di
          prevenzione puo' prevedere l'inserimento delle farmacie tra
          i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
               5)  l'effettuazione,  presso  le farmacie, nell'ambito
          dei  servizi  di  secondo  livello  di  cui al numero 4, di
          prestazioni   analitiche   di   prima   istanza  rientranti
          nell'ambito   dell'autocontrollo   ,   nei  limiti  e  alle
          condizioni   stabiliti   con   decreto,   di   natura   non
          regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e
          delle   politiche   sociali,  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni
          caso   esclusa  l'attivita'  di  prescrizione  e  diagnosi,
          nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe
          o dispositivi equivalenti;
               6)  le  modalita' con cui nelle farmacie gli assistiti
          possano  prenotare  prestazioni di assistenza specialistica
          ambulatoriale  presso  le  strutture  sanitarie pubbliche e
          private   accreditate,  e  provvedere  al  pagamento  delle
          relative  quote  di  partecipazione alla spesa a carico del
          cittadino,   nonche'   ritirare   i   referti   relativi  a
          prestazioni   di   assistenza  specialistica  ambulatoriale
          effettuate   presso  le  strutture  sanitarie  pubbliche  e
          private accreditate; le modalita' per il ritiro dei referti
          sono  fissate,  nel rispetto delle previsioni contenute nel
          decreto  legislativo  23  giugno  2003,  n. 196, recante il
          codice in materia protezione dei dati personali e in base a
          modalita',  regole  tecniche  e  misure  di  sicurezza, con
          decreto,  di  natura  non  regolamentare,  del Ministro del
          lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, d'intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
          sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
               7)   i   requisiti  richiesti  alle  farmacie  per  la
          partecipazione alle attivita' di cui alla presente lettera;
               8)      la     promozione     della     collaborazione
          interprofessionale  dei farmacisti delle farmacie pubbliche
          e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
          nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di
          libera  scelta,  in  riferimento alle attivita' di cui alla
          presente lettera;
              c)   demandare  ad  accordi  di  livello  regionale  la
          disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
          i   tempi   dei   pagamenti   dei   corrispettivi   nonche'
          l'individuazione  di  modalita' differenziate di erogazione
          delle     prestazioni    finalizzate    al    miglioramento
          dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
          anche  in  deroga a quanto previsto alla precedente lettera
          b);
              c-bis)   l'accordo  collettivo  nazionale  definisce  i
          principi  e  i  criteri  per la remunerazione, da parte del
          Servizio  sanitario  nazionale,  delle  prestazioni e delle
          funzioni  assistenziali  di  cui all'art. 11 della legge 18
          giugno  2009,  n.  69, e al relativo decreto legislativo di
          attuazione,  fissando il relativo tetto di spesa, a livello
          nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli
          oneri   derivante,   per  il  medesimo  Servizio  sanitario
          nazionale,  per  le  regioni  e  per gli enti locali, dallo
          svolgimento   delle   suddette  attivita'  da  parte  delle
          farmacie,  e  comunque  senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza    pubblica;    all'accertamento   della   predetta
          diminuzione  degli  oneri  provvedono congiuntamente, sulla
          base  di  certificazioni  prodotte  dalle  singole regioni,
          ilComitato  e  il  Tavolo  di  cui  agli  articoli  9  e 12
          dell'Intesa   stipulata   il  23  marzo  2005  in  sede  di
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
              c-ter   )fermi  restando  i  limiti  di  spesa  fissati
          dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo
          alla  singola  regione  di  importo  non superiore a quello
          accertato  dai  citati  Comitato  e  Tavolo  ai sensi della
          lettera   c-bis),   gli   accordi   di   livello  regionale
          disciplinano  le  modalita'  e i tempi dei pagamenti per la
          remunerazione    delle   prestazioni   e   delle   funzioni
          assistenziali  di  cui  alla  lettera  c-bis);  gli accordi
          regionali   definiscono,   altresi',   le   caratteristiche
          strutturali  e  organizzative  e  le dotazioni tecnologiche
          minime  in  base  alle quali individuare le farmacie con le
          quali   stipulare  accordi  contrattuali  finalizzati  alla
          fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo
          limite   di   spesa;   eventuali   prestazioni  e  funzioni
          assistenziali  al  di  fuori  dei  limiti di spesa indicati
          dagli  accordi regionali sono a carico del cittadino che le
          ha richieste.
              2-bis.  Con  atto di indirizzo e coordinamento, emanato
          ai  sensi dell'art. 8 della legge 15marzo 1997, n. 59, sono
          individuati i criteri per la valutazione:
               a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli
          specialisti    ambulatoriali    medici    e   delle   altre
          professionalita'  sanitarie,  al fine dell'attribuzione del
          trattamento  giuridico  ed economico ai soggetti inquadrati
          in  ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre
          1997, n. 449;
               b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime
          convenzionale   dai  medici  della  guardia  medica,  della
          emergenza  territoriale  e  della  medicina dei servizi nel
          caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare
          il  rapporto  di  impiego  ai  sensi  del  comma  1-bis del
          presente  articolo  sia  nel  testo  modificato dal decreto
          legislativo   7  dicembre  1993,  n.  517,  sia  nel  testo
          introdotto  dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
          a   tali   medici   e'  data  facolta'  di  optare  per  il
          mantenimento  della  posizione assicurativa gia' costituita
          presso  l'Ente  nazionale  previdenza  ed assistenza medici
          (ENPAM);  tale  opzione  deve  essere esercitata al momento
          dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente
          comma  e'  valutato  con riferimento all'orario settimanale
          svolto  rapportato  a  quello  dei  medici  e  delle  altre
          professionalita'   sanitarie   dipendenti   dalla   azienda
          sanitaria.
              2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  e'
          istituita,   senza   oneri   a   carico  dello  Stato,  una
          commissione  composta da rappresentanti dei Ministeri della
          sanita',  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e  del  lavoro  e  della previdenza sociale e da
          rappresentanti   regionali   designati   dalla   Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  al fine di
          individuare modalita' idonee ad assicurare che l'estensione
          al  personale  a  rapporto convenzionale, di cui all'art. 8
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 502, come
          modificato  dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
          dei limiti di eta' previsti dal comma 1 dell'art. 15-nonies
          dello  stesso  decreto avvenga senza oneri per il personale
          medesimo.    L'efficacia    della   disposizione   di   cui
          all'art.15-nonies,  comma  3,  del  decreto  legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  502,  come introdotto dall'art. 13 del
          decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino
          alla    attuazione   dei   provvedimenti   collegati   alle
          determinazioni della Commissione di cui al presente comma.
             3.  Gli  Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a
          valutare  sotto  il  profilo  deontologico  i comportamenti
          degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si
          siano  resi  inadempienti  agli  obblighi  convenzionali. I
          ricorsi  avverso  le  sanzioni comminate dagli Ordini o dai
          Collegi  sono  decisi  dalla  Commissione  centrale per gli
          esercenti le professioni sanitarie.
             4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia
          di  autorizzazione  e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
          private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978,
          n.  833,  con  atto  di  indirizzo e coordinamento, emanato
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  sentito il
          Consiglio  superiore  di sanita', sono definiti i requisiti
          strutturali,  tecnologici  e organizzativi minimi richiesti
          per  l'esercizio  delle  attivita' sanitarie da parte delle
          strutture   pubbliche  e  private  e  la  periodicita'  dei
          controlli  sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di
          indirizzo  e  coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre
          1993   nel   rispetto   dei  seguenti  criteri  e  principi
          direttivi:
              a)   garantire   il   perseguimento   degli   obiettivi
          fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
          dal Piano sanitario nazionale;
              b)  garantire  il  perseguimento  degli  obiettivi  che
          ciascuna  delle  fondamentali  funzioni  assistenziali  del
          Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
          disposto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 24
          dicembre  1992,  concernente  la  «Definizione  dei livelli
          uniformi   di   assistenza   sanitaria»  ovvero  dal  Piano
          sanitario  nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
          4, lettera b);
              c)  assicurare  l'adeguamento  delle  strutture e delle
          attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
              d)   assicurare   l'applicazione   delle   disposizioni
          comunitarie in materia;
              e)  garantire  l'osservanza  delle  norme  nazionali in
          materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
          protezione   acustica,   sicurezza  elettrica,  continuita'
          elettrica,  sicurezza  antinfortunistica, igiene dei luoghi
          di   lavoro,   protezione   dalle   radiazioni  ionizzanti,
          eliminazione  delle  barriere  architettoniche, smaltimento
          dei   rifiuti,   condizioni  microclimatiche,  impianti  di
          distribuzione  dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
          di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
          utenti del servizio;
              f)  prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie
          in  classi  differenziate in relazione alla tipologia delle
          prestazioni erogabili;
              g)  prevedere  l'obbligo  di  controllo  della qualita'
          delle prestazioni erogate;
              h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture
          e  dei  presidi  gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei
          requisiti  minimi, al fine di garantire un adeguato livello
          di   qualita'  delle  prestazioni  compatibilmente  con  le
          risorse a disposizione.
             5. (Abrogato).
             6. (Abrogato).
             7. (Abrogato).
             8.  Le  unita'  sanitarie  locali,  in  deroga  a quanto
          previsto   dai  precedenti  commi  5  e  7,  utilizzano  il
          personale  sanitario  in  servizio  alla data di entrata in
          vigore  del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
          sensi  dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  28
          settembre  1990,  n.  316,  13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo
          1992,  n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per
          il  suddetto  personale valgono le convenzioni stipulate ai
          sensi  dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
          Entro  il  triennio  indicato al comma 7 le regioni possono
          inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai
          fini    del    miglioramento    del   servizio   richiedano
          l'instaurarsi  di  un  rapporto  d'impiego. A questi fini i
          medici  specialistici  ambulatoriali  di cui al decreto del
          Presidente  della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che
          alla  data  del  31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente
          attivita'  ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico
          orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
          medesima   data   non   avevano   altro  tipo  di  rapporto
          convenzionale  con  il  Servizio  sanitario nazionale o con
          altre  istituzioni  pubbliche o private, sono inquadrati, a
          domanda,  previo  giudizio  di idoneita', nel primo livello
          dirigenziale   del   ruolo   medico  in  soprannumero.  Con
          regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
          n.  517,  ai  sensi  dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n.
          400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
          del  Ministro  della sanita' di concerto con i Ministri del
          tesoro  e della funzione pubblica sono determinati i tempi,
          le  procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi
          di   idoneita'.   In   sede   di   revisione  dei  rapporti
          convenzionali   in  atto,  l'accordo  collettivo  nazionale
          disciplina   l'adeguamento   dei   rapporti  medesimi  alle
          esigenze    di    flessibilita'   operativa,   incluse   la
          riorganizzazione  degli  orari  e  le  forme  di  mobilita'
          interaziendale,  nonche'  i  criteri  di integrazione dello
          specialista  ambulatoriale  nella  assistenza distrettuale.
          Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449.
             8-bis.  I  medici  che  frequentano  il secondo anno del
          corso biennale di formazione specifica in medicina generale
          possono  presentare,  nei  termini  stabiliti,  domanda per
          l'inclusione   nella   graduatoria   regionale  dei  medici
          aspiranti  alla  assegnazione  degli  incarichi di medicina
          generale,  autocertificando  la frequenza al corso, qualora
          il  corso  non sia concluso e il relativo attestato non sia
          stato  rilasciato  entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a
          causa  del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato
          di    superamento    del   corso   biennale   e'   prodotto
          dall'interessato,  durante  il  periodo  di validita' della
          graduatoria   regionale,   unitamente   alla   domanda   di
          assegnazione  delle  zone carenti. Il mancato conseguimento
          dell'attestato  comporta la cancellazione dalla graduatoria
          regionale.»