Art. 8 
 
                     Rappresentanza in giudizio 
 
  1. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle  leggi
e delle norme giuridiche nella rappresentanza e  difesa  in  giudizio
dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui  al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.