Art. 5


                 Clausola di invarianza finanziaria

    1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.   Le   amministrazioni   pubbliche  competenti  provvedono  agli
adempimenti  previsti  dal  presente  decreto  con  le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.