Art. 6 Vigilanza del Ministro della giustizia 1. Il Ministero vigila sull'attivita' degli iscritti nell'Albo. 2. L'autorita' giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e gli ordini professionali interessati comunicano al Ministero i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attivita' di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati. 3. Il Ministero, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneita' al corretto svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, sentito l'interessato, puo' disporre con decreto motivato la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore ad un anno e nei casi piu' gravi puo' disporre la cancellazione. 4. Il Ministero puo' altresi' procedere alla sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati all'articolo 4, comma 1, fino all'esito del procedimento. 5. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono notificati all'interessato.