IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
   Visto  il  decreto  legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di seguito "testo unico");
   Visto  l'articolo  6, comma 1, lett. a), del testo unico, ai sensi
del   quale   la   Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,  disciplina
l'adeguatezza  patrimoniale,  il  contenimento  del rischio nelle sue
diverse   configurazioni,   le   partecipazioni   detenibili  nonche'
l'organizzazione  amministrativa  e  contabile  e i controlli interni
delle societa' di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM");
   Visto  l'art.  11,  comma 1, lettera a), del testo unico, ai sensi
del  quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, determina la nozione
di  gruppo  rilevante  ai  fini della verifica dei requisiti previsti
dall'art. 19, comma 1, lettera h);
   Visto  l'articolo 15, comma 5, del testo unico, ai sensi del quale
la   Banca   d'Italia   determina  per  le  SIM:  la  partecipazio-ne
qualificata  e  le soglie partecipative al superamento delle quali e'
dovuta la comunicazione preventiva prevista dal commna 1 del medesimo
articolo;  i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando il
diritto  di  voto  spetta  o e' attribuito a un sog-getto diverso dal
socio  o  quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto
di   voto;  le  procedure  e  i  termini  per  l'effettuazione  delle
comunicazioni;
   Visto  l'articolo 19, comma 1, lett. d), del testo unico, il quale
prevede  che  la  Banca  d'Italia determina in via generale l'importo
minimo del capitale versato delle SIM;
   Visto  l'articolo  26, comma 2, del testo unico ai sensi del quale
la  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,  stabilisce  le  norme  di
attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e
le  procedure  che  devono  essere  rispettate perche' le SIM possano
prestare  negli  altri  stati  comunitari  i servizi ammessi al mutuo
riconoscimento  mediante  lo  stabilimento  di succursali o la libera
prestazione  di  servizi, nonche' le condizioni e le procedure per il
rilascio  alle  SIM dell'autorizzazione a prestare, negli altri Stati
comunitari,  le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e negli
Stati extracomunitari i propri servizi;
   Visto  l'art.  5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
successive  modifiche  e  integrazioni,  che  attribuisce  alla Banca
d'Italia  il compito di emanare disposizioni relativamente alle forme
tecniche,  su  base individuale e su base consoli-data, dei bilanci e
delle situazioni dei conti destinate al pubblico degli enti creditizi
e finanziari nonche' alle modalita' e ai ter-mini della pubblicazione
delle situazioni dei conti;
   Visto  il  decreto  n.  469  dell'11 novembre 1998 con il quale il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha
stabilito i requisiti di onorabilita' che devono essere posseduti dai
partecipanti al capitale delle SIM;
   Sentita la CONSOB;

   Emana:

   l'unito Regolamento per l'attuazione delle norme sopra richiamate.
   1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dal comma 2:
   a)  il  Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991,
ai   sensi   della   legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  e  succes-sive
modificazioni e integrazioni;
   b)  il  Regolamento  emanato  dalla  Banca d'Italia il 29 novembre
1996,  ai  sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 luglio 1996,
n. 415;
   c)  il  Regolamento  emanato  dalla  Banca d'Italia il 24 dicembre
1996,  ai  sensi  dell' art. 6, commi 1, lett. d) e 4, del-l'art. 10,
comma  6 e dell'art. 25, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415;
   d)  il  Regolamento  emanato  dalla Banca d'Italia il 30 settembre
1997,  ai  sensi  degli  artt.  2, comma 4 e 25, comma 1 lett. a) del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
   2.  Continuano  a  essere  applicati  fino alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del testo unico:
   a)  il  Capitolo  V  del  citato  Regolamento  emanato dalla Banca
d'Italia il 24 dicembre 1996;
   b) il Capitolo I, paragrafo 5 (Comunicazioni alla Banca d'Italia),
e  il Capitolo 3 del citato Regolamento emanato dal-la Banca d'Italia
il 30 settembre 1997.
   3.  Il  presente  Regolamento  entra  in  vigore  a partire dal 1o
gennaio 2001, fatta eccezione per:
   a)  il  Titolo  III,  Capitolo  3,  Sezione  X  (Trattamento delle
opzioni), che entra in vigore a decorrere dal 1o luglio 2001;
   b)  il  Titolo  IV  (Bilancio di esercizio), che entra in vigore a
partire  dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 1999.

   Roma, 4 agosto 2000
                                                Il Governatore: FAZIO