Art. 3

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
  174,  recante  attuazione  della  direttiva  98/8/CE  in materia di
  immissione sul mercato di biocidi.

    1.  All'articolo  1,  comma  2, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
    "s-bis)  i  dispositivi  medico diagnostici in vitro disciplinati
dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.".
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  25
          febbraio  2000,  n.  147,  come  modificato  dal   presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto disciplina l'immissione  sul  mercato  dei  biocidi
          definiti  dall'art.  2,  comma  1,  ai  fini   della   loro
          utilizzazione. 
              2. Sono esclusi dal campo di applicazione del  presente
          decreto: 
                a) le specialita' medicinali disciplinate dal decreto
          legislativo  29  maggio  1991,   n.   178,   e   successive
          modificazioni; 
                b) i medicinali veterinari disciplinati  dal  decreto
          legislativo  27  gennaio  1992,  n.   119,   e   successive
          modificazioni; 
                c) i medicinali veterinari e i medicinali  veterinari
          ad azione immunologica disciplinati dal decreto legislativo
          4 febbraio 1993, n. 66; 
                d) i medicinali  omeopatici  veterinari  disciplinati
          dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185; 
                e) i medicinali  omeopatici  veterinari  disciplinati
          dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110; 
                f) le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la
          vigilanza dei medicinali per  uso  umano  e  veterinario  e
          l'istituzione  dell'agenzia  europea  di  valutazione   dei
          medicinali di cui al regolamento (CEE)  n.  2309/1993,  del
          consiglio del 22 luglio 1993; 
                g)   i   dispositivi   medici   impiantabili   attivi
          disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre  1992,  n.
          507, e successive modificazioni; 
                h) i  dispositivi  medici  disciplinati  dal  decreto
          legislativo  24  febbraio  1997,  n.   46,   e   successive
          modificazioni; 
                i) gli additivi autorizzati  in  prodotti  alimentari
          destinati al consumo umano  disciplinati  dal  decreto  del
          Ministro  della  sanita'  6  novembre  1992,  n.   525,   e
          successive modificazioni; gli  aromi  destinati  ad  essere
          impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali  di  base
          per  la  loro   preparazione   disciplinati   dal   decreto
          legislativo  25  gennaio  1992,  n.   107;   gli   additivi
          alimentari  diversi  dai  coloranti  e  dagli   edulcoranti
          disciplinati dal decreto  27  febbraio  1996,  n.  209  del
          Ministro della sanita', e successive modificazioni; 
                l) i materiali e gli oggetti  destinati  a  venire  a
          contatto con i prodotti alimentari disciplinati dal decreto
          legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
                m) la produzione e la  commercializzazione  di  latte
          crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a  base
          di latte disciplinati  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54; 
                n) la produzione e  l'immissione  sul  mercato  degli
          ovoprodotti disciplinati dal decreto legislativo 4 febbraio
          1993, n. 65; 
                o)  la  produzione  e  la   commercializzazione   dei
          prodotti della pesca disciplinati al decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni; 
                p)  la  preparazione,  l'immissione  sul  mercato   e
          l'utilizzazione  dei  mangimi  medicati   nella   comunita'
          disciplinati al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90,  e
          successive modificazioni; 
                q)  gli  additivi  nell'alimentazione  degli  animali
          disciplinati dal decreto ministeriale 11 settembre 1974,  e
          successive   modificazioni;   taluni   prodotti   impiegati
          nell'alimentazione degli animali disciplinati  dal  decreto
          ministeriale 13 novembre 1985, e dal decreto legislativo 17
          agosto 1999, n. 360; la commercializzazione degli  alimenti
          semplici per  gli  animali  disciplinati  dal  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  31  marzo  1988,  n.  152,  e
          successive modificazioni; 
                r) i prodotti cosmetici disciplinati dalla  legge  11
          ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni; 
                s)   l'immissione   in   commercio    dei    prodotti
          fitosanitari disciplinati dal decreto legislativo 17  marzo
          1995, n. 194, e successive modificazioni; 
                s-bis) i  dispositivo  medico  diagnostici  in  vitro
          disciplinati dal decreto legislativo 8  settembre  2000  n.
          332. 
              3. L'applicazione del presente decreto  non  pregiudica
          l'osservanza delle disposizioni relative: 
                a) alle restrizioni  in  materia  di  immissione  sul
          mercato e di uso di talune sostanze e preparati  pericolosi
          disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10
          settembre 1982, n. 904 e successive modificazioni; 
                b) al divieto di immissione in commercio e di impiego
          di prodotti fitosanitari  contenenti  determinate  sostanze
          attive, disciplinati dal decreto  ministeriale  27  ottobre
          1981, e successive modificazioni; 
                c) alle esportazioni e  importazioni  comunitarie  di
          taluni prodotti chimici pericolosi di  cui  al  regolamento
          (CEE) n. 2455/1992, del consiglio del 23 luglio 1992; 
                d) all'attuazione delle misure volte a promuovere  il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          durante il lavoro disciplinate dal decreto  legislativo  19
          settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; 
                e)  alla  pubblicita'  ingannevole  disciplinata  dal
          decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74. 
              4. L'art. 21 non si applica al  trasporto  dei  biocidi
          per  ferrovia,  su  strada,  su  corsi  d'acqua  navigabili
          interni, via mare o via aerea.».