Art. 24. Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 41 del decreto legislativo, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il contenuto delle segnalazioni e' definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis).».
Note all'art. 24: - Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 41 (Segnalazione di operazioni sospette). - 1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, entita', natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. 1-bis. Il contenuto delle segnalazioni e' definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis). 2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: a) per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria di cui all'art. 11 e per i soggetti indicati all'art. 13, comma 1, lettera a), ancorche' contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d'Italia; b) per i professionisti di cui all'art. 12 e per i revisori contabili indicati all'art. 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali; c) per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell'art. 14 con decreto del Ministro dell'interno. 3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento. 4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. 5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finche' non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operativita', o possa ostacolare le indagini. 6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalita' ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilita' di alcun tipo.».