Art. 8 
 
 
              Compensi degli amministratori giudiziari 
 
  1. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanare  su
proposta del Ministro della giustizia, di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo  economico,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'   di   calcolo   e
liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari. 
  2. Il decreto di cui  al  comma  1  e'  emanato  sulla  base  delle
seguenti norme di principio: 
    a)  previsione  di  tabelle  differenziate  per  singoli  beni  o
complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda; 
    b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di  sequestro  o
confisca  patrimoni  misti,  che  comprendano  sia  singoli  beni   o
complessi di beni che beni costituiti  in  azienda,  si  applichi  il
criterio  della  prevalenza,  con  riferimento  alla  gestione   piu'
onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi  per  ogni  altra
tipologia di gestione meno onerosa; 
    c) previsione che il compenso sia comunque stabilito  sulla  base
di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti  in
azienda,  quale  risultante  dalla   relazione   di   stima   redatta
dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni; 
    d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito,
su proposta del  giudice  delegato,  nell'ambito  di  percentuali  da
definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento,  sulla  base  dei
seguenti elementi: 
      1)  complessita'  dell'incarico  o  concrete   difficolta'   di
gestione; 
      2) possibilita' di usufruire di coadiutori; 
      3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati; 
      4) qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; 
      5) sollecitudine con cui sono state condotte  le  attivita'  di
amministrazione; 
    e) previsione della possibilita'  di  ulteriore  maggiorazione  a
fronte  di  amministrazioni   estremamente   complesse,   ovvero   di
eccezionale valore del patrimonio o dei beni  costituiti  in  azienda
oggetto  di  sequestro  o  confisca,  ovvero  ancora   di   risultati
dell'amministrazione particolarmente positivi; 
    f) previsione delle  modalita'  di  calcolo  e  liquidazione  del
compenso nel caso in  cui  siano  nominati  piu'  amministratori  per
un'unica procedura. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettera b), della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 3.