Art. 2 
 
 
              Attivita' degli amministratori giudiziari 
 
  1.  Gli  iscritti   nell'Albo   degli   amministratori   giudiziari
provvedono alla custodia, alla  conservazione  e  all'amministrazione
dei beni sequestrati. 
  2. La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro
o confisca e' riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti  in
gestione aziendale di cui all'articolo 1, comma 2. 
  3. L'elencazione delle  attivita'  di  cui  ai  commi  1  e  2  non
pregiudica  l'esercizio  di  ogni   altra   attivita'   espressamente
attribuita dalla legge  ovvero  da  regolamenti  agli  amministratori
giudiziari.