Art. 2. Il contributo di cui all'art. 1, deve essere effettuato in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 15 luglio ed il 15 gennaio, a partire dalla semestralita' scadente il 15 luglio 2000 e si riferisce al fatturato annuo dei prodotti di cui al richiamato art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'anno precedente. Roma, 14 luglio 2000 Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pagano Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2000 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 152