Art. 4

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 settembre 2000, n.
  332  -  Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi
  medico-diagnostici in vitro.

    1.  Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  a) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  19  (Sanzioni).  -  1. I fabbricanti o i loro mandatari, gli
operatori sanitari, i legali rappresentanti delle strutture sanitarie
e  gli  organizzatori  di  programmi  di  valutazione  esterna  della
qualita',   che   omettono  di  comunicare  le  informazioni  di  cui
all'articolo  11,  commi  1 e 2, sono puniti con l'arresto fino a sei
mesi e con l'ammenda da 7.200 euro a 43.200 euro.
  2.  Chiunque  viola  le  prescrizioni  adottate dal Ministero della
salute  in  attuazione  degli  articoli 7, comma 1, e 13, comma 1, e'
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000
a 100.000 euro. Quando le prescrizioni violate riguardano limitazioni
o  condizioni  particolari  di  immissione in commercio o di messa in
servizio la pena e' diminuita in misura non eccedente ad un terzo.
  3.  Chiunque  immette  in commercio o mette in servizio dispositivi
medico-diagnostici   in  vitro  privi  della  marcatura  CE  o  della
dichiarazione  CE  di conformita', o chi comunque viola le previsioni
dell'articolo  3,  comma  1,  e'  soggetto,  salvo  che  il fatto sia
previsto  come  reato,  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria da
21.400  euro  a  128.400  euro.  Alla medesima sanzione e' sottoposto
l'organismo  notificato che omette le azioni indicate all'articolo 8,
comma 8, salvo che il fatto costituisca reato.
  4.  Chiunque, violando le prescrizioni poste con l'art. 9, commi 1,
2,  3, 4 e 13, prima parte, appone la marcatura CE indebitamente o in
maniera tale da violare i divieti di cui all'articolo 16, comma 2, e'
soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 21.400 euro a
128.400 euro.
  5.  Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 6,
e  9,  comma  7,  e'  soggetto,  salvo che il fatto sia previsto come
reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.600 euro a 21.600
euro.
  6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4
e  5,  all'articolo  8, commi 7 e 9, all'articolo 9, comma 9, seconda
parte,  e  comma 13, ultima parte, all'articolo 10 e all'articolo 15,
comma  2,  e'  soggetto,  salvo che il fatto sia previsto come reato,
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
  7.  Chiunque  viola  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  18 e'
soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 6.000 euro a
36.000 euro.
  8.  Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3,
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.200 euro a
43.200 euro.
  9.  All'accertamento  delle  violazioni  e alla contestazione delle
sanzioni  amministrative, di cui al presente articolo, provvedono gli
organi  di  vigilanza  e  gli  uffici  del  Ministero  della  salute,
competenti   in  tema  di  dispositivi  medici.  E'  fatta  salva  la
competenza  del  giudice penale per l'accertamento delle violazioni e
l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in
connessione  obiettiva con un reato. Qualora non sia stato effettuato
il  pagamento della sanzione in forma ridotta, l'autorita' competente
a  ricevere  il  rapporto  ai  sensi  dell'articolo 17 della legge 24
novembre  1981,  n.  689,  recante modifiche al sistema penale, e' il
Prefetto.";
  b)  all'allegato  I,  lettera B, punto 2.5, le parole: "dispositivi
diversi  da  quelli  di  cui  al  punto  7.3"  sono  sostituite dalle
seguenti: "dispositivi diversi da quelli di cui al punto 2.3".
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'allegato I, del decreto  legislativo  8
          settembre  2000,  n.  332,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Allegato I (art. 10, comma 1, e  art.  5,  comma  4) -
          Requisiti essenziali. 
              A. Requisiti generali. - 1. I dispositivi devono essere
          progettati  e  fabbricati  in  modo  che,  se  usati   alle
          condizioni  e  per  le  destinazioni  previste,   la   loro
          utilizzazione    non    comprometta,     direttamente     o
          indirettamente,  lo  stato  clinico  o  la  sicurezza   dei
          pazienti, la sicurezza o la salute  degli  utilizzatori  ed
          eventualmente di terzi, ne'  la  sicurezza  dei  beni.  Gli
          eventuali rischi legati  al  loro  uso  debbono  essere  di
          livello accettabile, tenuto conto del  beneficio  apportato
          al paziente,  e  compatibili  con  un  elevato  livello  di
          protezione della salute e della sicurezza. 
              2.  Le  soluzioni  adottate  dal  fabbricante  per   la
          progettazione  e  la  costruzione  dei  dispositivi  devono
          attenersi a principi di rispetto  della  sicurezza,  tenuto
          conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto. 
              Per  la  scelta  delle  soluzioni  piu'  opportune   il
          fabbricante deve applicare i seguenti principi, nell'ordine
          indicato: 
                a) eliminare o ridurre  i  rischi  nella  misura  del
          possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione
          e nella costruzione del dispositivo); 
                b) se del  caso,  adottare  le  opportune  misure  di
          protezione per i rischi che non possono essere eliminati; 
                c) informare gli utilizzatori dei rischi  sussistenti
          a causa di eventuali carenze  delle  misure  di  protezione
          adottate. 
              3. I dispositivi devono essere progettati e  fabbricati
          in modo tale da poter espletare le funzioni di cui all'art.
          1, comma 2, lettera b), come specificato  dal  fabbricante,
          tenuto   conto   dello   stato    dell'arte    generalmente
          riconosciuto. Essi devono fornire le  prestazioni  previste
          dal fabbricante soprattutto, laddove necessario, in termini
          di  sensibilita'   analitica,   sensibilita'   diagnostica,
          specificita'    analitica,    specificita'     diagnostica,
          esattezza,  ripetibilita',  riproducibilita',  compreso  il
          controllo delle relative interferenze  note,  e  limiti  di
          rilevazione. 
              La   rintracciabilita'   dei   valori   attribuiti   ai
          calibratori e/o  ai  materiali  di  controllo  deve  essere
          assicurata mediante procedure di misura di riferimento  e/o
          sostanze di riferimento della piu'  elevata  qualita',  ove
          disponibili. 
              4. Le caratteristiche e  le  prestazioni  descritte  ai
          punti  1  e  3  non  devono  essere  alterate  in  modo  da
          compromettere lo stato clinico o la sicurezza dei pazienti,
          degli utilizzatori e eventualmente  di  terzi,  durante  il
          periodo  di  validita'   dei   dispositivi   indicato   dal
          fabbricante,  allorche'   questi   sono   sottoposti   alle
          sollecitazioni  che  possono  verificarsi   in   condizioni
          normali di utilizzazione. Se il periodo  di  validita'  dei
          dispositivi non e' indicato, si prende in considerazione il
          periodo di validita'  ragionevolmente  prevedibile  per  un
          dispositivo di quel tipo, considerando  la  destinazione  e
          l'uso presunto del dispositivo. 
              5. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e
          imballati in modo tale che le  loro  caratteristiche  e  le
          loro   prestazioni,   in    considerazione    della    loro
          destinazione, non  vengano  alterate  dalle  condizioni  di
          conservazione  e  di  trasporto  (temperatura,   grado   di
          umidita', ecc.), tenuto  conto  delle  istruzioni  e  delle
          informazioni fornite dal fabbricante. 
              B.  Requisiti  relativi  alla  progettazione   e   alla
          fabbricazione. 
              1. Caratteristiche chimiche e fisiche. 
              1.1.  I  dispositivi   devono   essere   progettati   e
          fabbricati in modo tale da garantire le  caratteristiche  e
          le prestazioni previste nella parte A "Requisiti generali".
          Si deve prestare particolare attenzione  alla  possibilita'
          di  deterioramento  delle  prestazioni  analitiche  causato
          dall'incompatibilita'  tra  i  materiali  impiegati  ed   i
          campioni (per esempio tessuti  biologici,  cellule,  fluidi
          corporei e microrganismi) che verranno  utilizzati  con  il
          dispositivo, tenuto conto della destinazione dello stesso. 
              1.2. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati
          e imballati in modo tale da ridurre  il  piu'  possibile  i
          rischi che la fuoriuscita di sostanze, i contaminanti  e  i
          residui  presentano  per  il   personale   incaricato   del
          trasporto, della  conservazione  e  dell'utilizzazione  del
          dispositivo, in funzione della destinazione del prodotto. 
              2. Infezione e contaminazione microbica. 
              2.1. I dispositivi e i processi di fabbricazione devono
          essere progettati in modo tale da eliminare o minimizzare i
          rischi d'infezione per l'utilizzatore e  per  i  terzi.  La
          progettazione deve consentire un'agevole  manipolazione  e,
          se necessario, minimizzare i  rischi  di  contaminazione  e
          fuoriuscita   di   sostanze   dal    dispositivo    durante
          l'utilizzazione e, nel caso di recipienti per campioni,  il
          rischio di  contaminazione  del  campione.  I  processi  di
          fabbricazione  devono  essere   tali   da   consentire   la
          realizzazione dei suddetti obiettivi. 
              2.2. Se un dispositivo contiene sostanze biologiche, il
          rischio  di  infezione  deve  essere  minimizzato  mediante
          un'appropriata selezione dei donatori e delle  sostanze  ed
          utilizzando   appropriate    procedure    convalidate    di
          inattivazione, conservazione, analisi e controllo. 
              2.3. I  dispositivi  recanti  l'etichetta  "STERILE"  o
          aventi uno  speciale  stato  microbiologico  devono  essere
          progettati, fabbricati ed imballati in  confezioni  idonee,
          secondo procedure appropriate, in modo da garantire che  al
          momento dell'immissione in commercio,  alle  condizioni  di
          immagazzinamento e di trasporto previste  dal  fabbricante,
          essi   mantengano   lo   stato   microbiologico    indicato
          nell'etichetta fino a quando non sia  stato  danneggiato  o
          aperto l'involucro protettivo. 
              2.4. I  dispositivi  recanti  l'etichetta  "STERILE"  o
          aventi uno  speciale  stato  microbiologico  devono  essere
          trattati secondo metodi convalidati e appropriati. 
              2.5. I sistemi d'imballaggio dei dispositivi diversi da
          quelli di cui al punto 2.3 devono essere tali da conservare
          il prodotto senza  comprometterne  il  livello  di  pulizia
          secondo  quanto  indicato  dal  fabbricante  e,   se   sono
          destinati ad essere sterilizzati prima  dell'utilizzazione,
          da ridurre il piu' possibile  i  rischi  di  contaminazione
          microbica. 
              Vanno  prese  opportune  misure  per  ridurre  il  piu'
          possibile la contaminazione microbica durante la  selezione
          e la manipolazione delle materie prime,  la  fabbricazione,
          l'immagazzinamento e la distribuzione se le prestazioni del
          dispositivo possono essere alterate da tale contaminazione. 
              2.6. I dispositivi  destinati  ad  essere  sterilizzati
          devono  essere  fabbricati  in   condizioni   (ad   esempio
          ambientali) adeguatamente controllate. 
              2.7.  I  sistemi  d'imballaggio  per  dispositivi   non
          sterili devono essere tali da conservare il prodotto  senza
          deteriorarne il livello di  pulizia  previsto  e,  se  sono
          destinati ad essere sterilizzati prima  dell'utilizzazione,
          da minimizzare i rischi  di  contaminazione  microbica;  il
          sistema di imballaggio deve essere adeguato,  tenuto  conto
          del metodo di sterilizzazione indicato dal fabbricante. 
              3.  Caratteristiche  relative  alla   fabbricazione   e
          all'ambiente. 
              3.1.  Se  il  dispositivo  e'   destinato   ad   essere
          utilizzato insieme ad  altri  dispositivi  o  attrezzature,
          l'insieme risultante, compreso il sistema di allacciamento,
          deve essere sicuro e non deve compromettere le  prestazioni
          previste   dei   singoli   dispositivi.   Ogni    eventuale
          limitazione  d'impiego  deve  figurare  sull'etichetta  e/o
          nelle istruzioni per l'uso. 
              3.2.  I  dispositivi   devono   essere   progettati   e
          fabbricati in modo da minimizzare i rischi connessi al loro
          impiego con i materiali,  le  sostanze  o  i  gas  con  cui
          possono   entrare   in   contatto   durante   la    normale
          utilizzazione. 
              3.3.  I  dispositivi   devono   essere   progettati   e
          fabbricati  in  modo  da  eliminare  o  ridurre   il   piu'
          possibile: 
                i   rischi   di   lesioni    connessi    alle    loro
          caratteristiche  fisiche  (segnatamente  gli   aspetti   di
          volume pressione,  le  dimensioni   ed   eventualmente   le
          caratteristiche ergonomiche); 
                i rischi connessi con fattori esterni ragionevolmente
          prevedibili, in particolare i  rischi  connessi  con  campi
          magnetici e con  gli  effetti  elettrici  esterni,  con  le
          scariche elettrostatiche, con la pressione, con l'umidita',
          con la temperatura, con le  variazioni  di  pressione,  con
          l'accelerazione o con la penetrazione fortuita di  sostanze
          nel dispositivo. 
              I dispositivi devono essere progettati e fabbricati  in
          modo  da  garantire  un  adeguato  livello   di   immunita'
          intrinseca contro le  perturbazioni  elettromagnetiche,  la
          quale permetta loro di funzionare  in  modo  conforme  alla
          loro destinazione. 
              3.4.  I  dispositivi   devono   essere   progettati   e
          fabbricati in modo da ridurre il piu' possibile, durante la
          normale utilizzazione e in caso di primo guasto,  i  rischi
          di  incendio  o  di  esplosione.  Vanno   considerati   con
          particolare attenzione i dispositivi  la  cui  destinazione
          comporta l'esposizione a sostanze infiammabili o  l'uso  in
          associazione con esse o con sostanze che  possono  favorire
          un processo di combustione. 
              3.5.  I  dispositivi   devono   essere   progettati   e
          fabbricati in modo tale da facilitare lo smaltimento sicuro
          dei rifiuti. 
              3.6.  La  scala  di  misurazione,  di  controllo  o  di
          indicazione  (inclusi  cambiamenti  di  colore   ed   altri
          indicatori visivi)  deve  essere  progettata  e  fabbricata
          sulla base  di  principi  ergonomici,  tenuto  conto  della
          destinazione del dispositivo. 
              4. Dispositivi costituiti da strumenti o apparecchi con
          funzioni di misura. 
              4.1. I dispositivi costituiti da strumenti o apparecchi
          aventi la funzione primaria di misurazione analitica devono
          essere progettati e fabbricati in modo tale da fornire  una
          costanza  e  accuratezza  di  misurazione   adeguate,   con
          tolleranze appropriate, tenuto conto della destinazione del
          dispositivo e della disponibilita' di appropriate procedure
          di misura di riferimento e  materiali  di  riferimento.  Le
          tolleranze devono essere specificate dal fabbricante. 
              4.2. Se i valori sono espressi in cifre, devono  essere
          espressi in unita' legali conformi  alle  disposizioni  del
          decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982,  n.
          802, e successive modifiche. 
              5. Protezione contro le radiazioni. 
              5.1. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati
          e imballati in modo  da  ridurre  al  minimo  l'esposizione
          degli utilizzatori e  di  altre  persone  all'emissione  di
          radiazioni. 
              5.2. Qualora i dispositivi siano destinati ad  emettere
          radiazioni   potenzialmente   pericolose    visibili    e/o
          invisibili, essi devono essere, nei limiti del possibile: 
                a) progettati e fabbricati in modo da assicurare  che
          le caratteristiche e la quantita' delle  radiazioni  emesse
          siano controllabili e/o regolabili; 
                b)   dotati   di   indicatori   visivi   e/o   sonori
          dell'emissione di tali radiazioni. 
              5.3.  Le  istruzioni  per  l'uso  dei  dispositivi  che
          emettono radiazioni devono contenere  precise  informazioni
          circa le caratteristiche delle radiazioni emesse,  i  mezzi
          di protezione dell'utilizzatore e i modi  per  evitare  usi
          indebiti   ed   eliminare    i    rischi    connessi    con
          l'installazione. 
              6. Requisiti per i dispositivi  medici  collegati  a  o
          dotati di una fonte di energia. 
              6.1. I dispositivi che contengono  sistemi  elettronici
          programmabili,   compresi   i   software,   devono   essere
          progettati in modo  tale  da  garantire  la  ripetibilita',
          l'affidabilita' e  le  prestazioni  di  questi  sistemi  in
          accordo con l'uso cui sono destinati. 
              6.2.  I  dispositivi   devono   essere   progettati   e
          fabbricati in modo tale  da  ridurre  al  minimo  i  rischi
          dovuti alla creazione  di  perturbazioni  elettromagnetiche
          che  potrebbero  incidere  sul   funzionamento   di   altri
          dispositivi   o    attrezzature    ubicati    nell'ambiente
          circostante. 
              6.3.  I  dispositivi   devono   essere   progettati   e
          fabbricati  in  modo  tale  che,  se  i  dispositivi   sono
          installati e tenuti in efficienza correttamente,  i  rischi
          di scariche elettriche accidentali in condizioni normali di
          uso e in caso di primo guasto siano  evitati  nella  misura
          del possibile. 
              6.4. Protezione contro i rischi meccanici e termici. 
              6.4.1.  I  dispositivi  devono  essere   progettati   e
          fabbricati in modo tale da proteggere l'utilizzatore contro
          i   rischi   meccanici.   I   dispositivi   devono   essere
          sufficientemente stabili nelle condizioni di  funzionamento
          previste.   Devono   essere   atti   a    resistere    alle
          sollecitazioni inerenti all'ambiente di lavoro  previsto  e
          conservare tale  resistenza  durante  il  periodo  di  vita
          previsto per  i  dispositivi  stessi,  in  accordo  con  le
          ispezioni e  la  manutenzione  necessarie,  secondo  quanto
          indicato dal fabbricante. 
              Se esistono rischi dovuti  alla  presenza  di  elementi
          mobili, rischi dovuti a  rottura,  distacco  o  perdita  di
          sostanze, le protezioni adeguate devono essere inserite nel
          dispositivo. 
              Le protezioni o altri mezzi inseriti nel dispositivo al
          fine di proteggere, in particolare dagli  elementi  mobili,
          devono essere sicuri e non devono interferire con l'accesso
          per il normale funzionamento del dispositivo o limitare  la
          manutenzione  ordinaria  del  dispositivo  secondo   quanto
          previsto dal fabbricante. 
              6.4.2.  I  dispositivi  devono  essere   progettati   e
          fabbricati in modo  tale  che  i  rischi  risultanti  dalle
          vibrazioni provocate dai dispositivi stessi  siano  ridotti
          al minimo, tenuto  conto  del  progresso  tecnico  e  della
          disponibilita' di  mezzi  di  riduzione  delle  vibrazioni,
          soprattutto alla fonte, a meno  che  dette  vibrazioni  non
          facciano parte delle prestazioni previste. 
              6.4.3.  I  dispositivi  devono  essere   progettati   e
          fabbricati in modo tale che i rischi risultanti dalle  loro
          emissioni sonore siano ridotti al minimo, tenuto conto  del
          progresso  tecnico  e  della  disponibilita'  di  mezzi  di
          riduzione delle emissioni sonore, soprattutto alla fonte, a
          meno che le  emissioni  sonore  non  facciano  parte  delle
          prestazioni previste. 
              6.4.4. I terminali e i  dispositivi  di  connessione  a
          fonti di energia elettrica, gassosa, idraulica o pneumatica
          che  devono  essere  maneggiati  dall'utilizzatore   devono
          essere progettati e fabbricati in modo tale da  ridurre  al
          minimo ogni rischio possibile. 
              6.4.5. Le parti accessibili dei dispositivi (eccettuate
          le parti  o  le  zone  destinate  a  produrre  calore  o  a
          raggiungere   determinate   temperature)    e    l'ambiente
          circostante non devono raggiungere temperature che  possano
          costituire   un   pericolo   in   condizioni   normali   di
          utilizzazione. 
              7.   Requisiti   per    i    dispositivi    per    test
          autodiagnostici. 
              1. I dispositivi per test autodiagnostici devono essere
          progettati e fabbricati in modo tale da  essere  funzionali
          rispetto  alla  loro  destinazione,  tenuto   conto   delle
          capacita' e dei mezzi a  disposizione  dell'utilizzatore  e
          degli  effetti  derivanti  da   variabilita'   tecniche   e
          ambientali che si  possono  ragionevolmente  prevedere.  Le
          informazioni e le istruzioni fornite dal fabbricante devono
          essere   agevolmente   comprese   e   messe   in    pratica
          dall'utilizzatore. 
              7.1. I  dispositivi  per  test  autodiagnostici  devono
          essere progettati e fabbricati in modo tale da: 
                assicurare che il dispositivo possa essere facilmente
          utilizzato da un "profano" in tutte le sue fasi; 
                ridurre per quanto possibile  il  rischio  di  errori
          degli utilizzatori nella manipolazione  del  dispositivo  e
          nell'interpretazione dei risultati. 
              7.2. I dispositivi per test autodiagnostici devono,  se
          ragionevolmente  possibile,  includere  un  controllo   per
          l'utilizzatore,  cioe'  una  procedura  mediante  la  quale
          l'utilizzatore possa verificare che, al  momento  dell'uso,
          il dispositivo funziona correttamente. 
              8. Informazioni fornite dal fabbricante. 
              8.1.  Ogni  dispositivo  deve  essere  corredato  delle
          necessarie  informazioni  per  garantirne  un'utilizzazione
          appropriata  e  del  tutto  sicura,  tenendo  conto   della
          formazione e delle conoscenze dei potenziali  utilizzatori,
          e per consentire di identificarne il fabbricante. 
              Le  informazioni  sono  costituite  dalle   indicazioni
          riportate  sull'etichetta  e  da  quelle  contenute   nelle
          istruzioni per l'uso. 
              Le    informazioni     necessarie     per     garantire
          un'utilizzazione  appropriata  e  del  tutto   sicura   del
          dispositivo devono figurare, se possibile e opportuno,  sul
          dispositivo  stesso  e/o,  eventualmente,  sull'imballaggio
          commerciale. Se l'etichettatura completa  di  ogni  singolo
          dispositivo non e' fattibile, le istruzioni devono figurare
          sull'imballaggio e/o sul manuale di  istruzioni  per  l'uso
          che accompagna uno o piu' dispositivi. 
              Il manuale di istruzioni per l'uso deve accompagnare  o
          essere incluso nell'imballaggio di uno o piu' dispositivi. 
              In casi debitamente giustificati e in via  eccezionale,
          tale manuale non e' richiesto qualora l'uso  appropriato  e
          sicuro del dispositivo sia possibile senza di esso. 
              Il manuale e l'etichetta possono essere tradotti in una
          o piu' lingue ufficiali dell'Unione europea  tra  le  quali
          deve  figurare  la  versione  in  lingua  italiana  per   i
          dispositivi che pervengono all'utilizzatore finale. 
              8.2. Se del caso,  le  informazioni  dovrebbero  essere
          fornite sotto forma di simboli. I simboli  e  i  colori  di
          identificazione  utilizzati  devono  essere  conformi  alle
          norme armonizzate. Nei settori in cui non esistono norme, i
          simboli e i colori utilizzati devono essere descritti nella
          documentazione che accompagna il dispositivo. 
              8.3. Se il  dispositivo  contiene  una  sostanza  o  un
          preparato che possa essere considerato  pericoloso,  tenuto
          conto della natura e  della  quantita'  dei  costituenti  e
          della forma in cui  essi  sono  presenti,  si  applicano  i
          simboli di pericolo pertinenti ed i requisiti in materia di
          etichettatura  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  20  febbraio  1988,  n.   141,   e   successive
          modificazioni e dal decreto legislativo 16 luglio 1998,  n.
          285, e successive modificazioni. Se  manca  lo  spazio  per
          apporre   tutte   le   informazioni   sul   dispositivo   o
          sull'etichetta,  i  simboli  di  pericolo   vanno   apposti
          sull'etichetta  e  le  altre  informazioni  richieste   dai
          suddetti decreti  vanno  menzionate  nelle  istruzioni  per
          l'uso.  Devono  essere  applicate   le   disposizioni   dei
          summenzionati decreti riguardanti le schede informative  di
          sicurezza, a meno che tutte le informazioni necessarie  non
          siano gia' disponibili nelle istruzioni per l'uso. 
              8.4.  L'etichetta  deve   contenere   le   informazioni
          seguenti che, se del caso, possono  assumere  la  forma  di
          simboli: 
                a)  nome  o   ragione   sociale   e   indirizzo   del
          fabbricante. Per i dispositivi  importati  nella  Comunita'
          europea  al  fine  di  esservi  distribuiti,   l'etichetta,
          l'imballaggio esterno o il manuale di istruzioni per  l'uso
          devono  contenere,  inoltre,  il  nome  e  l'indirizzo  del
          mandatario del fabbricante; 
                b)  le  indicazioni   strettamente   necessarie   per
          consentire all'utilizzatore di identificare in maniera  non
          equivoca il dispositivo e il contenuto della confezione; 
                c)  se  del  caso,  la   parola   "STERILE"   o   una
          dichiarazione che indichi lo speciale stato  microbiologico
          o il grado di pulizia; 
                d) il numero di codice  del  lotto,  preceduto  dalla
          parola "LOTTO", o il numero di serie; 
                e) se necessario, l'indicazione della data entro  cui
          il dispositivo, o parte di esso, deve essere utilizzato  in
          tutta  sicurezza,  senza   riduzione   delle   prestazioni,
          espressa nell'ordine in anno/mese e, se necessario, giorno; 
                f) per i dispositivi destinati alla valutazione delle
          prestazioni, l'indicazione "destinato  esclusivamente  alla
          valutazione delle prestazioni"; 
                g) ove necessario, una dicitura che indichi l'uso  in
          vitro del dispositivo; 
                h) le  condizioni  specifiche  di  conservazione  e/o
          manipolazione; 
                i) eventuali istruzioni particolari di utilizzazione; 
                j) avvertenze e/o precauzioni adeguate; 
                k)  se   il   dispositivo   e'   destinato   ad   uso
          autodiagnostico,    cio'    deve    essere    adeguatamente
          evidenziato. 
              8.5. Se la destinazione di un dispositivo  non  risulta
          immediatamente evidente per l'utilizzatore, il  fabbricante
          deve indicarla chiaramente nelle istruzioni  per  l'uso  e,
          ove necessario, sull'etichetta. 
              8.6. Se  ragionevolmente  possibile  e  praticabile,  i
          dispositivi  ed  i  componenti  separabili  devono   essere
          identificati, eventualmente in termini di lotto, in modo da
          permettere  di  intraprendere  eventuali  azioni   che   si
          rendessero necessarie per identificare i rischi  potenziali
          connessi ai dispositivi o ai componenti separabili. 
              8.7. Il manuale di istruzioni per l'uso deve contenere,
          ove necessario, le informazioni seguenti: 
                a) le  indicazioni  previste  al  punto  8.4,  tranne
          quelle indicate alle lettere d) ed e); 
                b)  la  composizione  del  reagente,  in  termini  di
          natura, quantita' o concentrazione degli ingredienti attivi
          contenuti nel reagente o nel kit nonche' la  dichiarazione,
          se del caso, che il dispositivo contiene altri  ingredienti
          in grado di influenzare la misura; 
                c) le condizioni di conservazione ed  il  periodo  di
          validita' dopo la prima apertura del  recipiente  primario,
          unitamente  alle  condizioni  di   conservazione   e   alla
          stabilita' dei reagenti di lavoro utilizzati; 
                d) le prestazioni di cui al punto  3  della  parte  A
          (Requisiti generali); 
                e)   l'indicazione   di   qualsiasi   apparecchiatura
          speciale necessaria, comprese  le  informazioni  utili  per
          l'identificazione di tali  apparecchiature  speciali  anche
          per consentirne una utilizzazione adeguata; 
                f) il tipo di campione da  utilizzare,  le  eventuali
          condizioni speciali di raccolta  di  pretrattamento  e,  se
          necessario, di conservazione e le istruzioni relative  alla
          preparazione del paziente; 
                g) una descrizione  dettagliata  delle  modalita'  da
          seguire nell'utilizzazione del dispositivo; 
                h) il procedimento di misurazione da seguire  per  il
          dispositivo, inclusi i seguenti punti: 
                  1) il principio del metodo; 
                  2) le caratteristiche specifiche delle  prestazioni
          analitiche   (ad   esempio   sensibilita',    specificita',
          esattezza,  ripetibilita',  riproducibilita',   limiti   di
          individuazione  e  campo  di   misurazione,   comprese   le
          informazioni necessarie  per  controllare  le  interferenze
          pertinenti conosciute), le  limitazioni  del  metodo  e  le
          informazioni  sull'uso  da  parte  dell'utilizzatore  delle
          procedure di misurazione di riferimento e dei materiali  di
          riferimento disponibili; 
                  3) i dettagli di ogni altra procedura o trattamento
          necessari prima di utilizzare il dispositivo (per  esempio,
          ricostituzione, incubazione,  diluizione,  controllo  dello
          strumento, ecc.); 
                  4) l'indicazione circa l'eventuale necessita' di un
          addestramento particolare; 
                i) il metodo matematico in base  al  quale  e'  stato
          calcolato il risultato analitico; 
                j) i provvedimenti da prendere nel caso di variazioni
          delle prestazioni analitiche del dispositivo; 
                k) le  informazioni  necessarie  per  l'utilizzatore,
          concernenti: 
                  1) il controllo interno della qualita', comprese le
          procedure specifiche di convalida; 
                  2)  la   rintracciabilita'   della   taratura   del
          dispositivo; 
                l) gli intervalli di riferimento per le quantita'  da
          analizzare, compresa una descrizione della  popolazione  di
          riferimento da prendere in considerazione; 
                m)  se  un   dispositivo   deve   essere   usato   in
          combinazione ovvero essere installato o collegato con altri
          dispositivi o attrezzature mediche per  funzionare  secondo
          la sua destinazione, le  caratteristiche  particolareggiate
          sufficienti ad identificare correttamente i  dispositivi  o
          le attrezzature che devono essere utilizzati  per  ottenere
          una combinazione sicura e appropriata; 
                n) tutte le informazioni che consentono di verificare
          se  un  dispositivo  e'  installato  correttamente  e  puo'
          funzionare  in  maniera  adeguata  e  sicura,  nonche'   le
          informazioni riguardanti la natura  e  la  frequenza  delle
          operazioni di manutenzione e  di  taratura  necessarie  per
          garantire il costante buon funzionamento e la sicurezza del
          dispositivo; le informazioni  riguardanti  uno  smaltimento
          sicuro dei rifiuti; 
                o)  le  informazioni   particolareggiate   necessarie
          qualora, prima di essere utilizzato, un  dispositivo  debba
          essere soggetto a un  trattamento  o  a  una  manipolazione
          specifici  (per   esempio   sterilizzazione,   assemblaggio
          finale, ecc.); 
                p) le istruzioni necessarie in caso di danneggiamento
          dell'imballaggio  protettivo  e  l'indicazione  dei  metodi
          appropriati   per   risterilizzare   o   decontaminare   il
          dispositivo; 
                q)  se  un  dispositivo   e'   destinato   a   essere
          riutilizzato,  le  informazioni  relative  ai  procedimenti
          appropriati ai  fini  della  riutilizzazione,  compresa  la
          pulizia,    la    disinfezione,    l'imballaggio    e    la
          risterilizzazione  o  la  decontaminazione,  ed   eventuali
          limitazioni al numero delle riutilizzazioni possibili; 
                r) le precauzioni da  prendere  per  quanto  riguarda
          l'esposizione,  in  condizioni  ambientali  ragionevolmente
          prevedibili, a campi  magnetici,  ad  influenze  elettriche
          esterne, a scariche elettrostatiche, alla pressione o  alle
          variazioni  di  pressione,   all'accelerazione,   a   fonti
          termiche di combustione, ecc.; 
                s) le precauzioni da prendere qualora un  dispositivo
          presenti un rischio imprevisto connesso con l'uso o con  lo
          smaltimento  del  dispositivo   stesso,   comprese   misure
          protettive  speciali;  qualora  il  dispositivo   comprenda
          sostanze  di  origine  umana  o  animale,  una  particolare
          attenzione   deve   essere   posta   sulla   loro    natura
          potenzialmente infettiva; 
                t) istruzioni specifiche per i dispositivi  per  test
          autodiagnostici: 
                  1) i risultati devono essere espressi e  presentati
          in modo che siano prontamente compresi da un "profano";  e'
          necessario  fornire  agli   utilizzatori   informazioni   e
          consigli  sulle  azioni  da  intraprendere  (nel  caso   di
          risultati  positivi,  negativi  o   incerti)   e   riguardo
          all'eventualita'  di  risultati  falsi  positivi  o   falsi
          negativi; 
                  2) si possono omettere dettagli  specifici  purche'
          le  altre  informazioni  fornite  dal   fabbricante   siano
          sufficienti a permettere all'utilizzatore  di  capire  come
          usare il dispositivo e di comprendere risultati ottenuti; 
                  3) le informazioni fornite devono  comprendere  una
          dichiarazione nella quale  sia  stabilito  chiaramente  che
          l'utilizzatore  non  deve  prendere  alcuna  decisione   di
          carattere clinico senza consultare prima il proprio medico; 
                  4) le informazioni devono  inoltre  precisare  che,
          qualora  un  dispositivo  per  test   autodiagnostici   sia
          utilizzato per il controllo di una malattia  esistente,  il
          paziente  puo'  adattare  il  trattamento  soltanto  se  ha
          ricevuto la formazione necessaria a tal fine; 
                u) la data della pubblicazione o della  piu'  recente
          revisione delle istruzioni per l'uso.».