Art. 3


               Attribuzioni degli organi dell'Agenzia

  1.  Il  Direttore  dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale,
puo'  nominare  uno o piu' delegati, convoca il Consiglio direttivo e
stabilisce  l'ordine  del  giorno  delle  sedute. Provvede, altresi',
all'attuazione  degli  indirizzi  e  delle  linee  guida  fissate dal
Consiglio  direttivo  in  materia  di amministrazione, assegnazione e
destinazione   dei  beni  sequestrati  e  confiscati  e  presenta  al
Consiglio  direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il
Direttore  riferisce  periodicamente ai Ministri dell'interno e della
giustizia  e  presenta una relazione semestrale sull'attivita' svolta
dall'Agenzia,    fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo
2-duodecies,  comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n.
575.
  2.  L'Agenzia  provvede  all'amministrazione dei beni sequestrati e
confiscati   e  adotta  i  provvedimenti  di  destinazione  dei  beni
confiscati  per  le  prioritarie  finalita'  istituzionali e sociali,
secondo  le  modalita' indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive  modificazioni.  Nelle  ipotesi eccezionali previste dalle
norme  in  materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando
il   bene   sia   improduttivo,  oggettivamente  inutilizzabile,  non
destinabile  o  non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio
direttivo,  adotta, altresi', i provvedimenti di vendita, distruzione
o  demolizione, secondo le modalita' previste dalla medesima legge n.
575 del 1965.
  3.  L'Agenzia  per le attivita' connesse all'amministrazione e alla
destinazione  dei beni sequestrati e confiscati puo' avvalersi, senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica delle prefetture
territorialmente  competenti.  In  tali casi i prefetti costituiscono
senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di
supporto  cui  possono  partecipare  anche  rappresentanti  di  altre
amministrazioni, enti o associazioni.
  4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:
    a)  adotta  gli  atti di indirizzo e le linee guida in materia di
amministrazione,  assegnazione  e destinazione dei beni sequestrati e
confiscati;
    b)  programma  l'assegnazione  e  la  destinazione  dei  beni  in
previsione della confisca;
   c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;
    d)  richiede  la  modifica  della  destinazione  d'uso  del  bene
confiscato,  in  funzione della valorizzazione dello stesso o del suo
utilizzo  per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga agli
strumenti urbanistici;
    e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
    f)  verifica  l'utilizzo  dei  beni, da parte dei privati e degli
enti  pubblici,  conformemente  ai provvedimenti di assegnazione e di
destinazione;
    g)  revoca  il  provvedimento  di assegnazione e destinazione nel
caso  di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita'
indicate;
    h)   sottoscrive   convenzioni   e   protocolli   con   pubbliche
amministrazioni,  regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed
associazioni per le finalita' del presente decreto;
    i) provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari
esigenze, di sedi secondarie;
    l) adotta un regolamento di organizzazione interna.
  5.  Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a
partecipare   i   rappresentanti   delle  amministrazioni  pubbliche,
centrali   e   locali,   dell'autorita'   giudiziaria,   di  enti  ed
associazioni di volta in volta interessati.
  6. Il collegio dei revisori provvede:
    a) al riscontro degli atti di gestione;
    b)   alla  verifica  del  bilancio  di  previsione  e  del  conto
consuntivo, redigendo apposite relazioni;
    c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.