Art. 2 Attivita' degli amministratori giudiziari 1. Gli iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati. 2. La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca e' riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti in gestione aziendale di cui all'articolo 1, comma 2. 3. L'elencazione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' espressamente attribuita dalla legge ovvero da regolamenti agli amministratori giudiziari.