(parte 1)
                               Art. 2 
 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
  46, recante attuazione della  direttiva  93/42/CEE,  concernente  i
  dispositivi medici. 
 
    1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) ovunque  ricorra,  l'espressione:  «mandatario  stabilito  nella
Comunita'» e' sostituita dalla seguente: «mandatario»; 
  b)  ovunque  ricorra,  l'espressione:  «organismo   designato»   e'
sostituita dalla seguente «organismo notificato»; 
  c) ovunque ricorrano, le espressioni: «Ministero della sanita'»  o:
«Ministro  della  sanita'»  sono  sostituite  rispettivamente   dalle
seguenti «Ministero della salute» o: «Ministro della salute»; 
  d) ovunque ricorrano, le  espressioni:  «Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato» o:  «Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato» sono sostituite  rispettivamente  dalle
seguenti: «Ministero dello sviluppo  economico»  o:  «Ministro  dello
sviluppo economico»; 
  e) all'articolo 1, comma 2: 
  1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, impianto,
software,  sostanza  o  altro  prodotto,  utilizzato  da  solo  o  in
combinazione, compreso  il  software  destinato  dal  fabbricante  ad
essere  impiegato  specificamente  con   finalita'   diagnostiche   o
terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del  dispositivo,
destinato dal fabbricante ad essere impiegato  sull'uomo  a  fini  di
diagnosi, prevenzione,  controllo,  terapia  o  attenuazione  di  una
malattia;   di   diagnosi,   controllo,   terapia,   attenuazione   o
compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione
o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di  intervento
sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale,
nel o sul corpo umano, cui e' destinato, con  mezzi  farmacologici  o
immunologici ne' mediante processo  metabolico  ma  la  cui  funzione
possa essere coadiuvata da tali mezzi;»; 
  2) dopo la lettera i-bis sono aggiunte le seguenti: 
  «i-ter)  dati  clinici:  informazioni  sulla  sicurezza   o   sulle
prestazioni ricavate dall'impiego di un dispositivo. I  dati  clinici
provengono dalle seguenti fonti: 
  1) indagini cliniche relative al dispositivo in questione; o 
  2) indagini cliniche o altri  studi  pubblicati  nella  letteratura
scientifica, relativi a un dispositivo analogo di cui e' dimostrabile
l'equivalenza al dispositivo in questione; o 
  3) relazioni pubblicate o non pubblicate su altre pratiche cliniche
relative al dispositivo in questione o a un  dispositivo  analogo  di
cui e' dimostrabile l'equivalenza al dispositivo in questione; 
  i-quater) sottocategoria di dispositivi: serie di  dispositivi  con
settori di utilizzo comuni o con tecnologie comuni; 
  i-quinquies) gruppo generico di dispositivi: serie  di  dispositivi
per i quali  e'  previsto  un  identico  o  analogo  utilizzo  e  che
condividono  la   stessa   tecnologia,   cosicche'   possono   essere
classificati in modo generico, senza tenere conto di  caratteristiche
specifiche; 
  i-sexies) dispositivo  monouso:  dispositivo  destinato  ad  essere
utilizzato una sola volta per un solo paziente.» ; 
  f) all'articolo 2: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Qualsiasi dispositivo destinato a somministrare  un  medicinale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
219, che recepisce il  codice  comunitario  sui  medicinali  per  uso
umano, e' soggetto al presente decreto, fatte salve  le  disposizioni
del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  relative   al
medicinale. Se, tuttavia, un dispositivo di questo tipo e' immesso in
commercio  in  modo  che  il  dispositivo  ed  il  medicinale   siano
integralmente  uniti  in  un  solo  prodotto,  destinato  ad   essere
utilizzato esclusivamente in tale associazione, e non riutilizzabile,
tale prodotto viene disciplinato dal decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219. I pertinenti requisiti essenziali dell'allegato  I  del
presente decreto legislativo si applicano  per  quanto  attiene  alle
caratteristiche di sicurezza e di prestazione del dispositivo.»; 
  2) al comma 2: 
  2.1) le parole: «decreto legislativo 29 maggio 1991, n.  178»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.
219, che recepisce il  codice  comunitario  sui  medicinali  per  uso
umano,»; 
  2.2) le parole: «devono essere»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«sono»; 
  3) al comma 2-bis: 
  3.1) le parole: «dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e  successive  modificazioni,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, che recepisce il  codice  comunitario  sui  medicinali  per  uso
umano,»; 
  3.2) le parole: «devono essere»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«sono»; 
  4) al comma 3: 
  4.1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) ai medicinali soggetti al decreto legislativo 24  aprile  2006,
n. 219, che recepisce il codice comunitario sui  medicinali  per  uso
umano.Nello stabilire se un determinato prodotto rientri  nell'ambito
di applicazione di tale decretooppure del presente  decreto  si  deve
tener conto in particolare del  principale  meccanismo  d'azione  del
prodotto stesso;»; 
  4.2) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
  «f) a organi, tessuti o cellule di origine umana,  ne'  a  prodotti
comprendenti o derivati da tessuti o cellule  di  origine  umana,  ad
eccezione dei dispositivi di cui al comma 2-bis;»; 
  5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Se un prodotto e' destinato dal produttore ad essere utilizzato
sia in conformita' delle disposizioni in materia  di  dispositivi  di
protezione individuale di cui al decreto legislativo 2 gennaio  1997,
n. 10, sia in conformita' del presente decreto, sono rispettati anche
i requisiti essenziali in materia di sanita'  e  sicurezza  stabiliti
nel decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.»; 
  6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il presente decreto lascia  impregiudicata  l'applicazione  dei
decreti legislativi 26 maggio 2000,  n.  241,  di  recepimento  delle
direttive comunitarie in materia di  protezione  sanitaria  contro  i
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e 26  maggio  2000,  n.
187,  di  recepimento  delle  direttive  comunitarie  in  materia  di
protezione sanitaria  contro  i  rischi  derivanti  dalle  radiazioni
ionizzanti in ambito medico, e dei relativi decreti attuativi».; 
  7) al comma 5-bis le parole: «articolo  2,  comma  4,  del  decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 615» sono sostituite dalle  seguenti
«articolo 1, comma 4, del decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.
194, recepente la normativa comunitaria  in  tema  di  compatibilita'
elettromagnetica dei prodotti»; 
  g) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «1-bis. Laddove esista un rischio per la salute dei pazienti, degli
operatori tecnici o dei terzi, i dispositivi che sono anche  macchine
ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/42/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle
macchine, rispettano altresi' i requisiti essenziali  in  materia  di
salute e sicurezza  stabiliti  nell'allegato  I  di  tale  direttiva,
qualora detti requisiti essenziali in materia di salute  e  sicurezza
siano piu' specifici dei requisiti essenziali stabiliti nell'allegato
I del presente decreto legislativo.»; 
  h) all'articolo 5: 
  a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) i dispositivi su misura possono essere immessi in  commercio  e
messi  in  servizio  quando  rispondono  alle  condizioni  prescritte
dall'articolo 11 e dall'allegato VIII;  i  dispositivi  delle  classi
IIa, IIb e III sono muniti della dichiarazione  di  cui  all'allegato
VIII, che  e'  messa  a  disposizione  di  un  determinato  paziente,
identificato mediante il nome, un acronimo o un codice numerico.»; 
  b) il comma 5 e' abrogato; 
  i)  all'articolo  6,  ovunque  ricorra,  la  parola:   «norme»   e'
sostituita dalle seguenti: «norme tecniche»; 
  l) l'articolo 7, comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il Ministero della salute, quando accerta che un dispositivo di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, lettera b), ancorche'  installato  e
utilizzato correttamente secondo la sua  destinazione  e  oggetto  di
manutenzione regolare, puo' compromettere la salute  e  la  sicurezza
dei pazienti, degli utilizzatori o di terzi, ne dispone il ritiro dal
mercato a cura e spese del fabbricante o del suo mandatario, ne vieta
o  limita  l'immissione  in  commercio  o  la  messa   in   servizio,
informandone il Ministero  dello  sviluppo  economico.  Il  Ministero
della salute comunica, immediatamente i provvedimenti  adottati  alla
Commissione delle Comunita' europee, indicando in particolare  se  la
non conformita' del dispositivo al presente decreto deriva: 
  a) dalla mancanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 4; 
  b) da una non corretta applicazione delle  norme  tecniche  di  cui
all'articolo 6; 
  c) da una lacuna delle norme tecniche indicate all'articolo 6.»; 
  m) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Vigilanza sugli incidenti verificatisi  dopo  l'immissione
in commercio). - 1. Ai fini  del  presente  decreto  si  intende  per
incidente: 
  a) qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e
delle  prestazioni  di  un  dispositivo  medico,  nonche'   qualsiasi
inadeguatezza nell'etichettatura o nelle  istruzioni  per  l'uso  che
possono essere o essere stati causa di decesso o grave  peggioramento
delle condizioni di salute di un paziente o di un utilizzatore; 
  b) qualsiasi motivo  di  ordine  tecnico  o  medico  connesso  alle
caratteristiche o alle prestazioni di un dispositivo medico che,  per
le ragioni di cui alla lettera a), comporti il ritiro sistematico dei
dispositivi dello stesso tipo da parte del fabbricante. 
  2. Gli operatori sanitari pubblici  o  privati  che  nell'esercizio
della loro attivita' rilevano un incidente, come definito  dal  comma
1, lettera a), che coinvolga un dispositivo  medico,  sono  tenuti  a
darne comunicazione al Ministero della salute, nei termini e  con  le
modalita' stabilite con uno o piu' decreti ministeriali. 
  3. La comunicazione di cui al comma 2 e' effettuata direttamente  o
tramite la struttura sanitaria ove avviene l'incidente segnalato, nel
rispetto  di  eventuali  disposizioni  regionali  che  prevedano   la
presenza di referenti per la vigilanza sui dispositivi medici. 
  4. La comunicazione di cui ai commi  2  e  3  deve  essere  inviata
altresi' al fabbricante o al suo mandatario, anche per il tramite del
fornitore del dispositivo medico. 
  5. Fatto salvo l'obbligo di comunicazione previsto al comma  4,  il
Ministero della salute assicura la comunicazione al fabbricante o  al
suo mandatario delle informazioni ricevute ai sensi dei commi 2 e  3,
anche per il tramite del fornitore del dispositivo medico. 
  6.  Gli  operatori  sanitari  pubblici  o  privati  sono  tenuti  a
comunicare al fabbricante o al mandatario, direttamente o tramite  la
struttura sanitaria di appartenenza e, quindi, anche per  il  tramite
del fornitore del dispositivo medico, ogni altro  inconveniente  che,
pur non integrando le caratteristiche dell'incidente di cui al  comma
1, lettera a),  possa  consentire  l'adozione  delle  misure  atte  a
garantire  la  protezione  e  la  salute   dei   pazienti   e   degli
utilizzatori. 
  7. Nei termini e con le modalita' stabilite con uno o piu'  decreti
ministeriali, il fabbricante o il suo mandatario hanno  l'obbligo  di
dare immediata comunicazione al Ministero della salute  di  qualsiasi
incidente,  come  definito  al  comma  1,  di  cui  siano  venuti   a
conoscenza, nonche' delle azioni correttive di campo  intraprese  per
ridurre i rischi di decesso o di grave peggioramento dello  stato  di
salute associati all'utilizzo di un dispositivo medico. 
  8.  Il  Ministero  della  salute  registra  i  dati  relativi  agli
incidenti, come definiti al comma 1, riguardanti i dispositivi medici
. 
  9. Il Ministero della salute dopo aver effettuato una  valutazione,
se possibile insieme al fabbricante  o  al  suo  mandatario,  informa
immediatamente la Commissione europea e gli  altri  Stati  membri  in
merito alle misure adottate o  previste  per  ridurre  al  minimo  il
ripetersi di incidenti, ivi incluse le informazioni  sugli  incidenti
dai quali la valutazione ha avuto origine.»; 
  n) l'articolo 10 e' abrogato; 
  o) all'articolo 11: 
  1) ai commi 9 e 10 le  parole:  «stabilito  nella  Comunita'»  sono
soppresse; 
  2) al comma 11, l'ultimo periodo e' soppresso; 
  3) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
  «12. La decisione dell'organismo  notificato  presa  in  base  agli
allegati II, III, V e VI ha validita' massima di cinque anni  e  puo'
essere prorogata per  periodi  successivi  della  durata  massima  di
cinque anni, su richiesta presentata entro il termine  convenuto  nel
contratto firmato fra le due parti.»; 
  4) al  comma  14  le  parole:  «Il  Ministero  della  sanita'  puo'
autorizzare» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il  Ministero  della
salute autorizza»; 
  5) dopo il comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «14-bis.  Per  il  trattamento  di   singoli   pazienti   a   scopo
compassionevole, in casi eccezionali di necessita' ed urgenza  e  con
le  modalita'  stabilite  con  successivo  decreto  ministeriale,  il
Ministero della salute autorizza l'uso di dispositivi  medici  per  i
quali le procedure indicate  ai  comma  da  1  a  6  non  sono  state
espletate o completate.»; 
  p) all'articolo 12: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Procedura particolare
per sistemi e kit  completi  per  campo  operatorio  e  procedura  di
sterilizzazione)»; 
  2) il comma 4 e' sostituto dal seguente: 
  «4.  Qualsiasi  persona   fisica   o   giuridica   che,   ai   fini
dell'immissione in commercio, sterilizzi sistemi o kit  completi  per
campo operatorio di cui al comma 2 o altri dispositivi medici recanti
la  marcatura  CE  per   i   quali   i   fabbricanti   prevedono   la
sterilizzazione prima  dell'uso,  segue,  a  sua  scelta,  una  delle
procedure di cui  agli  allegati  II  o  V.  L'applicazione  di  tali
allegati e l'intervento dell'organismo notificato  si  limitano  agli
aspetti che riguardano il mantenimento della  sterilita'  finche'  la
confezione sterile non sia aperta o danneggiata. La persona  dichiara
che la sterilizzazione e' stata eseguita secondo  le  istruzioni  del
fabbricante.»; 
  3) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «Le  dichiarazioni  previste  nei  commi  2  e  4  sono  tenute   a
disposizione del Ministero della salute per cinque anni.»; 
  q) all'articolo 13: 
  1) al comma 1 dopo  le  parole:  «articolo  12»  sono  inserite  le
seguenti: « se ha sede legale nel territorio italiano» ; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Se non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante che  immette
in commercio a nome proprio un dispositivo, di cui al comma  1  o  di
cui  al  successivo  comma  3-bis,  designa   un   unico   mandatario
nell'Unione europea.Il mandatario che ha sede legale  nel  territorio
italiano comunica al Ministero della salute le  informazioni  di  cui
rispettivamente ai commi 1 o 3-bis» ; 
  3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il Ministero della salute, su richiesta,  comunica  agli  altri
Stati  membri  e  alla  Commissione  le  informazioni   fornite   dal
fabbricante o dal suo mandatario, di cui al comma 1»; 
  4) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «3-ter. Il Ministero  della  salute  stabilisce,  con  decreto,  le
modalita' per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo. 
  3-quater.  Il  Ministero  della  salute  verifica  annualmente   la
compatibilita' dell'ulteriore vigenza del presente  articolo  con  lo
stato di attivazione della banca dati  europea  di  cui  all'articolo
13-bis.» ; 
  r) all'articolo 13-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il Ministero della salute trasmette alla banca dati europea  le
seguenti informazioni: 
  a) i  dati  relativi  alla  registrazione  dei  fabbricanti  e  dei
mandatari,  nonche'  dei  dispositivi  di  cui  all'articolo  13,  ad
esclusione dei dati relativi ai dispositivi su misura; 
  b)  i  dati  relativi  ai   certificati   rilasciati,   modificati,
integrati, sospesi, ritirati o rifiutati secondo le procedure di  cui
agli allegati II, III, IV, V, VI e VII; 
  c) i dati ottenuti in base alla  procedura  di  vigilanza  definita
dall'articolo 9; 
  d) i dati relativi alle indagini cliniche di cui all'articolo 14.»; 
  s) l'articolo 13-ter e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13-ter (Misure particolari di sorveglianza sanitaria).  -  1.
Quando il Ministero della salute ritiene che, per garantire la tutela
della salute e della sicurezza e per  assicurare  il  rispetto  delle
esigenze  di  sanita'  pubblica,  un  dispositivo  o  un  gruppo   di
dispositivi debba essere ritirato dal mercato o che la sua immissione
in commercio e la sua  messa  in  servizio  debbano  essere  vietate,
limitate o sottoposte a condizioni particolari,  esso  puo'  adottare
tutte le misure transitorie necessarie e giustificate informandone la
Commissione europea e tutti gli altri Stati  membri  e  indicando  le
ragioni della sua decisione.»; 
  t) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per i dispositivi destinati ad indagini cliniche il fabbricante
o il suo mandatario segue la procedura prevista nell'allegato VIII  e
informa il Ministero  della  salute,  almeno  sessanta  giorni  prima
dell'inizio previsto per le indagini, mediante  le  dichiarazioni  di
cui al punto 2.2 dell'allegato VIII. 
  2.  Per  i  dispositivi  appartenenti  alla  classe  III,   per   i
dispositivi impiantabili  e  per  quelli  invasivi  a  lungo  termine
appartenenti alle classi IIa oppure IIb, i soggetti indicati al comma
1 possono iniziare le pertinenti indagini cliniche trascorsi sessanta
giorni dalla notifica, a meno che il  Ministero  della  salute  abbia
comunicato entro tale termine una decisione contraria per ragioni  di
sanita' pubblica o di ordine pubblico. 
  3. Le indagini cliniche di dispositivi medici diversi da quelli  di
cui al comma 2, possono iniziare prima della  scadenza  dei  sessanta
giorni purche' il Comitato etico competente abbia espresso un  parere
favorevole sul programma di tali indagini, compresa la revisione  del
piano di indagine clinica. 
  4. Il fabbricante di  dispositivi  o  il  suo  mandatario  tiene  a
disposizione del Ministero della salute, la  documentazione  prevista
nell'allegato VIII per i tempi previsti nello stesso. 
  5. L'impiego dei dispositivi di cui al comma  1  e'  limitato  alle
Aziende ospedaliere  pubbliche,  ai  Policlinici  universitari,  alle
Aziende  ospedaliere  ove  insistono  le  facolta'  di   medicina   e
chirurgia, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria, agli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, agli Istituti ed
Enti ecclesiastici di cui all'articolo 41  della  legge  23  dicembre
1978, n.  833,  di  istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale,
nonche' ai presidi  ospedalieri  gestiti  in  base  ai  provvedimenti
regionali  assunti  ai  sensi   dell'articolo   9-bis   del   decreto
legislativo n. 502 del 1992 e che presentano  i  requisiti  dell'alta
specialita' di cui al decreto  del  Ministro  della  sanita'  del  29
gennaio 1992, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  1°
febbraio 1992, fatti salvi i limiti e  le  condizioni  stabiliti  con
decreto del Ministero  della  salute.  Con  le  stesse  modalita'  il
Ministero della salute puo' stabilire  le  condizioni,  nel  rispetto
delle quali, strutture  diverse  da  quelle  del  precedente  periodo
possono impiegare i dispositivi di cui al comma 1, tenuto conto della
classe   di   rischio   del   dispositivo.   Le    spese    derivanti
dall'applicazione del presente comma sono a carico del fabbricante. 
  6. Le indagini cliniche devono svolgersi  secondo  le  disposizioni
dell'allegato X. 
  7. Il fabbricante o il suo mandatario notifica al  Ministero  della
salute la fine della indagine  clinica,  dandone  giustificazione  in
caso di conclusione anticipata.In caso di conclusione anticipata  per
motivi di sicurezza, tale notifica e' comunicata a  tutti  gli  Stati
membri e alla Commissione.Il fabbricante o il suo mandatario tiene  a
disposizione  del  Ministero  della  salute,  la  relazione  di   cui
all'allegato X, punto 2.3.7, per i tempi previsti nell'allegato VIII,
punto 4. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5  non  si  applicano  in
caso di indagini cliniche svolte con dispositivi  medici  recanti  la
marcatura CE, previa acquisizione del parere favorevole del  Comitato
etico competente e della comunicazione  dell'avvio  dell'indagine  al
Ministero della salute, secondo procedure e modalita'  stabilite  con
successivo decreto ministeriale. Le  spese  ulteriori  rispetto  alla
normale pratica clinica, derivanti dalla  applicazione  del  presente
comma, sono a carico del fabbricante. I dispositivi medici occorrenti
per le indagini cliniche, che  non  sono  gia'  stati  acquisiti  nel
rispetto delle  ordinarie  procedure  di  fornitura  dei  beni,  sono
altresi'  a  carico  del  fabbricante.   Rimangono   applicabili   le
disposizioni dell'allegato X. La presente deroga non  si  applica  se
dette  indagini  cliniche  riguardano  una  destinazione  d'uso   dei
dispositivi  diversa  da  quella   prevista   dal   procedimento   di
valutazione della conformita'. 
  9. Con decreto del Ministero  della  salute  sono  disciplinati  la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati  etici
in materia di indagini cliniche di dispositivi medici, prevedendo che
gli oneri, derivanti  dai  compensi  eventualmente  stabiliti  per  i
componenti dei Comitati e dal funzionamento  dei  medesimi  Comitati,
siano  posti  integralmente   a   carico   dei   soggetti   promotori
dell'indagine clinica. Fino all'adozione  del  decreto  previsto  nel
precedente periodo, resta applicabile il decreto del Ministero  della
salute 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del
22 agosto 2006, concernente i requisiti minimi per  l'istituzione  ed
il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni. 
  10. Il Ministero della salute adotta,  ove  necessario,  le  misure
opportune per garantire la sanita' pubblica e l'ordine pubblico.»; 
  u) all'articolo 15: 
  1) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Copia  dei  certificati  CE  di  conformita'  emessi  dagli
organismi notificati deve essere inviata al Ministero della salute  e
al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  a  cura   degli   stessi.
L'organismo notificato fornisce altresi' al  Ministero  della  salute
tutte  le  informazioni  sui  certificati   rilasciati,   modificati,
integrati,  sospesi,  ritirati  o  rifiutati  e  informa  gli   altri
organismi designati sui certificati sospesi, ritirati o rifiutati  e,
su richiesta,  sui  certificati  rilasciati.  Esso  mette  inoltre  a
disposizione,  su  richiesta,  tutte  le  informazioni  supplementari
pertinenti.»; 
  2) dopo il comma 5-quater e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «5-quinquies. L'organismo notificato e  il  fabbricante  o  il  suo
mandatario decidono di comune accordo i termini per il  completamento
delle operazioni di valutazione e di verifica di cui agli allegati da
II a VI.»; 
  v) all'articolo 16: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La marcatura  di  conformita'  CE,  corrispondente  al  simbolo
riprodotto  all'allegato  XIII,  deve  essere  apposta   in   maniera
visibile, leggibile ed indelebile sui dispositivi in questione o  sul
loro involucro sterile, sempre che cio' sia possibile ed opportuno, e
sulle istruzioni per l'uso: se del caso la marcatura  di  conformita'
CE deve comparire anche sulla confezione commerciale. La marcatura CE
deve essere corredata del numero di codice dell'organismo  notificato
responsabile dell'adozione delle procedure previste agli allegati II,
IV, V e  VI.  Sul  dispositivo,  sul  confezionamento  o  sul  foglio
illustrativo che  accompagna  il  dispositivo,  puo'  essere  apposto
qualsiasi altro marchio, purche' la  visibilita'  e  la  leggibilita'
della marcatura di conformita' CE non siano in tale modo ridotte.»; 
  2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
  z) all'articolo 17: 
  1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente  «(Sorveglianza  del
mercato e verifica di conformita')» ; 
  2) la parola: «vigilanza», ovunque  ricorra,  e'  sostituita  dalla
seguente: «sorveglianza»; 
  3) il comma 5 e' sostituito da seguente: 
  «5. Al fine di agevolare l'attivita' di sorveglianza e di verifica,
il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  predispone  e   mantiene   a
disposizione degli organi di sorveglianza la documentazione  prevista
per la valutazione della conformita', nonche' copia delle  istruzioni
e delle etichette in italiano fornite  con  i  dispositivi  messi  in
servizio in Italia, per il periodo  indicato  all'allegato  2,  punto
6.1, o all'allegato 3, punto  7.3,  o  all'allegato  4,  punto  7,  o
all'allegato 5, punto 5.1 o, infine, all'allegato 6, punto 5.1.»; 
  4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6.  Ferma  restando   l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui
all'articolo 23, il Ministero della salute, quando accerta l'indebita
marcatura CE dei dispositivi medici, o  l'assenza  della  stessa,  in
violazione  alle  disposizioni  del  presente  decreto,   ordina   al
fabbricante o al mandatario di adottare tutte le misure idonee a  far
venire meno la situazione  di  infrazione  fissando  un  termine  per
adempiere non superiore a trenta giorni.» ; 
  5) al comma 8 le parole: «o  del  responsabile  dell'immissione  in
commercio» sono soppresse; 
  aa) all'articolo 19: 
  1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e  di
diffusione degli avvisi di sicurezza»; 
  2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Non sono trattate come riservate le seguenti informazioni: 
  a) le informazioni sulla registrazione delle  persone  responsabili
dell'immissione in commercio di cui all'articolo 13; 
  b) le informazioni agli utilizzatori fornite dal  fabbricante,  dal
mandatario o dal distributore in  relazione  a  una  misura  a  norma
dell'articolo 9, comma 9; 
  c)  le   informazioni   contenute   nei   certificati   rilasciati,
modificati, integrati, sospesi o ritirati.»; 
  bb) all'articolo 21 dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Nell'ambito dei dispositivi per i quali  e'  consentita  la
pubblicita'  presso  il  pubblico,  con  decreto  ministeriale   sono
identificate le fattispecie che  non  necessitano  di  autorizzazione
ministeriale.» ; 
  cc) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Sanzioni). - 1. I fabbricanti o  i  loro  mandatari,  gli
operatori sanitari, i legali rappresentanti delle strutture sanitarie
o, se  nominati,  i  referenti  per  la  vigilanza,  che  violano  le
prescrizioni dell'articolo 9,  commi  2,  3  o  7,  sono  puniti  con
l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda  da  7.200  euro  a  43.200
euro. 
  2. Chiunque viola le  prescrizioni  adottate  dal  Ministero  della
salute in attuazione degli articoli 7, comma 1, e 13-ter, comma 1, e'
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000
a 100.000 euro. Quando le prescrizioni violate riguardano limitazioni
o condizioni particolari di immissione in commercio  o  di  messa  in
servizio la pena e' diminuita in misura non eccedente ad un terzo. 
  3.  Chiunque  viola  gli  obblighi  previsti  dall'articolo  19  e'
soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  6.000  euro  a
36.000 euro. 
  4. Chiunque viola le previsioni  dell'articolo  5,  commi  3  e  4,
dell'articolo 11, comma 7, dell'articolo 13,  commi  1,  2  e  3-bis,
dell'articolo 14, comma 5 e comma 7,  ultimo  periodo,  dell'articolo
15, commi 5-bis e 5-quater, dell'articolo 16, comma  2,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 
  6. Chiunque viola le  previsioni  dell'articolo  16,  comma  3,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  7.200  euro  a
43.200 euro. 
  7. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immette  in
commercio, vende o mette in  servizio  dispositivi  medici  privi  di
marcatura CE di conformita'  o  dispositivi  privi  di  attestato  di
conformita' e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
21.400 euro a 128.400 euro.  Alla  medesima  sanzione  amministrativa
pecuniaria e' sottoposto l'organismo notificato che viola il disposto
dell'articolo 15, comma 5-ter. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante  o  il  suo
mandatario che appone la marcatura CE di conformita'  impropriamente,
in quanto trattasi di prodotto non ricadente nella definizione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), o indebitamente,  in  quanto  il
prodotto non soddisfa  tutti  i  requisiti  essenziali  previsti  dal
presente decreto, o chi comunque viola le previsioni dell'articolo 3,
comma 1, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
21.400 euro a 128.400 euro. La stessa sanzione si applica a chi viola
le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4. 
  9.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni di cui agli articoli: 9, comma 6; 11, commi 6 e 6-bis  ;
12, commi 2 e 5; 14, commi 1, 2, 3, 6 e 7, primo e  secondo  periodo;
17, comma 5; e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da
3.600 euro a 21.600 euro. 
  10. All'accertamento delle violazioni e  alla  contestazione  delle
sanzioni amministrative, di cui al presente articolo, provvedono  gli
organi  di  vigilanza  e  gli  uffici  del  Ministero  della  salute,
competenti  in  tema  di  dispositivi  medici.  E'  fatta  salva   la
competenza del giudice penale per l'accertamento delle  violazioni  e
l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in
connessione obiettiva con un reato. Qualora non sia stato  effettuato
il pagamento della sanzione in forma ridotta, l'autorita'  competente
a ricevere il rapporto ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  24
novembre 1981, n.689, recante modifiche  al  sistema  penale,  e'  il
Prefetto.»; 
  dd) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti:
«, come modificato in tema di oneri di marcatura CE  dall'articolo  9
della legge 5 febbraio 1999, n. 25»; 
  ee) all'allegato I: 
  1) il punto 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che
la loro utilizzazione, se avviene  alle  condizioni  e  per  gli  usi
previsti, non  comprometta  lo  stato  clinico  o  la  sicurezza  dei
pazienti,  ne'  la  sicurezza  e  la  salute  degli  utilizzatori  ed
eventualmente di terzi,  fermo  restando  che  gli  eventuali  rischi
associati all'uso previsto debbono essere di livello  accettabile  in
rapporto ai benefici apportati  al  paziente  e  compatibili  con  un
elevato livello di protezione della salute e della sicurezza. 
  Cio' comporta: 
  la  riduzione,  per  quanto  possibile,  dei   rischi   di   errore
nell'utilizzazione determinato dalle caratteristiche ergonomiche  del
dispositivo e dall'ambiente in cui e' previsto che il dispositivo sia
usato (progettazione per la sicurezza del paziente), e 
  la   considerazione   del   livello   della   conoscenza   tecnica,
dell'esperienza,  dell'istruzione  e  della  formazione  nonche',   a
seconda  dei  casi,  delle  condizioni  mediche   e   fisiche   degli
utilizzatori cui  il  dispositivo  e'  destinato  (progettazione  per
utilizzatori comuni, professionisti, disabili o altro).»; 
  2) dopo il punto 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis.  La  dimostrazione  della  conformita'  con   i   requisiti
essenziali  deve  comprendere  una  valutazione   clinica   a   norma
dell'allegato X.»; 
  3) all'allegato I.II al punto 7.1 e' aggiunto, infine, il  seguente
trattino: 
  «- se del caso, i risultati della ricerca biofisica o  modellistica
la cui validita' sia stata precedentemente dimostrata.»; 
  4) il punto 7.4 e' sostituito dal seguente: 
  «7.4. Quando un dispositivo incorpora  come  parte  integrante  una
sostanza  la  quale,  se  utilizzata   separatamente,   puo'   essere
considerata un  medicinale  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  che  recepisce  il   codice
comunitario sui medicinali per uso umano, e puo'  avere  effetti  sul
corpo umano  con  un'azione  accessoria  a  quella  del  dispositivo,
occorre verificare la  qualita',  la  sicurezza  e  l'utilita'  della
sostanza, applicando per analogia i metodi previsti  dall'allegato  I
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Nel caso di  sostanze
di cui al periodo precedente, l'organismo notificato, previa verifica
dell'utilita' della sostanza come  parte  del  dispositivo  medico  e
tenuto conto della destinazione d'uso del dispositivo, chiede ad  una
delle autorita' competenti designate dagli Stati membri a norma della
direttiva 2001/83/CE, recante il codice  comunitario  sui  medicinali
per uso umano, o all'Agenzia europea per  i  medicinali  (EMEA),  che
opera in particolare attraverso il suo comitato  in  conformita'  del
regolamento (CE) n. 726/2004, che istituisce l'Agenzia europea per  i
medicinali, un parere scientifico sulla qualita'  e  sulla  sicurezza
della sostanza,  ivi  compreso  il  profilo  clinico  rischi/benefici
relativo   all'incorporazione   della   sostanza   nel   dispositivo.
Nell'esprimere il parere, le autorita' o  l'EMEA  tengono  conto  del
processo  di  fabbricazione  e   dei   dati   relativi   all'utilita'
dell'incorporazione della sostanza  nel  dispositivo  come  stabiliti
dall'organismo notificato.  Quando  un  dispositivo  incorpora,  come
parte  integrante,  un  derivato  del   sangue   umano,   l'organismo
notificato, previa verifica dell'utilita' della sostanza  come  parte
del  dispositivo  medico  e  tenuto  conto  della  destinazione   del
dispositivo, chiede all'EMEA, che opera in particolare attraverso  il
suo comitato, un parere scientifico sulla qualita' e sulla  sicurezza
della sostanza,  ivi  compreso  il  profilo  clinico  rischi/benefici
dell'incorporazione del derivato del  sangue  umano  nel  dispositivo
medico. Nell'esprimere il parere, l'EMEA tiene conto del processo  di
fabbricazione e dei dati  relativi  all'utilita'  dell'incorporazione
della  sostanza  nel  dispositivo,  come   stabiliti   dall'organismo
notificato.  Le  modifiche  apportate  a  una   sostanza   accessoria
incorporata in un dispositivo,  in  particolare  quelle  connesse  al
processo di fabbricazione, sono comunicate all'organismo  notificato,
il quale consulta l'autorita'  per  i  medicinali  competente  (cioe'
quella  che  ha  partecipato  alla   consultazione   iniziale),   per
confermare il mantenimento della qualita'  e  della  sicurezza  della
sostanza accessoria. L'autorita'  competente  tiene  conto  dei  dati
relativi  all'utilita'   dell'incorporazione   della   sostanza   nel
dispositivo come stabiliti  dall'organismo  notificato,  al  fine  di
assicurare che le modifiche non hanno alcuna  ripercussione  negativa
sul profilo costi/benefici  definito  relativo  all'inclusione  della
sostanza nel dispositivo medico. 
  Allorche' la pertinente autorita' medica competente  (ossia  quella
che ha partecipato alla consultazione iniziale) ha avuto informazioni
sulla sostanza accessoria che potrebbe avere un impatto  sul  profilo
rischi/benefici definito relativo all'inclusione della  sostanza  nel
dispositivo, fornisce  all'organismo  notificato  un  parere  in  cui
stabilisce se tale informazione abbia o meno un impatto  sul  profilo
rischi/benefici definito relativo all'aggiunta di tale  sostanza  nel
dispositivo.  L'organismo   notificato   tiene   conto   del   parere
scientifico aggiornato riconsiderando la  propria  valutazione  della
procedura di valutazione di conformita'.»; 
  5) il punto 7.5 e' sostituito dal seguente: 
  «7.5 I dispositivi devono essere progettati e  fabbricati  in  modo
tale da ridurre al minimo  il  rischio  posto  dalla  fuoriuscita  di
sostanze dal dispositivo. Un'attenzione particolare e' riservata alle
sostanze cancerogene, mutagene o tossiche  per  la  riproduzione,  in
conformita' dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio,
del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle  disposizioni
legislative,   regolamentari   e   amministrative    relative    alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura  delle  sostanze
pericolose. 
  Se parti di un dispositivo, o il dispositivo  stesso,  destinati  a
somministrare o a sottrarre  medicinali,  liquidi  corporei  o  altre
sostanze dal corpo, o  dispositivi  destinati  al  trasporto  e  alla
conservazione di tali fluidi corporei o sostanze  contengono  ftalati
classificati  come   cancerogeni,   mutageni   o   tossici   per   la
riproduzione, della categoria 1 o 2, in conformita'  dell'allegato  I
alla direttiva67/548/EEC, deve essere apposta sui dispositivi  stessi
o  sulla  confezione  unitaria  o,  se  del  caso,  sulla  confezione
commerciale un'etichetta che indichi che si tratta di un  dispositivo
contenente ftalati. 
  Se fra gli usi cui detti dispositivi  sono  destinati  figurano  il
trattamento bambini o donne incinte o che allattano,  il  fabbricante
fornisce, nella documentazione tecnica, una giustificazione specifica
per l'uso di tali sostanze in  rapporto  al  rispetto  dei  requisiti
essenziali, in particolare del presente punto, nelle  istruzioni  per
l'uso, informazioni sui rischi residui per questi gruppi di  pazienti
e, se del caso, su misure di precauzione appropriate.»; 
  6) al punto 8.2,  ultimo  periodo,  la  parola:  «trasferibili»  e'
sostituita dalla seguente: «trasmissibili»; 
  7) dopo il punto 12.1 e' inserito il seguente: 
  «12.1-bis  Per  i  dispositivi  che  incorporano  un   software   o
costituiscono in se' un software medico, il software  e'  convalidato
secondo lo stato dell'arte, tenendo conto dei principi del  ciclo  di
vita dello sviluppo, della gestione dei rischi, della  validazione  e
della verifica.»; 
  8) al punto 13.1 il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «Ogni dispositivo e' corredato delle necessarie informazioni atte a
garantirne un'utilizzazione appropriata e del tutto  sicura,  tenendo
conto  della   formazione   e   delle   conoscenze   dei   potenziali
utilizzatori, e a consentire l'identificazione del fabbricante.»; 
  9) al punto 13.3: 
  9.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) nome o ragione sociale  e  indirizzo  del  fabbricante.  Per  i
dispositivi importati nella Comunita' al fine di esservi distribuiti,
l'etichettatura o l'imballaggio esterno o  le  istruzioni  per  l'uso
contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo del mandatario qualora  il
fabbricante non abbia sede nella Comunita';»; 
  9.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) le indicazioni  strettamente  necessarie  per  identificare  il
dispositivo e il contenuto della confezione destinate in special modo
agli utilizzatori;»; 
  9.3) alla lettera f) e' aggiunto infine il seguente periodo: 
  «L'indicazione del fabbricante relativa al  carattere  monouso  del
dispositivo deve essere coerente in tutta la Comunita';»; 
  10) al punto 13.6: 
  10.1) alla lettera h) sono aggiunti infine i seguenti periodi: 
  «Se  il  dispositivo  reca  l'indicazione  che   e'   monouso,   le
informazioni riguardanti le caratteristiche note e i fattori  tecnici
di cui il fabbricante e' a conoscenza che  potrebbero  comportare  un
rischio  se  il  dispositivo  dovesse  essere  riutilizzato.  Se,  in
conformita' del punto 13.1, non sono necessarie istruzioni per l'uso,
le   informazioni   devono   deve   essere   messe   a   disposizione
dell'utilizzatore su richiesta;»; 
  10.2) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: 
  «o)  le  sostanze  medicinali  o  i  derivati  del   sangue   umano
incorporati nel dispositivo come parte  integrante  conformemente  al
punto 7.4;»; 
  10.3) e' aggiunta, infine, la seguente lettera: 
  «p-bis) la data di emissione dell'ultima versione delle  istruzioni
per l'uso.»; 
  11) il punto 14 e' soppresso; 
  ff) all'allegato II: 
  1) il punto 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La dichiarazione di conformita' CE e' la procedura in base alla
quale il fabbricante che soddisfa gli obblighi  di  cui  al  punto  1
garantisce e dichiara che i prodotti in questione si  attengono  alle
disposizioni applicabili del presente decreto. 
  Il fabbricante appone la  marcatura  CE  secondo  quanto  stabilito
all'articolo 17 e redige una dichiarazione  scritta  di  conformita'.
Detta  dichiarazione  riguarda  uno   o   piu'   dispositivi   medici
fabbricati, chiaramente identificati con il  nome  del  prodotto,  il
relativo codice o un altro riferimento non  ambiguo,  e  deve  essere
conservata dal fabbricante.»; 
  2) al punto 3.1, il primo periodo del settimo trattino e' sostituto
dai seguenti: «l'impegno del fabbricante a istituire e ad  aggiornare
regolarmente una procedura sistematica di valutazione dell'esperienza
acquisita sui dispositivi  nella  fase  successiva  alla  produzione,
anche sulla base delle disposizioni di cui all'allegato X, nonche'  a
predisporre  i  mezzi  idonei   all'applicazione   degli   interventi
correttivi eventualmente necessari. Detto impegno  comprende  per  il
fabbricante l'obbligo di  informare  le  autorita'  competenti  degli
incidenti seguenti, non appena egli ne venga a conoscenza»; 
  3) al punto 3.2: 
  3.1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: 
  «Essa  comprende  in  particolare  i  documenti,  i   dati   e   le
registrazioni corrispondenti, derivanti dalle procedure di  cui  alla
lettera c).»; 
  3.2) alla lettera b) e' aggiunto infine il seguente trattino: 
  «- i metodi  di  controllo  dell'efficienza  di  funzionamento  del
sistema di  qualita',  in  particolare  il  tipo  e  la  portata  dei
controlli esercitati sul soggetto terzo, nel caso in cui sia un terzo
ad eseguire la progettazione, la fabbricazione o il controllo  finale
e il collaudo dei prodotti o dei loro componenti;»; 
  3.3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) le procedure di sorveglianza e di controllo della progettazione
dei prodotti, compresa la relativa documentazione, in particolare: 
  - una descrizione  generale  del  prodotto,  comprese  le  varianti
previste, e degli usi cui e' destinato; 
  - le specifiche di progettazione, comprese le  norme  che  verranno
applicate  e  i  risultati  delle  analisi  dei  rischi,  nonche'  la
descrizione delle  soluzioni  adottate  per  soddisfare  i  requisiti
essenziali applicabili  ai  prodotti,  qualora  non  siano  applicate
integralmente le norme previste dall'articolo 5; 
  - le tecniche di  controllo  e  di  verifica  della  progettazione,
nonche'  i  processi  e  gli  interventi  sistematici  che   verranno
utilizzati nella progettazione dei prodotti; 
  - la prova, nel caso in cui un dispositivo, per funzionare  secondo
quella che e' la sua destinazione, debba essere collegato a un  altro
dispositivo, che esso sia conforme  ai  requisiti  essenziali  quando
collegato a qualsiasi dispositivo  che  possieda  le  caratteristiche
indicate dal fabbricante; 
  - una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o meno,
come parte integrante, una sostanza o un derivato del sangue umano di
cui al punto 7.4. dell'allegato  I,  nonche'  i  dati  relativi  alle
pertinenti prove svolte,  necessarie  a  valutare  la  sicurezza,  la
qualita' e l'utilita' di tale sostanza o derivato del  sangue  umano,
tenendo conto della destinazione d'uso del dispositivo; 
  - una dichiarazione che attesti se sono o non sono stati utilizzati
nella  produzione  tessuti  d'origine  animale  di  cui  al   decreto
legislativo 6 aprile 2005, n. 67, concernente  i  dispositivi  medici
fabbricati con tessuti di origine animale; 
  - le soluzioni adottate di cui all'allegato I, punto 2; 
  - la valutazione preclinica; 
  - la valutazione clinica di cui all'allegato X; 
  - il progetto di etichettatura e, se del caso,  di  istruzioni  per
l'uso.»; 
  4) al punto 3.3, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: 
  «La procedura di valutazione  comprende  una  valutazione  su  base
rappresentativa  dei  documenti  di  progettazione  dei  prodotti  in
questione,  una  visita  nei  locali  del  fabbricante  e,  in   casi
debitamente giustificati, nei locali dei fornitori del fabbricante  e
dei subappaltatori per controllare i processi di fabbricazione.»; 
  5) il punto 4.3 e' sostituito dal seguente: 
  «4.3 L'organismo notificato esamina la domanda e, se il prodotto e'
conforme alle disposizioni ad esso applicabili del presente  decreto,
esso rilascia  al  richiedente  un  certificato  di  esame  CE  della
progettazione. L'organismo notificato puo' chiedere  che  la  domanda
sia completata da prove o esami  complementari  per  consentirgli  di
valutarne la  conformita'  ai  requisiti  del  presente  decreto.  Il
certificato contiene le  conclusioni  dell'esame,  le  condizioni  di
validita', i dati necessari  per  l'indicazione  della  progettazione
approvata, e, ove necessario, la descrizione della  destinazione  del
prodotto. 
  Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato I,  punto  7.4,  primo
periodo, prima  di  prendere  una  decisione  l'organismo  notificato
consulta, per quanto riguarda gli aspetti contemplati da tale  punto,
una delle autorita' competenti designate dagli Stati membri  a  norma
della  direttiva  2001/83/CE  o  l'EMEA.  Il  parere   dell'autorita'
nazionale competente o dell'EMEA e' elaborato entro  210  giorni  dal
ricevimento di  una  documentazione  valida.  Il  parere  scientifico
dell'autorita' nazionale competente o  dell'EMEA  e'  inserito  nella
documentazione   concernente   il   dispositivo.   Nell'adottare   la
decisione, l'organismo notificato tiene in  debita  considerazione  i
pareri espressi nel contesto della  consultazione.  Esso  provvede  a
informare l'organo competente interessato della sua decisione finale. 
  Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato I, punto  7.4,  quarto
periodo, il parere scientifico dell'EMEA deve essere  inserito  nella
documentazione concernente il dispositivo.  Il  parere  dell'EMEA  e'
elaborato entro 210 giorni  dal  ricevimento  di  una  documentazione
valida. Nell'adottare la decisione, l'organismo notificato  tiene  in
debita considerazione il parere dell'EMEA. L'organismo notificato non
puo' rilasciare il certificato se il parere scientifico dell'EMEA  e'
sfavorevole. Esso provvede a informare  l'EMEA  della  sua  decisione
finale. 
  Nel caso di dispositivi fabbricati  utilizzando  tessuti  d'origine
animale  di  cui  al  decreto  legislativo  6  aprile  2005,  n.  67,
l'organismo  notificato  segue  le  procedure   previste   da   detto
decreto.»; 
  6) al punto 5.2 il secondo trattino e' sostituito dal seguente: 
  «- i dati previsti nella parte del  sistema  di  qualita'  relativa
alla progettazione, quali i  risultati  di  analisi,  i  calcoli,  le
prove, le soluzioni adottate di  cui  all'allegato  I,  punto  2,  la
valutazione preclinica e  clinica,  il  piano  di  follow-up  clinico
post-vendita  e,  se  del  caso,  i  risultati  del  follow-up  dello
stesso;»; 
  7) al punto 6.1: 
  7.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: 
  «Il  fabbricante  o  il  suo  rappresentante  autorizzato  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali,  per  un  periodo  di  almeno
cinque anni e, nel  caso  dei  dispositivi  impiantabili,  di  almeno
quindici anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto:»; 
  7.2) al secondo  trattino  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, in particolare i documenti, i dati e le  registrazioni  di
cui al punto 3.2, terzo periodo»; 
  7.3) al punto 6.3 e' soppresso; 
  8) il punto 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Applicazione ai dispositivi appartenenti alle classi IIa e IIb; 
  7.1. Secondo quanto stabilito all'articolo 11,  commi  3  e  4,  il
presente allegato  puo'  applicarsi  ai  prodotti  appartenenti  alle
classi IIa e IIb. Il punto  4  non  si  applica,  tuttavia,  a  detti
prodotti. 
  7.2. Per i dispositivi appartenenti  alla  classe  IIa  l'organismo
notificato valuta, come parte della valutazione di cui al punto  3.3,
la conformita' della documentazione tecnica quale descritta al  punto
3.2, lettera c), per almeno un esemplare rappresentativo per ciascuna
sottocategoria  di  dispositivi,  alle  disposizioni  della  presente
direttiva. 
  7.3. Per i dispositivi appartenenti  alla  classe  IIb  l'organismo
notificato valuta, come parte della valutazione di cui al punto  3.3,
la conformita' della documentazione tecnica, quale descritta al punto
3.2, lettera c), per almeno un esemplare rappresentativo per  ciascun
gruppo generico di  dispositivi,  alle  disposizioni  della  presente
direttiva. 
  7.4.  Nello  scegliere  uno  o  piu'   esemplari   rappresentativi,
l'organismo   notificato   tiene   conto   dell'innovativita'   della
tecnologia, delle somiglianze nella progettazione, nella tecnologia e
nei metodi di fabbricazione  e  sterilizzazione,  della  destinazione
d'uso e  dei  risultati  di  precedenti  valutazioni  pertinenti,  ad
esempio, relative alle proprieta'  fisiche,  chimiche  o  biologiche,
effettuate  in  conformita'  della  presente  direttiva.  L'organismo
notificato documenta e tiene a disposizione dell'autorita' competente
i criteri adottati per la scelta dell'esemplare/degli esemplari. 
  7.5.  Altri  esemplari  sono  valutati  dall'organismo   notificato
nell'ambito della valutazione di sorveglianza di cui al punto 5.»; 
  gg) all'allegato III: 
  1) il punto 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La documentazione deve consentire di valutare la progettazione,
la fabbricazione e le prestazioni  del  prodotto  e  comprendere,  in
particolare, i seguenti elementi: 
  una descrizione generale del tipo, comprese le varianti previste, e
della sua destinazione d'uso; 
  i disegni di progettazione, i metodi di fabbricazione previsti,  in
particolare quelli relativi  alla  sterilizzazione,  gli  schemi  dei
componenti, sottoinsiemi, circuiti, e di altri elementi; 
  le  descrizioni  e  le  spiegazioni  necessarie   ai   fini   della
comprensione  dei  disegni  e  degli   schemi   sopracitati   e   del
funzionamento del prodotto; 
  un elenco delle norme di cui all'articolo 6 applicate in tutto o in
parte, nonche' la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare
i requisiti essenziali qualora le norme previste all'articolo  6  non
siano state applicate integralmente; 
  i risultati dei calcoli di progettazione, dell'analisi dei  rischi,
delle indagini, delle prove tecniche svolte e di analoghe valutazioni
effettuate; 
  una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora  o  meno,
come parte integrante, una sostanza o un derivato del sangue umano di
cui al punto 7.4  dell'allegato  I,  nonche'  i  dati  relativi  alle
pertinenti prove svolte,  necessarie  a  valutare  la  sicurezza,  la
qualita' e l'utilita' di tale sostanza o derivato del  sangue  umano,
tenendo conto della destinazione d'uso del dispositivo; 
  una dichiarazione che attesti se sono o non sono  stati  utilizzati
nella  produzione  tessuti  d'origine  animale  di  cui  al   decreto
legislativo 6 aprile 2005, n. 67; 
  le soluzioni adottate di cui all'allegato I, punto 2; 
  la valutazione preclinica; 
  la valutazione clinica di cui all'allegato X; 
  il progetto di etichettatura e, se  del  caso,  di  istruzioni  per
l'uso.»; 
  2) Il punto 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Se il  tipo  soddisfa  le  disposizioni  del  presente  decreto
l'organismo notificato rilascia al  richiedente  un  certificato  CE.
Detto certificato contiene  nome  e  indirizzo  del  fabbricante,  le
conclusioni del controllo, le condizioni di validita' del certificato
stesso e i dati necessari per identificare il tipo approvato. 
  Le  parti  principali  della  documentazione   sono   allegate   al
certificato l'organismo notificato ne conserva una copia. 
  Nel caso dei dispositivi di  cui  all'allegato,  punto  7.4,  primo
periodo, prima  di  prendere  una  decisione  l'organismo  notificato
consulta, per quanto riguarda gli aspetti contemplati in tale  punto,
una delle autorita' competenti designate dagli Stati membri  a  norma
della  direttiva  2001/83/CE,  recante  il  codice  comunitario   sui
medicinali  per  uso  umano,  o  l'EMEA.  Il  parere   dell'autorita'
nazionale competente  o  dell'EMEA  dev'essere  elaborato  entro  210
giorni dal  ricevimento  di  una  documentazione  valida.  Il  parere
scientifico  dell'autorita'  nazionale  competente  o  dell'EMEA   e'
inserito   nella   documentazione   concernente    il    dispositivo.
Nell'adottare la decisione, l'organismo notificato  tiene  in  debita
considerazione i pareri espressi nel  contesto  della  consultazione.
Esso provvede a informare l'organismo  competente  interessato  della
sua decisione finale. 
  Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato 1, punto  7.4,  quarto
periodo, il parere scientifico dell'EMEA  dev'essere  inserito  nella
documentazione concernente il dispositivo.  Il  parere  dell'EMEA  e'
elaborato entro  210giorni  dal  ricevimento  di  una  documentazione
valida. Nell'adottare la decisione, l'organismo notificato  tiene  in
debita  considerazione  il  parere  espresso  dall'EMEA.  L'organismo
notificato  non  puo'  rilasciare  il  certificato   se   il   parere
scientifico dell'EMEA  e'  sfavorevole.  Esso  provvede  a  informare
l'EMEA della sua decisione finale. 
  Nel caso di dispositivi fabbricati  utilizzando  tessuti  d'origine
animale  di  cui  al  decreto  legislativo  6  aprile  2005,  n.  67,
concernente i dispositivi medici fabbricati con  tessuti  di  origine
animale, l'organismo notificato segue le procedure previste da  detta
direttiva.»; 
  3) Il punto 7.3 e' sostituito dal seguente: 
  «7.3. Il fabbricante o il suo  mandatario  conserva,  insieme  alla
documentazione tecnica, copia degli attestati di certificazione CE  e
dei  loro  complementi  per  almeno  cinque  anni   dalla   data   di
fabbricazione   dell'ultimo   dispositivo.    Per    i    dispositivi
impiantabili, il periodo e' di almeno quindici  anni  dalla  data  di
fabbricazione dell'ultimo prodotto.»; 
  4) il punto 7.4 e' soppresso; 
  hh) all'allegato IV: 
  1) al punto 3, l'alinea e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Il  fabbricante  si  impegna  a  istituire  e  ad   aggiornare
regolarmente una procedura sistematica di valutazione dell'esperienza
acquisita sui dispositivi  nella  fase  successiva  alla  produzione,
anche sulla base delle disposizioni di cui all'allegato X, nonche'  a
predisporre  i  mezzi  idonei   all'applicazione   degli   interventi
correttivi eventualmente necessari. Detto impegno  comprende  per  il
fabbricante l'obbligo di  informare  le  autorita'  competenti  degli
incidenti seguenti, non appena egli ne venga a conoscenza:»; 
  2) il punto 6.3 e' sostituito dal seguente: 
  «6.3. Il controllo statistico dei prodotti e' operato per attributi
o variabili, prevedendo sistemi di campionamento con  caratteristiche
operative che garantiscano un alto livello di sicurezza e prestazioni
corrispondenti allo stato dell'arte. I sistemi di campionamento  sono
definiti dalle norme armonizzate di cui all'articolo 6, tenuto  conto
delle caratteristiche specifiche  delle  categorie  dei  prodotti  in
questione.»; 
  3)  al  punto  7,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «   Il
fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione delle  autorita'
nazionali,  per  almeno  cinque  anni  e,  nel  caso  di  dispositivi
impiantabili, per almeno quindicianni  dalla  data  di  fabbricazione
dell'ultimo prodotto:»; 
  4) al punto 8,  le  parole:  «,  fatto  salvo  quanto  segue»  sono
soppresse; 
  ii) all'allegato V: 
  1) il punto 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La dichiarazione di conformita' CE  e'  l'elemento  procedurale
con il quale il fabbricante che soddisfa  gli  obblighi  previsti  al
punto 1 garantisce e  dichiara  che  i  prodotti  in  questione  sono
conformi al tipo descritto  nell'attestato  di  certificazione  CE  e
soddisfano le disposizioni applicabili del presente decreto. 
  Il fabbricante appone la marcatura CE  secondo  quanto  specificato
all'articolo 16 e redige una dichiarazione  scritta  di  conformita'.
Tale dichiarazione, che deve essere custodita dal fabbricante,  copre
uno  o  piu'  dei  dispositivi  medici  fabbricati,  da  identificare
chiaramente mediante il nome del prodotto, il relativo codice o altro
riferimento non ambiguo.». 
  2) al punto  3.1,  ottavo  trattino,  l'alinea  e'  sostituito  dal
seguente: «- l'impegno del fabbricante ad istituire e  ad  aggiornare
regolarmente una procedura sistematica di valutazione dell'esperienza
acquisita sui dispositivi  nella  fase  successiva  alla  produzione,
anche sulla base delle disposizioni di cui all'allegatoX,  nonche'  a
predisporre  i  mezzi  idonei   all'applicazione   degli   interventi
correttivi eventualmente necessari. Detto impegno  comprende  per  il
fabbricante l'obbligo di  informare  le  autorita'  competenti  degli
incidenti seguenti, non appena egli ne venga a conoscenza»; 
  3) al  punto  3.2,  lettera  b)  e'  aggiunto  infine  il  seguente
trattino: 
  «- i metodi  di  controllo  dell'efficienza  di  funzionamento  del
sistema di  qualita',  in  particolare  il  tipo  e  la  portata  dei
controlli esercitati sul soggetto terzo, nel caso in cui sia un terzo
ad eseguire la fabbricazione o il controllo finale e il collaudo  dei
prodotti o dei loro componenti;»; 
  4) al punto 4.2, dopo il primo trattino e' inserito il seguente: 
  «- la documentazione tecnica;»; 
  5) al punto 5.1, l'alinea e' sostituito dal seguente: 
  «Il fabbricante o il suo  mandatario  deve  tenere  a  disposizione
delle autorita' nazionali, per almeno cinque anni  e,  nel  caso  dei
dispositivi impiantabili, per almeno  quindici  anni  dalla  data  di
fabbricazione dell'ultimo prodotto:»; 
  6) i punti 6 e 6.1. sono sostituiti dai seguenti: 
  «6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa. 
  Secondo quanto stabilito all'articolo  11,  comma  2,  il  presente
allegato puo' applicarsi ai prodotti appartenenti  alla  classe  IIa,
fatto salvo quanto segue: 
  6.1. in deroga ai punti 2, 3.1 e 3.2, il fabbricante  garantisce  e
dichiara  nella  dichiarazione  di   conformita'   che   i   prodotti
appartenenti   alla   classe   IIa   sono   fabbricati   secondo   la
documentazione tecnica  prevista  al  punto  3  dell'allegato  VII  e
rispondono ai requisiti applicabili del presente decreto. 
  6.2. Per i dispositivi appartenenti alla  classe  IIa,  l'organismo
notificato, nell'ambito  della  valutazione  di  cui  al  punto  3.3,
accerta la conformita'  della  documentazione  tecnica  descritta  al
punto 3 dell'allegato VII con le disposizioni del  presente  decreto,
per almeno un esemplare rappresentativo di ciascuna sottocategoria di
dispositivi. 
  6.3.  Nello  scegliere  uno  o   piu'   esemplari   rappresentativi
l'organismo   notificato   tiene   conto   dell'innovativita'   della
tecnologia, delle somiglianze nella progettazione, nella  tecnologia,
nei metodi di fabbricazione e di sterilizzazione, della  destinazione
d'uso e dei risultati di eventuali precedenti valutazioni  pertinenti
(ad es. relativamente alle proprieta' fisiche, chimiche o biologiche)
condotte in conformita' del presente decreto. L'organismo  notificato
documenta e tiene a disposizione dell'autorita' competente i  criteri
adottati per la scelta degli esemplari. 
  6.4. Ulteriori esemplari sono  valutati  dall'organismo  notificato
nell'ambito delle attivita' di sorveglianza di cui al punto 4.3.»; 
  ll) all'allegato VI: 
  1) il punto 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La dichiarazione di conformita' CE  e'  l'elemento  procedurale
con il quale il fabbricante che soddisfa  gli  obblighi  previsti  al
punto 1 garantisce e  dichiara  che  i  prodotti  in  questione  sono
conformi al tipo descritto  nell'attestato  di  certificazione  CE  e
soddisfano le disposizioni applicabili della presente decreto. 
  Il fabbricante appone  la  marcatura  CE  secondo  quanto  previsto
all'articolo 16 e redige una dichiarazione  scritta  di  conformita'.
Tale dichiarazione, che deve essere custodita dal fabbricante,  copre
uno  o  piu'  dei  dispositivi  medici  fabbricati,  da  identificare
chiaramente mediante il nome del prodotto, il relativo codice o altro
riferimento non ambiguo. La marcatura CE e' corredata del  numero  di
identificazione  dell'organismo  notificato  che  svolge  i   compiti
previsti nel presente allegato.»; 
  2) al punto  3.1,  ottavo  trattino,  l'alinea  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «-  l'impegno  del  fabbricante  ad  istituire  e   ad   aggiornare
regolarmente una procedura sistematica di valutazione dell'esperienza
acquisita sui dispositivi  nella  fase  successiva  alla  produzione,
anche sulla base delle disposizioni di cui all'allegato X, nonche'  a
predisporre  i  mezzi  idonei   all'applicazione   degli   interventi
correttivi eventualmente necessari. Detto impegno  comprende  per  il
fabbricante l'obbligo di  informare  le  autorita'  competenti  degli
incidenti seguenti, non appena egli ne venga a conoscenza»; 
  3) al punto 3.2 e' aggiunto infine il seguente trattino: 
  «- i metodi  di  controllo  dell'efficienza  di  funzionamento  del
sistema di  qualita',  in  particolare  il  tipo  e  la  portata  dei
controlli esercitati sul soggetto terzo, nel caso in cui sia un terzo
ad eseguire il controllo finale e il collaudo dei prodotti o dei loro
componenti.»; 
  4) al punto 4.4 le parole «di cui all'articolo 5»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 6»; 
  5) al punto 5.1, l'alinea e' sostituito dal seguente 
  «5.1 Il fabbricante o il suo mandatario deve tenere a  disposizione
delle autorita' nazionali, per almeno cinque  anni  e,  nel  caso  di
dispositivi impiantabili, per almeno  quindici  anni  dalla  data  di
fabbricazione dell'ultimo prodotto:»; 
  6) i punti 6 sono sostituiti dai seguenti: 
  «6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa 
  Secondo quanto stabilito all'articolo  11,  comma  2,  il  presente
allegato puo' applicarsi ai prodotti appartenenti  alla  classe  IIa,
fatto salvo quanto segue: 
  6.1. in deroga ai punti 2, 3.1 e 3.2, il fabbricante  garantisce  e
dichiara  nella  dichiarazione  di   conformita'   che   i   prodotti
appartenenti   alla   classe   IIa   sono   fabbricati   secondo   la
documentazione tecnica  prevista  al  punto  3  dell'allegato  VII  e
rispondono ai requisiti applicabili del presente decreto. 
  6.2. Per i dispositivi appartenenti alla  classe  IIa,  l'organismo
notificato, nell'ambito  della  valutazione  di  cui  al  punto  3.3,
accerta la conformita'  della  documentazione  tecnica  descritta  al
punto 3 dell'allegato VII con le disposizioni del  presente  decreto,
per almeno un esemplare rappresentativo di ciascuna sottocategoria di
dispositivi. 
  6.3.  Nello  scegliere  uno  o   piu'   esemplari   rappresentativi
l'organismo   notificato   tiene   conto   dell'innovativita'   della
tecnologia, delle somiglianze nella progettazione, nella  tecnologia,
nei metodi di fabbricazione  e  sterilizzazione,  della  destinazione
d'uso e dei risultati di eventuali precedenti valutazioni  pertinenti
(ad es. relativamente alle proprieta' fisiche, chimiche o biologiche)
condotte in conformita' del presente decreto. L'organismo  notificato
documenta e tiene a disposizione dell'autorita' competente i  criteri
adottati per la scelta degli esemplari. 
  6.4. Ulteriori esemplari sono  valutati  dall'organismo  notificato
nell'ambito delle attivita' di sorveglianza di cui al punto 4.3.»; 
  mm) all'allegato VII: 
  1) i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Con la dichiarazione di conformita' CE il fabbricante o il  suo
mandatario che soddisfino gli obblighi previsti al  punto  2  e,  nel
caso di prodotti immessi in commercio  in  confezione  sterile  o  di
strumenti di misura, quelli  previsti  al  punto  5,  garantiscono  e
dichiarano che i prodotti in  questione  soddisfano  le  disposizioni
applicabili del presente decreto. 
  2. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta al
punto 3. Il fabbricante o il mandatario tiene  detta  documentazione,
compresa  la  dichiarazione  di  conformita',  a  disposizione  delle
autorita' nazionali a fini di controllo per almeno cinque anni  dalla
data  di  fabbricazione  dell'ultimo  prodotto.  Per  i   dispositivi
impiantabili, il periodo in questione e' di almeno  quindici  anni  a
decorrere dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto.»; 
  2) al punto 3: 
  2.1) al primo trattino sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«e gli usi cui e' destinato»; 
  2.2) al quinto trattino sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole
«ed il rapporto di validazione»; 
  2.3) il settimo trattino e' sostituito dai seguenti: 
  «- le soluzioni adottate di cui all'allegato I, punto 2; 
  - la valutazione preclinica;»; 
  2.4) dopo il settimo trattino e' inserito il seguente: 
  «- la valutazione clinica di cui all'allegato X;»; 
  3) al punto 4, l'alinea e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il fabbricante istituisce e aggiorna una procedura  sistematica
di valutazione dell'esperienza acquisita sui dispositivi  nella  fase
successiva alla produzione, anche sulla base  delle  disposizioni  di
cui  all'allegato  X,  e   prevede   un   sistema   appropriato   per
l'applicazione  delle  misure  correttive  eventualmente  necessarie,
tenuto conto della natura e dei rischi relativi al prodotto.  Informa
le autorita' competenti degli incidenti seguenti, non appena egli  ne
venga a conoscenza:»; 
  4) al punto 5, le parole: «allegati IV, V  o  VI»  sono  sostituite
dalle seguenti «allegati II, IV, V o VI»; 
  nn) all'allegato VIII: 
  1) al punto 2.1: 
  1.1) dopo l'alinea e' inserito il seguente trattino: 
  «- il nome e l'indirizzo del fabbricante ;»; 
  1.2) il quarto trattino e' sostituito dal seguente: 
  «-  le  caratteristiche  specifiche  del  prodotto  indicate  dalla
prescrizione ;»; 
  2) al punto 2.2: 
  2.1) il secondo trattino e' sostituito dal seguente: 
  «- il piano di indagine clinica;»; 
  2.2) dopo il secondo trattino sono inseriti i seguenti: 
  «- il dossier per lo sperimentatore; 
  - la conferma dell'assicurazione dei soggetti coinvolti; 
  - i documenti utilizzati per ottenere il consenso informato; 
  - una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o meno,
come parte integrante, una sostanza o un derivato del sangue umano di
cui all'allegato 1, punto 7.4; 
  - una dichiarazione che indichi se sono o non sono stati utilizzati
nella  produzione  tessuti  d'origine  animale  di  cui  al   decreto
legislativo 6 aprile 2005, n. 67, concernente  i  dispositivi  medici
fabbricati con tessuti di origine animale;»; 
  3) al punto 3.1 il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «3.1 Per i dispositivi su misura, la documentazione,  indicante  il
luogo o i luoghi di  fabbricazione,  che  consente  di  esaminare  la
progettazione,  la  fabbricazione  e  le  prestazioni  del  prodotto,
comprese  le  prestazioni  previste,  in  modo   da   consentire   la
valutazione della conformita' del prodotto ai requisiti del  presente
decreto.»; 
  4) il punto 3.2 e' sostituito dal seguente: 
  «3.2.  Per  i  dispositivi  destinati  ad  indagini   cliniche   la
documentazione deve contenere: 
  -  una  descrizione  generale  del  prodotto  e  dell'uso  cui   e'
destinato; 
  - i  disegni  di  progettazione,  i  metodi  di  fabbricazione,  in
particolare  di   sterilizzazione,   gli   schemi   dei   componenti,
sottoinsiemi, circuiti, e di altri elementi; 
  -  le  descrizioni  e  le  spiegazioni  necessarie  ai  fini  della
comprensione  dei  disegni  e  degli   schemi   sopracitati   e   del
funzionamento del prodotto; 
  - i risultati dell'analisi dei rischi e l'elenco delle norme di cui
all'articolo 6, applicate in tutto o in parte, nonche' la descrizione
delle soluzioni adottate per soddisfare i  requisiti  essenziali  del
presente decreto quando non siano state applicate le  norme  previste
dall'articolo 6; 
  - se il dispositivo incorpora, come parte integrante, una  sostanza
o un derivato del sangue umano di cui al punto 7.4. dell'allegato  I,
i dati relativi alle pertinenti prove svolte, necessarie  a  valutare
la sicurezza, la qualita' e l'utilita' di tale  sostanza  o  derivato
del  sangue  umano,  tenendo  conto  della  destinazione  d'uso   del
dispositivo; 
  - se sono  stati  utilizzati  nella  produzione  tessuti  d'origine
animale di cui al decreto 6 aprile 2005, n. 67, le relative misure di
gestione dei rischi  adottate  al  fine  di  ridurre  il  rischio  di
infezione; 
  - i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli  e  delle
prove tecniche svolte e di analoghe valutazioni effettuate. 
  Il fabbricante prende le misure necessarie affinche' il processo di
fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti fabbricati  alla
documentazione indicata al primo paragrafo del presente punto. 
  Il fabbricante autorizza  la  valutazione  o,  ove  necessario,  la
revisione dell'efficacia di tali misure.»; 
  5) il punto 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. le informazioni  contenute  nelle  dichiarazioni  previste  dal
presente allegato sono conservate per un  periodo  di  almeno  cinque
anni. Per dispositivi impiantabili il  periodo  in  questione  e'  di
almeno quindici anni.»; 
  6) dopo il punto 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «4-bis. Per quanto concerne i dispositivi su misura, il fabbricante
si impegna a valutare e documentare l'esperienza acquisita nella fase
successiva alla produzione, anche sulla base  delle  disposizioni  di
cui   all'allegatoX,   nonche'   a   predisporre   i   mezzi   idonei
all'applicazione degli interventi correttivi eventualmente necessari.
Detto impegno comprende per il fabbricante l'obbligo di informare  il
Ministero della salute degli incidenti seguenti, non appena  egli  ne
venga a conoscenza, e delle relative misure correttive adottate: 
  a) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle  caratteristiche  o
delle  prestazioni  del  dispositivo,   nonche'   qualsiasi   carenza
dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di un dispositivo che
possano causare o aver causato la  morte  o  un  grave  peggioramento
dello stato di salute di un paziente o di un utilizzatore; 
  b)  le  ragioni  di  ordine  tecnico  o  medico  connesse  con   le
caratteristiche o  le  prestazioni  di  un  dispositivo  che  abbiano
portato, per i motivi elencati al punto i), al ritiro sistematico dal
mercato da parte del fabbricante dei  dispositivi  appartenenti  allo
stesso tipo.»; 
  oo) all'allegato IX: 
  1. nella parte I: 
  1.1) al punto 1.4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
software indipendente (stand-alone)  e'  considerato  un  dispositivo
medico attivo.»; 
  1.2) il punto 1.7 e' sostituito dal seguente: 
  «1.7 (Sistema circolatorio centrale).  -  Ai  fini  della  presente
direttiva si intendono per »sistema circolatorio centrale» i seguenti
vasi: arteriae  pulmonales,  aorta  ascendens,  arcus  aortae,  aorta
descendens fino alla bifurcatio aortae, arteriae coronariae,  arteria
carotis communis, arteria carotis externa, arteria  carotis  interna,
arteriae cerebrales, truncus brachiocephalicus, venae  cordis,  venae
pulmonales, vena cava superior, vena cava inferior.»; 
  2) nella parte II, dopo il punto  2.5  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  «2.5-bis. Nel calcolo della durata di cui al punto 1.1 della  parte
I, con utilizzo per una "durata continua" si intende un effettivo uso
ininterrotto del dispositivo per quella che e' la  sua  destinazione.
E' comunque considerato un prolungamento dell'utilizzo corrispondente
a una durata continua l'uso di un dispositivo  che  venga  interrotto
per  consentire  la  sua  immediata  sostituzione   con   lo   stesso
dispositivo o con uno identico.»; 
  3) la parte III e' modificata come segue: 
  3.1) al punto 1.2, secondo trattino, le parole: «di altri liquidi o
la conservazione di organi» sono sostituite dalle seguenti: «di altri
liquidi corporei o la conservazione di organi»; 
  3.2 al punto 2.1, l'alinea del  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Tutti i dispositivi invasivi in  relazione  con  gli  orifizi  del
corpo, diversi dai dispositivi invasivi di tipo chirurgico,  che  non
sono destinati ad essere allacciati ad un dispositivo medico attivo o
che sono destinati ad essere  allacciati  ad  un  dispositivo  medico
attivo appartenente alla classe I:»; 
  3.3) il punto 2.2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.2 (Regola 6). - Tutti i dispositivi invasivi di tipo  chirurgico
destinati ad un uso temporaneo rientrano nella classe IIa, a meno che
essi non siano: 
  -   destinati   specificamente   a   controllare,    diagnosticare,
sorvegliare o correggere difetti del cuore o del sistema circolatorio
centrale attraverso un contatto diretto con dette  parti  del  corpo,
nel qual caso essi rientrano nella classe III; 
  - strumenti chirurgici riutilizzabili, nel qual caso essi rientrano
nella classe I; 
  - destinati specificamente ad essere utilizzati in contatto diretto
con il sistema nervoso centrale, nel quale caso essi rientrano  nella
classe III; 
  -  destinati  a  rilasciare  energia  sotto  forma  di   radiazioni
ionizzanti, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb; 
  - destinati ad avere un effetto biologico o ad essere interamente o
principalmente assorbiti, nel qual caso essi rientrano  nella  classe
IIb; 
  - destinati a  somministrare  medicinali  mediante  un  sistema  di
rilascio, se cio' avviene in forma  potenzialmente  rischiosa  tenuto
conto  della  modalita'  di  somministrazione,  nel  qual  caso  essi
rientrano nella classe IIb.»; 
  3.4) al punto 2.3 il primo trattino e' sostituito dal seguente: 
  «-   destinati   specificamente   a   controllare,   diagnosticare,
sorvegliare o correggere difetti del cuore o del sistema circolatorio
centrale attraverso un contatto diretto con dette  parti  del  corpo,
nel qual caso essi rientrano nella classe III;»; 
  3.5) al punto 4.1, nel primo periodo le  parole:  «della  direttiva
65/65/CEE» sono sostituite da  «del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219». 
  3.6) al punto 4.3, secondo periodo,  sono  inserite,  in  fine.  le
seguenti parole: «a meno che non siano  destinati  specificamente  ad
essere utilizzati per disinfettare i dispositivi invasivi,  nel  qual
caso essi rientrano nella classe IIb.»; 
  3.7) al punto 4.4, le parole: «non attivi» sono soppresse; 
  pp) all'allegato X: 
  1) il punto 1.1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.1.  La  conferma  del  rispetto  dei  requisiti  relativi   alle
caratteristiche e  alle  prestazioni  specificate  ai  punti  1  e  3
dell'allegato  I  in  condizioni   normali   di   utilizzazione   del
dispositivo, nonche'  la  valutazione  degli  effetti  collaterali  e
dell'accettabilita' del rapporto rischi/benefici di cui  al  punto  6
dell'allegato I devono  basarsi,  in  linea  di  principio,  su  dati
clinici.  La  valutazione  di  tali  dati,  di   seguito   denominata
»valutazione clinica», che tiene  conto  ‑  ove  necessario  ‑  delle
eventuali norme armonizzate pertinenti, deve  seguire  una  procedura
definita e metodologicamente valida fondata alternativamente su: 
  1.1.1.un'analisi critica della letteratura  scientifica  pertinente
attualmente disponibile sui temi della sicurezza, delle  prestazioni,
delle caratteristiche di progettazione e della destinazione d'uso del
dispositivo qualora: 
  - sia dimostrata l'equivalenza tra il dispositivo  in  esame  e  il
dispositivo cui si riferiscono i dati e 
  - i dati  dimostrino  adeguatamente  la  conformita'  ai  requisiti
essenziali pertinenti; 
  1.1.2. un'analisi critica di tutte le indagini cliniche condotte; 
  1.1.3. un'analisi critica dei dati  clinici  combinati  di  cui  ai
punti 1.1.1 e 1.1.2.»; 
  2) dopo il punto 1.1 sono inseriti i seguenti: 
  «1.1-bis  Per  i  dispositivi  impiantabili  e  per  i  dispositivi
appartenenti alla classe  III  vengono  condotte  indagini  cliniche,
salvo che non sia debitamente giustificato fondarsi sui dati  clinici
esistenti. 
  1.1-ter  La  valutazione  clinica  e   il   relativo   esito   sono
documentati. La documentazione tecnica del dispositivo contiene  tali
documenti e/o i relativi riferimenti completi. 
  1.1-quater La valutazione clinica e la relativa documentazione sono
attivamente  aggiornati  con  dati   derivanti   dalla   sorveglianza
post-vendita. Ove non si consideri necessario  il  follow-up  clinico
post-vendita  nell'ambito  del  piano  di  sorveglianza  post-vendita
applicato   al   dispositivo,   tale   conclusione   va   debitamente
giustificata e documentata. 
  1.1-quinquies Qualora non si  ritenga  opportuna  la  dimostrazione
della conformita' ai requisiti essenziali in base  ai  dati  clinici,
occorre fornire un'idonea giustificazione di tale esclusione in  base
ai risultati della gestione del rischio, tenendo  conto  anche  della
specificita' dell'interazione tra il dispositivo e  il  corpo,  delle
prestazioni cliniche attese e delle affermazioni del fabbricante.  Va
debitamente   provata   l'adeguatezza   della   dimostrazione   della
conformita'  ai  requisiti  essenziali  che  si  fondi   solo   sulla
valutazione  delle  prestazioni,  sulle  prove  al  banco   e   sulla
valutazione preclinica.»; 
  3) il punto 2.2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.2 (Considerazioni di  ordine  etico).  -  Le  indagini  cliniche
devono essere svolte secondo la dichiarazione di  Helsinki,  adottata
nel 1964 in occasione della 18a Assemblea medica mondiale svoltasi  a
Helsinki (Finlandia), come modificata da ultimo dall'Assemblea medica
mondiale. E' assolutamente indispensabile che tutte  le  disposizioni
riguardanti la protezione della  salute  umana  siano  attuate  nello
spirito della dichiarazione di Helsinki.  Cio'  vale  per  ogni  fase
delle indagini cliniche, dalla prima riflessione sulla  necessita'  e
sulla giustificazione dello studio fino alla pubblicazione finale dei
risultati.»; 
  4) il punto 2.3.5 e' sostituito dal seguente: 
  «2.3.5 Tutti gli eventi  avversi  gravi  devono  essere  registrati
integralmente e immediatamente comunicati al Ministero della salute e
a tutte le altre autorita' competenti degli Stati membri  in  cui  e'
condotta l'indagine clinica.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art.  1,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Il  presente  decreto  si
          applica ai dispositivi medici ed ai relativi accessori.  Ai
          fini del presente decreto gli  accessori  sono  considerati
          dispositivi medici a pieno titolo. Nel presente  decreto  e
          nei suoi allegati i dispositivi medici ed i loro  accessori
          vengono indicati con termine «dispositivi». 
              2. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
              a)    dispositivo    medico:    qualunque    strumento,
          apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto,
          utilizzato da solo o in combinazione, compreso il  software
          destinato   dal    fabbricante    ad    essere    impiegato
          specificamente con finalita' diagnostiche o terapeutiche  e
          necessario  al  corretto  funzionamento  del   dispositivo,
          destinato dal fabbricante ad essere impiegato  sull'uomo  a
          fini  di  diagnosi,  prevenzione,  controllo,   terapia   o
          attenuazione  di  una  malattia;  di  diagnosi,  controllo,
          terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un
          handicap; di studio, sostituzione o modifica  dell'anatomia
          o  di  un   processo   fisiologico;   di   intervento   sul
          concepimento,  il  quale  prodotto  non  eserciti  l'azione
          principale, nel o sul corpo umano, cui  e'  destinato,  con
          mezzi farmacologici o immunologici  ne'  mediante  processo
          metabolico ma la cui funzione possa  essere  coadiuvata  da
          tali mezzi; 
                b) accessorio:  prodotto  che,  pur  non  essendo  un
          dispositivo,  sia   destinato   in   modo   specifico   dal
          fabbricante ad essere utilizzato  con  un  dispositivo  per
          consentirne  l'utilizzazione   prevista   dal   fabbricante
          stesso; 
                c) dispositivo medico-diagnostico in vitro: qualsiasi
          dispositivo medico composto da un reagente, da un  prodotto
          reattivo, da un calibratore, da un materiale di  controllo,
          da  un  kit,  da  uno   strumento,   da   un   apparecchio,
          un'attrezzatura o un  sistema,  utilizzato  da  solo  o  in
          combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato
          in vitro per l'esame  di  campioni  provenienti  dal  corpo
          umano,  inclusi  sangue  e  tessuti  donati,  unicamente  o
          principalmente allo scopo di fornire  informazioni  su  uno
          stato  fisiologico  o  patologico,  o   su   una   anomalia
          congenita, o informazioni che consentono la  determinazione
          della  sicurezza  e  della  compatibilita'  con  potenziali
          soggetti riceventi, o che  consentono  il  controllo  delle
          misure  terapeutiche.  I  contenitori  dei  campioni   sono
          considerati dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro.  Si
          intendono per contenitori di campioni  i  dispositivi,  del
          tipo  sottovuoto  o  no,   specificamente   destinati   dai
          fabbricanti a ricevere direttamente il campione proveniente
          dal corpo umano  e  a  conservarlo  ai  fini  di  un  esame
          diagnostico in vitro. I prodotti destinati ad usi  generici
          di laboratorio non sono dispositivi  medico-diagnostici  in
          vitro a meno  che,  date  le  loro  caratteristiche,  siano
          specificamente   destinati   dal   fabbricante   ad   esami
          diagnostici in vitro; 
                d)  dispositivo  su  misura:  qualsiasi   dispositivo
          fabbricato appositamente,  sulla  base  della  prescrizione
          scritta di un medico debitamente qualificato  e  indicante,
          sotto la responsabilita' del medesimo,  le  caratteristiche
          specifiche di progettazione del dispositivo e destinato  ad
          essere utilizzato solo  per  un  determinato  paziente.  La
          prescrizione puo' essere redatta anche da altra persona  la
          quale  vi  sia  autorizzata   in   virtu'   della   propria
          qualificazione professionale. I dispositivi fabbricati  con
          metodi di fabbricazione continua od in  serie,  che  devono
          essere successivamente adattati, per soddisfare un'esigenza
          specifica  del  medico   o   di   un   altro   utilizzatore
          professionale, non sono considerati dispositivi su misura; 
                e) dispositivi per indagini cliniche: un  dispositivo
          destinato ad essere  messo  a  disposizione  di  un  medico
          debitamente qualificato per lo svolgimento di  indagini  di
          cui all'allegato X, punto 2.1, in un ambiente clinico umano
          adeguato. Per  l'esecuzione  delle  indagini  cliniche,  al
          medico debitamente qualificato  e'  assimilata  ogni  altra
          persona, la quale,  in  base  alla  propria  qualificazione
          professionale, sia autorizzata a svolgere tali indagini; 
                f)  fabbricante:  la  persona  fisica   o   giuridica
          responsabile  della  progettazione,  della   fabbricazione,
          dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo  in
          vista  dell'immissione  in  commercio   a   proprio   nome,
          indipendentemente dal fatto  che  queste  operazioni  siano
          eseguite da questa stessa persona o da  un  terzo  per  suo
          conto. Gli obblighi del presente decreto che  si  impongono
          al fabbricante  valgono  anche  per  la  persona  fisica  o
          giuridica che compone,  provvede  all'imballaggio,  tratta,
          rimette  a   nuovo,   etichetta   uno   o   piu'   prodotti
          prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo
          in vista dell'immissione in commercio  a  proprio  nome.  I
          predetti obblighi non si applicano alla persona  la  quale,
          senza essere il fabbricante compone  o  adatta  dispositivi
          gia'  immessi  in  commercio   in   funzione   della   loro
          destinazione ad un singolo paziente; 
                g)  destinazione:  l'utilizzazione  alla   quale   e'
          destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal
          fabbricante nell'etichetta, nel foglio illustrativo  o  nel
          materiale pubblicitario; 
                h)  immissione  in  commercio:  la  prima   messa   a
          disposizione a titolo oneroso o  gratuito  di  dispositivi,
          esclusi quelli destinati alle indagini cliniche,  in  vista
          della   distribuzione   o   utilizzazione    sul    mercato
          comunitario, indipendentemente dal fatto che si  tratti  di
          dispositivi nuovi o rimessi a nuovo; 
                i) messa in servizio: fase in cui il  dispositivo  e'
          stato reso disponibile all'utilizzatore  finale  in  quanto
          pronto per la prima utilizzazione sul  mercato  comunitario
          secondo la sua destinazione d'uso; 
                i-bis) mandatario:  la  persona  fisica  o  giuridica
          stabilita nel  territorio  dell'Unione  europea  che,  dopo
          essere  stata  espressamente  designata  dal   fabbricante,
          agisce e puo' essere interpellata dalle autorita' nazionali
          competenti  e  dagli  organismi  comunitari  in  vece   del
          fabbricante  per  quanto  riguarda  gli  obblighi  che   il
          presente decreto impone a quest'ultimo; 
              i-ter)  dati  clinici:informazioni  sulla  sicurezza  o
          sulle prestazioni ricavate dall'impiego di un  dispositivo.
          I dati clinici provengono dalle seguenti fonti: 
              1)  indagini  cliniche  relative  al   dispositivo   in
          questione; o 
              2) indagini cliniche o  altri  studi  pubblicati  nella
          letteratura scientifica, relativi a un dispositivo  analogo
          di cui e'  dimostrabile  l'equivalenza  al  dispositivo  in
          questione; o 
              3) relazioni  pubblicate  o  non  pubblicate  su  altre
          pratiche cliniche relative al dispositivo in questione o  a
          un dispositivo analogo di cui e' dimostrabile l'equivalenza
          al dispositivo in questione; 
              i-quater)  sottocategoria   di   dispositivi:serie   di
          dispositivi con settori di utilizzo comuni o con tecnologie
          comuni; 
              i-quinquies) gruppo generico di dispositivi:  serie  di
          dispositivi per i quali e' previsto un identico  o  analogo
          utilizzo e che condividono la stessa tecnologia,  cosicche'
          possono essere classificati in modo generico, senza  tenere
          conto di caratteristiche specifiche; 
              i- sexies) dispositivo monouso:  dispositivo  destinato
          ad essere utilizzato una sola volta per un solo paziente.». 
              - Il testo dell'art.  2,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.  2  (Campo  di  applicazione).  -  1.   Qualsiasi
          dispositivo destinato  a  somministrare  un  medicinale  ai
          sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 24  aprile  2006,
          n. 219, che recepisce il codice comunitario sui  medicinali
          per uso umano, e' soggetto al presente decreto, fatte salve
          le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.
          219, relative al medicinale. Se, tuttavia,  un  dispositivo
          di questo tipo e' immesso  in  commercio  in  modo  che  il
          dispositivo ed il medicinale siano integralmente  uniti  in
          un  solo   prodotto,   destinato   ad   essere   utilizzato
          esclusivamente in tale associazione, e non  riutilizzabile,
          tale prodotto viene disciplinato dal decreto legislativo 24
          aprile 2006, n.  219.  I  pertinenti  requisiti  essenziali
          dell'allegato  I  del  presente  decreto   legislativo   si
          applicano  per  quanto  attiene  alle  caratteristiche   di
          sicurezza e di prestazione del dispositivo. 
              2. I dispositivi comprendenti come parte integrante una
          sostanza la quale, qualora utilizzata separatamente,  possa
          esser  considerata  un  medicinale  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che recepisce il codice
          comunitario sui medicinali  per  uso  umano,  e  successive
          modificazioni e possa avere un effetto sul corpo umano  con
          un'azione accessoria a quella del dispositivo sono valutati
          ed autorizzati in conformita' del presente decreto. 
              2-bis. I dispositivi comprendenti come parte integrante
          una sostanza, la quale, qualora  utilizzata  separatamente,
          puo' essere considerata un costituente di un  medicinale  o
          un medicinale derivato dal sangue o  dal  plasma  umano  ai
          sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 24  aprile  2006,
          n. 219, che recepisce il codice comunitario sui  medicinali
          per uso umano, e puo' avere un effetto sul corpo umano  con
          un'azione accessoria a quella del dispositivo,  in  seguito
          denominata «derivato del sangue  umano»,  sono  valutati  e
          autorizzati in conformita' al presente decreto. 
              3. Il presente decreto non si applica: 
                a) ai dispositivi destinati alla diagnosi in vitro; 
                b) ai dispositivi  impiantabili  attivi  disciplinati
          dal  decreto  legislativo  14  dicembre  1992,  n.  507,  e
          successive modificazioni; 
              c) ai medicinali soggetti  al  decreto  legislativo  24
          aprile 2006, n. 219, che recepisce  il  codice  comunitario
          sui  medicinali  per  uso  umano.  Nello  stabilire  se  un
          determinato prodotto rientri nell'ambito di applicazione di
          tale decreto oppure del  presente  decreto  si  deve  tener
          conto in particolare del principale meccanismo d'azione del
          prodotto stesso; 
                d) ai prodotti cosmetici disciplinati dal decreto  11
          ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni; 
                e) al sangue umano, ai prodotti derivati  dal  sangue
          umano, al plasma umano o alle cellule ematiche  di  origine
          umana, o ai dispositivi che, al momento dell'immissione  in
          commercio, contengono simili prodotti derivati dal  sangue,
          dal plasma o  dalle  cellule  ematiche,  ad  eccezione  dei
          dispositivi di cui al comma 2-bis; 
              f) a organi, tessuti o cellule di origine umana, ne'  a
          prodotti comprendenti o derivati da tessuti  o  cellule  di
          origine umana, ad eccezione dei dispositivi di cui al comma
          2-bis; 
                g) a organi, tessuti o cellule  di  origine  animale,
          salvo che il dispositivo  non  sia  fabbricato  utilizzando
          tessuto animale reso  non  vitale  o  prodotti  non  vitali
          derivati da tessuto animale. 
              4. Se un prodotto e' destinato dal produttore ad essere
          utilizzato sia in conformita' delle disposizioni in materia
          di dispositivi di protezione individuale di cui al  decreto
          legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, sia in  conformita'  del
          presente  decreto,  sono  rispettati  anche   i   requisiti
          essenziali in materia di sanita' e sicurezza stabiliti  nel
          decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10. 
              5.   Il   presente   decreto   lascia    impregiudicata
          l'applicazione dei decreti legislativi 26 maggio  2000,  n.
          241, di recepimento delle direttive comunitarie in  materia
          di protezione sanitaria contro  i  rischi  derivanti  dalle
          radiazioni  ionizzanti,  e  26  maggio  2000,  n.  187,  di
          recepimento  delle  direttive  comunitarie  in  materia  di
          protezione  sanitaria  contro  i  rischi  derivanti   dalle
          radiazioni ionizzanti in  ambito  medico,  e  dei  relativi
          decreti attuativi. 
              5-bis. Ai sensi  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recepente la normativa
          comunitaria in tema di compatibilita' elettromagnetica  dei
          prodotti,  le  disposizioni  in  esso  contenute   non   si
          applicano  ai   dispositivi   disciplinati   dal   presente
          decreto.». 
              - Il testo dell'art.  4,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 4 (Requisiti  essenziali).  -  1.  I  dispositivi
          devono  soddisfare  i   pertinenti   requisiti   essenziali
          prescritti nell'allegato I  in  considerazione  della  loro
          destinazione. 
              1-bis. Laddove esista un  rischio  per  la  salute  dei
          pazienti,  degli  operatori  tecnici   o   dei   terzi,   i
          dispositivi che sono anche macchine ai sensi  dell'art.  2,
          lettera  a),  della  direttiva  2006/42/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa  alle
          macchine, rispettano altresi'  i  requisiti  essenziali  in
          materia di salute e sicurezza stabiliti nell'allegato I  di
          tale  direttiva,  qualora  detti  requisiti  essenziali  in
          materia di salute e  sicurezza  siano  piu'  specifici  dei
          requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I del presente
          decreto legislativo.». 
              - Il testo dell'art.  5,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.   5   (Libera   circolazione,    dispositivi    a
          destinazione particolare). - 1. E' consentita  l'immissione
          in  commercio  e  la  messa  in  servizio,  nel  territorio
          italiano, dei dispositivi recanti la marcatura  CE  di  cui
          all'art. 16 e valutati in base all'art. 11. 
              2.  E'  altresi'  consentito  che,  senza   recare   la
          marcatura CE: 
                a)  i  dispositivi  destinati  ad  indagini  cliniche
          possono essere messi a  disposizione  dei  medici  o  delle
          persone debitamente  autorizzate,  quando  rispondono  alle
          condizioni di cui all'art. 14 e all'allegato VIII; 
              b) i dispositivi su misura possono  essere  immessi  in
          commercio  e  messi  in  servizio  quando  rispondono  alle
          condizioni prescritte dall'art. 11 e dall'allegato VIII;  i
          dispositivi delle classi IIa, IIb e III sono  muniti  della
          dichiarazione di cui all'allegato  VIII,  che  e'  messa  a
          disposizione  di  un  determinato  paziente,   identificato
          mediante il nome, un acronimo o un codice numerico. 
              3. In occasione di fiere, esposizioni e  dimostrazioni,
          e' consentita la presentazione di dispositivi non  conformi
          al  presente  decreto  a   condizione   che   sia   apposta
          un'indicazione chiaramente visibile  che  indichi  che  gli
          stessi non possono essere immessi in commercio ne' messi in
          servizio prima che  il  fabbricante  o  il  suo  mandatario
          stabilito nella Comunita' europea li  abbia  resi  conformi
          alle disposizioni del decreto stesso. 
              4.   Le   indicazioni,    fornite    dal    fabbricante
          all'utilizzatore e al paziente  conformemente  all'allegato
          I, punto 13, sono espresse in lingua  italiana  al  momento
          della   consegna   all'utilizzatore   finale,    per    uso
          professionale o per qualsiasi altra utilizzazione. 
              5. (abrogato). 
              6.  Qualora  i  dispositivi  siano  disciplinati,   per
          aspetti diversi da quelli del presente  decreto,  da  altre
          direttive che prevedono l'apposizione della  marcatura  CE,
          la medesima fa presumere che i dispositivi soddisfano anche
          le prescrizioni di queste altre direttive. Nel caso in  cui
          una o piu' delle suddette direttive lascino al  fabbricante
          la facolta' di scegliere il regime da applicare durante  un
          periodo transitorio, la marcatura CE di conformita'  indica
          che i dispositivi soddisfano soltanto le disposizioni delle
          direttive  applicate  dal  fabbricante.  In  tal  caso,   i
          riferimenti  alle  direttive  applicate,  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee,  devono  essere
          riportati nei documenti, nelle avvertenze o  nei  fogli  di
          istruzione  stabiliti  dalle  suddette  direttive   e   che
          accompagnano tali dispositivi; tali documenti, avvertenze o
          fogli di istruzione devono essere accessibili senza che  si
          debba distruggere l'imballaggio che assicura la  sterilita'
          del dispositivo.». 
              - Il testo dell'art.  6,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 6 (Rinvio alle norme). - 1. Si  presume  conforme
          ai requisiti essenziali di cui all'art.  4  il  dispositivo
          fabbricato in conformita' delle norme tecniche  armonizzate
          comunitarie  e  delle  norme  tecniche  nazionali  che   le
          recepiscono. 
              2. I riferimenti  alle  norme  tecniche  nazionali  che
          recepiscono le norme tecniche armonizzate comunitarie  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          Italiana  con  decreto  del  Ministro  dell'Industria   del
          commercio e dell'artigianato. 
              3. Ai fini del presente decreto il  rinvio  alle  norme
          tecniche armonizzate comprende anche  le  monografie  della
          Farmacopea europea  relative  in  particolare  alle  suture
          chirurgiche e agli aspetti di interazione tra medicinali  e
          materiali per dispositivi da usarsi come recipienti, i  cui
          riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta  ufficiale
          delle Comunita' europee.». 
              - Il testo dell'art.  7,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 7 (Clausola di salvaguardia). - 1.  Il  Ministero
          della salute, quando accerta  che  un  dispositivo  di  cui
          all'art. 5, commi 1 e 2, lettera b), ancorche' installato e
          utilizzato correttamente  secondo  la  sua  destinazione  e
          oggetto di manutenzione  regolare,  puo'  compromettere  la
          salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o di
          terzi, ne dispone il ritiro dal mercato a cura e spese  del
          fabbricante  o  del  suo  mandatario,  ne  vieta  o  limita
          l'immissione  in  commercio  o  la   messa   in   servizio,
          informandone il  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Il
          Ministero   della   salute   comunica,   immediatamente   i
          provvedimenti adottati  alla  Commissione  delle  Comunita'
          europee, indicando in particolare se la non conformita' del
          dispositivo al presente decreto deriva: 
                a) dalla mancanza dei  requisiti  essenziali  di  cui
          all'art. 4; 
                b) da  una  non  corretta  applicazione  delle  norme
          tecniche di cui all'art. 6; 
                c)  da  una  lacuna  delle  norme  tecniche  indicate
          all'art. 6. 
              2.  Quando  la  Commissione  delle  Comunita'   europee
          comunica che  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  sono
          ingiustificati, il Ministero della sanita'  puo'  revocarli
          salvo che ritenga, in base alle valutazioni degli organi di
          consultazione tecnica,  che  la  revoca  possa  determinare
          grave rischio per la salute o la  sicurezza  dei  pazienti,
          degli utilizzatori o di terzi. 
              3. Il dispositivo non conforme munito  della  marcatura
          CE  viene  ritirato  dal  commercio  a  cura  e  spese  del
          fabbricante o del suo mandatario e ne  viene  informata  la
          Commissione e gli altri Stati membri.». 
              - Il testo dell'art. 11,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 42, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 11 (Valutazione della conformita'). -  1.  Per  i
          dispositivi appartenenti alla classe III, ad esclusione dei
          dispositivi  su  misura  e  dei  dispositivi  destinati  ad
          indagini   cliniche,   il   fabbricante   deve,   ai   fini
          dell'apposizione della marcatura CE: 
                a) seguire  la  procedura  per  la  dichiarazione  di
          conformita'  CE  (sistema  completo  di  assicurazione   di
          qualita') di cui all'allegato II, oppure 
                b) seguire la procedura relativa alla  certificazione
          CE  di  conformita'  del  tipo  di  cui  all'allegato  III,
          unitamente: 
                  1) alla procedura relativa alla verifica CE di  cui
          all'allegato IV, oppure 
                  2) alla procedura relativa  alla  dichiarazione  di
          conformita' CE (garanzia di qualita' della  produzione)  di
          cui all'allegato V. 
              2. Per i dispositivi appartenenti alla classe  IIa,  ad
          esclusione dei dispositivi  su  misura  e  dei  dispositivi
          destinati ad indagini cliniche,  il  fabbricante  deve,  ai
          fini  dell'apposizione  della  marcatura  CE,  seguire   la
          procedura per la dichiarazione di  conformita'  CE  di  cui
          all'allegato VII unitamente: 
                a) alla procedura relativa alla verifica  CE  di  cui
          all'allegato IV, oppure 
                b) alla  procedura  relativa  alla  dichiarazione  di
          conformita' CE (garanzia di qualita' della  produzione)  di
          cui all'allegato V, oppure 
                c) alla  procedura  relativa  alla  dichiarazione  di
          conformita' CE (garanzia di qualita' del prodotto)  di  cui
          all'allegato VI. 
              3. In sostituzione delle procedure, di cui al  comma  2
          il fabbricante puo' seguire la procedura prevista al  comma
          4, lettera a). 
              4. Per i  dispositivi  appartenenti  alla  classe  IIb,
          diversi  dai  dispositivi  su  misura  e  dai   dispositivi
          destinati  ad  indagini  cliniche,  il   fabbricante   deve
          seguire, ai fini dell'apposizione della marcatura CE: 
                a)  la  procedura  relativa  alla  dichiarazione   di
          conformita' CE (sistema completo di garanzia  di  qualita')
          di cui all'allegato II; in tal caso non si applica il punto
          4 dell'allegato II, oppure 
                b) la procedura relativa alla  certificazione  CE  di
          cui all'allegato III unitamente: 
                  1) alla procedura relativa alla verifica CE di  cui
          all'allegato IV, oppure 
                  2) alla procedura relativa  alla  dichiarazione  di
          conformita' CE (garanzia di qualita' della  produzione)  di
          cui all'allegato V, oppure 
                  3) alla procedura relativa  alla  dichiarazione  di
          conformita' CE (garanzia di qualita' del prodotto)  di  cui
          all'allegato VI. 
              5. Per i dispositivi appartenenti  alla  classe  I,  ad
          esclusione dei dispositivi su misura e di quelli  destinati
          ad   indagini   cliniche,   il    fabbricante    ai    fini
          dell'apposizione  della  marcatura  CE,  si  attiene   alla
          procedura  prevista  all'allegato  VII  e   redige,   prima
          dell'immissione   in   commercio,   la   dichiarazione   di
          conformita' CE. 
              6. Chiunque mette in commercio sul territorio nazionale
          dispositivi «su misura» ha l'obbligo di comunicare l'elenco
          di detti dispositivi  al  Ministero  della  sanita'.  Detto
          elenco deve essere aggiornato ogni sei mesi a partire dalla
          data di prima notifica. Ai fini di tale  aggiornamento,  e'
          necessario  inviare  al   Ministero   della   sanita'   una
          dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si
          intende, in  particolare,  qualsiasi  modifica  sostanziale
          relativa alle tipologie  di  dispositivi  prodotti  e  gia'
          comunicati al Ministero della sanita'. 
              6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          del presente  decreto,  per  i  dispositivi  su  misura  il
          fabbricante  deve   attenersi   alla   procedura   prevista
          dall'allegato VIII e redigere, prima  della  immissione  in
          commercio di ciascun dispositivo, la dichiarazione prevista
          in tale allegato. 
              7.  Il  fabbricante  di  dispositivi  su  misura  o  il
          rappresentante autorizzato deve essere iscritto  presso  il
          Ministero  della   sanita'   e   deve   presentare,   oltre
          all'elenco, una descrizione dei dispositivi ed il  recapito
          della societa' al fine di rendere possibile  la  formazione
          di una banca dati dei produttori legittimamente operanti in
          Italia per gli adempimenti di cui al presente decreto senza
          oneri a carico del bilancio dello Stato. 
              8. Nel procedimento di  valutazione  della  conformita'
          del dispositivo, il fabbricante  e  l'organismo  notificato
          tengono  conto  di  tutti  i  risultati  disponibili  delle
          operazioni  di  valutazione  e  di  verifica  eventualmente
          svolte, secondo il  presente  decreto  anche  in  una  fase
          intermedia della fabbricazione. 
              9. Il fabbricante  puo'  incaricare  il  mandatario  di
          avviare i procedimenti previsti agli allegati III, IV,  VII
          e VIII. 
              10. Se il procedimento di valutazione della conformita'
          presuppone l'intervento  di  un  organismo  notificato,  il
          fabbricante o il  suo  mandatario  puo'  rivolgersi  ad  un
          organismo di sua scelta nell'ambito delle competenze per le
          quali l'organismo stesso e' stato designato. 
              11. L'organismo notificato puo' esigere,  giustificando
          debitamente  la  richiesta,  le  informazioni  o   i   dati
          necessari a mantenere il certificato di conformita' ai fini
          della procedura scelta. 
              11-bis. Il  Ministero  della  sanita'  e  il  Ministero
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  possono
          richiedere  agli  organismi  designati  italiani  tutte  le
          informazioni pertinenti relative alle autorizzazioni ed  ai
          certificati rilasciati o rifiutati . 
              12. La decisione  dell'organismo  notificato  presa  in
          base agli allegati II,III,V e VI ha  validita'  massima  di
          cinque anni e puo' essere prorogata per periodi  successivi
          alla durata massima di cinque anni, su richiesta presentata
          entro il termine convenuto nel contratto firmato fra le due
          parti. 
              12-bis. Per i dispositivi medici  di  cui  all'art.  2,
          comma 2-bis,  gli  organismi  notificati  ad  attestare  la
          conformita', a  norma  dell'art.  15,  devono  valutare  la
          conformita' dei dispositivi stessi tenendo  conto  di  ogni
          informazione utile  riguardante  le  caratteristiche  e  le
          prestazioni di tali dispositivi, compresi in particolare  i
          risultati di eventuali prove e  verifiche  sui  dispositivi
          gia'  svolte  sulla  base  di   disposizioni   legislative,
          regolamentari o amministrative nazionali preesistenti. 
              13. La documentazione e la corrispondenza  relativa  ai
          procedimenti previsti dai commi da 1  a  6  e'  redatta  in
          lingua italiana o in un'altra lingua comunitaria  accettata
          dall' organismo notificato. 
              14. Il Ministero della salute autorizza,  su  richiesta
          motivata, l'immissione in commercio e la messa in servizio,
          nel territorio nazionale,  di  singoli  dispositivi  per  i
          quali le procedure di cui ai commi da 1 a 6 non sono  state
          espletate o completate, il cui  impiego  e'  nell'interesse
          della protezione della salute. La domanda di autorizzazione
          deve contenere la descrizione del dispositivo,  dell'azione
          principale cui e' destinato e dei motivi  per  i  quali  la
          domanda e' stata presentata.  Il  Ministero  della  sanita'
          comunica, entro trenta giorni, il provvedimento  in  merito
          all'autorizzazione. 
              14-bis. Per il trattamento di singoli pazienti a  scopo
          compassionevole,  in  casi  eccezionali  di  necessita'  ed
          urgenza e con le modalita' stabilite con successivo decreto
          ministeriale, il Ministero della salute autorizza l'uso  di
          dispositivi medici per i quali  le  procedure  indicate  al
          comma da 1 a 6 sono state espletate o completate.». 
              - Il testo dell'art. 12,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 12  (Procedura  particolare  per  sistemi  e  kit
          completi   per   campo   operatorio    e    procedura    di
          sterilizzazione). - 1. In deroga all'art. 11,  il  presente
          articolo si applica ai sistemi e  kit  completi  per  campo
          operatorio. 
              2. Qualsiasi persona fisica o  giuridica  che  assembla
          dispositivi  recanti  la  marcatura  CE,  secondo  la  loro
          destinazione ed entro i limiti  di  utilizzazione  previsti
          dal fabbricante per immetterli in commercio come sistema  o
          kit  completo  per  campo  operatorio,  deve   inviare   al
          Ministero della sanita'  una  dichiarazione  con  la  quale
          attesta che: 
                a) ha  verificato  la  compatibilita'  reciproca  dei
          dispositivi secondo le  istruzioni  dei  fabbricanti  e  ha
          realizzato l'operazione secondo le loro istruzioni; 
                b) ha imballato il sistema  o  il  kit  completo  per
          campo  operatorio  ed  ha  fornito  agli  utilizzatori   le
          relative  informazioni   contenenti   le   istruzioni   dei
          fabbricanti; 
                c) l'intera attivita' e' soggetta a  metodi  adeguati
          di verifica e di controllo interni. 
              3. Se  le  condizioni  di  cui  al  comma  2  non  sono
          soddisfatte, come nei casi in  cui  il  sistema  o  il  kit
          completo per campo operatorio contenga dispositivi che  non
          recano  la  marcatura  CE  o  in  cui  la  combinazione  di
          dispositivi scelta non sia compatibile in relazione all'uso
          cui erano originariamente destinati, il sistema  o  il  kit
          completo per campo operatorio e' considerato un dispositivo
          a se' stante e in quanto tale e'  soggetto  alla  specifica
          procedura di cui all'art. 11. 
              4. Qualsiasi persona fisica o giuridica  che,  ai  fini
          dell'immissione in  commercio,  sterilizzi  sistemi  o  kit
          completi per campo operatorio di cui al  comma  2  o  altri
          dispositivi medici recanti la marcatura CE per  i  quali  i
          fabbricanti prevedono la  sterilizzazione  prima  dell'uso,
          segue, a sua  scelta,  una  delle  procedure  di  cui  agli
          allegati  II  o  V.  L'applicazione  di  tali  allegati   e
          l'intervento dell'organismo  notificato  si  limitano  agli
          aspetti che riguardano  il  mantenimento  della  sterilita'
          finche' la confezione sterile non sia aperta o danneggiata.
          La  persona  dichiara  che  la  sterilizzazione  e'   stata
          eseguita secondo le istruzioni del fabbricante. 
              5. I prodotti di cui ai commi 2 e 4 non  devono  recare
          una nuova marcatura CE. Devono essere corredati di tutte le
          informazioni di cui all'allegato I, punto 13,  comprendenti
          le indicazioni  fornite  dai  fabbricanti  dei  dispositivi
          composti. Le dichiarazioni previste nei commi 2  e  4  sono
          tenute a disposizione del Ministero della salute per cinque
          anni.». 
              - Il testo dell'art. 13,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.  13  (Registrazione  delle  persone  responsabili
          dell'immissione in commercio).  -  1.  Il  fabbricante  che
          immette in commercio dispositivi a nome proprio secondo  le
          procedure previste all'art. 11, commi 5 e  6,  e  qualsiasi
          altra persona fisica o giuridica che esercita le  attivita'
          di cui all'art.  12,  se  ha  sede  legale  nel  territorio
          italiano comunica al Ministero  della  sanita'  il  proprio
          indirizzo e la descrizione dei dispositivi in questione. 
              2. Se non ha sede in uno Stato membro,  il  fabbricante
          che immette in commercio a nome proprio un dispositivo,  di
          cui al comma 1 o di cui al successivo comma 3-bis,  designa
          un unico mandatario nell'Unione europea. Il mandatario  che
          ha  sede  legale  nel  territorio  italiano   comunica   al
          Ministero   della   salute   le   informazioni    di    cui
          rispettivamente ai commi 1 o 3-bis. 
              3. Il Ministero della salute,  su  richiesta,  comunica
          agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni,
          fornite dal fabbricante o dal suo  mandatario,  di  cui  al
          comma 1. 
              3-bis.  Il  fabbricante  che   immette   in   commercio
          dispositivi a nome proprio delle classi III,  II-b  e  II-a
          informa il Ministero della sanita' di tutti i dati atti  ad
          identificare tali dispositivi, unitamente alle etichette  e
          alle istruzioni per l'uso,  quando  tali  dispositivi  sono
          messi in servizio in Italia; 
              3-ter.  Il  Ministero  della  salute  stabilisce,   con
          decreto, le modalita' per la trasmissione dei dai di cui al
          presente articolo. 
              3-quater.   Il   Ministero   della   salute    verifica
          annualmente la compatibilita'  dell'ulteriore  vigenza  del
          presente articolo con lo stato di attivazione  della  banca
          dati europea di cui all'art. 13-bis.». 
              - Il testo dell'art. 13-bis, del decreto legislativo 24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 13-bis (Banca dati europea). -  1.  Il  Ministero
          della salute trasmette alla banca dati europea le  seguenti
          informazioni: 
              a) i dati relativi alla registrazione dei fabbricanti e
          dei mandatari, nonche' dei dispositivi di cui all'art.  13,
          ad esclusione dei dati relativi ai dispositivi su misura; 
              b)  i  dati   relativi   ai   certificati   rilasciati,
          modificati,  integrati,  sospesi,  ritirati   o   rifiutati
          secondo le procedure di cui agli allegati II,III,IV,V,VI  e
          VII; 
              c) i dati ottenuti in base alla procedura di  vigilanza
          definita dall'art. 9; 
              c-bis) i dati relativi alle indagini  cliniche  di  cui
          all'art. 14. 
              2. L'applicazione del comma  1  non  comporta  oneri  a
          carico del bilancio dello Stato.». 
              - Il testo dell'art.  15  del  decreto  legislativo  24
          febbraio1997, n. 46, come modificato dal  presente  decreto
          cosi' recita: 
              «Art.  15  (Organismi   designati   ad   attestare   la
          conformita'). - 1. Possono essere autorizzati ad  espletare
          le procedure di valutazione di conformita' di cui  all'art.
          11, nonche' i compiti specifici  per  i  quali  sono  stati
          autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti  fissati
          con decreto del Ministro della sanita', di concerto con  il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato.
          Con lo stesso decreto e' disciplinato  il  procedimento  di
          autorizzazione  e  fino  alla  sua  entrata  in  vigore,  i
          requisiti e le prescrizioni  procedimentali  sono  fissati,
          rispettivamente, negli allegati XI e XII. 
              2.  I  soggetti  interessati   inoltrano   istanza   al
          Ministero  della  sanita'  che  provvede  d'intesa  con  il
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          alla relativa istruttoria ed alla verifica  dei  requisiti.
          L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della sanita',
          di concerto con il Ministero dell'industria, del  commercio
          e dell'artigianato,  entro  novanta  giorni;  decorso  tale
          termine si intende rifiutata. 
              3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  ha  durata
          quinquennale e puo' essere rinnovata.  L'autorizzazione  e'
          revocata quando i requisiti di cui al comma 1 vengano  meno
          ovvero nel caso in cui siano accertate  gravi  o  reiterate
          irregolarita' da parte dell'organismo. 
              4.  All'aggiornamento   delle   prescrizioni,   nonche'
          all'aggiornamento dei  requisiti  in  attuazione  di  norme
          comunitarie, si provvede con  decreto  del  Ministro  della
          sanita', di concerto con  il  Ministro  dell'industria  del
          commercio e dell'artigianato. 
              5.  Il  Ministero  della   sanita'   e   il   Ministero
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  vigilano
          sull'attivita'  degli  organismi  designati.  Il  Ministero
          della sanita' per il tramite  del  Ministero  degli  affari
          esteri notifica alla Commissione europea e agli altri Stati
          membri l'elenco degli organismi designati ad  espletare  le
          procedure di certificazione ed ogni successiva variazione. 
              5-bis. Copia dei certificati CE di  conformita'  emessi
          dagli organismi notificati deve essere inviata al Ministero
          della salute e al Ministero  dello  sviluppo  economico,  a
          cura degli stessi. L'organismo notificato fornisce altresi'
          al  Ministero  della  salute  tutte  le  informazioni   sui
          certificati  rilasciati,  modificati,  integrati,  sospesi,
          ritirati  o  rifiutati  e  informa  gli   altri   organismi
          designati sui certificati sospesi, ritirati o rifiutati  e,
          su  richiesta,  sui  certificati  rilasciati.  Esso   mette
          inoltre a disposizione, su richiesta, tutte le informazioni
          supplementari pertinenti. 
              5-ter. Qualora un organismo designato  constati  che  i
          requisiti pertinenti  della  presente  direttiva  non  sono
          stati o non sono piu' soddisfatti  dal  fabbricante  oppure
          che un certificato non avrebbe  dovuto  essere  rilasciato,
          esso  sospende,  ritira  o  sottopone  a   limitazioni   il
          certificato rilasciato, tenendo conto del  principio  della
          proporzionalita',  a  meno  che  la  conformita'  con  tali
          requisiti non sia  assicurata  mediante  l'applicazione  di
          appropriate misure correttive  da  parte  del  fabbricante.
          L'organismo designato informa il Ministero della sanita' in
          caso di sospensione, ritiro o limitazioni del certificato o
          nei  casi  in  cui  risulti  necessario  l'intervento   del
          Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita' informa
          gli altri Stati membri e la Commissione europea. 
              5-quater. L'organismo designato fornisce  al  Ministero
          della  sanita',  su  richiesta  dello  stesso,   tutte   le
          informazioni e i documenti pertinenti, compresi i documenti
          di bilancio, necessari per verificare la conformita' con  i
          requisiti di cui all'allegato XI e  al  decreto  1°  luglio
          1998, n. 318, del Ministro della sanita'. 
              5-quinquies. L'organismo notificato e il fabbricante  o
          il suo mandatario decidono di comune accordo i termini  per
          il completamento  delle  operazioni  di  valutazione  e  di
          verifica di cui agli allegati da II a VI.». 
              - Il testo dell'art. 16,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.  16  (Marcatura  CE).  -  1.  I  dispositivi,  ad
          esclusione di quelli su misura e  di  quelli  destinati  ad
          indagini cliniche, che soddisfano  i  requisiti  essenziali
          previsti   all'art.   3   devono    recare    al    momento
          dell'immissione in commercio una marcatura  di  conformita'
          CE. 
              2. La marcatura di conformita'  CE,  corrispondente  al
          simbolo riprodotto all'allegato XIII, deve  essere  apposta
          in  maniera   visibile,   leggibile   ed   indelebile   sui
          dispositivi in questione  o  sul  loro  involucro  sterile,
          sempre  che  cio'  sia  possibile  ed  opportuno,  e  sulle
          istruzioni  per  l'uso:  se  del  caso  la   marcatura   di
          conformita'  CE  deve  comparire  anche  sulla   confezione
          commerciale. La marcatura  CE  deve  essere  corredata  del
          numero di  codice  dell'organismo  notificato  responsabile
          dell'adozione  delle  procedure  previste   agli   allegati
          II,IV,V e VI. Sul dispositivo, sul  confezionamento  o  sul
          foglio illustrativo che  accompagna  il  dispositivo,  puo'
          essere  apposto  qualsiasi  altro   marchio,   purche'   la
          visibilita'  e   la   leggibilita'   della   marcatura   di
          conformita' CE non siano in tal modo ridotte. 
              3. E' vietato apporre marchi o iscrizioni  che  possono
          indurre terzi in errore  riguardo  al  significato  o  alla
          grafica della marcatura di conformita' CE.». 
              - Il testo dell'art. 17,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.  17  (Sorveglianza  del  mercato  e  verifica  di
          conformita'). - 1. La  sorveglianza  sull'applicazione  del
          presente decreto e' demandata al Ministero della  salute  e
          al Ministero dello sviluppo  economico,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze direttamente  o  per  il  tramite  di
          organismi autorizzati nelle fasi di  commercializzazione  e
          di impiego. 
              2. Al fine di verificare la conformita' dei dispositivi
          medici  alle  prescrizioni   del   presente   decreto,   le
          Amministrazioni vigilanti di cui al comma 1 hanno  facolta'
          di disporre verifiche e controlli mediante i propri  uffici
          centrali o periferici. 
              3. Gli accertamenti possono  essere  effettuati,  anche
          con metodo a campione, presso  il  produttore,  i  depositi
          sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori,  i
          commercianti o presso gli utilizzatori. 
              A tal fine e' consentito: 
              a)  l'accesso  ai  luoghi   di   fabbricazione   o   di
          immagazzinamento dei prodotti; 
              b) l'acquisizione di tutte le  informazioni  necessarie
          all'accertamento; 
              c) il prelievo temporaneo e a  titolo  gratuito  di  un
          singolo campione per l'esecuzione di esami e prove. 
              4. Per l'effettuazione delle eventuali prove  tecniche,
          le Amministrazioni di cui al comma 1 possono  avvalersi  di
          organismi tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle
          norme della serie EN 45.000  autorizzati  con  decreto  del
          Ministero della  sanita',  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              5. Al fine di agevolare l'attivita' di  sorveglianza  e
          di verifica, il fabbricante o il suo mandatario  predispone
          e mantiene a disposizione degli organi di  sorveglianza  la
          documentazione   prevista   per   la   valutazione    della
          conformita',  nonche'  copia  delle  istruzioni   e   delle
          etichette in italiano fornite con i  dispositivi  messi  in
          servizio in Italia, per il periodo indicato all'allegato 2,
          punto 6.1, o all'allegato 3, punto 7.3, o  all'allegato  4,
          punto  7,  o  all'allegato  5,   punto   5.1   o,   infine,
          all'allegato 6, punto 5.1. 
              6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di  cui
          all'art. 23, il  Ministero  della  salute,  quando  accerta
          l'indebita marcatura CE dei dispositivi medici, o l'assenza
          della stessa, in violazione alle disposizioni del  presente
          decreto, ordina al fabbricante o al mandatario di  adottare
          tutte le misure idonee a far venire meno la  situazione  di
          infrazione fissando un termine per adempiere non  superiore
          a trenta giorni. 
              7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, il
          Ministero  della  sanita'  ordina  l'immediato  ritiro  dal
          commercio dei  dispositivi  medici,  a  cura  e  spese  del
          soggetto destinatario dell'ordine. 
              8. Nel caso in cui l'infrazione continui  il  Ministero
          della sanita' adotta le misure atte a garantire  il  ritiro
          dal commercio, a spese del fabbricante del  suo  mandatario
          stabilito nella Comunita' del responsabile  dell'immissione
          in commercio. 
              8-bis. Le disposizioni di cui ai commi  6,  7  e  8  si
          applicano anche se la marcatura CE e' stata apposta in base
          alle   procedure   di   cui   al   presente   decreto,   ma
          impropriamente, su prodotti che non  sono  contemplati  dal
          decreto stesso.». 
              - Il testo dell' art. 19, del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997 n. 46, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 19 (Riservatezza). - 1. Chiunque svolge attivita'
          connesse all'applicazione del presente decreto e' obbligato
          a mantenere  riservate  le  informazioni  acquisite,  fatti
          salvi, per le autorita'  e  gli  organismi  designati,  gli
          obblighi di informazione previsti dal presente decreto e di
          diffusione degli avvisi di sicurezza. 
              1-bis. Non sono trattate  come  riservate  le  seguenti
          informazioni: 
                a) le informazioni sulla registrazione delle  persone
          responsabili dell'immissione in commercio di  cui  all'art.
          13; 
                b) le  informazioni  agli  utilizzatori  fornite  dal
          fabbricante, dal mandatario o dal distributore in relazione
          a una misura a norma dell'art. 9, comma 9; 
                c)  le   informazioni   contenute   nei   certificati
          rilasciati, modificati, integrati, sospesi o ritirati.». 
              - Il testo dell'art. 21,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 21 (Pubblicita'). - 1. E' vietata la  pubblicita'
          verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni
          adottate con decreto del Ministro  della  sanita',  possono
          essere venduti soltanto su  prescrizione  medica  o  essere
          impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o  di
          altro professionista sanitario. 
              2. La pubblicita' presso il  pubblico  dei  dispositivi
          diversi da  quelli  di  cui  al  comma  1  e'  soggetta  ad
          autorizzazione del Ministero della sanita'.  Sulle  domande
          di autorizzazione esprime parere  la  commissione  prevista
          dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre
          1992,  n.  541,  che  a  tal  fine  e'  integrata   da   un
          rappresentante del Dipartimento del Ministero della sanita'
          competente in materia di dispositivi medici e  da  uno  del
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              2-bis.    Decorsi    quarantacinque    giorni     dalla
          presentazione della domanda di cui al comma 2,  la  mancata
          comunicazione   all'interessato   del   provvedimento   del
          Ministero della salute di accoglimento o di  diniego  della
          domanda medesima equivale a tutti gli effetti  al  rilascio
          dell'autorizzazione richiesta; in tale caso, nel  messaggio
          pubblicitario devono  essere  indicati  gli  estremi  della
          domanda di autorizzazioni. 
              2-ter. Nell'ambito  dei  dispositivi  per  i  quali  e'
          consentita la pubblicita' presso il pubblico,  con  decreto
          ministeriale  sono  identificate  le  fattispecie  che  non
          necessitano di autorizzazione ministeriale.». 
              - Il testo dell'art. 25,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.  25  (Norma  di  rinvio).  -  Alle  procedure  di
          valutazione della conformita' dei dispositivi  disciplinati
          dal   presente   decreto,   a   quelle   finalizzate   alla
          designazione  degli   organismi,   alla   vigilanza   sugli
          organismi stessi, nonche' all'effettuazione  dei  controlli
          sui prodotti si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  47
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato in tema
          di oneri di marcatura CE dall'art. 9 della legge 5 febbraio
          1999, n. 25, legge comunitaria 1998.». 
              - Il testo dell'allegato I, del decreto legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. Allegato I - REQUISITI ESSENZIALI. - I. Requisiti
          generali 
              1. I dispositivi devono essere progettati e  fabbricati
          in  modo  che  la  loro  utilizzazione,  se  avviene   alle
          condizioni e per gli usi previsti, non comprometta lo stato
          clinico o la sicurezza dei pazienti, ne' la sicurezza e  la
          salute degli utilizzatori ed eventualmente di terzi,  fermo
          restando  che  gli  eventuali  rischi   associati   all'uso
          previsto debbono essere di livello accettabile in  rapporto
          ai benefici apportati al  paziente  e  compatibili  con  un
          elevato di livello  di  protezione  della  salute  e  della
          sicurezza. 
              Cio' comporta: 
              la riduzione,  per  quanto  possibile,  dei  rischi  di
          errore nell'utilizzazione determinato dalle caratteristiche
          ergonomiche del  dispositivo  e  dall'ambiente  in  cui  e'
          previsto che il dispositivo sia usato (progettazione per la
          sicurezza del paziente), e la  considerazione  del  livello
          della conoscenza tecnica, dell'esperienza,  dell'istruzione
          e della formazione  nonche',  a  seconda  dei  casi,  delle
          condizioni mediche e  fisiche  degli  utilizzatori  cui  il
          dispositivo e' destinato  (progettazione  per  utilizzatori
          comuni, professionisti, disabili o altro). 
              2.  Le  soluzioni  adottate  dal  fabbricante  per   la
          progettazione  e  la  costruzione  dei  dispositivi  devono
          attenersi a principi di rispetto della  sicurezza,  tenendo
          conto dello stato  di  progresso  tecnologico  generalmente
          riconosciuto. 
              Per  la  scelta  delle  soluzioni  piu'  opportune   il
          fabbricante deve applicare i seguenti principi, nell'ordine
          indicato: 
                eliminare  o  ridurre  i  rischi  nella  misura   del
          possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione
          e nella costruzione del dispositivo); 
                se  del  caso  adottare  le   opportune   misure   di
          protezione nei confronti dei rischi che non possono  essere
          eliminati eventualmente mediante segnali di allarme; 
                informare gli utilizzatori dei rischi residui  dovuti
          a un qualsiasi difetto delle misure di protezione adottate. 
              3. I dispositivi devono  fornire  le  prestazioni  loro
          assegnate dal fabbricante ed essere progettati,  fabbricati
          e condizionati in modo tale da poter espletare una  o  piu'
          delle funzioni di cui all'art.  1,  comma  2,  lettera  a),
          quali specificate dal fabbricante. 
              4. Le caratteristiche e  le  prestazioni  descritte  ai
          punti 1, 2 e 3 non devono essere alterate in modo  tale  da
          compromettere lo stato clinico e la sicurezza dei  pazienti
          ed eventualmente di terzi durante la  durata  di  vita  dei
          dispositivi indicata dal fabbricante, allorche' questi sono
          sottoposti alle sollecitazioni che possono  verificarsi  in
          condizioni normali di utilizzazione. 
              5. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e
          imballati in modo tale che le  loro  caratteristiche  e  le
          loro  prestazioni,  in  considerazione   dell'utilizzazione
          prevista, non vengano alterate durante la conservazione  ed
          il trasporto, tenuto conto delle istruzioni e  informazioni
          fornite dal fabbricante. 
              6. Qualsiasi effetto collaterale  o  comunque  negativo
          deve  costituire  un  rischio  accettabile  rispetto   alle
          prestazioni previste. 
              6-bis.  La  dimostrazione  della  conformita'   con   i
          requisiti  essenziali  deve  comprendere  una   valutazione
          clinica a norma dell'allegato X». 
              - Il testo dell'allegato I.II, del decreto  legislativo
          24 febbraio  1997  n.  46,  come  modificato  dal  presente
          decreto cosi' recita: 
              «Allegato I.II - Requisiti relativi alla  progettazione
          e alla costruzione. - 7. Caratteristiche chimiche,  fisiche
          e biologiche. 
              7.1.  I  dispositivi   devono   essere   progettati   e
          fabbricati in modo tale da garantire le  caratteristiche  e
          le prestazioni previste alla parte I «Requisiti generali». 
              Si dovra' considerare con particolare attenzione: 
                la scelta dei materiali utilizzati, in particolare da
          un  punto  di  vista  della  tossicita'  ed   eventualmente
          dell'infiammabilita'; 
              la compatibilita' reciproca tra materiali utilizzati  e
          tessuti, cellule biologiche e fluidi corporei tenendo conto
          della destinazione del dispositivo; 
                se del caso, i risultati della  ricerca  biofisica  o
          modellistica la cui  validita'  sia  stata  precedentemente
          dimostrata. 
              7.2. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati
          e condizionati in modo tale da  minimizzare  i  rischi  che
          presentano i contaminanti e  i  residui  per  il  personale
          incaricato  del  trasporto,  della  conservazione  e  della
          utilizzazione, nonche' per i pazienti,  in  funzione  della
          destinazione del prodotto. Occorre  prestare  un'attenzione
          particolare  ai  tessuti  esposti  e  alla  durata  e  alla
          frequenza dell'esposizione. 
              7.3.  I  dispositivi   devono   essere   progettati   e
          fabbricati in modo tale  da  poter  essere  utilizzati  con
          sicurezza con tutti i materiali, sostanze e gas con i quali
          entrano in contatto, durante  la  normale  utilizzazione  o
          durante la normale  manutenzione,  se  i  dispositivi  sono
          destinati a somministrare  specialita'  medicinali,  devono
          essere progettati e  fabbricati  in  modo  tale  da  essere
          compatibili con le  specialita'  medicinali  in  questione,
          conformemente   alle   disposizioni   e   restrizioni   che
          disciplinano  tali  prodotti,  e  in  modo  che   le   loro
          prestazioni siano mantenute in conformita'  all'uso  a  cui
          sono destinati. 
              7.4.  Quando  un  dispositivo  incorpora   come   parte
          integrante   una   sostanza   la   quale,   se   utilizzata
          separatamente, puo' essere  considerata  un  medicinale  ai
          sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 24  aprile  2006,
          n. 219, che recepisce il codice comunitario sui  medicinali
          per uso umano, e puo' avere effetti  sul  corpo  umano  con
          un'azione accessoria  a  quella  del  dispositivo,  occorre
          verificare la qualita', la  sicurezza  e  l'utilita'  della
          sostanza,  applicando  per  analogia  i   metodi   previsti
          dall'allegato I del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.
          219. Nel caso di sostanze di  cui  al  periodo  precedente,
          l'organismo notificato, previa verifica dell'utilita' della
          sostanza come parte del dispositivo medico e  tenuto  conto
          della destinazione d'uso del  dispositivo,  chiede  ad  una
          delle autorita' competenti designate dagli Stati  membri  a
          norma  della  direttiva  2001/83/CE,  recante   il   codice
          comunitario sui medicinali per  uso  umano,  o  all'Agenzia
          europea per i medicinali (EMEA), che opera  in  particolare
          attraverso il suo comitato in conformita'  del  regolamento
          (CE) n. 726/2004, che istituisce l'agenzia  europea  per  i
          medicinali, un parere scientifico sulla  qualita'  e  sulla
          sicurezza della sostanza, ivi compreso il  profilo  clinico
          rischi/benefici relativo all'incorporazione della  sostanza
          nel dispositivo. Nell'esprimere il parere, le  autorita'  o
          l'EMEA tengono conto del processo di  fabbricazione  e  dei
          dati  relativi   all'utilita'   dell'incorporazione   della
          sostanza  nel  dispositivo  come  stabiliti  dall'organismo
          notificato. Quando un  dispositivo  incorpora,  come  parte
          integrante,  un  derivato  del  sangue  umano,  l'organismo
          notificato, previa verifica  dell'utilita'  della  sostanza
          come parte del dispositivo  medico  e  tenuto  conto  della
          destinazione del dispositivo, chiede all'EMEA, che opera in
          particolare  attraverso  il   suo   comitato,   un   parere
          scientifico  sulla  qualita'  e   sulla   sicurezza   della
          sostanza, ivi compreso il profilo  clinico  rischi/benefici
          dell'incorporazione  del  derivato  del  sangue  umano  nel
          dispositivo medico. Nell'esprimere il parere, l'EMEA  tiene
          conto del processo di fabbricazione  e  dei  dati  relativi
          all'utilita'   dell'incorporazione   della   sostanza   nel
          dispositivo, come stabiliti dall'organismo  notificato.  Le
          modifiche apportate a una sostanza  accessoria  incorporata
          in  un  dispositivo,  in  particolare  quelle  connesse  al
          processo di fabbricazione,  sono  comunicate  all'organismo
          notificato, il quale consulta l'autorita' per i  medicinali
          competente  (cioe'   quella   che   ha   partecipato   alla
          consultazione iniziale),  per  confermare  il  mantenimento
          della qualita' e della sicurezza della sostanza accessoria.
          L'autorita'  competente  tiene  conto  dei  dati   relativi
          all'utilita'   dell'incorporazione   della   sostanza   nel
          dispositivo come stabiliti  dall'organismo  notificato,  al
          fine di  assicurare  che  le  modifiche  non  hanno  alcuna
          ripercussione negativa sul profilo costi/benefici  definito
          relativo  all'inclusione  della  sostanza  nel  dispositivo
          medico. 
              Allorche' la  pertinente  autorita'  medica  competente
          (ossia  quella  che  ha  partecipato   alla   consultazione
          iniziale) ha avuto informazioni sulla  sostanza  accessoria
          che potrebbe avere un impatto sul  profilo  rischi/benefici
          definito  relativo  all'inclusione   della   sostanza   nel
          dispositivo, fornisce all'organismo notificato un parere in
          cui stabilisce se tale informazione abbia o meno un impatto
          sul profilo rischi/benefici definito relativo  all'aggiunta
          di tale sostanza nel  dispositivo.  L'organismo  notificato
          tiene   conto    del    parere    scientifico    aggiornato
          riconsiderando la propria valutazione  della  procedura  di
          valutazione di conformita'. 
              7.5 I dispositivi devono essere progettati e fabbricati
          in modo tale da ridurre al minimo il  rischio  posto  dalla
          fuoriuscita  di  sostanze  dal  dispositivo.  Un'attenzione
          particolare  e'  riservata   alle   sostanze   cancerogene,
          mutagene o tossiche per  la  riproduzione,  in  conformita'
          dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE  del  Consiglio,
          del 27 giugno 1967,  concernente  il  ravvicinamento  delle
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          relative   alla    classificazione,    all'imballaggio    e
          all'etichettatura delle sostanze pericolose. 
              Se parti di un dispositivo, o  il  dispositivo  stesso,
          destinati a somministrare o a sottrarre medicinali, liquidi
          corporei  o  altre  sostanze  dal  corpo,   o   dispositivi
          destinati al trasporto e alla conservazione di tali  fluidi
          corporei o sostanze contengono  ftalati  classificati  come
          cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione,  della
          categoria 1 o  2,  in  conformita'  dell'allegato  I  della
          direttiva 67/548/EEC, deve essere apposta  sui  dispositivi
          stessi o sulla confezione unitaria o, se  del  caso,  sulla
          confezione commerciale  un'etichetta  che  indichi  che  si
          tratta di un dispositivo contenente ftalati. 
              Se fra gli usi cui  detti  dispositivi  sono  destinati
          figurano il trattamento  bambini  o  donne  incinte  o  che
          allattano, il fabbricante  fornisce,  nella  documentazione
          tecnica, una giustificazione specifica per  l'uso  di  tali
          sostanze in rapporto al rispetto dei requisiti  essenziali,
          in particolare del presente  punto,  nelle  istruzioni  per
          l'uso, informazioni sui rischi residui per questi gruppi di
          pazienti  e,  se  del  caso,  su  misure   di   precauzione
          appropriate. 
              7.6.  I  dispositivi  debbono   essere   progettati   e
          fabbricati in  modo  tale  da  ridurre,  nella  misura  del
          possibile,    i    rischi    derivanti    dall'involontaria
          penetrazione di sostanze nel  dispositivo  stesso,  tenendo
          conto di quest'ultimo e delle caratteristiche dell'ambiente
          in cui se ne prevede l'utilizzazione. 
              8. Infezione e contaminazione microbica. 
              8.1.  I  dispositivi   e   i   relativi   processi   di
          fabbricazione devono essere  progettati  in  modo  tale  da
          eliminare o ridurre il piu' possibile i rischi  d'infezione
          per il paziente, per  l'utilizzatore  e  per  i  terzi.  La
          progettazione deve consentire un'agevole  manipolazione  e,
          se necessario, minimizzare i rischi di  contaminazione  del
          dispositivo da  parte  del  paziente  o  viceversa  durante
          l'utilizzazione. 
              8.2. I tessuti di origine animale devono  provenire  da
          animali sottoposti a controlli veterinari e a  sorveglianza
          adeguati all'uso previsto  per  i  tessuti.  Gli  organismi
          notificati conservano le informazioni relative  all'origine
          geografica degli animali. La trasformazione, conservazione,
          prova e manipolazione di tessuti,  cellule  e  sostanze  di
          origine animale devono essere eseguite in modo da garantire
          sicurezza ottimale. In particolare si deve provvedere  alla
          sicurezza  per  quanto  riguarda  virus  e   altri   agenti
          trasmissibili mediante applicazione di  metodi  convalidati
          di  eliminazione  o  inattivazione  virale  nel  corso  del
          processo di fabbricazione. 
              8.3. I dispositivi forniti allo  stato  sterile  devono
          essere progettati, fabbricati e imballati in una confezione
          monouso e/o secondo procedure appropriate in modo tale  che
          essi siano sterili al momento dell'immissione sul mercato e
          che mantengano tale qualita' alle  condizioni  previste  di
          immagazzinamento e di trasporto fino a quando non sia stato
          aperto o  danneggiato  l'involucro  che  ne  garantisce  la
          sterilita'. 
              8.4. I dispositivi forniti allo  stato  sterile  devono
          essere fabbricati e sterilizzati con un metodo  convalidato
          e appropriato. 
              8.5. I dispostivi,  destinati  ad  essere  sterilizzati
          devono  essere  fabbricati  in   condizioni   (ad   esempio
          ambientali) adeguatamente controllate. 
              8.6.  I  sistemi  d'imballaggio  per  dispositivi   non
          sterili devono essere tali da conservare il prodotto  senza
          deteriorarne il livello di  pulizia  previsto  e,  se  sono
          destinati ad essere sterilizzati prima della utilizzazione,
          da minimizzare i rischi  di  contaminazione  microbica;  il
          sistema di imballaggio deve essere  adeguato  tenuto  conto
          del metodo di sterilizzazione indicato dal fabbricante. 
              8.7. L'imballaggio e/o l'etichettatura del  dispositivo
          deve consentire la differenziazione tra prodotti identici o
          simili venduti sia in forma sterile che non sterile. 
              9.  Caratteristiche  relative  alla   fabbricazione   e
          all'ambiente. 
              9.1.  Se  un  dispositivo  e'   destinato   ad   essere
          utilizzato  insieme  ad  altri  dispositivi   o   impianti,
          l'insieme risultante, compreso il  sistema  di  connessione
          deve essere sicuro e  non  deve  nuocere  alle  prestazioni
          previste  per  i  singoli   dispositivi.   Ogni   eventuale
          restrizione di utilizzazione deve figurare sulla  etichetta
          o nelle istruzioni per l'uso. 
              9.2.  I  dispositivi   devono   essere   progettati   e
          fabbricati in modo da eliminare o minimizzare nella  misura
          del possibile: 
              i rischi di lesioni causate dalle loro  caratteristiche
          fisiche, compresi il rapporto volume/pressione,  dimensioni
          ed eventualmente le caratteristiche ergonomiche; 
              i   rischi   connessi   con    condizioni    ambientali
          ragionevolmente  prevedibili,  in  particolare   i   rischi
          connessi  con  i  campi  magnetici  e  con   le   influenze
          elettriche esterne, con le scariche elettrostatiche, con la
          pressione  o  la  temperatura,  o  con  le  variazioni   di
          pressione e di accelerazione; 
              i  rischi  d'interferenza  reciproca  connessi  con  la
          presenza simultanea di un altro dispositivo, se  questo  e'
          normalmente   utilizzato   in   determinate   indagini    o
          trattamenti; 
              i rischi che possono derivare, laddove la  manutenzione
          o la taratura non siano  possibili  (come  nei  dispositivi
          impiantabili), dall'invecchiamento dei materiali utilizzati
          o dal deterioramento della  precisione  di  un  determinato
          meccanismo di misura o di controllo. 
              9.3.  I  dispositivi   devono   essere   progettati   e
          fabbricati in modo tale da minimizzare, durante la  normale
          utilizzazione prevista e in caso di primo guasto, i  rischi
          di  incendio  o  di  esplosione.  Si   considereranno   con
          particolare attenzione i dispositivi  la  cui  destinazione
          comporta l'esposizione a sostanze infiammabili o a sostanze
          che possono favorire un processo di combustione. 
              10. Dispositivi con funzione di misura. 
              10.1. I  dispositivi  con  funzione  di  misura  devono
          essere progettati e fabbricati in modo tale da fornire  una
          costanza e precisione di misura adeguate, entro appropriati
          limiti di precisione, tenuto conto della  destinazione  del
          dispositivo. Detti limiti sono specificati dal fabbricante. 
              10.2. La scala di misura, di controllo e di indicazione
          deve essere progettata sulla base  di  principi  ergonomici
          tenendo conto della destinazione del dispositivo. 
              10.3. Le unita' di misura dei dispositivi con  funzione
          di misura devono essere espresse in unita' legali  conformi
          alle disposizioni della direttiva 80/181/CEE. 
              11. Protezione contro le radiazioni. 
              11.1. Aspetti generali. 
              11.1.1. I dispositivi sono progettati e  fabbricati  in
          modo da ridurre al minimo, compatibilmente con  l'obiettivo
          perseguito, l'esposizione di pazienti, utilizzatori e altre
          persone alle emissioni di  radiazioni,  pur  non  limitando
          l'applicazione  di  adeguati  livelli   indicati   a   fini
          terapeutici e diagnostici. 
              11.2. Radiazioni volute. 
              11.2.1. Qualora  i  dispositivi  siano  progettati  per
          emettere radiazioni a livelli pericolosi a scopo  sanitario
          specifico e qualora  il  relativo  beneficio  possa  essere
          considerato  preponderante  rispetto  ai   rischi   indotti
          dall'emissione, quest'ultima deve poter essere  controllata
          dall'utilizzatore. Siffatti dispositivi sono  progettati  e
          fabbricati  al  fine  di   garantire   riproducibilita'   e
          tolleranze dei parametri variabili pertinenti. 
              11.2.2.  Qualora  i  dispositivi  siano  destinati   ad
          emettere radiazioni potenzialmente pericolose, visibili e/o
          invisibili, essi devono essere dotati,  ove  possibile,  di
          segnalatori  visivi   e/o   sonori   dell'emissione   della
          radiazione. 
              11.3. Radiazioni fortuite. 
              11.3.1. I dispositivi sono progettati e  fabbricati  in
          modo  da  ridurre  al  minimo  l'esposizione  di  pazienti,
          utilizzatori e altre persone  all'emissione  di  radiazioni
          fortuite, isolate o diffuse. 
              11.4. Istruzioni. 
              11.4.1.   Le   istruzioni   per   l'utilizzazione   dei
          dispositivi  che  emettono  radiazioni   devono   contenere
          precise informazioni per quanto concerne le caratteristiche
          delle radiazioni emesse, i mezzi di protezione del paziente
          e dell'utilizzatore e i modi per evitare  le  manipolazioni
          scorrette   ed   eliminare   i    rischi    connessi    con
          l'installazione. 
              11.5. Radiazioni ionizzanti. 
              11.5.1. I dispositivi destinati ad emettere  radiazioni
          ionizzanti devono essere progettati e  fabbricati  in  modo
          tale che, ove possibile, la quantita', la  geometria  e  la
          qualita'  delle  radiazioni  possano  essere  modificate  e
          controllate tenendo conto dell'uso previsto. 
              11.5.2.   I   dispositivi   che   emettono   radiazioni
          ionizzanti,   destinati   alla    radiodiagnostica,    sono
          progettati  e  fabbricati  in  modo  da  pervenire  ad  una
          qualita' dell'immagine  e/o  dei  risultati  adeguata  agli
          scopi clinici perseguiti, riducendo al minimo l'esposizione
          alle radiazioni del paziente e dell'utilizzatore. 
              11.5.3.   I   dispositivi   che   emettono   radiazioni
          ionizzanti,  destinati  alla  radioterapia,  devono  essere
          progettati e fabbricati in  modo  tale  da  consentire  una
          sorveglianza  e  un   controllo   affidabile   della   dose
          somministrata, del tipo di fascio  e  dell'energia  e,  ove
          opportuno, della qualita' della radiazione. 
              12. Requisiti per  i  dispositivi  medici  collegati  o
          dotati di una fonte di energia 
              12.1. I dispositivi che contengono sistemi  elettronici
          programmabili devono essere  progettati  in  modo  tale  da
          garantire  la  riproducibilita',   l'affidabilita'   e   le
          prestazioni di questi  sistemi  conformemente  all'uso  cui
          sono destinati. In caso di condizione di primo guasto  (del
          sistema)  dovranno  essere  previsti  mezzi  adeguati   per
          eliminare o ridurre il  piu'  possibile  i  rischi  che  ne
          derivano. 
              12.1-bis Per i dispositivi che incorporano un  software
          o costituiscono in se' un software medico, il  software  e'
          convalidato secondo lo stato dell'arte, tenendo  conto  dei
          principi del ciclo di vita dello sviluppo,  della  gestione
          dei rischi, della validazione e della verifica. 
              12.2. I dispositivi nei quali e' incorporata una  fonte
          di  energia  interna  da  cui  dipende  la  sicurezza   del
          paziente, devono essere dotati di mezzi che  consentano  di
          determinare lo stato di tale fonte. 
              12.3. I dispositivi collegati ad una fonte  di  energia
          esterna da cui dipende la sicurezza  del  paziente,  devono
          essere dotati di un sistema di  allarme  che  segnali  ogni
          eventuale guasto di tale fonte. 
              12.4. I dispositivi che devono sorvegliare uno  o  piu'
          parametri clinici di un paziente devono  essere  dotati  di
          opportuni sistemi di allarme che segnalino all'utilizzatore
          eventuali situazioni che possono comportare la morte  o  un
          grave peggioramento dello stato di salute del paziente. 
              12.5.  I  dispositivi  devono   essere   progettati   e
          fabbricati in modo tale da minimizzare i rischi dovuti alla
          creazione di campi elettromagnetici che potrebbero incidere
          sul  funzionamento  di  altri  dispositivi  o  di  impianti
          ubicati nelle consuete zone circostanti. 
              12.6.  Protezione  contro   i   rischi   elettrici.   I
          dispositivi devono essere progettati e fabbricati  in  modo
          tale che i rischi di  scariche  elettriche  accidentali  in
          condizioni normali di uso e in condizioni di  primo  guasto
          siano evitati nella misura del possibile, se i  dispositivi
          sono stati installati correttamente. 
              12.7. Protezione contro i rischi meccanici e termici. 
              12.7.1.  I  dispositivi  devono  essere  progettati   e
          fabbricati  in  modo  tale  da  proteggere  il  paziente  e
          l'utilizzatore contro rischi meccanici causati per  esempio
          dalla resistenza, dalla stabilita' e dai pezzi mobili. 
              12.7.2.  I  dispositivi  devono  essere  progettati   e
          fabbricati in modo  tale  che  i  rischi  risultanti  dalle
          vibrazioni provocate dai dispositivi stessi  siano  ridotti
          al minimo, tenuto  conto  del  progresso  tecnico  e  della
          disponibilita' di sistemi di  riduzione  delle  vibrazioni,
          soprattutto alla fonte, a meno  che  dette  vibrazioni  non
          facciano parte delle prestazioni previste. 
              12.7.3.  I  dispositivi  devono  essere  progettati   e
          fabbricati in modo tale che i rischi risultanti dalla  loro
          emissione di rumore siano ridotti al minimo,  tenuto  conto
          del progresso tecnico e della disponibilita'  di  mezzi  di
          riduzione  delle  emissioni  sonore,  in  particolare  alla
          fonte, a meno che le emissioni sonore  non  facciano  parte
          delle prestazioni previste. 
              12.7.4. I terminali e i dispositivi  di  connessione  a
          fonti di energia elettrica, idraulica, pneumatica o gassosa
          che  devono  essere  maneggiati  dall'utilizzatore   devono
          essere progettati e costruiti in modo tale  da  minimizzare
          ogni rischio possibile. 
              12.7.5.   Le   parti   accessibili   dei    dispositivi
          (eccettuate le parti o le zone destinate a produrre  calore
          o  a  raggiungere  determinate  temperature)  e  l'ambiente
          circostante non devono raggiungere temperature che  possono
          costituire   un   pericolo   in   condizioni   normali   di
          utilizzazione. 
              12.8. Protezione contro i rischi che possono presentare
          la somministrazione di energia o di sostanze al paziente. 
              12.8.1. I  dispositivi  destinati  a  somministrare  al
          paziente energia o  sostanze  devono  essere  progettati  e
          costruiti in modo  tale  che  l'erogazione  dell'energia  o
          delle sostanze possa essere fissata  e  mantenuta  con  una
          precisione  sufficiente  per  garantire  la  sicurezza  del
          paziente e dell'utilizzatore. 
              12.8.2. Il dispositivo deve essere dotato di mezzi  che
          consentano  di  impedire  e/o  segnalare   ogni   eventuale
          emissione inadeguata del dispositivo, qualora questa  possa
          comportare un  pericolo.  I  dispositivi  devono  contenere
          mezzi  adeguati   per   impedire   per   quanto   possibile
          l'emissione accidentale, a livelli pericolosi,  di  energia
          da una fonte di energia e/o di sostanza. 
              12.9. Sul dispositivo deve essere chiaramente  indicata
          la funzione dei comandi e degli indicatori luminosi. 
              Qualora le istruzioni necessarie per  il  funzionamento
          di un dispositivo o i relativi  parametri  operativi  o  di
          regolazione vengano forniti mediante un sistema visivo,  le
          informazioni in questione devono essere  comprensibili  per
          l'utilizzatore e, se del caso, per il paziente. 
              13. Informazioni fornite dal fabbricante. 
              13.1. Ogni dispositivo e'  corredato  delle  necessarie
          informazioni atte a garantirne un'utilizzazione appropriata
          e del tutto sicura, tenendo conto della formazione e  delle
          conoscenze dei  potenziali  utilizzatori,  e  a  consentire
          l'identificazione del fabbricante. 
              Le  informazioni  sono  costituite  dalle   indicazioni
          riportate  sull'etichetta  e  dalle  indicazioni  contenute
          nelle istruzioni per l'uso. 
              Le    informazioni     necessarie     per     garantire
          un'utilizzazione sicura del dispositivo devono figurare, se
          possibile  e  opportuno,   sul   dispositivo   stesso   e/o
          sull'imballaggio      unitario      o,       eventualmente,
          sull'imballaggio commerciale. Se l'imballaggio unitario non
          e' fattibile, le istruzioni devono figurare  su  un  foglio
          illustrativo che accompagna uno o piu' dispositivi. Tutti i
          dispositivi devono contenere nell'imballaggio le istruzioni
          per l'uso. In via  eccezionale  tali  istruzioni  non  sono
          necessarie per i dispositivi appartenenti alle classi  I  e
          IIa, qualora sia possibile garantire  una  un'utilizzazione
          sicura senza dette istruzioni. 
              13.2. Se del caso, le informazioni vanno fornite  sotto
          forma di simboli. I simboli e i colori  di  identificazione
          utilizzati devono essere conformi alle  norme  armonizzate.
          Se in questo settore non esistono  norme,  i  simboli  e  i
          colori sono descritti nella documentazione  che  accompagna
          il dispositivo. 
              13.3. L'etichettatura deve  contenere  le  informazioni
          seguenti: 
              a) nome o ragione sociale e indirizzo del  fabbricante.
          Per i dispositivi importati  nella  Comunita'  al  fine  di
          esservi  distribuiti,   l'etichettatura   o   l'imballaggio
          esterno o le istruzioni per l'uso contengono,  inoltre,  il
          nome e l'indirizzo del mandatario  qualora  il  fabbricante
          non abbia sede nella Comunita'; 
              b)   le   indicazioni   strettamente   necessarie   per
          identificare il dispositivo e il contenuto della confezione
          destinate in special modo agli utilizzatori; 
              c) se del caso, la parola «STERILE»; 
              d) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto
          dalla parola «LOTTO» o il numero di serie; 
              e) se del caso, l'indicazione della data entro  cui  il
          dispositivo dovrebbe esser  utilizzato,  in  condizioni  di
          sicurezza, espressa in anno/mese; 
              f) se del caso, l'indicazione  che  il  dispositivo  e'
          monouso;  l'indicazione   del   fabbricante   relativa   al
          carattere monouso del dispositivo deve essere  coerente  in
          tutta la Comunita'; 
              g)  per  i   dispositivi   su   misura,   l'indicazione
          «dispositivo su misura»; 
              h) per i dispositivi destinati  ad  indagini  cliniche,
          l'indicazione   «destinato   esclusivamente   ad   indagini
          cliniche»; 
              i) le condizioni specifiche  di  conservazione  e/o  di
          manipolazione; 
              j) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione; 
              k) avvertenze e/o precauzioni da prendere; 
              l) l'anno di fabbricazione  per  i  dispositivi  attivi
          diversi da quelli di cui alla lettera e). 
              Questa indicazione puo' essere inserita nel  numero  di
          lotto o di serie; 
              m) il metodo di sterilizzazione, se del caso; 
              n) nel caso di un dispositivo di cui all'art. 2,  comma
          2-bis, una menzione indicante che il dispositivo incorpora,
          come parte integrante, un derivato del sangue umano (10/d). 
              13.4. Se la destinazione  prevista  di  un  determinato
          dispositivo    non    e'    immediatamente    chiara    per
          l'utilizzatore, il fabbricante deve  indicarlo  chiaramente
          sull'etichetta e nelle istruzioni per l'uso. 
              13.5. I dispositivi e le parti staccabili devono essere
          identificati, eventualmente a livello di lotto,  e  qualora
          cio' sia ragionevolmente possibile, in modo  da  permettere
          di  intraprendere  eventuali  azioni  che   si   rendessero
          necessarie per identificare rischi potenziali  causati  dai
          dispositivi e dalle parti staccabili. 
              13.6. Le istruzioni per  l'uso  devono  contenere,  ove
          necessario, le informazioni seguenti: 
              a) le indicazioni previste al punto 13.3, tranne quelle
          indicate alle lettere d) ed e); 
              b) le prestazioni previste al punto 3 e  gli  eventuali
          effetti collaterali non desiderati; 
              c) se un dispositivo deve essere installato o  connesso
          ad altri dispositivi o impianti per funzionare  secondo  la
          destinazione  prevista,  le  caratteristiche  necessarie  e
          sufficienti per identificare i dispositivi o  gli  impianti
          che devono essere utilizzati per ottenere una  combinazione
          sicura; 
              d) tutte le informazioni che consentono  di  verificare
          se  un  dispositivo  e'  installato  correttamente  e  puo'
          funzionare  in  maniera  adeguata  e  sicura,  nonche'   le
          informazioni riguardanti la natura  e  la  frequenza  delle
          operazioni di manutenzione e  di  taratura  necessarie  per
          garantire  costantemente  il  buon   funzionamento   e   la
          sicurezza del dispositivo; 
              e) se del caso, le informazioni  alle  quali  attenersi
          per  evitare  i  rischi   connessi   con   l'impianto   del
          dispositivo; 
              f) le informazioni riguardanti i rischi  d'interferenze
          reciproche dovute alla presenza del dispositivo durante  le
          indagini o trattamenti specifici; 
              g) le istruzioni necessarie in caso  di  danneggiamento
          dell'involucro che garantisce la sterilita' del dispositivo
          e, ove necessario, l'indicazione dei metodi da seguire  per
          sterilizzare nuovamente il dispositivo; 
              h)  se  un   dispositivo   e'   destinato   ad   essere
          riutilizzato,  le  informazioni  relative  ai  procedimenti
          appropriati ai  fini  della  riutilizzazione,  compresa  la
          pulizia, la disinfezione, l'imballaggio e, ove  necessario,
          il metodo di sterilizzazione se il  dispositivo  dev'essere
          risterilizzato, nonche' eventuali  restrizioni  sul  numero
          delle riutilizzazioni possibili.  Qualora  vengano  forniti
          dispositivi che devono essere sterilizzati prima  dell'uso,
          le istruzioni relative alla pulizia e alla  sterilizzazione
          devono essere tali, se seguite correttamente, da permettere
          al dispositivo di essere sempre conforme  ai  requisiti  di
          cui alla parte I; se il dispositivo reca l'indicazione  che
          e' monouso, le informazioni riguardanti le  caratteristiche
          note e i  fattori  tecnici  di  cui  il  fabbricante  e'  a
          conoscenza che  potrebbero  comportare  un  rischio  se  il
          dispositivo dovesse essere riutilizzato. Se, in conformita'
          del punto 13.1. non sono necessarie istruzioni  per  l'uso,
          le informazioni devono deve  essere  messe  a  disposizione
          dell'utilizzatore su richiesta; 
              i) le informazioni necessarie qualora, prima di  essere
          utilizzato, un dispositivo  debba  essere  soggetto  ad  un
          trattamento o ad una manipolazione specifica  (per  esempio
          sterilizzazione, assemblaggio finale, ecc.); 
              j) se un dispositivo emette radiazioni a scopo  medico,
          le informazioni necessarie riguardanti la natura, il  tipo,
          l'intensita'  e  la  distribuzione  delle  radiazioni.   Le
          istruzioni per l'uso devono inoltre contenere le  eventuali
          informazioni che possono consentire al personale  sanitario
          di informare il paziente sulle  controindicazioni  e  sulle
          precauzioni da prendere. Tali informazioni  conterranno  in
          particolare gli elementi seguenti: 
              k) le precauzioni da prendere in  caso  di  cambiamento
          delle prestazioni del dispositivo; 
              l) le precauzioni da prendere durante l'esposizione, in
          condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili, a  campi
          magnetici, ad  influenze  elettriche  esterne,  a  scariche
          elettrostatiche, alla pressione  o  alle  variazioni  della
          pressione atmosferica, all'accelerazione, a fonti  termiche
          di combustione, ecc.; 
              m)   le   necessarie   informazioni   riguardanti    la
          specialita' o le specialita' medicinali che il  dispositivo
          in  questione  deve   somministrare,   compresa   qualsiasi
          restrizione alla scelta delle sostanze da somministrare; 
              n) le precauzioni da prendere  qualora  un  dispositivo
          presenti  un  rischio  imprevisto  specifico  connesso  con
          l'eliminazione del dispositivo stesso; 
              o) le sostanze medicinali o i derivati del sangue umano
          incorporati   nel   dispositivo   come   parte   integrante
          conformemente al punto 7.4; 
              p) il grado di precisione indicato per i dispositivi di
          misura. 
                p-bis) la  data  di  emissione  dell'ultima  versione
          delle istruzioni per l'uso; 
              14 (soppresso).». 
              - Il testo dell'allegato II al decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46 come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Allegato  II -  DICHIARAZIONE  CE  DI  CONFORMITA'.  -
          (Sistema  completo  di  garanzia  di  qualita').  - 1.   Il
          fabbricante si accerta che  sia  applicato  il  sistema  di
          qualita' approvato per la progettazione, la fabbricazione e
          il controllo finale  del  prodotto  in  questione,  secondo
          quanto stabilito al punto 3 ed e' soggetto all'ispezione di
          cui al punto 3.3 e 4 e alla sorveglianza CE secondo  quanto
          stabilito al punto 5. 
              2. La dichiarazione di conformita' CE e'  la  procedura
          in base alla quale il fabbricante che soddisfa gli obblighi
          di cui al punto 1 garantisce e dichiara che i  prodotti  in
          questione si attengono alle  disposizioni  applicabili  del
          presente decreto. Il fabbricante  appone  la  marcatura  CE
          secondo  quanto  stabilito  all'art.  17   e   redige   una
          dichiarazione scritta di conformita'.  Detta  dichiarazione
          riguarda  uno  o  piu'   dispositivi   medici   fabbricati,
          chiaramente identificati  con  il  nome  del  prodotto,  il
          relativo codice o un altro riferimento non ambiguo, e  deve
          essere conservata dal fabbricante.». 
              3. Sistema di qualita'. 
              3.1. Il fabbricante presenta  all'organismo  notificato
          una domanda di valutazione  del  sistema  di  qualita'.  La
          domanda contiene le informazioni seguenti: 
              nome e indirizzo del fabbricante,  nonche'  ogni  altro
          luogo di fabbricazione coperto dal sistema di qualita'; 
              tutte le informazioni necessarie riguardanti i prodotti
          o la categoria di prodotti oggetto della procedura; 
              una dichiarazione scritta che non e'  stata  presentata
          ad un altro organismo notificato una domanda per lo  stesso
          sistema di qualita' relativo al prodotto; 
              la documentazione del sistema di qualita'; 
              l'impegno ad  attenersi  agli  obblighi  derivanti  dal
          sistema di qualita' approvato; 
              l'impegno a  garantire  un  funzionamento  adeguato  ed
          efficace del sistema di qualita' approvato; 
              l'impegno del fabbricante a istituire e  ad  aggiornare
          regolarmente  una  procedura  sistematica  di   valutazione
          dell'esperienza  acquisita  sui  dispositivi   nella   fase
          successiva  alla  produzione,  anche   sulla   base   delle
          disposizioni di cui all'allegato X, nonche' a predisporre i
          mezzi idonei all'applicazione degli  interventi  correttivi
          eventualmente necessari. Detto  impegno  comprende  per  il
          fabbricante l'obbligo di informare le autorita'  competenti
          degli incidenti  seguenti,  non  appena  egli  ne  venga  a
          conoscenza. Detto  impegno  comprende  per  il  fabbricante
          l'obbligo di informare le autorita' competenti, non  appena
          egli ne venga a conoscenza, circa gli incidenti seguenti: 
                  i) qualsiasi  disfunzione  o  deterioramento  delle
          caratteristiche e/o delle  prestazioni,  nonche'  qualsiasi
          carenza delle istruzioni per l'uso di  un  dispositivo  che
          possano causare o aver causato la morte o un  peggioramento
          grave  dello  stato  di  salute  del  paziente  o   di   un
          utilizzatore; 
                  ii) i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi
          con le caratteristiche o le prestazioni di  un  dispositivo
          per i motivi elencati al punto i),  che  hanno  portato  al
          ritiro sistematico dal mercato da parte del fabbricante dei
          dispositivi appartenenti allo stesso tipo. 
              3.2.  L'applicazione  del  sistema  di  qualita'   deve
          garantire la conformita'  dei  prodotti  alle  disposizioni
          loro applicabili della presente direttiva in tutte le fasi,
          dalla  progettazione  al  controllo   finale.   Tutti   gli
          elementi,   requisiti   e   disposizioni   utilizzati   dal
          fabbricante per garantire il  sistema  di  qualita'  devono
          figurare in una documentazione aggiornata  sistematicamente
          e ordinata sotto forma di strategie e di procedure scritte,
          quali programmi, piani, manuali e registrazioni riguardanti
          la qualita'. Essa comprende in particolare i  documenti,  i
          dati e le  registrazioni  corrispondenti,  derivanti  dalle
          procedure di cui alla lettera c). 
              Essa comprende  un'adeguata  descrizione  dei  seguenti
          elementi: 
                a) gli obiettivi di qualita' del fabbricante; 
                b) l'organizzazione dell'azienda, in particolare: 
              le  strutture  organizzative,  le  responsabilita'  dei
          dirigenti e la loro autorita' organizzativa in  materia  di
          qualita' della  progettazione  e  della  fabbricazione  dei
          prodotti; 
              gli strumenti di controllo del  funzionamento  efficace
          del  sistema  di  qualita',  in  particolare  la  capacita'
          dell'azienda  di  produrre  la  qualita'   prevista   nella
          progettazione dei prodotti, compresa  la  sorveglianza  dei
          prodotti non conformi; 
              i metodi di controllo dell'efficienza di  funzionamento
          del sistema di  qualita',  in  particolare  il  tipo  e  la
          portata dei controlli esercitati sul  soggetto  terzo,  nel
          caso in cui sia un terzo ad eseguire la  progettazione,  la
          fabbricazione o il  controllo  finale  e  il  collaudo  dei
          prodotti o dei loro componenti; 
              c) le procedure di sorveglianza e  di  controllo  della
          progettazione   dei   prodotti,   compresa   la    relativa
          documentazione, in particolare: 
              una descrizione  generale  del  prodotto,  comprese  le
          varianti previste, e degli usi cui e' destinato; 
              le specifiche di progettazione, comprese le  norme  che
          verranno applicate e i risultati delle analisi dei  rischi,
          nonche'  la  descrizione  delle  soluzioni   adottate   per
          soddisfare i requisiti essenziali applicabili ai  prodotti,
          qualora non siano applicate integralmente le norme previste
          dall'art. 5; 
              le  tecniche  di  controllo   e   di   verifica   della
          progettazione,  nonche'  i  processi   e   gli   interventi
          sistematici che verranno utilizzati nella progettazione dei
          prodotti; 
              la  prova,  nel  caso  in  cui  un   dispositivo,   per
          funzionare secondo quella che e' la sua destinazione, debba
          essere collegato a  un  altro  dispositivo,  che  esso  sia
          conforme  ai  requisiti  essenziali  quando   collegato   a
          qualsiasi  dispositivo  che  possieda  le   caratteristiche
          indicate dal fabbricante; 
              una  dichiarazione  che  indichi  se   il   dispositivo
          incorpora o meno, come parte integrante, una sostanza o  un
          derivato  del  sangue  umano   di   cui   al   punto   7.4.
          dell'allegato I, nonche' i dati  relativi  alle  pertinenti
          prove  svolte,  necessarie  a  valutare  la  sicurezza,  la
          qualita' e l'utilita'  di  tale  sostanza  o  derivato  del
          sangue umano, tenendo conto della  destinazione  d'uso  del
          dispositivo; 
              una dichiarazione che attesti se sono o non sono  stati
          utilizzati nella produzione tessuti  d'origine  animale  di
          cui  al  decreto  legislativo  6  aprile   2005,   n.   67,
          concernente i dispositivi medici fabbricati con tessuti  di
          origine animale; 
              le soluzioni adottate di cui all'allegato I, punto 2; 
              la valutazione preclinica; 
              la valutazione clinica di cui all'allegato X; 
              il  progetto  di  etichettatura  e,  se  del  caso,  di
          istruzioni per l'uso. 
                d) le tecniche  di  controllo  e  di  garanzia  della
          qualita' a livello di fabbricazione, in particolare: 
              i  procedimenti   e   le   procedure   utilizzate,   in
          particolare  per  la  sterilizzazione,  gli  acquisti  e  i
          documenti necessari; 
              le   procedure   di   identificazione   del   prodotto,
          predisposte e aggiornate sulla base di  schemi,  specifiche
          applicabili o altri documenti pertinenti, in tutte le  fasi
          della fabbricazione; 
                e) gli esami e le prove svolti prima, durante e  dopo
          la fabbricazione, la frequenza di tali esami e prove e  gli
          strumenti  di  prova  utilizzati;  la   calibratura   degli
          strumenti di prova deve essere fatta in modo da  presentare
          una rintracciabilita' adeguata. 
              3.3. L'organismo designato  esegue  una  revisione  del
          sistema di qualita'  per  stabilire  se  esso  risponde  ai
          requisiti  previsti  al  punto  3.2.  Esso  presuppone   la
          conformita' ai requisiti per  i  sistemi  di  qualita'  che
          applicano le norme armonizzate  corrispondenti.  Il  gruppo
          incaricato della valutazione comprende almeno  una  persona
          che possieda un'esperienza di valutazione della  tecnologia
          in questione. La procedura  di  valutazione  comprende  una
          valutazione  su  base  rappresentativa  dei  documenti   di
          progettazione dei prodotti in  questione,  una  visita  nei
          locali del fabbricante e, in casi debitamente giustificati,
          nei  locali   dei   fornitori   del   fabbricante   e   dei
          subappaltatori per controllare i processi di fabbricazione. 
              La  decisione  e'  comunicata  al   fabbricante.   Essa
          contiene le conclusioni del  controllo  e  una  valutazione
          motivata. 
              3.4. Il fabbricante  comunica  all'organismo  designato
          che ha approvato il  sistema  di  qualita'  ogni  eventuale
          progetto di adeguamento importante del sistema di  qualita'
          o  della  gamma  di   prodotti   contemplati.   L'organismo
          designato valuta le modifiche proposte  e  verifica  se  il
          sistema  di  qualita'  modificato  risponde  ai   requisiti
          stabiliti al punto  3.2;  esso  comunica  la  decisione  al
          fabbricante. Detta decisione contiene  le  conclusioni  del
          controllo e una valutazione motivata. 
              4. Esame della progettazione del prodotto. 
              4.1. Oltre  agli  obblighi  previsti  al  punto  3,  il
          fabbricante deve  presentare  all'organismo  designato  una
          domanda  di  esame  del  fascicolo  di  progettazione   del
          prodotto che sara' fabbricato e che rientra nella categoria
          di cui al punto 3.1. 
              4.2.  La  domanda  contiene   una   descrizione   della
          progettazione, della fabbricazione e delle prestazioni  del
          prodotto. Essa comprende i documenti necessari previsti  al
          punto  3.2,  lettera  c)  che  consentono  di  valutare  la
          conformita'  del  prodotto  ai  requisiti  della   presente
          direttiva. 
              4.3. L'organismo notificato esamina la domanda e, se il
          prodotto e' conforme alle disposizioni ad esso  applicabili
          del presente  decreto,  esso  rilascia  al  richiedente  un
          certificato di esame CE  della  progettazione.  L'organismo
          notificato puo' chiedere che la domanda sia  completata  da
          prove o esami complementari per consentirgli  di  valutarne
          la  conformita'  ai  requisiti  del  presente  decreto.  Il
          certificato  contiene   le   conclusioni   dell'esame,   le
          condizioni di validita', i dati necessari per l'indicazione
          della  progettazione  approvata,  e,  ove  necessario,   la
          descrizione della destinazione del prodotto. 
              Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato  I,  punto
          7.4.,  primo  periodo,  prima  di  prendere  una  decisione
          l'organismo notificato consulta, per  quanto  riguarda  gli
          aspetti contemplati da  tale  punto,  una  delle  autorita'
          competenti designate  dagli  Stati  membri  a  norma  della
          direttiva 2001/83/CE o  l'EMEA.  Il  parere  dell'autorita'
          nazionale competente o dell'EMEA  e'  elaborato  entro  210
          giorni dal ricevimento di  una  documentazione  valida.  Il
          parere scientifico dell'autorita'  nazionale  competente  o
          dell'EMEA e' inserito nella documentazione  concernente  il
          dispositivo.  Nell'adottare   la   decisione,   l'organismo
          notificato tiene in debita considerazione i pareri espressi
          nel contesto della consultazione. Esso provvede a informare
          l'organo competente interessato della sua decisione finale. 
              Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato  I,  punto
          7.4., quarto periodo, il parere scientifico dell'EMEA  deve
          essere  inserito  nella   documentazione   concernente   il
          dispositivo. Il parere dell'EMEA  e'  elaborato  entro  210
          giorni  dal  ricevimento  di  una  documentazione   valida.
          Nell'adottare la decisione, l'organismo notificato tiene in
          debita  considerazione  il  parere  dell'EMEA.  L'organismo
          notificato non puo' rilasciare il certificato se il  parere
          scientifico  dell'EMEA  e'  sfavorevole.  Esso  provvede  a
          informare l'EMEA della sua decisione finale. 
              Nel caso di dispositivi fabbricati utilizzando  tessuti
          d'origine animale di cui al decreto  legislativo  6  aprile
          2005, n. 67,  l'organismo  notificato  segue  le  procedure
          previste da detto decreto. 
              4.4. Le modifiche della  progettazione  approvata  sono
          soggette  ad   un'approvazione   complementare   da   parte
          dell'organismo designato che ha rilasciato  il  certificato
          di esame CE della progettazione,  qualora  dette  modifiche
          possano influire sulla conformita' ai requisiti  essenziali
          della presente direttiva o sulle condizioni  stabilite  per
          l'utilizzazione  del  prodotto.  Il  richiedente   comunica
          all'organismo notificato che ha rilasciato  il  certificato
          di esame CE della  progettazione  ogni  eventuale  modifica
          della progettazione approvata. L'approvazione complementare
          e' rilasciata sotto forma di  aggiunta  al  certificato  di
          esame CE della progettazione. 
              5. Sorveglianza. 
              5.1. La sorveglianza deve garantire che il  fabbricante
          soddisfi correttamente gli obblighi derivanti  dal  sistema
          di qualita' approvato. 
              5.2. Il fabbricante autorizza l'organismo notificato  a
          svolgere tutte  le  ispezioni  necessarie  e  gli  mette  a
          disposizione tutte le informazioni utili, in particolare: 
              la documentazione del sistema di qualita'; 
              i dati previsti nella parte  del  sistema  di  qualita'
          relativa alla progettazione, quali i risultati di  analisi,
          i  calcoli,  le  prove,  le  soluzioni  adottate   di   cui
          all'allegato  I,  punto  2,  la  valutazione  preclinica  e
          clinica, il piano di follow-up clinico post-vendita  e,  se
          del caso, i risultati del follow-up dello stesso; 
              i dati previsti nella parte  del  sistema  di  qualita'
          relativa alla fabbricazione, quali relazioni di  ispezioni,
          prove, tarature e qualifica del personale impiegato, ecc. 
              5.3.  L'organismo  notificato   svolge   periodicamente
          ispezioni e valutazioni per accertarsi che  il  fabbricante
          applichi il sistema di qualita'  approvato  e  presenta  al
          fabbricante una relazione di valutazione. 
              5.4. L'organismo notificato puo' inoltre recarsi presso
          il fabbricante per una visita imprevista. In  occasione  di
          tali visite, l'organismo notificato puo'  svolgere  o  fare
          svolgere delle prove per accertarsi del buon  funzionamento
          del sistema di qualita'. Esso presenta al  fabbricante  una
          relazione di  ispezione  e,  se  vi  e'  stata  prova,  una
          relazione di prova. 
              6. Disposizioni amministrative. 
              6.1. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
          tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali,  per  un
          periodo di almeno cinque anni e, nel caso  dei  dispositivi
          impiantabili,  di  almeno  quindici  anni  dalla  data   di
          fabbricazione dell'ultimo prodotto: 
              la  documentazione  prevista  al  punto  3.1.,   quarto
          trattino; 
              gli adeguamenti previsti al punto 3.4., in  particolare
          i documenti, i dati e le  registrazioni  di  cui  al  punto
          3.2., terzo periodo; 
              la documentazione prevista al punto 4.2.; 
              le decisioni e le  relazioni  dell'organismo  designato
          previste ai punti 3.3, 4.3, 4.4, 5.3 e 5.4. 
              6.2. (Soppresso). 
              6.3. (Soppresso). 
              7. Applicazione ai dispositivi appartenenti alle classi
          IIa e IIb. 
              7.1. Secondo quanto stabilito all'art. 11, commi 3 e 4,
          il  presente   allegato   puo'   applicarsi   ai   prodotti
          appartenenti alle classi IIa e  IIb.  Il  punto  4  non  si
          applica, tuttavia, a detti prodotti. 
              7.2. Per i dispositivi  appartenenti  alla  classe  IIa
          l'organismo notificato valuta, come parte della valutazione
          di cui al punto 3.3, la  conformita'  della  documentazione
          tecnica quale descritta  al  punto  3.2,  lettera  c),  per
          almeno   un   esemplare   rappresentativo   per    ciascuna
          sottocategoria  di  dispositivi,  alle  disposizioni  della
          presente direttiva. 
              7.3. Per i dispositivi  appartenenti  alla  classe  IIb
          l'organismo notificato valuta, come parte della valutazione
          di cui al punto 3.3, la  conformita'  della  documentazione
          tecnica, quale descritta al  punto  3.2,  lettera  c),  per
          almeno un  esemplare  rappresentativo  per  ciascun  gruppo
          generico di dispositivi, alle disposizioni  della  presente
          direttiva. 
              7.4.   Nello   scegliere   uno   o    piu'    esemplari
          rappresentativi,   l'organismo   notificato   tiene   conto
          dell'innovativita'  della  tecnologia,  delle   somiglianze
          nella progettazione,  nella  tecnologia  e  nei  metodi  di
          fabbricazione e sterilizzazione, della destinazione d'uso e
          dei risultati  di  precedenti  valutazioni  pertinenti,  ad
          esempio,  relative  alle  proprieta'  fisiche,  chimiche  o
          biologiche,  effettuate  in  conformita'   della   presente
          direttiva.  L'organismo  notificato  documenta  e  tiene  a
          disposizione dell'autorita' competente i  criteri  adottati
          per la scelta dell'esemplare/degli esemplari. 
              7.5.  Altri  esemplari  sono  valutati   dall'organismo
          notificato nell'ambito della valutazione di sorveglianza di
          cui al punto 5. 
              8. Applicazione ai dispositivi di cui all'art. 2, comma
          2-bis. 
              8.1. Al termine della fabbricazione di  ogni  lotto  di
          dispositivi di cui all'art. 2, comma 2-bis, il  fabbricante
          informa l'organismo notificato del rilascio di  tale  lotto
          di dispositivi e gli trasmette il certificato ufficiale  di
          rilascio del lotto del derivato del sangue umano utilizzato
          in questo dispositivo  emesso  dall'Istituto  superiore  di
          sanita'.». 
              - Il testo dell'allegato III, del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1997,  n.  46,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Allegato III - CERTIFICAZIONE CE. - 1. La procedura in
          base alla quale un organismo designato constata e certifica
          che  un  esemplare  rappresentativo  di   una   determinata
          produzione soddisfa le disposizioni in materia del presente
          decreto e' definita "certificazione CE". 
              2. La domanda contiene i dati seguenti: 
              nome  e  indirizzo  del  fabbricante,  nonche'  nome  e
          indirizzo del mandatario qualora la domanda sia  presentata
          da quest'ultimo; 
              la documentazione prevista al punto  3,  necessaria  ai
          fini della  valutazione  della  conformita'  dell'esemplare
          rappresentativo della produzione prevista, qui  di  seguito
          denominato «tipo», ai requisiti del  presente  decreto.  Il
          richiedente mette a disposizione  dell'organismo  designato
          un  «tipo».  L'organismo  designato  puo'   chiedere,   ove
          necessario, altri esemplari; 
              una dichiarazione scritta che non e'  stata  presentata
          ad  un  altro  organismo  notificato  una  domanda  per  il
          medesimo tipo. 
              3. La documentazione deve  consentire  di  valutare  la
          progettazione,  la  fabbricazione  e  le  prestazioni   del
          prodotto  e  comprendere,  in   particolare,   i   seguenti
          elementi: 
              una descrizione generale del tipo, comprese le varianti
          previste, e della sua destinazione d'uso; 
              i disegni di progettazione, i metodi  di  fabbricazione
          previsti,   in    particolare    quelli    relativi    alla
          sterilizzazione, gli schemi dei  componenti,  sottoinsiemi,
          circuiti, e di altri elementi; 
              le descrizioni e  le  spiegazioni  necessarie  ai  fini
          della comprensione dei disegni e degli schemi sopracitati e
          del funzionamento del prodotto; 
              un elenco delle norme di cui all'art.  6  applicate  in
          tutto o in parte, nonche' la  descrizione  delle  soluzioni
          adottate per soddisfare i requisiti essenziali  qualora  le
          norme  previste  all'art.  6  non  siano  state   applicate
          integralmente; 
              i risultati dei calcoli di progettazione,  dell'analisi
          dei rischi, delle indagini, delle prove tecniche  svolte  e
          di analoghe valutazioni effettuate; 
              una  dichiarazione  che  indichi  se   il   dispositivo
          incorpora o meno, come parte integrante, una sostanza o  un
          derivato del sangue umano di cui al punto 7.4 dell'allegato
          I, nonche' i dati relativi alle  pertinenti  prove  svolte,
          necessarie  a  valutare  la  sicurezza,   la   qualita'   e
          l'utilita' di tale sostanza o derivato  del  sangue  umano,
          tenendo conto della destinazione d'uso del dispositivo; 
              una dichiarazione che attesti se sono o non sono  stati
          utilizzati nella produzione tessuti  d'origine  animale  di
          cui al decreto legislativo 6 aprile 2005, n. 67; 
              le soluzioni adottate di cui all'allegato I, punto 2; 
              la valutazione preclinica; 
              la valutazione clinica di cui all'allegato X; 
              il  progetto  di  etichettatura  e,  se  del  caso,  di
          istruzioni per l'uso. 
              4. L'organismo designato: 
              4.1. esamina e valuta la documentazione,  verifica  che
          il tipo sia stato fabbricato secondo detta  documentazione,
          controlla  anche  gli  elementi   progettati   secondo   le
          disposizioni applicabili delle norme previste  all'art.  5,
          nonche' gli elementi la cui  progettazione  non  e'  basata
          sulle disposizioni pertinenti di dette norme; 
              4.2. svolge o fa svolgere i controlli  del  caso  e  le
          prove necessarie per verificare se  le  soluzioni  adottate
          dal  fabbricante  soddisfano  i  requisiti  essenziali  del
          presente decreto, qualora  non  siano  state  applicate  le
          norme previste all'art. 5; se un  dispositivo  deve  essere
          collegato con un altro dispositivo per  funzionare  secondo
          la destinazione conferitagli,  deve  essere  verificata  la
          conformita' del primo dispositivo ai requisiti  essenziali,
          grazie ad un dispositivo rappresentativo da collegare,  che
          possieda le caratteristiche indicate dal fabbricante; 
              4.3. svolge o fa svolgere i controlli  del  caso  e  le
          prove necessarie per verificare che, qualora il fabbricante
          abbia  optato  per  la  fabbricazione  secondo   le   norme
          pertinenti,  queste  ultime  siano   state   effettivamente
          applicate; 
              4.4. stabilisce insieme al  richiedente  il  luogo  nel
          quale saranno svolti i controlli e le prove necessarie. 
              5. Se il tipo soddisfa  le  disposizioni  del  presente
          decreto l'organismo notificato rilascia al  richiedente  un
          certificato CE. Detto certificato contiene nome e indirizzo
          del  fabbricante,  le   conclusioni   del   controllo,   le
          condizioni di validita' del certificato  stesso  e  i  dati
          necessari per identificare il tipo approvato. 
              Le parti principali della documentazione sono  allegate
          al  certificato  l'organismo  notificato  ne  conserva  una
          copia. 
              Nel caso dei dispositivi  di  cui  all'allegato,  punto
          7.4,  primo  periodo,  prima  di  prendere  una   decisione
          l'organismo notificato consulta, per  quanto  riguarda  gli
          aspetti contemplati in  tale  punto,  una  delle  autorita'
          competenti designate  dagli  Stati  membri  a  norma  della
          direttiva 2001/83/CE, recante  il  codice  comunitario  sui
          medicinali   per   uso   umano,   o   l'EMEA.   Il   parere
          dell'autorita' nazionale competente o dell'EMEA  dev'essere
          elaborato  entro  210  giorni  dal   ricevimento   di   una
          documentazione valida. Il parere scientifico dell'autorita'
          nazionale  competente  o  dell'EMEA   e'   inserito   nella
          documentazione concernente il dispositivo. Nell'adottare la
          decisione,   l'organismo   notificato   tiene   in   debita
          considerazione  i  pareri  espressi  nel   contesto   della
          consultazione.  Esso  provvede  a   informare   l'organismo
          competente interessato della sua decisione finale. 
              Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato  1,  punto
          7.4,  quarto  periodo,  il  parere  scientifico   dell'EMEA
          dev'essere inserito  nella  documentazione  concernente  il
          dispositivo. Il parere dell'EMEA  e'  elaborato  entro  210
          giorni  dal  ricevimento  di  una  documentazione   valida.
          Nell'adottare la decisione, l'organismo notificato tiene in
          debita  considerazione  il   parere   espresso   dall'EMEA.
          L'organismo notificato non puo' rilasciare  il  certificato
          se il parere scientifico  dell'EMEA  e'  sfavorevole.  Esso
          provvede a informare l'EMEA della sua decisione finale. 
              Nel caso di dispositivi fabbricati utilizzando  tessuti
          d'origine animale di cui al decreto  legislativo  6  aprile
          2005, n. 67, concernente i  dispositivi  medici  fabbricati
          con tessuti  di  origine  animale,  l'organismo  notificato
          segue le procedure previste da detta direttiva. 
              6. Il richiedente comunica all'organismo designato  che
          ha  rilasciato  l'attestato  di  certificazione   CE   ogni
          eventuale importante modifica del  prodotto  approvato.  Le
          modifiche del prodotto approvato devono formare oggetto  di
          una nuova approvazione da  parte  dell'organismo  designato
          che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE, qualora
          esse  possono  influire  sulla  conformita'  ai   requisiti
          essenziali o sulle condizioni di utilizzazione previste per
          il  prodotto.   La   nuova   approvazione   e'   rilasciata
          eventualmente sotto forma  di  completamento  all'attestato
          iniziale di certificazione CE. 
              7. Disposizioni amministrative. 
              7.1. (Soppresso). 
              7.2.  Gli  altri  organismi  designati  possono   farsi
          rilasciare copia degli attestati di certificazione  CE  e/o
          dei rispettivi complementi. Gli  allegati  degli  attestati
          sono tenuti a disposizione degli altri organismi  designati
          su domanda debitamente motivata e dopo averne informato  il
          fabbricante. 
              7.3. Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  conserva,
          insieme alla documentazione tecnica, copia degli  attestati
          di certificazione CE e  dei  loro  complementi  per  almeno
          cinque  anni  dalla  data  di   fabbricazione   dell'ultimo
          dispositivo. Per i dispositivi impiantabili, il periodo  e'
          di  almeno  quindici  anni  dalla  data  di   fabbricazione
          dell'ultimo prodotto. 
              7.4. (Soppresso).». 
              - Il testo dell'allegato IV, del decreto legislativo 24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Allegato IV - VERIFICA CE. - 1. La verifica CE  e'  la
          procedura con la quale il fabbricante o il  suo  mandatario
          stabilito nella  Comunita'  garantisce  e  dichiara  che  i
          prodotti  soggetti  alle  disposizioni  del  punto  4  sono
          conformi al tipo descritto nell'attestato di certificazione
          CE e  rispondono  ai  requisiti  applicabili  del  presente
          decreto. 
              2. Il fabbricante prende le misure necessarie affinche'
          il procedimento di fabbricazione garantisca la  conformita'
          dei  prodotti   al   tipo   descritto   nell'attestato   di
          certificazione CE e ai requisiti applicabili  del  presente
          decreto. Prima  della  fabbricazione  egli  predispone  una
          documentazione che definisce i processi  di  fabbricazione,
          se del caso i processi di sterilizzazione, nonche' tutte le
          disposizioni gia' prestabilite e sistematiche  che  saranno
          attuate per garantire  l'omogeneita'  della  produzione  ed
          eventualmente la conformita' dei prodotti al tipo descritto
          nell'attestato  di  certificazione  CE   e   ai   requisiti
          applicabili del presente decreto. Egli appone il marchio CE
          secondo  quanto  stabilito  all'art.  7  e  predispone  una
          dichiarazione  di  conformita'.  Inoltre,  per  i  prodotti
          commercializzati allo stato sterile e per  i  soli  aspetti
          della fabbricazione che  riguardano  il  raggiungimento  di
          tale stato ed  il  relativo  mantenimento,  il  fabbricante
          applica le disposizioni dell'allegato V, punti 3 e 4. 
              3.  Il  fabbricante  si  impegna  a  istituire   e   ad
          aggiornare  regolarmente  una  procedura   sistematica   di
          valutazione dell'esperienza acquisita sui dispositivi nella
          fase successiva alla produzione,  anche  sulla  base  delle
          disposizioni di cui all'allegato X, nonche' a predisporre i
          mezzi idonei all'applicazione degli  interventi  correttivi
          eventualmente necessari. Detto  impegno  comprende  per  il
          fabbricante l'obbligo di informare le autorita'  competenti
          degli incidenti  seguenti,  non  appena  egli  ne  venga  a
          conoscenza: 
                i)  qualsiasi  disfunzione  o  deterioramento   delle
          caratteristiche  e/o  delle  prestazioni,  nonche'  carenze
          dell'etichettatura o  delle  istruzioni  per  l'uso  di  un
          dispositivo che possono causare o avere causato la morte  o
          un grave peggioramento dello stato di salute del paziente o
          di un utilizzatore; 
                ii) i motivi di ordine tecnico o  sanitario  connessi
          con le caratteristiche o le prestazioni di  un  dispositivo
          per i motivi elencati al punto i),  che  hanno  portato  al
          ritiro sistematico dal mercato da parte del fabbricante dei
          dispositivi appartenenti allo stesso tipo. 
              4. L'organismo designato svolge gli esami  e  le  prove
          necessarie per verificare la conformita'  del  prodotto  ai
          requisiti del presente decreto, sia  mediante  controllo  e
          prova di ogni prodotto come specificato  al  punto  5,  sia
          mediante  prova  dei  prodotti  su  base  statistica   come
          specificato al  punto  6,  a  scelta  del  fabbricante.  Le
          verifiche summenzionate non si applicano agli aspetti della
          fabbricazione che riguardano il raggiungimento dello  stato
          sterile. 
              5. Verifica per controllo e prova di ogni prodotto. 
              5.1. Tutti i prodotti sono  esaminati  singolarmente  e
          vengono eseguite le  prove  necessarie,  definite  nella  o
          nelle  norme  applicabili   dell'art.   6,   oppure   prove
          equivalenti, per verificarne la conformita', se  del  caso,
          al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e  ai
          requisiti applicabili del presente decreto. 
              5.2. L'organismo  designato  appone  o  fa  apporre  il
          numero di identificazione  su  ogni  prodotto  approvato  e
          redige un certificato scritto di conformita' per  le  prove
          svolte. 
              6. Verifica statistica. 
              6.1. Il  fabbricante  presenta  i  prodotti  fabbricati
          sotto forma di lotti omogenei. 
              6.2. Da ogni lotto viene prelevato un campione a  caso.
          I  prodotti  che  formano  il   campione   sono   esaminati
          singolarmente e sono svolte le prove definite nella o nelle
          norme  applicabili  previste  all'art.  6,   oppure   prove
          equivalenti, per verificare la conformita' dei campioni, se
          del   caso,   al   tipo   descritto    nell'attestato    di
          certificazione CE e ai requisiti  applicabili  al  presente
          decreto in modo da stabilire l'accettazione  o  il  rifiuto
          del lotto. 
              6.3. Il controllo statistico dei  prodotti  e'  operato
          per  attributi   o   variabili,   prevedendo   sistemi   di
          campionamento    con    caratteristiche    operative    che
          garantiscano un alto livello  di  sicurezza  e  prestazioni
          corrispondenti  allo  stato   dell'arte.   I   sistemi   di
          campionamento sono definiti dalle norme armonizzate di  cui
          all'art. 6, tenuto conto delle  caratteristiche  specifiche
          delle categorie dei prodotti in questione. 
              6.4.  L'organismo  designato  appone   il   numero   di
          identificazione su ogni  prodotto  dei  lotti  accertati  e
          redige un certificato scritto di conformita' relativo  alle
          prove svolte. Tutti i prodotti  del  lotto  possono  essere
          immessi  in  commercio,  ad  eccezione  dei  prodotti   del
          campione per i quali sia stato  constatato  che  non  erano
          conformi.  Qualora  un  lotto  sia  respinto,   l'organismo
          designato  competente  prende  le  misure  necessarie   per
          evitarne l'immissione in commercio. In  caso  di  frequente
          rifiuto dei lotti, l'organismo designato puo' sospendere la
          verifica    statistica.    Sotto     la     responsabilita'
          dell'organismo designato il  fabbricante  puo'  apporre  il
          numero di identificazione di  quest'ultimo  nel  corso  del
          processo di fabbricazione. 
              7.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario   tiene   a
          disposizione delle autorita' nazionali, per  almeno  cinque
          anni e, nel caso di dispositivi  impiantabili,  per  almeno
          quindici  anni  dalla  data  di  fabbricazione  dell'ultimo
          prodotto: 
              la dichiarazione di conformita'; 
              la documentazione prevista al punto 2; 
              i certificati previsti ai punti 5.2 e 6.4; 
              se del caso, l'attestato di certificazione  CE  di  cui
          all'allegato III. 
              8. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe
          IIa. 
              Secondo quanto stabilito all'art. 11, paragrafo  2,  il
          presente allegato puo' applicarsi ai prodotti  appartenenti
          alla  classe  IIa:  .1.  in  deroga  ai  punti  1  e  2  il
          fabbricante garantisce e dichiara con la  dichiarazione  di
          conformita' che i prodotti  appartenenti  alla  classe  IIa
          sono fabbricati secondo la documentazione tecnica  prevista
          al punto 3 dell'allegato  VII  e  rispondono  ai  requisiti
          applicabili del presente decreto; 
              8.2. in deroga ai punti 1, 2, 5 e 6 le verifiche svolte
          dall'organismo  designato  riguardano  la  conformita'  dei
          prodotti appartenenti alla classe IIa  alla  documentazione
          tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII. 
              9. Applicazione ai dispositivi di cui all'art. 2, comma
          2-bis. 
              9.1. Nel caso previsto al punto  5,  al  termine  della
          fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di cui  all'art.
          2, comma 2-bis e, nel caso della verifica prevista al punto
          6,  il  fabbricante  informa  l'organismo  notificato   del
          rilascio di tale lotto di dispositivi e  gli  trasmette  il
          certificato ufficiale di rilascio del lotto di derivato del
          sangue  umano  utilizzato  in  questo  dispositivo,  emesso
          dall'Istituto superiore di sanita'.». 
              - Il testo dell'allegato V, del decreto legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Allegato V - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE (Garanzia
          di qualita' della produzione). - 1. Il fabbricante verifica
          che sia applicato il sistema di qualita' approvato  per  la
          fabbricazione e svolge l'ispezione finale dei prodotti come
          specificato al punto  3;  egli  e'  inoltre  soggetto  alla
          sorveglianza CE come specificato al punto 4. 
              2. La dichiarazione di  conformita'  CE  e'  l'elemento
          procedurale con il quale il fabbricante  che  soddisfa  gli
          obblighi previsti al punto 1 garantisce e  dichiara  che  i
          prodotti in  questione  sono  conformi  al  tipo  descritto
          nell'attestato  di  certificazione  CE  e   soddisfano   le
          disposizioni applicabili del presente decreto. 
              Il fabbricante appone la marcatura  CE  secondo  quanto
          specificato all'art. 16 e redige una dichiarazione  scritta
          di  conformita'.  Tale  dichiarazione,  che   deve   essere
          custodita dal fabbricante, copre uno o piu' dei dispositivi
          medici fabbricati, da identificare chiaramente mediante  il
          nome del prodotto, il relativo codice o  altro  riferimento
          non ambiguo. 
              3. Sistema di qualita'. 
              3.1. Il fabbricante  presenta  all'organismo  designato
          una domanda di valutazione  del  sistema  di  qualita'.  La
          domanda contiene le seguenti informazioni: 
              nome e indirizzo del fabbricante; 
              tutte le informazioni necessarie relative ai prodotti o
          alla categoria di prodotti oggetto della procedura; 
              una dichiarazione scritta  secondo  cui  non  e'  stata
          presentata ad un altro organismo designato una domanda  per
          i medesimi prodotti; 
              la documentazione del sistema di qualita'; 
              l'impegno  ad  attenersi  agli  obblighi  previsti  dal
          sistema di qualita' approvato; 
              l'impegno a  mantenere  un  funzionamento  adeguato  ed
          efficace del sistema di qualita' approvato; 
              ove necessario, la documentazione tecnica  per  i  tipi
          approvati e una copia degli attestati di certificazione CE; 
              l'impegno del fabbricante ad istituire e ad  aggiornare
          regolarmente  una  procedura  sistematica  di   valutazione
          dell'esperienza  acquisita  sui  dispositivi   nella   fase
          successiva  alla  produzione,  anche   sulla   base   delle
          disposizioni di cui all'allegato X, nonche' a predisporre i
          mezzi idonei all'applicazione degli  interventi  correttivi
          eventualmente necessari. Detto  impegno  comprende  per  il
          fabbricante l'obbligo di informare le autorita'  competenti
          degli incidenti  seguenti,  non  appena  egli  ne  venga  a
          conoscenza; 
              i)  qualsiasi  disfunzione   o   deterioramento   delle
          caratteristiche e/o delle  prestazioni,  nonche'  qualsiasi
          carenza dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso  di
          un dispositivo che possano causare o che hanno  causato  la
          morte o un grave peggioramento dello stato  di  salute  del
          paziente o di un utilizzatore; 
              ii) tutti  i  motivi  di  ordine  tecnico  o  sanitario
          connessi con le caratteristiche  o  le  prestazioni  di  un
          dispositivo per i motivi elencati al punto i) che  inducono
          il fabbricante a ritirare sistematicamente  dal  mercato  i
          dispositivi appartenenti allo stesso tipo. 
              3.2.  L'applicazione  del  sistema  di  qualita'   deve
          garantire la conformita' dei  prodotti  al  tipo  descritto
          nell'attestato di certificazione CE.  Tutti  gli  elementi,
          requisiti e disposizioni adottati dal  fabbricante  per  il
          sistema di qualita' devono figurare in  una  documentazione
          classificata in maniera sistematica ed ordinata sotto forma
          di strategie e procedure  scritte.  La  documentazione  del
          sistema  di  qualita'  deve  consentire  un'interpretazione
          uniforme delle strategie e procedure seguite in materia  di
          qualita', per  esempio  i  programmi,  piani  e  manuali  e
          registrazioni relative alla qualita'.  Essa  comprende  una
          descrizione adeguata degli elementi seguenti: 
              a) gli obiettivi di qualita' del fabbricante; 
              b) l'organizzazione dell'azienda, e in particolare: 
              le  strutture  organizzative,  le  responsabilita'  dei
          dirigenti e la loro autorita' organizzativa in  materia  di
          fabbricazione dei prodotti; 
              gli strumenti di controllo del  funzionamento  efficace
          del  sistema  di  qualita',  in  particolare  la  capacita'
          dell'azienda di ottenere la qualita' prevista dei prodotti,
          compresa la sorveglianza dei prodotti non conformi; 
              i metodi di controllo dell'efficienza di  funzionamento
          del sistema di  qualita',  in  particolare  il  tipo  e  la
          portata dei controlli esercitati sul  soggetto  terzo,  nel
          caso in cui sia un terzo ad eseguire la fabbricazione o  il
          controllo finale e il collaudo  dei  prodotti  o  dei  loro
          componenti; 
                c) le tecniche di controllo e di garanzia di qualita'
          a livello della fabbricazione, in particolare: 
              i  procedimenti  e  le  procedure  utilizzate  per   la
          sterilizzazione, gli acquisti ed i documenti relativi; 
              le   procedure   di   identificazione   del   prodotto,
          predisposte e aggiornate sulla base di  schemi,  specifiche
          applicabili o altri documenti pertinenti, in tutte le  fasi
          della fabbricazione; 
                d) gli adeguati esami  e  prove  che  saranno  svolti
          prima, durante e dopo la  fabbricazione,  la  frequenza  di
          tali  esami  e  gli  impianti  di  prova   utilizzati;   la
          calibratura degli apparecchi di prova deve essere fatta  in
          modo da presentare una rintracciabilita' adeguata. 
              3.3. L'organismo designato  esegue  una  revisione  del
          sistema di qualita'  per  stabilire  se  esso  risponde  ai
          requisiti  specificati  al  punto  3.2.  Esso  presume   la
          conformita' ai requisiti per  i  sistemi  di  qualita'  che
          attuano le  norme  armonizzate  corrispondenti.  Il  gruppo
          incaricato della valutazione comprende almeno  una  persona
          che  possieda  gia'  un'esperienza  di  valutazione   della
          tecnologia  in  questione.  La  procedura  di   valutazione
          comprende una visita presso la sede del fabbricante  e,  in
          casi debitamente giustificati, presso la sede dei fornitori
          del  fabbricante,  per  controllare   i   procedimenti   di
          fabbricazione.  Dopo  la  visita  finale  la  decisione  e'
          comunicata al fabbricante. Essa contiene le conclusioni del
          controllo e una valutazione motivata. 
              3.4. Il fabbricante  comunica  all'organismo  designato
          che ha approvato il  sistema  di  qualita'  ogni  eventuale
          progetto di adeguamento importante del sistema di qualita'.
          L'organismo  designato  valuta  le  modifiche  proposte   e
          verifica se il sistema di qualita' modificato  risponde  ai
          requisiti specificati al punto 3.2. Dopo ricevimento  delle
          informazioni summenzionate la decisione viene comunicata al
          fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo  ed
          una valutazione motivata. 
              4. Sorveglianza. 
              4.1. La sorveglianza deve garantire che il  fabbricante
          soddisfi correttamente gli obblighi derivanti  dal  sistema
          di qualita' approvato. 
              4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo  designato  a
          svolgere tutte  le  ispezioni  necessarie  e  gli  mette  a
          disposizione tutte le informazioni utili, e in particolare: 
              la documentazione del sistema di quality; 
              la documentazione tecnica; 
              i dati previsti nella parte del sistema di qualita' che
          riguardano la fabbricazione, per esempio  le  relazioni  di
          ispezioni,  prove,  tarature,   qualifica   del   personale
          interessato, ecc. 
              4.3.  L'organismo   designato   svolge   periodicamente
          ispezioni e valutazioni per accertarsi che  il  fabbricante
          applichi il sistema di qualita'  approvato  e  presenta  al
          fabbricante una relazione di valutazione. 
              4.4. L'organismo designato puo' inoltre recarsi  presso
          il fabbricante per visite impreviste. In occasione di  tali
          visite, l'organismo designato puo' se necessario svolgere o
          fare  svolgere  delle  prove  per   accertarsi   del   buon
          funzionamento del sistema di  qualita'.  Esso  presenta  al
          fabbricante una relazione di  visita  e,  se  vi  e'  stata
          prova, una relazione delle prove. 
              5. Disposizioni amministrative. 
              5.1. Il fabbricante o il suo mandatario deve  tenere  a
          disposizione delle autorita' nazionali, per  almeno  cinque
          anni e, nel caso dei dispositivi impiantabili,  per  almeno
          quindici  anni  dalla  data  di  fabbricazione  dell'ultimo
          prodotto: 
              la dichiarazione di conformita'; 
              la documentazione  specificata  al  punto  3.1,  quarto
          trattino; 
              gli adeguamenti previsti al punto 3.4; 
              la  documentazione  prevista  al  punto  3.1,   settimo
          trattino; 
              le decisioni e le  relazioni  dell'organismo  designato
          previste ai punti 4.3 e 4.4; 
              se del  caso,  l'attestato  di  certificazione  di  cui
          all'allegato III. 
              5.2. (Soppresso). 
              6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe
          IIa. 
              Secondo quanto  stabilito  all'art.  11,  comma  2,  il
          presente allegato puo' applicarsi ai prodotti  appartenenti
          alla classe IIa, fatto salvo quanto segue: 
              6.1. in deroga ai punti 2, 3.1 e  3.2,  il  fabbricante
          garantisce e dichiara nella  dichiarazione  di  conformita'
          che i prodotti appartenenti alla classe IIa sono fabbricati
          secondo la  documentazione  tecnica  prevista  al  punto  3
          dell'allegato VII e rispondono ai requisiti applicabili del
          presente decreto. 
              6.2. Per i dispositivi appartenenti  alla  classe  IIa,
          l'organismo notificato, nell'ambito  della  valutazione  di
          cui  al   punto   3.3,   accerta   la   conformita'   della
          documentazione tecnica descritta al punto  3  dell'allegato
          VII con le disposizioni del presente decreto, per almeno un
          esemplare rappresentativo  di  ciascuna  sottocategoria  di
          dispositivi. 
              6.3.   Nello   scegliere   uno   o    piu'    esemplari
          rappresentativi   l'organismo   notificato   tiene    conto
          dell'innovativita'  della  tecnologia,  delle   somiglianze
          nella  progettazione,  nella  tecnologia,  nei  metodi   di
          fabbricazione  e  di  sterilizzazione,  della  destinazione
          d'uso e dei risultati di eventuali  precedenti  valutazioni
          pertinenti (ad es. relativamente alle  proprieta'  fisiche,
          chimiche o biologiche) condotte in conformita' del presente
          decreto.  L'organismo  notificato  documenta  e   tiene   a
          disposizione dell'autorita' competente i  criteri  adottati
          per la scelta degli esemplari. 
              6.4. Ulteriori esemplari sono  valutati  dall'organismo
          notificato nell'ambito delle attivita' di  sorveglianza  di
          cui al punto 4.3. 
              7. Applicazione ai dispositivi di cui all'art. 2, comma
          2-bis. 
              7.1. Al termine della fabbricazione di  ogni  lotto  di
          dispositivi di cui all'art. 2, comma 2-bis, il  fabbricante
          informa l'organismo notificato del rilascio di  tale  lotto
          di dispositivi e gli trasmette il certificato ufficiale  di
          rilascio del lotto di derivato del sangue umano  utilizzato
          in questo dispositivo, emesso  dall'Istituto  superiore  di
          sanita'.». 
              - Il testo dell'allegato VI, del decreto legislativo 24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Allegato  VI  -  DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITA'  CE  -
          (Garanzia di qualita' del prodotto). -  1.  Il  fabbricante
          verifica che sia applicato il sistema di qualita' approvato
          per l'ispezione finale del prodotto e per le prove, secondo
          quanto  specificato  al  punto  3,  ed  e'  soggetto   alla
          sorveglianza prevista al punto 4. 
              Inoltre, per i prodotti immessi in commercio allo stato
          sterile e  per  i  soli  aspetti  della  fabbricazione  che
          riguardano il raggiungimento di tale stato ed  il  relativo
          mantenimento,  il  fabbricante  applica   le   disposizioni
          dell'allegato V, punti 3 e 4. 
              2. La dichiarazione di  conformita'  CE  e'  l'elemento
          procedurale con il quale il fabbricante  che  soddisfa  gli
          obblighi previsti al punto 1 garantisce e  dichiara  che  i
          prodotti in  questione  sono  conformi  al  tipo  descritto
          nell'attestato  di  certificazione  CE  e   soddisfano   le
          disposizioni applicabili del presente decreto. 
              Il fabbricante appone la marcatura  CE  secondo  quanto
          previsto all'art. 16 e redige una dichiarazione scritta  di
          conformita'. Tale dichiarazione, che deve essere  custodita
          dal fabbricante, copre uno o piu'  dei  dispositivi  medici
          fabbricati, da identificare chiaramente  mediante  il  nome
          del prodotto, il relativo codice o  altro  riferimento  non
          ambiguo.  La  marcatura  CE  e'  corredata  del  numero  di
          identificazione  dell'organismo  notificato  che  svolge  i
          compiti previsti nel presente allegato. 
              3. Sistema di qualita'. 
              3.1. Il fabbricante presenta  all'organismo  notificato
          una domanda di valutazione del proprio sistema di qualita'.
          La domanda contiene le informazioni seguenti: 
              nome e indirizzo del fabbricante; 
              tutte le informazioni necessarie riguardanti i prodotti
          o la categoria di prodotti oggetto della procedura; 
              una dichiarazione scritta  secondo  cui  non  e'  stata
          presentata ad un altro organismo designato una domanda  per
          gli stessi prodotti; 
              la documentazione del sistema di qualita'; 
              l'impegno del fabbricante ad  attenersi  agli  obblighi
          derivanti dal sistema di qualita' approvato; 
              l'impegno del fabbricante a garantire un  funzionamento
          adeguato e efficace del sistema di qualita' approvato; 
              se del caso, la documentazione tecnica relativa ai tipi
          approvati ed una copia degli  attestati  di  certificazione
          CE; 
              l'impegno del fabbricante ad istituire e ad  aggiornare
          regolarmente  una  procedura  sistematica  di   valutazione
          dell'esperienza  acquisita  sui  dispositivi   nella   fase
          successiva  alla  produzione,  anche   sulla   base   delle
          disposizioni di cui all'allegato X, nonche' a predisporre i
          mezzi idonei all'applicazione degli  interventi  correttivi
          eventualmente necessari. Detto  impegno  comprende  per  il
          fabbricante l'obbligo di informare le autorita'  competenti
          degli incidenti  seguenti,  non  appena  egli  ne  venga  a
          conoscenza: 
              i)  qualsiasi  disfunzione   o   deterioramento   delle
          caratteristiche e/o delle  prestazioni,  nonche'  qualsiasi
          carenza dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso  di
          un dispositivo che possano causare  o  abbiano  causato  la
          morte o un grave peggioramento dello stato  di  salute  del
          paziente o di un utilizzatore; 
              ii) tutti  i  motivi  di  ordine  tecnico  o  sanitario
          connessi con le caratteristiche  o  le  prestazioni  di  un
          dispositivo per i motivi elencati al punto i) che  inducono
          il fabbricante a ritirare sistematicamente  dal  mercato  i
          dispositivi appartenenti allo stesso tipo. 
              3.2. Nell'ambito del sistema  di  qualita'  si  procede
          all'esame di ogni prodotto o di un campione rappresentativo
          di ciascun lotto e allo svolgimento delle prove necessarie,
          definite nella o nelle norme applicabili di cui all'art. 5,
          o di prove equivalenti per  verificare  la  conformita'  al
          tipo descritto nell'attestato di  certificazione  CE  e  ai
          requisiti applicabili della direttiva. Tutti gli  elementi,
          requisiti e disposizioni adottati  dal  fabbricante  devono
          figurare in una documentazione ordinata e sistematica sotto
          forma di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.  Tale
          documentazione del sistema di qualita' deve  consentire  di
          interpretare  in  maniera  uniforme  i  programmi,   piani,
          manuali  e  fascicoli  di  qualita'.  Essa  comprende   una
          adeguata descrizione dei seguenti elementi: 
              gli  obiettivi  di  qualita'   e   l'organigramma,   le
          responsabilita' dei dirigenti e loro poteri in  materia  di
          qualita' dei prodotti; 
              i controlli e le prove svolti dopo la fabbricazione; la
          calibratura degli apparecchi di prova deve  presentare  una
          rintracciabilita' adeguata; 
              i mezzi di controllo  dell'efficace  funzionamento  del
          sistema di qualita'; 
              i  fascicoli  di  qualita',  quali  le   relazioni   di
          ispezione e i dati delle prove, i dati delle  tarature,  le
          relazioni sulle qualifiche del personale interessato,  ecc.
          Le verifiche summenzionate non si  applicano  agli  aspetti
          della fabbricazione che riguardano il raggiungimento  dello
          stato sterile. 
              i metodi di controllo dell'efficienza di  funzionamento
          del sistema di  qualita',  in  particolare  il  tipo  e  la
          portata dei controlli esercitati sul  soggetto  terzo,  nel
          caso in cui sia un terzo ad eseguire il controllo finale  e
          il collaudo dei prodotti o dei loro componenti. 
              3.3. L'organismo designato procede ad una revisione del
          sistema di qualita' per determinare  se  esso  risponde  ai
          requisiti  previsti  al  punto   3.2.   Esso   presume   la
          conformita' ai requisiti per  i  sistemi  di  qualita'  che
          applicano le corrispondenti norme  armonizzate.  Il  gruppo
          incaricato della valutazione comprende almeno  una  persona
          che  possiede  gia'  un'esperienza  di  valutazione   della
          tecnologia  in  questione.  La  procedura  di   valutazione
          comprende una visita presso la sede del fabbricante  e,  in
          casi debitamente motivati, presso la sede dei fornitori del
          fabbricante, per controllare i processi  di  fabbricazione.
          La decisione e' notificata al fabbricante. Essa contiene le
          conclusioni del controllo e una valutazione motivata. 
              3.4. Il fabbricante  comunica  all'organismo  designato
          che ha approvato il sistema di qualita'  ogni  progetto  di
          adeguamento importante del sistema di qualita'. L'organismo
          designato valuta le modifiche proposte  e  verifica  se  il
          sistema  di  qualita'  modificato  risponde  ai   requisiti
          previsti al  punto  3.2.  Esso  comunica  la  decisione  al
          fabbricante   dopo   aver    ricevuto    le    informazioni
          summenzionate. La decisione  contiene  le  conclusioni  del
          controllo ed una valutazione motivata. 
              4. Sorveglianza. 
              4.1. La sorveglianza deve garantire che il  fabbricante
          soddisfi correttamente gli obblighi derivanti  dal  sistema
          di qualita' approvato. 
              4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo designato  ad
          accedere ai fini d'ispezione ai  luoghi  di  ispezione,  di
          prova e di conservazione e gli fornisce a tal fine tutte le
          informazioni necessarie, in particolare: 
              la documentazione del sistema di qualita'; 
              la documentazione tecnica; 
              i fascicoli di qualita', quali  relazioni  d'ispezione,
          dati di prove, di taratura, relazioni sulle qualifiche  del
          personale interessato, ecc. 
              4.3.  L'organismo   designato   svolge   periodicamente
          ispezioni  e  procede  alle  necessarie   valutazioni   per
          accertarsi  che  il  fabbricante  applichi  il  sistema  di
          qualita' e gli trasmette una relazione di valutazione. 
              4.4. L'organismo designato puo' inoltre recarsi  presso
          il fabbricante per visite impreviste. In occasione di  tali
          visite, l'organismo notificato puo' se necessario  svolgere
          o  fare  svolgere  delle  prove  per  accertarsi  del  buon
          funzionamento del sistema di qualita' e  della  conformita'
          della produzione ai requisiti  applicabili  della  presente
          direttiva. A tal fine, deve essere  esaminato  un  campione
          adeguato   dei   prodotti   finali,   prelevato   in   loco
          dall'organismo notificato, e devono  essere  effettuate  le
          prove appropriate definite  nella  norma  corrispondente  o
          nelle norme corrispondenti di cui all'art. 6  oppure  prove
          equivalenti. Se uno o  piu'  campioni  non  sono  conformi,
          l'organismo   designato   deve   adottare   gli   opportuni
          provvedimenti. Esso presenta al fabbricante  una  relazione
          di visita e, se vi e'  stata  prova,  una  relazione  delle
          prove. 
              5. Disposizioni amministrative. 
              5.1. Il fabbricante o il suo mandatario deve  tenere  a
          disposizione delle autorita' nazionali, per  almeno  cinque
          anni e, nel caso di dispositivi  impiantabili,  per  almeno
          quindici  anni  dalla  data  di  fabbricazione  dell'ultimo
          prodotto: 
              la dichiarazione di conformita'; 
              la documentazione specificata  al  punto  3.1,  settimo
          trattino; 
              gli adeguamenti previsti al punto 3.4; 
              le decisioni e le  relazioni  dell'organismo  designato
          previste all'ultimo trattino del punto 3.4 nonche' i  punti
          4.3 e 4.4; 
              se del caso,  il  certificato  di  conformita'  di  cui
          all'allegato III. 
              5.2. (Soppresso). 
              6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe
          IIa. 
              Secondo quanto  stabilito  all'art.  11,  comma  2,  il
          presente allegato puo' applicarsi ai prodotti  appartenenti
          alla classe IIa, fatto salvo quanto segue: 
              6.1. in deroga ai punti 2, 3.1 e  3.2,  il  fabbricante
          garantisce e dichiara nella  dichiarazione  di  conformita'
          che i prodotti appartenenti alla classe IIa sono fabbricati
          secondo la  documentazione  tecnica  prevista  al  punto  3
          dell'allegato VII e rispondono ai requisiti applicabili del
          presente decreto. 
              6.2. Per i dispositivi appartenenti  alla  classe  IIa,
          l'organismo notificato, nell'ambito  della  valutazione  di
          cui  al   punto   3.3,   accerta   la   conformita'   della
          documentazione tecnica descritta al punto  3  dell'allegato
          VII con le disposizioni del presente decreto, per almeno un
          esemplare rappresentativo  di  ciascuna  sottocategoria  di
          dispositivi. 
              6.3.   Nello   scegliere   uno   o    piu'    esemplari
          rappresentativi   l'organismo   notificato   tiene    conto
          dell'innovativita'  della  tecnologia,  delle   somiglianze
          nella  progettazione,  nella  tecnologia,  nei  metodi   di
          fabbricazione e sterilizzazione, della destinazione d'uso e
          dei   risultati   di   eventuali   precedenti   valutazioni
          pertinenti (ad es. relativamente alle  proprieta'  fisiche,
          chimiche o biologiche) condotte in conformita' del presente
          decreto.  L'organismo  notificato  documenta  e   tiene   a
          disposizione dell'autorita' competente i  criteri  adottati
          per la scelta degli esemplari. 
              6.4. Ulteriori esemplari sono  valutati  dall'organismo
          notificato nell'ambito delle attivita' di  sorveglianza  di
          cui al punto 4.3.». 
              - Il testo dell'allegato VII, del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1997,  n.  46,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Allegato VII - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE.  -  1.
          Con la dichiarazione di conformita' CE il fabbricante o  il
          suo mandatario che  soddisfino  gli  obblighi  previsti  al
          punto 2 e, nel caso di prodotti  immessi  in  commercio  in
          confezione  sterile  o  di  strumenti  di  misura,   quelli
          previsti al  punto  5,  garantiscono  e  dichiarano  che  i
          prodotti   in   questione   soddisfano   le    disposizioni
          applicabili del presente decreto. 
              2. Il fabbricante predispone la documentazione  tecnica
          descritta al punto 3. Il fabbricante o il mandatario  tiene
          detta  documentazione,   compresa   la   dichiarazione   di
          conformita', a disposizione  delle  autorita'  nazionali  a
          fini di controllo per almeno  cinque  anni  dalla  data  di
          fabbricazione  dell'ultimo  prodotto.  Per  i   dispositivi
          impiantabili, il periodo in questione e' di almeno quindici
          anni a decorrere dalla data  di  fabbricazione  dell'ultimo
          prodotto. 
              3.  La  documentazione  tecnica  deve   consentire   di
          valutare la  conformita'  del  prodotto  ai  requisiti  del
          presente decreto. Essa comprende in particolare i documenti
          seguenti: 
              una descrizione  generale  del  prodotto,  comprese  le
          varianti previste e gli usi cui e' destinato; 
              gli   schemi   di   progettazione   e   i   metodi   di
          fabbricazione, gli  schemi  delle  parti,  dei  pezzi,  dei
          circuiti, ecc.; 
              la descrizione  e  le  spiegazioni  necessarie  per  la
          comprensione degli schemi summenzionati e del funzionamento
          del prodotto; 
              i risultati dell'analisi dei rischi e un  elenco  delle
          norme previste  all'art.  5,  applicate  interamente  o  in
          parte, e  una  descrizione  delle  soluzioni  adottate  per
          soddisfare i  requisiti  essenziali  del  presente  decreto
          quando non  siano  state  applicate  interamente  le  norme
          previste all'art. 5; 
              nel caso di prodotti immessi in commercio in confezione
          sterile,  la  descrizione  dei  metodi  utilizzati  ed   il
          rapporto di validazione; 
              i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli
          svolti, ecc. Se un dispositivo deve  essere  collegato  con
          uno o piu' altri  dispositivi  per  funzionare  secondo  la
          destinazione prevista, la conformita' del primo dispositivo
          ai  requisiti  essenziali   deve   essere   dimostrata   in
          collegamento con almeno uno dei dispositivi ai  quali  deve
          essere collegato, che possieda le caratteristiche  indicate
          dal fabbricante; 
              le soluzioni adottate di cui all'allegato I, punto 2; 
              la valutazione preclinica ; 
              la valutazione clinica di cui all'allegato X; 
              l'etichettatura e le istruzioni per l'uso. 
              4. Il fabbricante istituisce e aggiorna  una  procedura
          sistematica di valutazione  dell'esperienza  acquisita  sui
          dispositivi nella fase successiva  alla  produzione,  anche
          sulla base delle disposizioni  di  cui  all'allegato  X,  e
          prevede un sistema  appropriato  per  l'applicazione  delle
          misure correttive eventualmente  necessarie,  tenuto  conto
          della natura e dei rischi relativi al prodotto. Informa  le
          autorita' competenti degli incidenti seguenti,  non  appena
          egli ne venga a conoscenza: 
                  i) qualsiasi  disfunzione  o  deterioramento  delle
          caratteristiche e/o  delle  prestazioni  nonche'  qualsiasi
          carenza dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso  di
          un dispositivo che possano causare o che hanno  causato  la
          morte o un grave peggioramento dello stato  di  salute  del
          paziente o di un utilizzatore; 
                  ii) tutti i motivi di ordine  tecnico  o  sanitario
          connesi con le  caratteristiche  o  le  prestazioni  di  un
          dispositivo per i motivi elencati al punto i) che  inducono
          il fabbricante a ritirare sistematicamente  dal  mercato  i
          dispositivi appartenenti allo stesso tipo. 
              5. Per i prodotti immessi in  commercio  in  confezione
          sterile e per i dispositivi appartenenti alla classe I, con
          funzione di misura, il fabbricante  deve  attenersi,  oltre
          alle disposizioni del presente allegato, anche ad una delle
          procedure  previste  agli  allegati  II,  IV,   V   o   VI.
          L'applicazione   di   tali    allegati    e    l'intervento
          dell'organismo  notificato  si   limitano   agli   elementi
          seguenti: 
              nel caso di prodotti immessi in commercio  sterili,  ai
          soli  aspetti  della  fabbricazione   che   riguardano   il
          raggiungimento e il mantenimento dello stato sterile; 
              nel caso di dispositivi con funzione di misura, ai soli
          aspetti della fabbricazione che riguardano  la  conformita'
          dei prodotti ai requisiti metrologici. E' d'applicazione il
          punto 6.1 del presente allegato. 
              6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe
          IIa. 
              Il presente allegato  puo'  essere  applicato,  secondo
          quanto specificato all'art. 11, paragrafo  2,  ai  prodotti
          appartenenti  alla  classe  IIa  fatta  salva   la   deroga
          seguente: 
              6.1. Se il presente allegato  e'  applicato  unitamente
          alla procedura prevista ad uno degli allegati IV, V  o  VI,
          la dichiarazione di conformita' prevista  al  punto  1  del
          presente  allegato  e  quella   prevista   negli   allegati
          summenzionati formano una dichiarazione unica. Nella misura
          in cui tale dichiarazione e' basata sul presente  allegato,
          il fabbricante garantisce e dichiara che  la  progettazione
          dei  prodotti  soddisfa  le  disposizioni  applicabili  del
          presente decreto.». 
              - Il testo dell'allegato VIII, del decreto  legislativo
          24 febbraio 1997,  n.  46,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Allegato VIII - DICHIARAZIONE RELATIVA AI  DISPOSITIVI
          PER DESTINAZIONI PARTICOLARI. - 1. Il fabbricante o il  suo
          mandatario  stabilito  nella   Comunita'   redige   per   i
          dispositivi su misura o  per  i  dispositivi  destinati  ad
          indagini  cliniche  una  dichiarazione  che  contiene   gli
          elementi elencati al punto 2. 
              2. La dichiarazione contiene le indicazioni seguenti: 
              2.1. Per i dispositivi su misura: 
              il nome e l'indirizzo del fabbricante; 
              i dati che consentono d'identificare il dispositivo  in
          questione; 
              la dichiarazione che il  dispositivo  in  questione  e'
          destinato  ad  essere  utilizzato  esclusivamente  per   un
          determinato paziente, con il nome del paziente; 
              il nome del medico o della persona autorizzata  che  ha
          prescritto  il  dispositivo  e,  se  del  caso,   il   nome
          dell'istituto ospedaliero; 
              le caratteristiche  specifiche  del  prodotto  indicate
          dalla prescrizione; 
              la dichiarazione che  il  dispositivo  e'  conforme  ai
          requisiti essenziali enunciati nell'allegato I  e,  se  del
          caso, l'indicazione dei requisiti essenziali che  non  sono
          stati interamente rispettati, con debita motivazione. 
              2.2. Per i dispositivi destinati alle indagini cliniche
          specificate all'allegato X: 
              i dati che consentono di identificare il dispositivo; 
              il piano di indagine clinica; 
              il dossier per lo sperimentatore; 
              la conferma dell'assicurazione dei soggetti coinvolti; 
              i  documenti  utilizzati  per  ottenere   il   consenso
          informato; 
              una  dichiarazione  che  indichi  se   il   dispositivo
          incorpora o meno, come parte integrante, una sostanza o  un
          derivato del sangue umano di cui all'allegato 1, punto 7.4; 
              una dichiarazione che indichi se sono o non sono  stati
          utilizzati nella produzione tessuti  d'origine  animale  di
          cui  al  decreto  legislativo  6  aprile   2005,   n.   67,
          concernente i dispositivi medici fabbricati con tessuti  di
          origine animale; 
              il parere del  comitato  etico,  nonche'  l'indicazione
          degli aspetti che hanno formato oggetto di parere; 
              il nome del medico o della persona autorizzata, nonche'
          dell'istituto incaricato delle indagini; 
              il luogo, la data d'inizio e la durata  prevista  delle
          indagini; 
              l'indicazione  che  il  dispositivo  e'   conforme   ai
          requisiti  essenziali,  ad  eccezione  degli  aspetti   che
          formano oggetto delle indagini e, che  per  questi  ultimi,
          sono  state  prese  tutte  le  precauzioni  necessarie  per
          proteggere la salute e la sicurezza del paziente. 
              3.  Il  fabbricante  s'impegna  inoltre  a   tenere   a
          disposizione  delle  autorita'   nazionali   competenti   i
          documenti seguenti: 
              3.1 Per i dispositivi  su  misura,  la  documentazione,
          indicante  il  luogo  o  i  luoghi  di  fabbricazione,  che
          consente di esaminare la progettazione, la fabbricazione  e
          le  prestazioni  del  prodotto,  comprese  le   prestazioni
          previste,  in  modo  da  consentire  la  valutazione  della
          conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto. 
              Il fabbricante prende le misure necessarie affinche' il
          processo di fabbricazione  garantisca  la  conformita'  dei
          prodotti fabbricati alla documentazione indicata  al  comma
          precedente. 
              3.2. Per i dispositivi destinati ad  indagini  cliniche
          la documentazione deve contenere: 
              una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui e'
          destinato; 
              i disegni di progettazione, i metodi di  fabbricazione,
          in  particolare  di   sterilizzazione,   gli   schemi   dei
          componenti, sottoinsiemi, circuiti, e di altri elementi; 
              le descrizioni e  le  spiegazioni  necessarie  ai  fini
          della comprensione dei disegni e degli schemi sopracitati e
          del funzionamento del prodotto; 
              i risultati dell'analisi dei rischi  e  l'elenco  delle
          norme di cui all'art. 6, applicate in  tutto  o  in  parte,
          nonche'  la  descrizione  delle  soluzioni   adottate   per
          soddisfare i  requisiti  essenziali  del  presente  decreto
          quando  non  siano  state  applicate  le   norme   previste
          dall'art. 6; 
              se il dispositivo incorpora, come parte integrante, una
          sostanza o un derivato del sangue umano  di  cui  al  punto
          7.4. dell'allegato I, i dati relativi alle pertinenti prove
          svolte, necessarie a valutare la sicurezza, la  qualita'  e
          l'utilita' di tale sostanza o derivato  del  sangue  umano,
          tenendo conto della destinazione d'uso del dispositivo; 
              se  sono  stati  utilizzati  nella  produzione  tessuti
          d'origine animale di cui al decreto 6 aprile 2005,  n.  67,
          le relative misure di gestione dei rischi adottate al  fine
          di ridurre il rischio di infezione; 
              i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli
          e delle prove tecniche svolte  e  di  analoghe  valutazioni
          effettuate. 
              Il fabbricante prende le misure necessarie affinche' il
          processo di fabbricazione  garantisca  la  conformita'  dei
          prodotti fabbricati alla documentazione indicata  al  primo
          paragrafo del presente punto. 
              Il  fabbricante  autorizza  la   valutazione   o,   ove
          necessario, la revisione dell'efficacia di tali misure. 
              4.  Le  informazioni  contenute   nelle   dichiarazioni
          previste dal  presente  allegato  sono  conservate  per  un
          periodo di almeno cinque anni. Per dispositivi impiantabili
          il periodo in questione e' di almeno quindici anni. 
              4-bis. Per quanto concerne i dispositivi su misura,  il
          fabbricante   si   impegna   a   valutare   e   documentare
          l'esperienza   acquisita   nella   fase   successiva   alla
          produzione, anche sulla  base  delle  disposizioni  di  cui
          all'allegato  X,  nonche'  a  predisporre  i  mezzi  idonei
          all'applicazione degli interventi correttivi  eventualmente
          necessari.  Detto  impegno  comprende  per  il  fabbricante
          l'obbligo di informare  il  Ministero  della  salute  degli
          incidenti seguenti, non appena egli ne venga a  conoscenza,
          e delle relative misure correttive adottate: 
              a)  qualsiasi  disfunzione   o   deterioramento   delle
          caratteristiche  o  delle  prestazioni   del   dispositivo,
          nonche'  qualsiasi  carenza  dell'etichettatura   o   delle
          istruzioni per l'uso di un dispositivo che possano  causare
          o aver causato la morte  o  un  grave  peggioramento  dello
          stato di salute di un paziente o di un utilizzatore; 
              b) le ragioni di ordine tecnico o medico  connesse  con
          le caratteristiche o le prestazioni di un  dispositivo  che
          abbiano portato, per i motivi  elencati  al  punto  i),  al
          ritiro sistematico dal mercato da parte del fabbricante dei
          dispositivi appartenenti allo stesso tipo.». 
              - Il testo dell'allegato IX, del decreto legislativo 24
          febbraio 1997, n. 46, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Allegato IX - CRITERI DI CLASSIFICAZIONE. 
              I. Definizioni 
              1. Definizioni riguardanti le regole di classificazione 
              1.1. Durata Temporanea 
              Destinati ad essere utilizzati di norma per una  durata
          continua inferiore a 60 minuti. 
              Breve termine 
              Destinati ad essere utilizzati di norma per una  durata
          continua inferiore a 30 giorni. 
              Lungo termine 
              Destinati ad essere utilizzati di norma per una  durata
          continua superiore a 30 giorni. 
              1.2. Dispositivi invasivi 
              Dispositivo invasivo 
              Dispositivo che penetra parzialmente o interamente  nel
          corpo tramite  un  orifizio  del  corpo  o  una  superficie
          corporea. 
              Orifizio del corpo 
              Qualsiasi apertura  naturale  del  corpo,  compresa  la
          superficie esterna  del  globo  oculare,  oppure  qualsiasi
          apertura artificiale e permanente quale uno stoma. 
              Dispositivo invasivo di tipo chirurgico 
              Dispositivo invasivo che penetra nel  corpo  attraverso
          la superficie  corporea  mediante  o  nel  contesto  di  un
          intervento chirurgico.  Ai  fini  del  presente  decreto  i
          dispositivi diversi da quelli  contemplati  nel  precedente
          comma e che producono penetrazione  ma  non  attraverso  un
          determinato  orifizio  del  corpo,  sono  considerati  come
          dispositivi invasivi di tipo chirurgico. 
              Dispositivo impiantabile 
              Qualsiasi dispositivo destinato a: 
              essere impiantato totalmente nel corpo umano, oppure 
              sostituire una superficie epiteliale  o  la  superficie
          oculare, mediante intervento chirurgico  e  a  rimanere  in
          tale sede dopo l'intervento. 
              Dispositivo impiantabile e' considerato anche qualsiasi
          dispositivo destinato ad essere introdotto parzialmente nel
          corpo umano mediante intervento chirurgico e a rimanere  in
          tale sede dopo l'intervento per un periodo di almeno trenta
          giorni. 
              1.3. Strumento chirurgico riutilizzabile 
              Strumento destinato,  senza  essere  allacciato  ad  un
          altro dispositivo medico attivo, ad un uso  chirurgico  per
          tagliare, perforare, segare, grattare, raschiare,  pinzare,
          retrarre, graffare o per  procedure  analoghe  e  che  puo'
          essere riutilizzato dopo  l'effettuazione  delle  opportune
          procedure. 
              1.4. Dispositivo medico attivo 
              Dispositivo   medico    dipendente,    per    il    suo
          funzionamento, da una fonte di energia elettrica o di altro
          tipo di energia, diversa da  quella  generata  direttamente
          dal corpo umano o dalla gravita' e che  agisce  convertendo
          tale   energia.   Un   dispositivo   medico   destinato   a
          trasmettere, senza modificazioni di rilievo, l'energia,  le
          sostanze o altri elementi tra un dispositivo medico  attivo
          e il paziente non  e'  considerato  un  dispositivo  medico
          attivo.   Il   software   indipendente   (stand-alone)   e'
          considerato un dispositivo medico attivo. 
              1.5. Dispositivo attivo terapeutico 
              Dispositivo medico  attivo  utilizzato  da  solo  o  in
          combinazione con  altri  dispositivi  medici,  destinato  a
          sostenere,  modificare,  sostituire   o   ripristinare   le
          funzioni o le  strutture  biologiche  nel  contesto  di  un
          trattamento o per alleviare una malattia, una ferita  o  un
          handicap. 
              1.6. Dispositivo attivo destinato alla diagnosi 
              Dispositivo medico  attivo  utilizzato  da  solo  o  in
          combinazione con  altri  dispositivi  medici,  destinato  a
          fornire informazioni riguardanti la diagnosi,  la  diagnosi
          precoce,  il  controllo   o   il   trattamento   di   stati
          fisiologici,  di  stati  di  salute,  di  malattie   o   di
          malformazioni congenite. 
              1.7. Sistema circolatorio centrale 
              Ai fini  della  presente  direttiva  si  intendono  per
          "sistema circolatorio centrale" i seguenti  vasi:  arteriae
          pulmonales, aorta ascendens, arcus aortae, aorta descendens
          fino alla bifurcatio aortae, arteriae  coronariae,  arteria
          carotis communis, arteria carotis externa, arteria  carotis
          interna, arteriae  cerebrales,  truncus  brachiocephalicus,
          venae cordis, venae pulmonales, vena  cava  superior,  vena
          cava inferior. 
              1.8. Sistema nervoso centrale 
              Nel  contesto  del  presente  decreto  si  intende  per
          «sistema nervoso centrale» il cervello,  le  meningi  e  il
          midollo spinale. 
              II. Regole di applicazione 
              2. Regole di applicazione 
              2.1. L'applicazione  delle  regole  di  classificazione
          deve basarsi sulla destinazione dei dispositivi. 2.2. Se un
          dispositivo  e'   destinato   ad   essere   utilizzato   in
          combinazione  con  un  altro  dispositivo,  le  regole   di
          classificazione devono applicarsi separatamente  a  ciascun
          dispositivo. Gli accessori sono classificati  separatamente
          dal dispositivo con cui sono impiegati. 
              2.3.  Il  software  destinato  a  far   funzionare   un
          dispositivo o ad influenzarne l'uso rientra automaticamente
          nella stessa classe del dispositivo. 
              2.4. Se un  dispositivo  non  e'  destinato  ad  essere
          utilizzato   esclusivamente   o   principalmente   in   una
          determinata parte del corpo, esso deve essere considerato e
          classificato  in  base   all'utilizzazione   piu'   critica
          specificata. 
              2.5. Se ad un dispositivo  si  applicano  piu'  regole,
          tenuto conto delle prestazioni che gli sono  assegnate  dal
          fabbricante, si  applicano  le  regole  piu'  rigorose  che
          portano alla classificazione piu' elevata. 
              2.5-bis Nel calcolo della durata di cui  al  punto  1.1
          della parte I, con utilizzo  per  una  durata  continua  si
          intende un effettivo uso ininterrotto del  dispositivo  per
          quella che e' la sua destinazione. E' comunque  considerato
          un prolungamento dell'utilizzo corrispondente a una  durata
          continua l'uso di un dispositivo che venga  interrotto  per
          consentire la sua  immediata  sostituzione  con  lo  stesso
          dispositivo o con uno identico. 
              III. Classificazione 
              1. Dispositivi non invasivi 
              1.1. Regola 1 
              Tutti i dispositivi non invasivi rientrano nella classe
          I, a meno che  non  sia  d'applicazione  una  delle  regole
          seguenti. 
              1.2. Regola 2 
              Tutti  i  dispositivi  non  invasivi   destinati   alla
          canalizzazione o alla conservazione di  sangue,  liquidi  o
          tessuti  corporei,  liquidi  o   gas   destinati   ad   una
          trasfusione, somministrazione  o  introduzione  nel  corpo,
          rientrano nella classe IIa, quando: 
              possono essere  collegati  con  un  dispositivo  medico
          attivo  appartenente  alla  classe  IIa  o  ad  una  classe
          superiore; 
              sono   destinati   ad   essere   utilizzati   per    la
          conservazione o la canalizzazione  di  sangue  o  di  altri
          liquidi corporei o la conservazione di organi, di parti  di
          organi o di tessuti corporei. In tutti gli altri casi, essi
          rientrano nella classe I. 
              1.3. Regola 3 
              Tutti i dispositivi non invasivi intesi a modificare la
          composizione biologica  o  chimica  del  sangue,  di  altri
          liquidi corporei o di altri liquidi destinati a trasfusione
          nel corpo  rientrano  nella  classe  IIb,  a  meno  che  il
          trattamento non consista in filtraggio,  centrifugazione  o
          scambi di gas, di calore,  nel  qual  caso  essi  rientrano
          nella classe IIa. 
              1.4. Regola 4 
              Tutti i dispositivi non invasivi  in  contatto  con  la
          pelle lesa: 
              rientrano nella classe I se sono  destinati  ad  essere
          utilizzati come barriera meccanica per la compressione, per
          l'assorbimento degli essudati; 
              rientrano nella classe IIb se sono destinati ad  essere
          utilizzati principalmente con  ferite  che  hanno  leso  il
          derma  e  che  possono  cicatrizzare   solo   per   seconda
          intenzione; 
              rientrano nella classe IIa in tutti gli altri casi, ivi
          compresi i dispositivi destinati principalmente a 
              tenere sotto controllo il microambiente di una ferita. 
              2. Dispositivi invasivi 
              2.1. Regola 5 
              Tutti i  dispositivi  invasivi  in  relazione  con  gli
          orifizi del corpo, diversi dai dispositivi invasivi di tipo
          chirurgico, che non sono destinati ad essere allacciati  ad
          un dispositivo medico attivo o che sono destinati ad essere
          allacciati ad un  dispositivo  medico  attivo  appartenente
          alla classe I: 
              rientrano nella classe I se sono destinati  ad  un  uso
          temporaneo; 
              rientrano nella classe IIa se sono destinati ad un  uso
          a breve termine, a meno che non  vengano  utilizzati  nella
          cavita' orale fino alla faringe, in un canale dell'orecchio
          fino al timpano o in una cavita' nasale, nel qual caso essi
          rientrano nella classe I; 
              rientrano nella classe IIb se sono destinati ad un  uso
          a lungo termine, a meno che non  vengano  utilizzati  nella
          cavita' orale fino alla faringe, in un canale dell'orecchio
          fino al timpano o in una cavita' nasale e che non  rischino
          di essere assorbiti dalla membrana mucosa,  nel  qual  caso
          essi  rientrano  nella  classe  IIa.  Tutti  i  dispositivi
          invasivi in relazione con gli orifizi  del  corpo,  diversi
          dai dispositivi invasivi di tipo chirurgico,  destinati  ad
          essere   connessi   ad   un   dispositivo   medico   attivo
          appartenente alla classe IIa o  ad  una  classe  superiore,
          rientrano nella classe IIa. 
              2.2. Regola 6 
              Tutti  i  dispositivi  invasivi  di   tipo   chirurgico
          destinati ad un uso temporaneo rientrano nella classe  IIa,
          a meno che essi non siano: 
              destinati specificamente a controllare,  diagnosticare,
          sorvegliare o correggere difetti del cuore  o  del  sistema
          circolatorio centrale attraverso un  contatto  diretto  con
          dette parti del corpo, nel qual caso essi  rientrano  nella
          classe III; 
              strumenti chirurgici riutilizzabili, nel qual caso essi
          rientrano nella classe I; 
              destinati  specificamente  ad  essere   utilizzati   in
          contatto diretto con il sistema nervoso centrale, nel quale
          caso essi rientrano nella classe III; 
              destinati  a  rilasciare   energia   sotto   forma   di
          radiazioni ionizzanti, nel qual caso essi  rientrano  nella
          classe IIb; 
              destinati ad avere un effetto  biologico  o  ad  essere
          interamente o principalmente assorbiti, nel qual caso  essi
          rientrano nella classe IIb; 
              destinati  a  somministrare  medicinali   mediante   un
          sistema   di   rilascio,   se   cio'   avviene   in   forma
          potenzialmente rischiosa tenuto conto  della  modalita'  di
          somministrazione, nel qual caso essi rientrano nella classe
          IIb. 
              2.3. Regola 7 
              Tutti  i  dispositivi  invasivi  di   tipo   chirurgico
          destinati ad un uso a breve termine rientrano nella  classe
          IIa, a meno che essi non siano destinati: 
              destinati specificamente a controllare,  diagnosticare,
          sorvegliare o correggere difetti del cuore  o  del  sistema
          circolatorio centrale attraverso un  contatto  diretto  con
          dette parti del corpo, nel qual caso essi  rientrano  nella
          classe III; 
              specificamente ad essere utilizzati in contatto diretto
          con il  sistema  nervoso  centrale,  nel  quale  caso  essi
          rientrano nella classe III; 
              a  rilasciare  energia  sotto   forma   di   radiazioni
          ionizzanti, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb; 
              ad avere un effetto biologico o ad essere interamente o
          principalmente assorbiti,  nel  qual  caso  essi  rientrano
          nella classe III; 
              a subire una modifica chimica nel corpo, a meno che non
          siano  posti  nei  denti,  o  a  somministrare  specialita'
          medicinali, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb. 
              2.4. Regola 8 
              Tutti  i  dispositivi  impiantabili  e  i   dispositivi
          invasivi a lungo termine di tipo chirurgico rientrano nella
          classe IIb a meno che essi non siano destinati a: 
                  essere posti nei denti,  nel  qual  caso  rientrano
          nella classe IIa; 
                  essere utilizzati a contatto diretto con il  cuore,
          il sistema  circolatorio  centrale  o  il  sistema  nervoso
          centrale, nel qual caso rientrano nella classe III; 
                  avere un effetto biologico o essere  interamente  o
          principalmente assorbiti, nel  qual  caso  rientrano  nella
          classe III; 
                  subire una modifica chimica nel corpo, a  meno  che
          non siano posti nei denti, o  a  somministrare  specialita'
          medicinali, nel qual caso essi rientrano nella classe III. 
              3. Regole aggiuntive applicabili ai dispositivi attivi 
              3.1. Regola 9 
              Tutti i  dispositivi  attivi  terapeutici  destinati  a
          rilasciare o a scambiare energia rientrano nella classe IIa
          a meno che le loro caratteristiche siano tali da permettere
          loro di rilasciare  energia  al  corpo  umano  o  scambiare
          energia  con  il  corpo  umano  in   forma   potenzialmente
          pericolosa, tenuto conto della  natura,  della  densita'  e
          della parte in cui e' applicata l'energia,  nel  qual  caso
          essi rientrano nella classe IIb. Tutti i dispositivi attivi
          destinati a controllare o a sorvegliare le  prestazioni  di
          dispositivi attivi  terapeutici  appartenenti  alla  classe
          IIb, o destinati ad influenzare direttamente la prestazione
          di tali dispositivi, rientrano nella classe IIb. 
              3.2. Regola 10 
              I dispositivi attivi destinati alla diagnosi  rientrano
          nella classe IIa se: 
              sono destinati a rilasciare energia che sara' assorbita
          dal corpo umano, ad esclusione dei  dispositivi  utilizzati
          per  illuminare  il  corpo  del  paziente   nello   spettro
          visibile;  sono  destinati  a  visualizzare  in   vivo   la
          distribuzione di radiofarmaci in vivo; 
              sono destinati a consentire una diagnosi diretta  o  un
          controllo dei processi fisiologici vitali, a meno che siano
          specificamente  destinati   a   controllare   i   parametri
          fisiologici vitali, ove la natura delle variazioni e'  tale
          da poter creare un pericolo immediato per il paziente,  per
          esempio  le  variazioni  delle  funzioni  cardiache,  della
          respirazione o dell'attivita' del sistema nervoso centrale,
          nel  qual  caso  essi  rientrano  nella   classe   IIb.   I
          dispositivi  attivi  destinati   ad   emettere   radiazioni
          ionizzanti e destinati alla diagnosi, alla  radioterapia  o
          alla radiologia d'intervento, compresi i dispositivi che li
          controllano  o  che  influenzano   direttamente   la   loro
          prestazione, rientrano nella classe IIb. 
              Regola 11 
              Tutti i dispositivi attivi  destinati  a  somministrare
          e/o  a  sottrarre  medicinali,  liquidi  corporei  o  altre
          sostanze dal corpo rientrano nella classe IIa, a  meno  che
          cio' sia effettuato in una forma: 
              potenzialmente pericolosa, tenuto  conto  della  natura
          delle  sostanze  in  questione,  della  parte   del   corpo
          interessata e del modo di applicazione, nel qual caso  essi
          rientrano nella classe IIb. 
              3.3. Regola 12 
              Tutti gli  altri  dispositivi  attivi  rientrano  nella
          classe I. 
              4. Regole speciali 
              4.1. Regola 13 
              Tutti  i  dispositivi  che   comprendono   come   parte
          integrante  una  sostanza  la  quale,  qualora   utilizzata
          separatamente, possa essere considerata  un  medicinale  ai
          sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 24  aprile  2006,
          n. 219 e che possa avere un effetto  sul  corpo  umano  con
          un'azione accessoria a quella  del  dispositivo,  rientrano
          nella classe III. Tutti i dispositivi che incorporano, come
          parte integrante, un derivato del  sangue  umano  rientrano
          nella classe III. 
              4.2. Regola 14 
              Tutti i dispositivi usati per la contraccezione  o  per
          la prevenzione della trasmissione di malattie trasmissibili
          per contatto sessuale rientrano nella classe  IIb,  a  meno
          che siano dispositivi impiantabili o dispositivi invasivi a
          lungo termine, nel qual caso essi  rientrano  nella  classe
          III. 
              4.3. Regola 15 
              Tutti i dispositivi destinati specificamente ad  essere
          utilizzati  per  disinfettare,  pulire,  sciacquare  o   se
          necessario idratare le lenti  a  contatto  rientrano  nella
          classe IIb. 
              Tutti i dispositivi destinati specificamente ad  essere
          utilizzati per disinfettare i dispositivi medici  rientrano
          nella  classe  IIa  a  meno   che   non   siano   destinati
          specificatamente ad essere utilizzati  per  disinfettare  i
          dispositivi invasi, nel  qual  caso  essi  rientrano  nella
          classe IIb. 
              Questa regola non si applica ai  prodotti  destinati  a
          pulire i dispositivi medici diversi dalle lenti a  contatto
          mediante un'azione fisica. 
              4.4. Regola 16 
              I dispositivi destinati specificamente a registrare  le
          immagini diagnostiche ottenute con raggi X rientrano  nella
          classe IIa.