Art. 4 
 
 
                            Onorabilita' 
 
  1. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che: 
    a)  si  trovano  in  stato  di  interdizione  temporanea   o   di
sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche  e  delle
imprese; 
    b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai  sensi  della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge  31  maggio  1965,  n.
575,  e   successive   modificazioni,   salvi   gli   effetti   della
riabilitazione; 
    c)  hanno  riportato  condanna   definitiva   alla   pena   della
reclusione, anche se  condizionalmente  sospesa,  salvi  gli  effetti
della riabilitazione: 
      1) per uno dei delitti previsti  dal  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267; 
      2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro  V  del
Codice Civile; 
      3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a  un
anno; 
      4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la
fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica,  per
un tempo non inferiore a sei mesi; 
    d)  non  hanno  riportato  negli  ultimi  dieci   anni   sanzioni
disciplinari   diverse   dall'ammonimento,    irrogate    dall'ordine
professionale di appartenenza. 
 
          Note all'art. 4: 
              - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure  di
          prevenzione nei confronti delle persone pericolose  per  la
          sicurezza e per la pubblica moralita'.». 
              - Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi  note  alle
          premesse. 
              - Il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  reca:
          «Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa.». 
              - Il titolo XI del libro  V  del  codice  civile  reca:
          «Disposizioni  penali  in  materia   di   societa'   e   di
          consorzi.».