Art. 7 
 
 
          Iscrizione in sede di prima formazione dell'Albo 
 
  1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministero, accertati i titoli  dei  richiedenti,  procede
alla  formazione  dell'Albo.  L'Albo  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del  Ministro  della
giustizia. 
  2. In sede di prima formazione possono  essere  iscritti  all'Albo,
purche' presentino domanda entro il  termine  di  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
    a) gli iscritti nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli
esperti contabili e nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni; 
    b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a)  che
abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la  data  di  entrata  in
vigore  del   presente   decreto,   l'attivita'   di   amministratore
giudiziario. 
  3. Per la sezione degli  esperti  in  gestione  aziendale,  possono
essere iscritti all'Albo, purche' presentino domanda entro il termine
di centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto: 
    a) i soggetti di cui al comma 2, lettere a)  e  b),  che  abbiano
svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore  del
presente  decreto,  l'attivita'  di  amministratore  giudiziario   di
aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma
4-bis, della legge  31  maggio  1965,  n.  575,  ovvero  di  curatore
fallimentare   o   di   altro   organo   della   procedura   nominato
dall'autorita' giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di
crisi aziendali; 
    b) i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti  la
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'attivita'  di
commissario per l'amministrazione delle grandi imprese  in  crisi  ai
sensi  del  decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,  e   del
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio  2004,  n.  39,  e  successive
modificazioni. 
  4. Per i soggetti di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  il  termine
indicato ai commi 2 e 3 e' ridotto a tre anni. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2-sexies, comma  4-bis,
          della citata legge 31 maggio 1965, n. 575: 
              «4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia  ad  oggetto
          aziende, il tribunale nomina un amministratore  giudiziario
          scelto nella  sezione  di  esperti  in  gestione  aziendale
          dell'Albo nazionale degli amministratori  giudiziari.  Egli
          deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla  nomina,
          una  relazione  particolareggiata  sullo  stato   e   sulla
          consistenza dei beni aziendali sequestrati,  nonche'  sullo
          stato  dell'attivita'  aziendale.  Il  tribunale,   sentiti
          l'amministratore giudiziario e il pubblico  ministero,  ove
          rilevi concrete prospettive di  prosecuzione  dell'impresa,
          approva il programma con decreto motivato e  impartisce  le
          direttive di gestione dell'impresa.». 
              - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270,  reca:
          «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria  delle
          grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art.  1
          della legge 30 luglio 1998, n. 274.». 
              -  Il  decreto-legge  23   dicembre   2003,   n.   347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2004, n. 39, reca: «Misure urgenti per la  ristrutturazione
          industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.».