Art. 9


                           Foro esclusivo

  1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice
amministrativo  derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi
incluse  quelle  cautelari, e' competente il tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di
cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
  2.  Nelle  controversie di cui al comma 1, l'Agenzia e' domiciliata
presso l'Avvocatura generale dello Stato.