Art. 3 Attribuzioni degli organi dell'Agenzia 1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, puo' nominare uno o piu' delegati, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresi', all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575. 2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalita' istituzionali e sociali, secondo le modalita' indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nelle ipotesi eccezionali previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, altresi', i provvedimenti di vendita, distruzione o demolizione, secondo le modalita' previste dalla medesima legge n. 575 del 1965. 3. L'Agenzia per le attivita' connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni. 4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo: a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca; c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati; d) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici; e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita' indicate; h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalita' del presente decreto; i) provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie; l) adotta un regolamento di organizzazione interna. 5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, dell'autorita' giudiziaria, di enti ed associazioni di volta in volta interessati. 6. Il collegio dei revisori provvede: a) al riscontro degli atti di gestione; b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.