Art. 2.
  Il contributo di cui all'art. 1, deve essere effettuato in due rate
semestrali  scadenti rispettivamente il 15 luglio ed il 15 gennaio, a
partire dalla semestralita' scadente il 15 luglio 2000 e si riferisce
al  fatturato  annuo dei prodotti di cui al richiamato art. 59, comma
1,   della   legge   23 dicembre  1999,  n.  488,  relativo  all'anno
precedente.
    Roma, 14 luglio 2000

                                         Il Ministro delle politiche
                                             agricole e forestali
                                               Pecoraro Scanio

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
    e della programmazione economica
                Pagano

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 152