Art. 6 
 
 
               Vigilanza del Ministro della giustizia 
 
  1. Il Ministero vigila sull'attivita' degli iscritti nell'Albo. 
  2. L'autorita' giudiziaria, le amministrazioni dello  Stato  e  gli
enti pubblici e gli ordini professionali  interessati  comunicano  al
Ministero i  provvedimenti  adottati  a  carico  degli  iscritti  per
inadempienze ai doveri inerenti alle attivita' di amministrazione dei
beni sequestrati o confiscati. 
  3. Il Ministero, quando accerta fatti che compromettono  gravemente
l'idoneita'  al  corretto  svolgimento   delle   attivita'   di   cui
all'articolo 2, sentito  l'interessato,  puo'  disporre  con  decreto
motivato la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un  periodo
non superiore ad un anno e nei  casi  piu'  gravi  puo'  disporre  la
cancellazione. 
  4. Il Ministero puo' altresi' procedere alla sospensione in caso di
pendenza di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei
reati  indicati  all'articolo  4,  comma  1,   fino   all'esito   del
procedimento. 
  5.  I  provvedimenti  previsti  dal   comma   3   sono   notificati
all'interessato.