Art. 8.

Modifiche  all'articolo  15 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  15  del  decreto  legislativo  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b) le parole: «collegate o frazionate» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «tra  di  loro collegate per realizzare
un'operazione frazionata»;
   b) al comma 2 la parola: «collegate» e' sostituita dalla seguente:
«frazionate».
 
          Note all'art. 8:
             -  Il testo dell'art. 15, del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  15 (Obblighi di adeguata verifica della clientela
          da  parte  degli  intermediari  finanziari  e  degli  altri
          soggetti   esercenti   attivita'  finanziaria).  -  1.  Gli
          intermediari  finanziari  e  gli  altri  soggetti esercenti
          attivita'  finanziaria  di  cui  all'art.  11 osservano gli
          obblighi  di adeguata verifica della clientela in relazione
          ai  rapporti  e  alle  operazioni inerenti allo svolgimento
          dell'attivita'  istituzionale  o professionale degli stessi
          ed, in particolare, nei seguenti casi:
              a) quando instaurano un rapporto continuativo;
              b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai
          clienti  che comportino la trasmissione o la movimentazione
          di  mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000
          euro,  indipendentemente dal fatto che siano effettuate con
          una  operazione unica o con piu' operazioni che appaiono un
          tra   di   loro   collegate  per  realizzare  un'operazione
          frazionata;
              c)   quando   vi   e'  sospetto  di  riciclaggio  o  di
          finanziamento    del   terrorismo,   indipendentemente   da
          qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
              d)   quando   vi   sono   dubbi   sulla  veridicita'  o
          sull'adeguatezza  dei dati precedentemente ottenuti ai fini
          dell'identificazione di un cliente.
             2.  Gli  intermediari,  nell'ambito della loro autonomia
          organizzativa,  possono  individuare classi di operazioni e
          di  importo  non  significative  ai  fini della rilevazione
          delle operazioni che appaiono frazionate.
             3.  Gli  obblighi  di  adeguata verifica della clientela
          sono  osservati  altresi'  nei  casi  in cui le banche, gli
          istituti  di  moneta elettronica e le Poste Italiane S.p.A.
          agiscano   da   tramite   o   siano   comunque   parte  nel
          trasferimento  di denaro contante o titoli al portatore, in
          euro  o  valuta  estera,  effettuato a qualsiasi titolo tra
          soggetti   diversi,  di  importo  complessivamente  pari  o
          superiore a 15.000 euro.
             4.  Gli  agenti in attivita' finanziaria di cui all'art.
          11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata
          verifica della clientela anche per le operazioni di importo
          inferiore a 15.000 euro.».