Art. 4 Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati: a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia; b) la contabilita' finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati; c) le comunicazioni, anche telematiche, tra l'Agenzia e l'Autorita' giudiziaria, nonche' i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia, anche in relazione ai procedimenti penali e di prevenzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), c), d) ed e), pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento. 2. I rapporti tra l'Agenzia e Agenzia del demanio per l'amministrazione e la custodia dei beni confiscati, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa. 3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti puo' avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose. 4. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.