Art. 7 Iscrizione in sede di prima formazione dell'Albo 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione dell'Albo. L'Albo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro della giustizia. 2. In sede di prima formazione possono essere iscritti all'Albo, purche' presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni; b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di amministratore giudiziario. 3. Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, possono essere iscritti all'Albo, purche' presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 4-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall'autorita' giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali; b) i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni. 4. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, il termine indicato ai commi 2 e 3 e' ridotto a tre anni.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 2-sexies, comma 4-bis, della citata legge 31 maggio 1965, n. 575: «4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche' sullo stato dell'attivita' aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.». - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, reca: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.». - Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, reca: «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.».