Art. 8 Compensi degli amministratori giudiziari 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sulla base delle seguenti norme di principio: a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda; b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa; c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni; d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi: 1) complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di gestione; 2) possibilita' di usufruire di coadiutori; 3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati; 4) qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; 5) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita' di amministrazione; e) previsione della possibilita' di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi; f) previsione delle modalita' di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati piu' amministratori per un'unica procedura.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 3.