Art. 4 Onorabilita' 1. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che: a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile; 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi; d) non hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.
Note all'art. 4: - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'.». - Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi note alle premesse. - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.». - Il titolo XI del libro V del codice civile reca: «Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi.».