Art. 4


             Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo
17,  comma  1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia  e  delle  finanze  e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono disciplinati:
    a)   l'organizzazione  e  la  dotazione  delle  risorse  umane  e
strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;
    b) la contabilita' finanziaria ed economico patrimoniale relativa
alla  gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria
e  contabile  dalle  attivita' di amministrazione e custodia dei beni
sequestrati e confiscati;
    c)   le   comunicazioni,   anche  telematiche,  tra  l'Agenzia  e
l'Autorita'  giudiziaria,  nonche' i flussi informativi necessari per
l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia, anche in relazione ai
procedimenti  penali e di prevenzione di cui all'articolo 1, comma 3,
lettere b), c), d) ed e), pendenti alla data di entrata in vigore del
regolamento.
  2.   I   rapporti   tra   l'Agenzia   e  Agenzia  del  demanio  per
l'amministrazione   e   la  custodia  dei  beni  confiscati,  di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), sono disciplinati mediante
apposita convenzione non onerosa.
  3.  Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento,
ovvero,  quando  piu'  di  uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al
comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti puo' avvalersi
di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie
fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.
  4.  L'Agenzia  e'  inserita  nella Tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.