Art. 24.

Modifiche  all'articolo  41 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  41  del  decreto  legislativo, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
  «1-bis.  Il  contenuto delle segnalazioni e' definito dalla UIF con
proprie  istruzioni  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  6,  lettera
e-bis).».
 
          Note all'art. 24:
             -  Il  testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  41  (Segnalazione di operazioni sospette). - 1. I
          soggetti  indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e
          14   inviano  alla  UIF,  una  segnalazione  di  operazione
          sospetta   quando   sanno,   sospettano   o   hanno  motivi
          ragionevoli  per  sospettare che siano in corso o che siano
          state  compiute  o  tentate  operazioni di riciclaggio o di
          finanziamento  del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle
          caratteristiche,   entita',  natura  dell'operazione  o  da
          qualsivoglia  altra circostanza conosciuta in ragione delle
          funzioni  esercitate,  tenuto  conto  anche della capacita'
          economica  e  dell'attivita'  svolta  dal  soggetto  cui e'
          riferita,   in   base  agli  elementi  a  disposizione  dei
          segnalanti,  acquisiti  nell'ambito  dell'attivita'  svolta
          ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
             1-bis. Il contenuto delle segnalazioni e' definito dalla
          UIF  con  proprie istruzioni ai sensi dell'art. 6, comma 6,
          lettera e-bis).
             2.   Al   fine   di   agevolare  l'individuazione  delle
          operazioni  sospette,  su proposta della UIF sono emanati e
          periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:
              a) per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, dalla
          lettera   a)  alla  lettera  d),  e  lettera  f),  per  gli
          intermediari  finanziari  e gli altri soggetti che svolgono
          attivita'  finanziaria  di cui all'art. 11 e per i soggetti
          indicati  all'art.  13,  comma  1,  lettera  a),  ancorche'
          contemporaneamente  iscritti  al registro dei revisori, con
          provvedimento della Banca d'Italia;
              b)  per  i  professionisti  di  cui all'art. 12 e per i
          revisori  contabili  indicati all'art. 13, comma 1, lettera
          b),  con  decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli
          ordini professionali;
              c)  per  i  soggetti  indicati  nell'art.  10, comma 2,
          lettere  e)  e  g),  e per quelli indicati nell'art. 14 con
          decreto del Ministro dell'interno.
             3.  Gli  indicatori  di  anomalia elaborati ai sensi del
          comma  2  sono  sottoposti  prima  della loro emanazione al
          Comitato   di  sicurezza  finanziaria  per  assicurarne  il
          coordinamento.
             4.  Le  segnalazioni  sono effettuate senza ritardo, ove
          possibile   prima   di  eseguire  l'operazione,  appena  il
          soggetto  tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli
          elementi di sospetto.
             5.  I  soggetti  tenuti  all'obbligo  di segnalazione si
          astengono  dal  compiere  l'operazione  finche'  non  hanno
          effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non
          sia  possibile  tenuto  conto della normale operativita', o
          possa ostacolare le indagini.
             6.  Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai
          sensi   e   per   gli   effetti   del  presente  capo,  non
          costituiscono  violazione degli obblighi di segretezza, del
          segreto  professionale  o  di  eventuali  restrizioni  alla
          comunicazione  di informazioni imposte in sede contrattuale
          o    da    disposizioni    legislative,   regolamentari   o
          amministrative  e,  se poste in essere per le finalita' ivi
          previste e in buona fede, non comportano responsabilita' di
          alcun tipo.».